Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 120
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa notifica avviso di liquidazione

    La Corte rileva che non risulta provata in atti la notifica dell'avviso di liquidazione, la cui emissione e notifica sono coessenziali al corretto procedimento di formazione della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 54 del DPR N. 131/86. Di conseguenza, è intervenuta la prescrizione del tributo.

  • Altro
    Carenza di motivazione

    La Corte, accogliendo il motivo relativo all'omessa notifica dell'avviso di liquidazione, dichiara assorbito il motivo relativo alla carenza di motivazione.

  • Altro
    Prescrizione decennale

    La Corte, accogliendo il motivo relativo all'omessa notifica dell'avviso di liquidazione, dichiara assorbito il motivo relativo alla prescrizione, ritenendo che la mancata notifica abbia comportato l'intervenuta prescrizione del tributo.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 120
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo