CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1230/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Presso Avvocatura Dello Stato 00154 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato - 80018710758
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059 2023 00275914 52 001 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna la cartella di Pagamento n. 059 2023 0027591452001 notificata in data 05/05/2025, dell'importo di € 4.898,38, relativa all'Imposta di Registro anno 2013 ed afferente alla registrazione della
Sentenza n. 843 del 25/10/2013 resa dalla Corte di Appello di Lecce lamentandone l'illegittimità conseguente all'omessa notifica del prescritto Avviso di liquidazione da parte dell'Ente impositore, carenza di motivazione conseguente, ed intervenuta prescrizione decennale. Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituita ADER evidenziando carenza di legittimazione in ordine all'emissione dell'avviso di liquidazione nonché la correttezza del proprio operato e chiedendo rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Ministero della Giustizia, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Parte ricorrente ha depositato sentenza di questa CGT favorevole ad altro coobbligato per la medesima vicenda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assorbente questo GU osserva che non risulta provata in atti la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta, la cui emissione e notifica risultano coessenziali al corretto procedimento di formazione della pretesa tributaria in aderenza a quanto prescritto dall'art. 54 del DPR N. 131/86 : ne consegue l'intervenuta prescrizione del tributo richiesto in atti e l'accoglimento del ricorso. Questo GU, alla luce dei fatti di causa ritiene inoltre di dover provvedere alla modifica della propria Ordinanza n. 874/2025 emessa nell'ambito del sub procedimento di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese che in quel procedimento devono essere compensate.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1230/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Presso Avvocatura Dello Stato 00154 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato - 80018710758
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica, 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 059 2023 00275914 52 001 REGISTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Parte ricorrente si riporta agli scritti.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna la cartella di Pagamento n. 059 2023 0027591452001 notificata in data 05/05/2025, dell'importo di € 4.898,38, relativa all'Imposta di Registro anno 2013 ed afferente alla registrazione della
Sentenza n. 843 del 25/10/2013 resa dalla Corte di Appello di Lecce lamentandone l'illegittimità conseguente all'omessa notifica del prescritto Avviso di liquidazione da parte dell'Ente impositore, carenza di motivazione conseguente, ed intervenuta prescrizione decennale. Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituita ADER evidenziando carenza di legittimazione in ordine all'emissione dell'avviso di liquidazione nonché la correttezza del proprio operato e chiedendo rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Ministero della Giustizia, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Parte ricorrente ha depositato sentenza di questa CGT favorevole ad altro coobbligato per la medesima vicenda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assorbente questo GU osserva che non risulta provata in atti la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta, la cui emissione e notifica risultano coessenziali al corretto procedimento di formazione della pretesa tributaria in aderenza a quanto prescritto dall'art. 54 del DPR N. 131/86 : ne consegue l'intervenuta prescrizione del tributo richiesto in atti e l'accoglimento del ricorso. Questo GU, alla luce dei fatti di causa ritiene inoltre di dover provvedere alla modifica della propria Ordinanza n. 874/2025 emessa nell'ambito del sub procedimento di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese che in quel procedimento devono essere compensate.
Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.