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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/05/2025, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13355/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13355/2016 promossa da:
(IÀ , con sede in Torino, Piazza San Parte_1 Parte_2
Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SANDRO
MANZATI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore C.F._1
in Firenze, Via Giampaolo Orsini n. 85
ATTRICE
(P.IVA , in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig.ra con il patrocinio dell'avv. ANNA PEZZELLA (C.F. Parte_3
), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Cesa (CE), Via C.F._2
G. Matteotti n. 46
CONVENUTA
(C.F. ), con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata da con il patrocinio dell'avv. TOMMASO RANCHINO (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Roma, Via C. C.F._3
Colombo n. 177
C.F. ), con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. Controparte_3 P.IVA_3
1, rappresentata da con il patrocinio dell'avv. TOMMASO RANCHINO (C.F. Controparte_2
pagina 1 di 9 ), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Roma, Via C. C.F._3
Colombo n. 177
INTERVENUTE
OGGETTO: leasing
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 465772 (ora 5465772), di cui in premessa, per grave inadempimento della , condannare la Parte_3
, in persona del suo legale rappresentante: Parte_3
a) al rilascio immediato dell'immobile bene immobile “facente parte del fabbricato denominato isolato
104 in Napoli al Corso Umberto I n.ro 75, e precisamente: locale commerciale, di circa mq. 76
(settantasei) con accesso da via Luigi palmieri n.ro 10 e da Corso Umberto I n.ro 71, confinante con
Corso Umberto I, con via Palmieri e con proprietà aliena. Riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Napoli alla sez. POR, foglio 2, p.lla 94, sub. 102 (ex subalterno 3), z.c. 13, cat. C/1, cl.11, mq. 71, R.C. Euro 3.963,86”, IÀ condotto in locazione finanziaria dalla Parte_3
, libero e vacuo da persone e cose e nella piena disponibilità della proprietaria
[...] CP_2
; Parte_2
b) al rimborso delle competenze e delle spese del presente giudizio.
inoltre, insiste per la propria estromissione, ai sensi dell'art. 111, comma 3, Parte_1
c.p.c.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'On.le G.U:
- Rigettare la domanda in quanto, alla luce della ctu, espletata in questo giudizio, completamente infondata, sia in fatto che in diritto;
- Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento con attribuzione al procuratore antistatario.”.
CONCLUSIONI PER LE PARTI INTERVENUTE:
pagina 2 di 9 “In considerazione di tutto quanto sopra, la scrivente difesa insiste per l'accoglimento delle originarie conclusioni della ricorrente , poi e per il rigetto di tutte Parte_2 Parte_1 le domande avversarie.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 6 settembre 2016, Parte_1
IÀ ha chiesto, previo accertamento della risoluzione del contratto di Parte_2
locazione finanziaria n. 465772, stipulato con di il Parte_3 Parte_3 rilascio immediato dell'immobile, ad uso locale commerciale, facente parte del fabbricato denominato isolato 104, sito in Napoli, Corso Umberto I n. 75.
In particolare, l'attrice ha rilevato l'inadempimento della società convenuta, evidenziando:
- che, con atto del 22 dicembre 2004, ha acquistato un bene immobile Parte_2
facente parte del fabbricato denominato isolato 104 in Napoli al Corso Umberto I n. 75, ad uso locale commerciale, di circa mq. 76, con accesso da via Luigi palmieri n. 10 e da Corso Umberto I n. 71;
- che l'attrice ha concesso in locazione finanziaria l'immobile sopra citato a Parte_3
di con contratto n. 465772, successivamente rinumerato 5465472, stipulato in data 7
[...] Parte_3
dicembre 2004;
- che la società convenuta non ha provveduto al pagamento dei canoni di locazione scaduti dal mese di agosto 2013;
- che in forza di quanto stabilito dall'art. 21 del contratto stipulato tra le Parte_2
parti, con missiva del 1° dicembre 2015 ha comunicato la risoluzione del contratto di locazione finanziaria, invitando a rilasciare l'immobile libero e vacuo da persone e Parte_3
cose;
- che, tuttavia, la convenuta non ha riconsegnato l'immobile.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande proposte da Parte_3 parte attrice, stante l'infondatezza delle argomentazioni prospettate da controparte.
In particolar modo, la convenuta ha eccepito la nullità del contratto di locazione finanziaria stante l'applicazione di interessi usurari, superiori al tasso soglia.
All'udienza del 9 gennaio 2018 è stato disposto il mutamento del rito, stante la necessità di un'istruzione non sommaria.
pagina 3 di 9 A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
L'udienza di precisazione delle conclusioni, inizialmente fissata per il 7 gennaio 2020 è stata più volte rinviata in ragione della pendenza di trattative tra le parti, che, tuttavia, non hanno avuto esito positivo.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 4 luglio 2023, si sono costituite in giudizio e a mezzo della mandataria quali Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
cessionarie dei rapporti giuridici e dei beni inerenti al contratto di locazione finanziaria per cui è causa, chiedendo l'estromissione ai sensi dell'art. 111, comma terzo, c.p.c., di e Parte_1
facendo proprie le domande, eccezioni, difese, istanze e conclusioni IÀ formulate dalla cedente.
All'udienza del 14 gennaio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
1. L'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
Il cessionario può dunque intervenire, mantenendo la detta veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione del cedente (cfr. Cass. n. 6471/2012), che, qualora non estromesso, conserva la piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, quand'anche quest'ultimo sia intervenuto in giudizio (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le altre parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare l'automatica estromissione del cedente (cfr. ex multis Cass. n. 1535/2010; Cass. n. 4486/2010; Cass. n.
15905/2018).
pagina 4 di 9 Nel caso di specie, il mancato consenso della parte convenuta all'estromissione del cedente, non consente l'estromissione di dal giudizio. Parte_1
2. Passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata per i motivi di seguito esposti.
Quanto al riparto degli oneri probatori, è anzitutto doveroso sottolineare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
“il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. SS. UU. n. 19597/2020).
Secondo la prospettazione offerta da il tasso di mora desumibile dal Parte_3 contratto è pari all'8,17% ed è pertanto superiore al tasso soglia di usura previsto per il periodo di riferimento, ossia l'8,115%.
A tal proposito, si osserva in primis come sia pacifico che nel calcolo del TEG da confrontare con il tasso soglia usura non possono essere sommati agli interessi corrispettivi pattuiti anche gli interessi moratori, aventi gli uni e gli altri una diversa funzione ed essendo solo i primi remunerativi del prestito accordato, essendo invece i secondi solo eventuali ed avendo funzione risarcitoria del danno da ritardato pagamento (Corte appello Firenze, 17/04/2023, n.799).
Ciò premesso, la declaratoria di nullità degli interessi usurari anche moratori impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato, ovverosia il TEG ed il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il
Tasso Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla CA
d'IT per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. n. 108 del 1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito.
Quanto al tasso di usurarietà per gli interessi moratori, “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l.
n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli
pagina 5 di 9 operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà̀ dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato» (Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
Difatti, a partire dal D.M. 25 marzo 2003 i decreti ministeriali hanno cominciato a riportare a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato: tale valore, ancorché non incluso nel TEGM, fornisce un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora (cfr. Cass. SS.UU.
n. 19597/2020).
Orbene, sul punto, il consulente d'ufficio dott. all'esito delle operazioni peritali Persona_1 effettuate nel contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che: “La CA d'IT ha proposto ( evidentemente escludendo che le soglia usura valide per gli interessi corrispettivi possano applicarsi ai moratori) di individuare una soglia ad hoc per gli interessi moratori secondo il seguente criterio: aumento del TEGM di 2,1 punti percentuali (costituendo tale aumento, in base ad un'indagine condotta da Bankit nel 2002, il divario medio tra interessi corrispettivi e moratori) e successiva applicazione della formula per la individuazione dei tassi soglia. […] Tasso soglia usura ad hoc per interessi di mora………..……………………...11,265% (pari al 5,41+2,1+50%).
Ne consegue che l'adozione della proposta di CA d'IT renderebbe il tasso di mora nominale convenzionale al disotto del tasso soglia usura”.
Anche in sede di chiarimenti, il CTU ha ribadito che “se confrontato con il tasso soglia usura suggerito dalla CA d'IT per gli interessi moratori (pari al TEGM + 2,1+50%) il tasso nominale moratorio non risulta usurario.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Pertanto, nella vicenda in esame, non ricorre un'ipotesi di usura originaria, in quanto secondo la formula (TEGM 5,41% + 2,1 %) +50% il tasso soglia per gli interessi moratori si assesta al 11,265%, mentre il tasso pattuito di cui al contratto non supera tale soglia.
3. Analogamente, si ritiene infondata l'ulteriore doglianza di parte convenuta, secondo cui la penale prevista dall'art. 21 del contratto per cui è causa dev'essere computata al fine di stabilire l'eventuale superamento del tasso soglia.
pagina 6 di 9 La clausola in esame disciplina gli effetti della risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per le ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore, stabilendo altresì che “il Concedente avrà facoltà di chiedere, ed in tal caso avrà quindi diritto di ottenere dall'Utilizzatore, a titolo di penale, una somma che egli stesso potrà determinare fino ad una misura massima pari ad un terzo dell'ammontare complessivo dei canoni decorsi insoluti e di tutti i successivi previsti dal contratto fino al suo termine, salva la prova di un maggior danno” (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Tuttavia, è principio ormai consolidato in giurisprudenza, che le commissioni previste per le ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento per recesso del cliente non rilevano ai fini del superamento del tasso soglia, non costituendo remunerazioni a favore dell'istituto di credito dipendenti dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì indennizzi/corrispettivi previsti per lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, la natura di “penale per recesso”, propria della commissione di estinzione anticipata che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio, “comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”, non essendo “collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello” e non integrando, conseguentemente, “«una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (sul punto: Cass. n. 7352/2022, nella parte motiva).
La giurisprudenza di legittimità esclude, altresì, dall'ambito di applicazione della normativa antiusura la clausola penale pattuita per le ipotesi di inadempimento o ritardo nell'adempimento ai sensi dell'art. 1382 c.c. e ciò in ragione della specifica funzione dell'istituto e della esistenza di una disciplina peculiare, volta al controllo e alla tutela dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto in conseguenza della sua applicazione in fase patologica, funzione e disciplina tali da differenziare la penale risarcitoria dalla pattuizione degli interessi di mora: “la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il
pagina 7 di 9 creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non IÀ sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto” (Cass. n. 5379/2023).
Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella specifica materia oggetto del presente giudizio: “in tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori” (cfr. Cass. n. 18037/2024).
In conclusione, pertanto, il Tribunale non ritiene sussistenti i profili di illegittimità delle clausole contrattuali lamentati da Parte_3 Parte_3
4. Di contro, è pacifico l'inadempimento della società convenuta.
Tale circostanza è stata accertata anche in sede di CTU, ove il consulente ha potuto constatare che “I canoni a scadere alla rata n. 103 del 01 03 2015 ammontano a € 93.377,76 che sommati ai canoni insoluti conducono ad un totale a favore della società concedente di € 176.947,09.”.
Inoltre, il suddetto inadempimento appare privo di giustificazione, posto che Parte_3
nulla ha allegato, né tantomeno provato, sul punto.
[...]
Si ritiene pertanto legittima la risoluzione contrattuale comunicata da ai Parte_2 sensi dell'art. 1456 c.c., in data 1° dicembre 2015 (cfr. doc. 4 di parte attrice)
Alla risoluzione del contratto consegue il diritto di e quali Controparte_1 Controparte_3 attuali società concedenti e proprietarie, ad ottenere la restituzione dell'immobile concesso in leasing
(cfr. doc. 4 di parte intervenuta).
5. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte attrice vengono poste a carico della convenuta, in forza del principio generale della soccombenza.
Parimenti, le spese di lite sostenute dalle società intervenute, relativamente alla sola fase decisionale, vengono poste a carico di . Parte_3
pagina 8 di 9 Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU IÀ liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1) accoglie la domanda attorea;
2) condanna al rilascio in favore di Parte_3 [...]
e entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente CP_1 Controparte_3 sentenza, dell'immobile IÀ oggetto del contratto di leasing stipulato tra parti, facente parte del fabbricato denominato isolato 104 in Napoli al Corso Umberto I n. 75, ad uso locale commerciale, di circa mq. 76, con accesso da via Luigi palmieri n. 10 e da Corso Umberto I n. 71;
3) condanna a rimborsare a Parte_3 Parte_1
(IÀ le spese di lite, che si liquidano in € 10.860,00 per compensi
[...] Parte_2
di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
4) condanna a rimborsare a Parte_3 CP_1
e e spese di lite, che si liquidano in € 3.579,00 per compensi di
[...] Controparte_3
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
5) pone definitivamente a carico di le spese di CTU Parte_3
IÀ liquidate con separato decreto.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13355/2016 promossa da:
(IÀ , con sede in Torino, Piazza San Parte_1 Parte_2
Carlo n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SANDRO
MANZATI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore C.F._1
in Firenze, Via Giampaolo Orsini n. 85
ATTRICE
(P.IVA , in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore sig.ra con il patrocinio dell'avv. ANNA PEZZELLA (C.F. Parte_3
), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Cesa (CE), Via C.F._2
G. Matteotti n. 46
CONVENUTA
(C.F. ), con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata da con il patrocinio dell'avv. TOMMASO RANCHINO (C.F. Controparte_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Roma, Via C. C.F._3
Colombo n. 177
C.F. ), con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. Controparte_3 P.IVA_3
1, rappresentata da con il patrocinio dell'avv. TOMMASO RANCHINO (C.F. Controparte_2
pagina 1 di 9 ), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Roma, Via C. C.F._3
Colombo n. 177
INTERVENUTE
OGGETTO: leasing
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accertata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 465772 (ora 5465772), di cui in premessa, per grave inadempimento della , condannare la Parte_3
, in persona del suo legale rappresentante: Parte_3
a) al rilascio immediato dell'immobile bene immobile “facente parte del fabbricato denominato isolato
104 in Napoli al Corso Umberto I n.ro 75, e precisamente: locale commerciale, di circa mq. 76
(settantasei) con accesso da via Luigi palmieri n.ro 10 e da Corso Umberto I n.ro 71, confinante con
Corso Umberto I, con via Palmieri e con proprietà aliena. Riportato nel Catasto Fabbricati del
Comune di Napoli alla sez. POR, foglio 2, p.lla 94, sub. 102 (ex subalterno 3), z.c. 13, cat. C/1, cl.11, mq. 71, R.C. Euro 3.963,86”, IÀ condotto in locazione finanziaria dalla Parte_3
, libero e vacuo da persone e cose e nella piena disponibilità della proprietaria
[...] CP_2
; Parte_2
b) al rimborso delle competenze e delle spese del presente giudizio.
inoltre, insiste per la propria estromissione, ai sensi dell'art. 111, comma 3, Parte_1
c.p.c.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Voglia l'On.le G.U:
- Rigettare la domanda in quanto, alla luce della ctu, espletata in questo giudizio, completamente infondata, sia in fatto che in diritto;
- Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del procedimento con attribuzione al procuratore antistatario.”.
CONCLUSIONI PER LE PARTI INTERVENUTE:
pagina 2 di 9 “In considerazione di tutto quanto sopra, la scrivente difesa insiste per l'accoglimento delle originarie conclusioni della ricorrente , poi e per il rigetto di tutte Parte_2 Parte_1 le domande avversarie.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 6 settembre 2016, Parte_1
IÀ ha chiesto, previo accertamento della risoluzione del contratto di Parte_2
locazione finanziaria n. 465772, stipulato con di il Parte_3 Parte_3 rilascio immediato dell'immobile, ad uso locale commerciale, facente parte del fabbricato denominato isolato 104, sito in Napoli, Corso Umberto I n. 75.
In particolare, l'attrice ha rilevato l'inadempimento della società convenuta, evidenziando:
- che, con atto del 22 dicembre 2004, ha acquistato un bene immobile Parte_2
facente parte del fabbricato denominato isolato 104 in Napoli al Corso Umberto I n. 75, ad uso locale commerciale, di circa mq. 76, con accesso da via Luigi palmieri n. 10 e da Corso Umberto I n. 71;
- che l'attrice ha concesso in locazione finanziaria l'immobile sopra citato a Parte_3
di con contratto n. 465772, successivamente rinumerato 5465472, stipulato in data 7
[...] Parte_3
dicembre 2004;
- che la società convenuta non ha provveduto al pagamento dei canoni di locazione scaduti dal mese di agosto 2013;
- che in forza di quanto stabilito dall'art. 21 del contratto stipulato tra le Parte_2
parti, con missiva del 1° dicembre 2015 ha comunicato la risoluzione del contratto di locazione finanziaria, invitando a rilasciare l'immobile libero e vacuo da persone e Parte_3
cose;
- che, tuttavia, la convenuta non ha riconsegnato l'immobile.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande proposte da Parte_3 parte attrice, stante l'infondatezza delle argomentazioni prospettate da controparte.
In particolar modo, la convenuta ha eccepito la nullità del contratto di locazione finanziaria stante l'applicazione di interessi usurari, superiori al tasso soglia.
All'udienza del 9 gennaio 2018 è stato disposto il mutamento del rito, stante la necessità di un'istruzione non sommaria.
pagina 3 di 9 A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediante l'esperimento di una consulenza tecnica d'ufficio.
L'udienza di precisazione delle conclusioni, inizialmente fissata per il 7 gennaio 2020 è stata più volte rinviata in ragione della pendenza di trattative tra le parti, che, tuttavia, non hanno avuto esito positivo.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato in data 4 luglio 2023, si sono costituite in giudizio e a mezzo della mandataria quali Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
cessionarie dei rapporti giuridici e dei beni inerenti al contratto di locazione finanziaria per cui è causa, chiedendo l'estromissione ai sensi dell'art. 111, comma terzo, c.p.c., di e Parte_1
facendo proprie le domande, eccezioni, difese, istanze e conclusioni IÀ formulate dalla cedente.
All'udienza del 14 gennaio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
1. L'art. 111 c.p.c. stabilisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
Il cessionario può dunque intervenire, mantenendo la detta veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione del cedente (cfr. Cass. n. 6471/2012), che, qualora non estromesso, conserva la piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, quand'anche quest'ultimo sia intervenuto in giudizio (cfr. Cass. n. 22424/2009).
Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le altre parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare l'automatica estromissione del cedente (cfr. ex multis Cass. n. 1535/2010; Cass. n. 4486/2010; Cass. n.
15905/2018).
pagina 4 di 9 Nel caso di specie, il mancato consenso della parte convenuta all'estromissione del cedente, non consente l'estromissione di dal giudizio. Parte_1
2. Passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che la domanda sia fondata per i motivi di seguito esposti.
Quanto al riparto degli oneri probatori, è anzitutto doveroso sottolineare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
“il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. SS. UU. n. 19597/2020).
Secondo la prospettazione offerta da il tasso di mora desumibile dal Parte_3 contratto è pari all'8,17% ed è pertanto superiore al tasso soglia di usura previsto per il periodo di riferimento, ossia l'8,115%.
A tal proposito, si osserva in primis come sia pacifico che nel calcolo del TEG da confrontare con il tasso soglia usura non possono essere sommati agli interessi corrispettivi pattuiti anche gli interessi moratori, aventi gli uni e gli altri una diversa funzione ed essendo solo i primi remunerativi del prestito accordato, essendo invece i secondi solo eventuali ed avendo funzione risarcitoria del danno da ritardato pagamento (Corte appello Firenze, 17/04/2023, n.799).
Ciò premesso, la declaratoria di nullità degli interessi usurari anche moratori impone la comparazione tra il tasso effettivamente praticato, ovverosia il TEG ed il tasso-soglia che si ricava dal TEGM, ossia il
Tasso Effettivo Globale Medio risultante dalla rilevazione effettuata trimestralmente dalla CA
d'IT per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il TEGM riassume gli interessi annualmente praticati da banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, ai sensi dell'art. 2 L. n. 108 del 1996, e rappresenta quello che secondo il mercato è l'ordinario e fisiologico costo del credito.
Quanto al tasso di usurarietà per gli interessi moratori, “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l.
n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli
pagina 5 di 9 operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà̀ dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato» (Cass. SS.UU. n. 19597/2020).
Difatti, a partire dal D.M. 25 marzo 2003 i decreti ministeriali hanno cominciato a riportare a fini meramente statistici la media delle maggiorazioni a titolo di interessi moratori praticata dagli operatori del settore e rilevata sul mercato: tale valore, ancorché non incluso nel TEGM, fornisce un criterio oggettivo valido per la verifica di usurarietà delle singole operazioni in caso di mora (cfr. Cass. SS.UU.
n. 19597/2020).
Orbene, sul punto, il consulente d'ufficio dott. all'esito delle operazioni peritali Persona_1 effettuate nel contraddittorio delle parti, ossia dei CTP, ha affermato che: “La CA d'IT ha proposto ( evidentemente escludendo che le soglia usura valide per gli interessi corrispettivi possano applicarsi ai moratori) di individuare una soglia ad hoc per gli interessi moratori secondo il seguente criterio: aumento del TEGM di 2,1 punti percentuali (costituendo tale aumento, in base ad un'indagine condotta da Bankit nel 2002, il divario medio tra interessi corrispettivi e moratori) e successiva applicazione della formula per la individuazione dei tassi soglia. […] Tasso soglia usura ad hoc per interessi di mora………..……………………...11,265% (pari al 5,41+2,1+50%).
Ne consegue che l'adozione della proposta di CA d'IT renderebbe il tasso di mora nominale convenzionale al disotto del tasso soglia usura”.
Anche in sede di chiarimenti, il CTU ha ribadito che “se confrontato con il tasso soglia usura suggerito dalla CA d'IT per gli interessi moratori (pari al TEGM + 2,1+50%) il tasso nominale moratorio non risulta usurario.”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU risultano condivisibili dal Tribunale, in considerazione della completezza ed analiticità della relazione e della logicità delle argomentazioni.
Pertanto, nella vicenda in esame, non ricorre un'ipotesi di usura originaria, in quanto secondo la formula (TEGM 5,41% + 2,1 %) +50% il tasso soglia per gli interessi moratori si assesta al 11,265%, mentre il tasso pattuito di cui al contratto non supera tale soglia.
3. Analogamente, si ritiene infondata l'ulteriore doglianza di parte convenuta, secondo cui la penale prevista dall'art. 21 del contratto per cui è causa dev'essere computata al fine di stabilire l'eventuale superamento del tasso soglia.
pagina 6 di 9 La clausola in esame disciplina gli effetti della risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per le ipotesi di inadempimento dell'utilizzatore, stabilendo altresì che “il Concedente avrà facoltà di chiedere, ed in tal caso avrà quindi diritto di ottenere dall'Utilizzatore, a titolo di penale, una somma che egli stesso potrà determinare fino ad una misura massima pari ad un terzo dell'ammontare complessivo dei canoni decorsi insoluti e di tutti i successivi previsti dal contratto fino al suo termine, salva la prova di un maggior danno” (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Tuttavia, è principio ormai consolidato in giurisprudenza, che le commissioni previste per le ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento per recesso del cliente non rilevano ai fini del superamento del tasso soglia, non costituendo remunerazioni a favore dell'istituto di credito dipendenti dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì indennizzi/corrispettivi previsti per lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, la natura di “penale per recesso”, propria della commissione di estinzione anticipata che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio, “comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”, non essendo “collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello” e non integrando, conseguentemente, “«una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (sul punto: Cass. n. 7352/2022, nella parte motiva).
La giurisprudenza di legittimità esclude, altresì, dall'ambito di applicazione della normativa antiusura la clausola penale pattuita per le ipotesi di inadempimento o ritardo nell'adempimento ai sensi dell'art. 1382 c.c. e ciò in ragione della specifica funzione dell'istituto e della esistenza di una disciplina peculiare, volta al controllo e alla tutela dell'equilibrio sinallagmatico del rapporto in conseguenza della sua applicazione in fase patologica, funzione e disciplina tali da differenziare la penale risarcitoria dalla pattuizione degli interessi di mora: “la clausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il
pagina 7 di 9 creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non IÀ sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto” (Cass. n. 5379/2023).
Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella specifica materia oggetto del presente giudizio: “in tema di locazione finanziaria, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori” (cfr. Cass. n. 18037/2024).
In conclusione, pertanto, il Tribunale non ritiene sussistenti i profili di illegittimità delle clausole contrattuali lamentati da Parte_3 Parte_3
4. Di contro, è pacifico l'inadempimento della società convenuta.
Tale circostanza è stata accertata anche in sede di CTU, ove il consulente ha potuto constatare che “I canoni a scadere alla rata n. 103 del 01 03 2015 ammontano a € 93.377,76 che sommati ai canoni insoluti conducono ad un totale a favore della società concedente di € 176.947,09.”.
Inoltre, il suddetto inadempimento appare privo di giustificazione, posto che Parte_3
nulla ha allegato, né tantomeno provato, sul punto.
[...]
Si ritiene pertanto legittima la risoluzione contrattuale comunicata da ai Parte_2 sensi dell'art. 1456 c.c., in data 1° dicembre 2015 (cfr. doc. 4 di parte attrice)
Alla risoluzione del contratto consegue il diritto di e quali Controparte_1 Controparte_3 attuali società concedenti e proprietarie, ad ottenere la restituzione dell'immobile concesso in leasing
(cfr. doc. 4 di parte intervenuta).
5. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte attrice vengono poste a carico della convenuta, in forza del principio generale della soccombenza.
Parimenti, le spese di lite sostenute dalle società intervenute, relativamente alla sola fase decisionale, vengono poste a carico di . Parte_3
pagina 8 di 9 Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU IÀ liquidate con separato decreto vanno parimenti poste a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita: 1) accoglie la domanda attorea;
2) condanna al rilascio in favore di Parte_3 [...]
e entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente CP_1 Controparte_3 sentenza, dell'immobile IÀ oggetto del contratto di leasing stipulato tra parti, facente parte del fabbricato denominato isolato 104 in Napoli al Corso Umberto I n. 75, ad uso locale commerciale, di circa mq. 76, con accesso da via Luigi palmieri n. 10 e da Corso Umberto I n. 71;
3) condanna a rimborsare a Parte_3 Parte_1
(IÀ le spese di lite, che si liquidano in € 10.860,00 per compensi
[...] Parte_2
di Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
4) condanna a rimborsare a Parte_3 CP_1
e e spese di lite, che si liquidano in € 3.579,00 per compensi di
[...] Controparte_3
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
5) pone definitivamente a carico di le spese di CTU Parte_3
IÀ liquidate con separato decreto.
Firenze, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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