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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 20 febbario9 2025, all'4esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 44335 /2024
promossa da:
Parte_1
con l'avv.MUSACCHIO ANDREA
RICORRENTE
contro
CP_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato regolarmente notificato parte ricorrente adiva il Tribunale di
Roma per sentir le seguenti conclusioni: “ accogliere il ricorso e per l'effetto stante l'avvenuto riconoscimento del diritto all'indennità di accompagno condannare l' CP_1 al pagamento dei ratei maturati e maturandi.
Deduceva di aver ottenuto il riconoscimento del suddetto diritto con omologa del
27.11.2023 con decorrenza del 17 marzo 2022 data della presentazione della domanda amministrativa .
l' non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. CP_1 All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
E' pacifico oltre che documentato che il tribuanle di Roma con decreto di omologa del 27.11.2023 aveva riconosciuta l'indennità di accompagno con decorrenza dal 17 marzo 2022 ovvero dalla data di presentazione della domanda amministrativa .
.L'istituto, rimasto contumace come era suo onere, non ha dimostrato di aver pagato tale prestazione con le decorrenza riconosciute dal tribunale di Roma
Il ricorso va pertanto accolto e l' condannato al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'indennità di accompagno con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
condanna l'istituto a pagare i ratei maturati e maturandi relativi all'indennità di indennità riconosciuta dal tribunale di Roma con decreto di omologa del 27.11.2023 con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa . condanna l' al pagamento delle spese di lite che in considerazione della causa si CP_1 liquidano in euro 1600,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, con distrazione.
Roma 20.2.2025
Il GIUDICE
Dott. A.M.La Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 20 febbario9 2025, all'4esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 44335 /2024
promossa da:
Parte_1
con l'avv.MUSACCHIO ANDREA
RICORRENTE
contro
CP_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato regolarmente notificato parte ricorrente adiva il Tribunale di
Roma per sentir le seguenti conclusioni: “ accogliere il ricorso e per l'effetto stante l'avvenuto riconoscimento del diritto all'indennità di accompagno condannare l' CP_1 al pagamento dei ratei maturati e maturandi.
Deduceva di aver ottenuto il riconoscimento del suddetto diritto con omologa del
27.11.2023 con decorrenza del 17 marzo 2022 data della presentazione della domanda amministrativa .
l' non si costituiva e veniva dichiarata la contumacia. CP_1 All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa, come da sentenza dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
E' pacifico oltre che documentato che il tribuanle di Roma con decreto di omologa del 27.11.2023 aveva riconosciuta l'indennità di accompagno con decorrenza dal 17 marzo 2022 ovvero dalla data di presentazione della domanda amministrativa .
.L'istituto, rimasto contumace come era suo onere, non ha dimostrato di aver pagato tale prestazione con le decorrenza riconosciute dal tribunale di Roma
Il ricorso va pertanto accolto e l' condannato al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'indennità di accompagno con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
condanna l'istituto a pagare i ratei maturati e maturandi relativi all'indennità di indennità riconosciuta dal tribunale di Roma con decreto di omologa del 27.11.2023 con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa . condanna l' al pagamento delle spese di lite che in considerazione della causa si CP_1 liquidano in euro 1600,00 oltre spese generali al 15%, Iva e CPA, con distrazione.
Roma 20.2.2025
Il GIUDICE
Dott. A.M.La Marra