Ordinanza collegiale 22 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 19 novembre 2021
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 22/10/2021, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/10/2021
N. 01055/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco De Iaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, -OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento determinazione -OMISSIS-, con cui è stata disposta “ la sospensione dall'impiego per mesi 3 (tre), -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 1357, lettera a), e 1379, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ”, oltreché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che, ai fini della decisione, appare necessario disporre che l’Amministrazione intimata (Ministero della Difesa – -OMISSIS-), non costituita in giudizio, provveda a redigere e depositare presso la segreteria di questo Tribunale un relazione sui fatti di causa unitamente a tutti gli atti afferenti al procedimento;
Ritenuto che detto adempimento dovrà essere espletato entro giorni venti (20) dalla data della notificazione ovvero della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
Ritenuto di rinviare la causa per l’esame della domanda cautelare alla camera di consiglio del 17 novembre 2021;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima) dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione e fissa per l’esame della domanda cautelare la camera di consiglio del 17 novembre 2021.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Stefano Mielli, Presidente FF
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Stefano Mielli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.