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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/07/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3316/2021 R.G.
REPUPPLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 26/04/2021 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Serena Parte_1 C.F._1
Maria ROZZONI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Gianluca Controparte_1 C.F._2
MADONNA, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento dell'avv. Francesca Plebani, in qualità di curatrice speciale dei minori Persona_1
c.f. , e c.f. ,
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_2 CodiceFiscale_4
difesi in proprio;
CURATRICE SPECIALE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la curatrice speciale: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio il 18 maggio 2008 a Parte_1 Controparte_1
Verona.
Dalla loro unione sono nati i minori , dell'età di 16 anni, e , dell'età di 14 anni. Persona_1 CP_2
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato la separazione Parte_1 personale con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite col padre e un contributo per il mantenimento della prole pari a 400 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status e ha a CP_1 sua volta richiesto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre,
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale e un'ampia regolamentazione delle visite coi figli, domandando, in via principale, il mantenimento diretto della prole e in subordine la determinazione in 300 euro del contributo da lui dovuto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14 settembre 2021, il Presidente designato ha preliminarmente disposto la riunione del procedimento iscritto al numero di ruolo 3879/21 R.G. al giudizio a quo, ai sensi dell'art. 274 cp.c., ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato, con ordinanza riservata, i provvedimenti provvisori ed urgenti, recependo gli accordi parziali assunti dalle parti in udienza. Ha dunque nominato Giudice Istruttore se stesso e ha fissato la prima udienza di comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al P.M.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., l'istruttoria si è svolta mediante l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, limitatamente ai capitoli di prova ammessi, e l'espletamento dell'indagine delegata ai servizi sociali;
in data 26 gennaio 2023, è stata inoltre disposta l'audizione dei minori, ascoltati direttamente dal Giudice.
All'udienza del 13 settembre 2023, celebrata in forma scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma abbreviata. Con sentenza parziale n. 2744/2023, pubblicata il 20 dicembre 2023, il Collegio ha pronunciato la separazione personale con addebito al marito e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria in ordine alle altre domande, disponendo lo svolgimento di una c.t.u. psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare e nominando un curatore speciale che potesse adeguatamente rappresentare gli interessi dei figli.
Espletata la c.t.u. e proseguita l'indagine delegata ai servizi sociali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27 marzo 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e nei rispettivi atti, dalle deposizioni testimoniali acquisite, dalle relazioni dei servizi sociali e dalla c.t.u., risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
Nel precisare le proprie conclusioni, la signora ha domandato l'affido congiunto dei figli Pt_1
minori con potere dei genitori di assumere separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione, il collocamento di presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle Per_1
visite padre-figlia secondo le indicazioni dei servizi sociali ove la minore lo richieda, il collocamento di presso il AP, con regolamentazione delle visite madre-figlio secondo il calendario CP_2
proposto in sede di c.t.u., la prosecuzione degli incarichi conferiti ai servizi sociali.
Il signor ha a sua volta precisato le proprie conclusioni in conformità alla moglie quanto CP_1 all'affido e al collocamento dei figli, chiedendo, rispetto alle visite, di incaricare i sociali affinché provvedano alla loro regolamentazione sulla base delle esigenze e delle necessità dei figli, disponendo altresì la prosecuzione del monitoraggio e della coordinazione genitoriale.
Anche la curatrice speciale dei minori ha chiesto l'affido condiviso dei figli con collocamento di presso la madre e di presso il padre, incaricando i servizi sociali di regolamentare le Per_1 CP_2 visite padre-figlia ove quest'ultima lo richieda e adottando il calendario proposto dal c.t.u. per la frequentazione di e la mamma. CP_2
All'udienza del 27 marzo 2025, la curatrice speciale ha inoltre integrato le proprie conclusioni, chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla signora Pt_1
Ritiene questo Collegio di poter decidere in conformità alle istanze concordemente avanzate dai genitori e dalla curatrice speciale, in linea con le indicazioni dei servizi sociali e della c.t.u., in quanto, nonostante le criticità e fragilità presenti nei due minori a causa del vissuto al quale sono stati esposti nell'ambito della presente vicenda separativa, e la presenza di una conflittualità tuttora accesa tra i coniugi, si reputano capaci di continuare ad assolvere il proprio ruolo genitoriale, col supporto e l'assistenza derivante dall'attivazione di specifici interventi di sostegno, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere della prole (cfr. Cass. 22 giugno 2023, n. 17903; Cass. 21 novembre
2023, n. 32290, da ult. v. anche Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Preliminarmente, si rende necessario ripercorrere gli sviluppi del procedimento, soffermandosi sul profilo personologico e le dinamiche in essere tra genitori.
Già con l'adozione dei provvedimenti presidenziali (v. ordinanza 14.9.21), il servizio sociale è stato incaricato di monitorare il nucleo familiare, essendo emersa dagli atti e dalle dichiarazioni rese dai coniugi un'accesa conflittualità di coppia, legata principalmente al difficile periodo della separazione,
l'invischiamento dei figli e in particolare di , nonché la preoccupazione manifestata dalle parti Per_1
rispetto alle condizioni dei minori.
L'indagine delegata ha confermato fin da subito il quadro di preoccupazione e di potenziale pregiudizio esistente per e , apparsi molto sofferenti e affaticati e in difficoltà rispetto Per_1 CP_2 all'accettazione del nuovo assetto familiare, anche a causa dell'inizio della relazione intrapresa tra il signor e CP_1 un'amica di famiglia che ha portato al dissolversi della relazione coniugale ed è stata vissuta con sofferenza in particolare da (v. relazione SS dep. 30.12.21). Per_1
In tale contesto, la coppia si è posta in una posizione di scontro, esponendo i figli ad episodi di reattività verbale non consoni e dimostrando di non essere capaci di comunicare e confrontarsi tra loro nell'interesse dei minori, spesso utilizzati quali "messaggeri" tra l'uno e l'altro genitore, ingenerando un profondo disagio (relazione psicologica in atti).
Gli interventi attivati a sostegno del nucleo familiare per il tramite dei servizi sociali si sono rivelati tuttavia inefficaci (anche per l'indisponibilità del signor all'attivazione dei CP_1
percorsi di mediazione e coordinazione genitoriale o di gruppo PASCH proposti), in quanto la principale criticità, riconducibile all'elevata conflittualità genitoriale, non è stata neppure parzialmente superata e, anzi, ha inciso negativamente sulla relazione genitori-figli, determinando il progressivo allontanamento di dal padre e dal suo contesto abitativo, al Per_1 punto da interrompere definitivamente la frequentazione col genitore, e di dalla madre, CP_2 sfociato nel trasferimento presso l'abitazione del resistente (v. relazione SS dep. 1.4.22, 13.9.22,
11.1.23, 4.9.23, 7.11.23).
È all'interno di tale contesto di grande fatica e sofferenza per l'intero nucleo familiare - ma in particolare per , come il Giudice Istruttore aveva già potuto appurare in sede di audizione Per_1
(v. verbale 26.1.23) - che è stato disposto dal Collegio un approfondimento peritale, nell'intento di individuare la soluzione più rispondente all'interesse preminente dei minori e la progettualità da adottare a sostegno dei genitori e dei figli.
In sede di c.t.u., è stato confermato il quadro di esacerbata conflittualità delle parti e il penetrante invischiamento dei minori (in particolare della primogenita) nelle dinamiche familiari, come si legge nella relazione peritale: Tra le parti è evidente l'alta conflittualità e il reciproco clima di sfiducia e di accusa. I plurimi interventi attuati finora dai Servizi Sociali non hanno modificato questo quadro disfunzionale. Fino al momento della scoperta da parte della ricorrente della relazione sentimentale tra il marito e la SI.ra né le biografie individuali, né la storia di coppia, aveva evidenziato Parte_2
significative anomalie o disadattamenti. I figli sono stati immediatamente coinvolti dalla madre nel conoscere la nuova relazione paterna, in un momento in cui la ricorrente non poteva certamente avere già rielaborato questi accadimenti. I successivi due anni di convivenza tra le parti non sono stati certamente migliori per i figli, costantemente coinvolti in questa crisi coniugale insorta tra i loro genitori. L'uscita del SI. dalla abitazione familiare e il contemporaneo suo CP_1 trasferimento presso l'abitazione della nuova compagna non può essere stato un aiuto per i figli nell'accettazione di questa separazione. Lo stesso dicasi per l'allora assenza tra le parti di una condivisa regolamentazione della loro frequentazione con la prole. I successivi eventi familiari
(vedasi i capitoli precedenti) hanno ulteriormente peggiorato il rapporto tra le parti, ormai cristallizzate sulle proprie posizioni accusatorie nei confronti dell'altro/a. Oggi, all'osservazione peritale la SI.ra manifesta rabbia nei confronti del tradimento subito da parte del marito e Pt_1
ancor di più, nei confronti della nuova compagna di lui rea a suo dire, di volere esercitare un ruolo materno con i suoi (della perizianda) figli. Poco incline all'ascolto e alla mediazione, la SI.ra appare scarsamente autocritica nell'individuare le proprie responsabilità genitoriali nei Pt_1 confronti dell'evidente malessere presente oggi nei figli. La parte accusatoria sembra prevalere su ogni possibilità di rielaborazione degli accadimenti familiari. A livello strutturale si segnala nella ricorrente la presenza di un pensiero spesso confuso e afinalistico, comunque immodificabile nella sua rigidità. La perizianda non coglie assolutamente la sovrapposizione degli stati d'animo di Per_1 con i suoi (come tra l'altro già evidenziato nella relazione della Dott.ssa dei Servizi Controparte_3
Sociali, agli atti), il pesante invischiamento dei figli nelle vicende coniugali, i motivi che hanno portato a distanziarsi da lei. Lei stessa attribuisce totale veridicità ai riferiti della figlia CP_2
riguardanti gli episodi accaduti nella abitazione paterna dopo la separazione;
il malessere della figlia viene totalmente attribuito nelle sue cause al padre e alla sua compagna (rea tra l'altro a suo dire, di fare leggere gli atti ai minori e di rispondere alle sue mail sostituendosi al resistente). La sua visione del secondogenito si focalizza su un figlio manipolato e intimorito dal padre, incapace di contrastare le volontà paterne finalizzate a sottrarlo da lei. Anche con , la SI.ra CP_2 Pt_1
azzera ogni possibilità che il minore si sia distanziato da lei a seguito di un suo malessere vissuto nel rapporto con la mamma e con la sorella. Nel SI. sono altresì presenti dei rigidismi;
il CP_1
pensiero appare comunque concreto e ancorato alla realtà. Sono ormai presenti in lui importanti sentimenti di perdita nei confronti del suo rapporto con la figlia primogenita, nonché di sfiducia nei confronti della possibilità di migliorare la collaborazione genitoriale con la controparte. Il padre appare maggiormente sintonizzato con gli stati d'animo dei due figli e con la sofferenza presente in
. Da rimarcare che in quest'ultimo anno e mezzo egli non ha forzato la figlia nella Per_1
frequentazione con lui, accettandone con sofferenza il suo distanziamento. Rispetto a , egli CP_2
appare molto solidale con i motivi che hanno portato il minore ad allontanarsi dalla madre (incluso il desiderio di di avere lo stesso potere decisionale esercitato dalla sorella maggiore in CP_2
merito alla loro frequentazione con il genitore non collocatario), rischiando così di rafforzare queste posizioni del ragazzo, a discapito di un suo riavvicinamento alla genitrice (p. 19-21 c.t.u.).
Alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'indagine svolta, l'ausiliario del Giudice ha in particolare osservato quanto segue: La situazione familiare periziata è oggi caratterizzata dal profondo malessere presente nella figlia primogenita. è stata pesantemente invischiata nelle Per_1
vicende separative dei suoi genitori, andando a sovrapporre in sé i vissuti di sofferenza e di rabbia
(verso il padre e verso la sua nuova compagna) già presenti nella madre. La ragazza replica in sé i sentimenti di tradimento e di ferita vissuti nei confronti del padre. In merito alle vicende familiari
l'adeguatezza del pensiero appare dubbia, così come i suoi resoconti fattuali appaiono spesso inverosimili e inquinati dai pesanti vissuti emotivi. Si comprende che allo stato attuale sia emotivamente insostenibile per riprendere il suo rapporto con il padre. Probabilmente le sue Per_1 numerose attività scolastiche ed extrascolastiche e le sue elevate performance all'interno di esse, fungono per la minore come compensazione e spostamento del suo profondo stato di malessere interiore. presenta un quadro emotivo decisamente meno grave. Il minore è riuscito a CP_2 distanziarsi dagli accadimenti familiari pregressi (tutt'oggi fonte per lui di sofferenza), rispetto ai quali è lui stesso vuole mantenersi estraneo. Il ragazzo appare sereno all'interno del contesto paterno, nel quale sta mantenendo delle relazioni funzionali e piacevoli anche con la compagna del padre e con i suoi (di lei) figli. La sua recente scelta di trasferirsi dal padre e di interrompere i rapporti con la madre nasce proprio dal suo disagio reattivo sia ai movimenti materni di invischiarlo nelle attuali (p. 34 c.t.u.).
In conclusione, il c.t.u. ha proposto la conferma dell'affidamento condiviso a condizione che i due genitori intraprendano un percorso di coordinazione genitoriale, il collocamento differenziato dei fratelli secondo l'attuale assetto ( dalla madre e dal padre) e la calendarizzazione delle Per_1 CP_2
visite madre-figlio, rimettendo all'acquisizione del consenso della minore la possibilità di riprendere la frequentazione col AP secondo i tempi che verranno determinati dal servizio sociale.
Inoltre, a sostegno del nucleo familiare, è stato proposto di incaricare i servizi sociali territorialmente competenti per la prosecuzione del monitoraggio e la graduale implementazione dei tempi di frequentazione materna di , per mantenere uno stretto contatto con la coordinatrice CP_2 genitoriale, l'attivazione di un percorso psicoterapeutico individuale per , da valutarsi in futuro Per_1
anche per , la prosecuzione del percorso psicologico attivato dalla ricorrente. CP_2
In linea con le indicazioni della c.t.u., è stata predisposta e rafforzata la rete di sostegno per i genitori e i minori, al fine di aiutare il nucleo familiare ad elaborare il difficile e sofferto vissuto separativo e accettare il nuovo assetto familiare.
È stato dunque avviato, col consenso di entrambi i genitori, il percorso psicologico per , al Per_1
quale la minore ha aderito con costanza e motivazione, senza che siano fino ad ora emersi elementi di preoccupazione (v. relazione SS 17.3.25), e il signor aderendo alla proposta del servizio CP_1
sociale, ha avviato un percorso psicologico individuale.
Inoltre, i genitori si sono attivati per l'inizio della coordinazione genitoriale rivolgendosi ad una professionista privata, considerata l'indisponibilità del servizio pubblico, e l'intervento prosegue tuttora (v. relazione SS 29.11.24; 17.3.25; verbale 27.3.25).
Quanto alla posizione di , invece, si assiste ad un peggioramento legato alla difficoltà di CP_2 accettazione dell'intervento educativo predisposto per favorire il riavvicinamento alla mamma e al rifiuto di un supporto psicologico (v. relazione SS 29.11.24; 17.3.25).
Nell'ultimo aggiornamento richiesto, i servizi sociali, pur osservando la persistenza di una situazione di pregiudizio per e e della conflittualità di coppia, hanno valutato positivamente Per_1 CP_2
l'inizio dei percorsi sopra indicati e hanno concluso ritenendo che allo stato non sussistano elementi sufficienti per derogare all'affido condiviso e all'attuale collocamento dei figli, in attesa di eventuali evoluzioni che potrebbero derivare dai percorsi in essere (v. relazione SS 17.3.25).
La prosecuzione dei percorsi e in particolare della coordinazione genitoriale è stata inoltre confermata dalla curatrice speciale in sede di comparsa conclusionale e anche la madre, sentita all'udienza del 27 marzo 2025, ha dato atto del lieve miglioramento della comunicazione col marito (v. anche comparsa conclusionale). Alcuni progressi sembrano potersi intravedere anche nella relazione genitori-figli, in quanto, nonostante le fatiche mostrate dai signori e e di riflesso dai minori, vi è stata Pt_1 CP_1 un'occasione di incontro di tutti i membri della famiglia durante il concerto di Natale di (v. Per_1
verbale 17.12.24 e comparsa conclusionale curatrice speciale) e dei momenti esclusivi trascorsi dalla mamma in compagnia di per le vacanze di Pasqua (comparsa conclusionale curatrice CP_2
speciale).
Così sinteticamente descritto il quadro probatorio, si ritiene di poter disporre l'affido congiunto di e , come concordemente richiesto dalle parti e dalla curatrice speciale e secondo CP_2 Per_1
quanto proposto dai servizi sociali e dal c.t.u., con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle sole questioni di ordinaria amministrazione.
Nonostante le criticità emerse all'interno del nucleo familiare, come sopra descritte, e le difficoltà comunicative esistenti tra le parti, deve riconoscersi, infatti, che entrambi i coniugi sono dotati di buone competenze genitoriali e legati affettivamente ai figli, risultando, da un lato, eccessivamente afflittivo pensare a un affido al servizio sociale con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti che, pur con evidenti fatiche, sono riuscite a confrontarsi e ad assumere le decisioni nell'interesse della prole senza che si rendesse necessario uno specifico intervento di questa autorità giudiziaria, bensì col supporto degli operatori sociali;
dall'altro, appare assolutamente contrario all'interesse della prole il regime di affido esclusivo che andrebbe di fatto a consolidare l'allontanamento di ciascun figlio dal genitore non collocatario.
Oltretutto, si auspica che, con la recente attivazione del percorso di coordinazione genitoriale, indicato dal consulente del Tribunale quale condizione necessaria per la conferma dell'affido condiviso, i signori e possano ricostruire un rapporto di fiducia reciproca e Pt_1 CP_1 sviluppare nuove strategie comunicative nell'interesse esclusivo dei figli minori.
Il raggiungimento di tale obiettivo richiederà pertanto la prosecuzione di tutti gli interventi attivati e di ogni altro percorso di sostegno che possa rivelarsi utile, con conseguente conferma degli incarichi conferiti ai servizi sociali, come indicati in dispositivo, e della presa in carico del nucleo familiare per il periodo di anni due.
Gli operatori sociali vengono peraltro onerati di segnalare alla competente Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per i minori.
In merito al collocamento, non può che trovare conferma l'attuale assetto, il quale risponde al desiderio espresso dai figli e risulta, allo stato, il più idoneo a garantire ai minori le migliori condizioni di benessere psicofisico, vista l'interruzione del rapporto tra e il AP e le difficoltà relazionali Per_1
emerse tra e la mamma. CP_2 Come richiesto da tutte le parti, la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora ove vive unitamente alla figlia da quando si è interrotta la convivenza tra i coniugi. Pt_1
Passando ora alla regolamentazione delle visite, deve tenersi conto della diversa posizione assunta da nei confronti del AP e da nei confronti della mamma. Per_1 CP_2
La minore, già in sede di audizione, si è espressa in termini fermi e decisi rispetto alla relazione col genitore, dichiarando: Io sono qui per chiedere di non andare più lì per me è una cosa insopportabile.
Ogni volta che vado mi sento sempre dire che sbaglio, vengo sgridata e queste osservazioni non le fa solo AP ma interviene anche la sua compagna su questioni in cui non c'entra. Ha iniziato anche a toccarmi e sa che mi dà fastidio oppure mi si avvicina. Loro pensano che più fanno così più riesco ad accettarli (v. verbale 26.1.23) e ribadendo Non ho ripreso gli incontri ora non voglio riprenderli se il risultato è stare male. Non voglio più andare da AP in quella casa in assoluto. Io mi sento che il rapporto l'ho già perso, Io andavo per mio fratello oltre che per AP ma poi ho visto che lui non mi parla allora io adesso penso a me stessa (v. verbale 26.1.23).
Questa volontà è stata nuovamente confermata in sede di c.t.u., in quanto ha dichiarato di non Per_1
voler recuperare alcun rapporto con il padre, nemmeno in luogo neutro, riconoscendosi profondamente arrabbiata e sfiduciata nei suoi confronti.
Considerata la sua età, si concorda col c.t.u. nell'affermare che la frequentazione col AP non potrà che avvenire previo consenso della minore, senza che ad oggi sia prospettabile un calendario delle visite.
ha infatti mantenuto fermo il suo rifiuto, benché l'avvio del percorso psicologico si spera possa Per_1
aiutarla anche a rielaborare i suoi sentimenti e la sua posizione rispetto al rapporto col padre.
Pertanto, il servizio sociale viene incaricato affinché, ove manifesti un interesse in tal senso, Per_1 provveda all'attivazione di un percorso facilitato di graduale riavvicinamento padre-figlia secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni tenuto conto della volontà della minore e previa adeguata preparazione del signor rispetto all'approccio da adottare con la figlia. CP_1
Rispetto alla posizione della sorella, il rifiuto manifestato da nei confronti della mamma, CP_2
maturato in tempi più recenti, appariva meno radicalizzato, tanto che il consulente del Giudice aveva valutato la sua disponibilità alla ripresa della relazione, seppur alla condizione che la genitrice non torni a coinvolgerlo in merito ai pregressi familiari e alle attuali relazioni intrafamiliari (v. relazione tecnica, p. 34), predisponendo un calendario delle visite.
Tuttavia, il percorso educativo avviato con l'ausilio dei servizi sociali per favorire il riavvicinamento madre-figlio ha evidenziato importanti difficoltà a causa della sofferenza espressa da e del CP_2
risentimento e rabbia mostrati verso la signora (v. relazione SS dep. 17.3.25). Pt_1 Anche per il minore, dovrà essere dunque rimessa al servizio la regolamentazione delle visite secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, tenuto conto del suo preminente interesse e previa attivazione di ogni percorso reputato opportuno, compresa l'educativa domiciliare (già avviata), non essendoci margine, allo stato, per confermare il calendario predisposto in sede peritale.
Considerata la sofferenza e la visione pessimistica di rispetto alla situazione familiare, si CP_2
renderà necessario, ove il minore mostri una disponibilità in tal senso, attivare un percorso psicologico che possa sostenerlo, come già prospettato dal c.t.u (v. relazione SS dep. 17.3.25).
Sulle istanze ex art. 709 ter c.p.c.
La ricorrente ha domandato che, viste le gravi inadempienze poste in essere dal padre nel corso del giudizio e i pregiudizi arrecati alla prole, sia adottata nei suoi confronti la sanzione pecuniaria ex art. 473 bis.39 c.p.c. o ogni altra sanzione ritenuta opportuna, oltre al risarcimento del danno in favore della sig.ra nella misura ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa. Pt_1
La curatrice speciale ha a sua volta chiesto di ammonire i genitori, con particolare riguardo al padre, dell'importanza di proseguire nei percorsi psicologici individuali in corso, tra cui quello recentemente intrapreso dal medesimo signor nonché dell'importanza di Controparte_1
adoperarsi fattivamente nel percorso di coordinazione genitoriale recentemente intrapreso per il tramite della dott.ssa professionista designato di comune accordo, nonché ad Controparte_4
attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno suggerite o stabilite dal Servizio Sociale avuto riguardo al benessere psico-fisico dei figli, ai percorsi di sostegno psicologico che potranno essere ritenuti utili per loro, alle strategie che potranno essere disposte per un riavvicinamento del figlio alla madre e della figlia al padre, sotto pena di adozione -in difetto- di provvedimenti limitativi della loro responsabilità genitoriale.
Il resistente si è opposto all'istanza della moglie, eccependone la tardività, e ha reputato afflittiva la richiesta della curatrice speciale, svolta con particolare riguardo alla sua posizione, perché non aderente alle risultanze processuali.
Le domande avanzate dalla ricorrente sono infondate e in quanto tali vengono integralmente rigettate.
In premessa, si rileva che la richiesta avanzata dalla madre ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia e applicabile ai procedimenti introdotti dal 28 febbraio 2023, debba essere riqualificata, dovendo trovare applicazione ratione temporis l'art. 709 ter c.p.c., che la nuova norma (e l'art. 473 bis.38 c.p.c.) ha sostituito.
Nel merito, si ricorda che il legislatore del 2006 ha introdotto un sistema di rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria e punitiva a garanzia dell'interesse pubblicistico, cui è pur sempre finalizzata la tutela del superiore interesse del minore, che vanno applicati ex officio da parte del Giudice del conflitto familiare, tenendo conto anche dei principi generali che presiedono la materia della tutela del minore, improntata appunto agli ampi poteri ufficiosi istruttori e decisori del Giudice e presupposto per la loro applicazione sono le condotte poste in essere da un genitore lesive delle regole concordate dalle parti o disposte dal Giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità che si traducono di fatto in una lesione del diritto del minore
a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita (Trib. Milano 2 maggio 2019, n. 4202).
Esclusa la tardività della domanda, la quale può essere proposta in corso di causa alla luce delle circostanze sopravvenute e che, ad ogni modo, ha ad oggetto provvedimenti applicabili anche d'ufficio, si ritiene che la ricorrente, nel formulare la propria istanza, ripercorra l'iter del giudizio e i momenti di indubbia criticità e tensione che lo hanno connotato concentrandosi, da un lato, sull'atteggiamento del marito che, indubbiamente, non si è mostrato sempre aperto e disponibile rispetto alle proposte avanzate dal Giudice e dal servizio sociale, dall'altro, sulla sofferenza propria e dei minori e il loro invischiamento nella conflittualità di coppia che ha condotto all'attuale assetto, dimenticando però l'incidenza che, all'interno di tale contesto, ha assunto anche la sua condotta (v. relazione peritale).
La responsabilità per aver pregiudicato il diritto di e a mantenere un equilibrato e Per_1 CP_2
continuativo rapporto con i genitori e a crescere in un ambiente familiare sereno è senza dubbio imputabile non solo al signor ma anche alla moglie. CP_1
Pertanto, la domanda della ricorrente deve essere rigettata.
Passando alla domanda della curatrice speciale, questo Tribunale ritiene di non poter adottare nei confronti dei genitori la sanzione dell'ammonimento a svolgere i percorsi di sostegno e individuali disposti in questa sede, poiché finalizzati alla maturazione personale delle parti e rimessi alla libertà di autodeterminazione della parte ex art. 13 e 32, co. 2 della Carta Costituzionale (Cass. n. 13506/15).
Al fine di garantire l'efficacia dei provvedimenti assunti, pare tuttavia necessario prescrivere ai genitori di collaborare concretamente con i servizi sociali e attenersi alle indicazioni proposte, anche in relazione agli interventi di sostegno necessari, con particolare riguardo alla coordinazione genitoriale e al percorso di riavvicinamento del minore alla madre, con l'avvertimento che, in caso di mancata adesione, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi la responsabilità genitoriale.
Sui provvedimenti di contenuto economico
Le parti e la curatrice speciale hanno concordemente richiesto di porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio non collocatario versando all'altro l'importo di
300 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con divisione al 50% dell'assegno unico. Il Collegio ritiene di poter confermare i provvedimenti in essere, accogliendo la domanda congiuntamente avanzata dalle parti e dalla curatrice speciale, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dei tempi di permanenza trascorsi in via pressoché esclusiva da col CP_2
AP e in via assolutamente esclusiva da con la mamma e delle esigenze dei minori. Per_1
Si reputa infatti idoneo a garantire ai figli condizioni di vita funzionali ed adeguate l'obbligo posto a carico di ciascun genitore di concorrere al mantenimento ordinario del figlio non collocatario versando all'altro, entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2024, l'importo di 300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo.
L'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite tra la ricorrente e il resistente seguono il criterio della soccombenza e pertanto vengono poste a carico del signor risultato soccombente rispetto alla domanda di addebito CP_1
della separazione, nella misura di 1/3 e liquidate per tale quota come in dispositivo, in conformità del
D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa delle controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese sostenute dalla curatrice speciale, nominata nell'interesse dei minori a causa della condotta assunta da entrambe le parti e della inidoneità delle stesse di rappresentarli adeguatamente in giudizio, vengano invece poste a carico di entrambi i genitori in ugual misura e in solido tra loro e si liquidano come in dispositivo, in conformità alla richiesta avanzata dalla curatrice speciale.
Le spese della c.t.u., come liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ugual misura e in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dà atto della separazione personale dei coniugi, dichiarata con sentenza n. 2744/2023 del 20 dicembre
2023; dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori ex art. 337 ter, co. 2 c.c., con esercizio separato della responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni inerenti a questioni di ordinaria amministrazione;
dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre, alla quale è assegnata la casa Per_1
coniugale, e del minore presso il padre;
CP_2
incarica il servizio sociale affinché provveda: - ove manifesti un interesse in tal senso, Per_1 all'attivazione di un percorso facilitato di graduale riavvicinamento secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni tenuto conto della volontà della minore e previa adeguata preparazione del padre rispetto all'approccio da adottare con la figlia;
- alla regolamentazione delle visite madre-figlio secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, tenuto conto del preminente interesse del minore e previa attivazione di ogni percorso reputato opportuno, compresa l'educativa domiciliare (già avviata); dispone la prosecuzione di tutti gli interventi attivati e di ogni altro percorso di sostegno che possa rivelarsi utile per il nucleo familiare, compresa l'educativa domiciliare, percorsi di supporto psicologico e/o alla genitorialità dei coniugi e i minori, con conseguente conferma della presa in carico del nucleo familiare e del monitoraggio per il periodo di due anni; prescrive ai genitori di collaborare concretamente con i Servizi sociali e attenersi alle indicazioni proposte, anche in relazione agli interventi di sostegno necessari, con particolare riguardo alla coordinazione genitoriale e al percorso di riavvicinamento del minore alla madre, con l'avvertimento che, in caso di mancata adesione, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi la responsabilità genitoriale;
onera i servizi sociali di segnalare alla competente Procura Minorile ogni situazione di pregiudizio anche solo potenziale che possa sorgere per i minori;
pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio non collocatario versando all'altro, entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2024,
l'importo di 300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. pone in via definitiva a carico della ricorrente e del resistente in ugual misura e in solido tra loro le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite nella quota di 1/3, che si liquidano per tale frazione in euro 1.270, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
compensa per il resto le spese di lite tra la ricorrente e il resistente;
condanna la ricorrente e il resistente in ugual misura e in solido tra loro a rimborsare alla curatrice speciale le spese di lite, che si liquidano in euro 3.000, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali già incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUPPLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 26/04/2021 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Serena Parte_1 C.F._1
Maria ROZZONI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Gianluca Controparte_1 C.F._2
MADONNA, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento dell'avv. Francesca Plebani, in qualità di curatrice speciale dei minori Persona_1
c.f. , e c.f. ,
[...] CodiceFiscale_3 Controparte_2 CodiceFiscale_4
difesi in proprio;
CURATRICE SPECIALE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
per la curatrice speciale: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio il 18 maggio 2008 a Parte_1 Controparte_1
Verona.
Dalla loro unione sono nati i minori , dell'età di 16 anni, e , dell'età di 14 anni. Persona_1 CP_2
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato la separazione Parte_1 personale con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle visite col padre e un contributo per il mantenimento della prole pari a 400 euro per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status e ha a CP_1 sua volta richiesto l'affido condiviso dei minori con collocamento prevalente presso la madre,
l'assegnazione alla stessa della casa coniugale e un'ampia regolamentazione delle visite coi figli, domandando, in via principale, il mantenimento diretto della prole e in subordine la determinazione in 300 euro del contributo da lui dovuto, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 14 settembre 2021, il Presidente designato ha preliminarmente disposto la riunione del procedimento iscritto al numero di ruolo 3879/21 R.G. al giudizio a quo, ai sensi dell'art. 274 cp.c., ed esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha adottato, con ordinanza riservata, i provvedimenti provvisori ed urgenti, recependo gli accordi parziali assunti dalle parti in udienza. Ha dunque nominato Giudice Istruttore se stesso e ha fissato la prima udienza di comparizione e trattazione della causa.
L'ordinanza presidenziale, non reclamata, è stata regolarmente comunicata al P.M.
Assegnati i richiesti termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., l'istruttoria si è svolta mediante l'assunzione della prova testimoniale richiesta dalla ricorrente, limitatamente ai capitoli di prova ammessi, e l'espletamento dell'indagine delegata ai servizi sociali;
in data 26 gennaio 2023, è stata inoltre disposta l'audizione dei minori, ascoltati direttamente dal Giudice.
All'udienza del 13 settembre 2023, celebrata in forma scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. in forma abbreviata. Con sentenza parziale n. 2744/2023, pubblicata il 20 dicembre 2023, il Collegio ha pronunciato la separazione personale con addebito al marito e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria in ordine alle altre domande, disponendo lo svolgimento di una c.t.u. psicodiagnostica sull'intero nucleo familiare e nominando un curatore speciale che potesse adeguatamente rappresentare gli interessi dei figli.
Espletata la c.t.u. e proseguita l'indagine delegata ai servizi sociali, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27 marzo 2025, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito degli atti conclusionali.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, ritenendo di condividere le considerazioni espresse sul punto dal Giudice Istruttore.
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e nei rispettivi atti, dalle deposizioni testimoniali acquisite, dalle relazioni dei servizi sociali e dalla c.t.u., risulta infatti adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse.
Da ultimo, si precisa che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale
Nel precisare le proprie conclusioni, la signora ha domandato l'affido congiunto dei figli Pt_1
minori con potere dei genitori di assumere separatamente le decisioni di ordinaria amministrazione, il collocamento di presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione delle Per_1
visite padre-figlia secondo le indicazioni dei servizi sociali ove la minore lo richieda, il collocamento di presso il AP, con regolamentazione delle visite madre-figlio secondo il calendario CP_2
proposto in sede di c.t.u., la prosecuzione degli incarichi conferiti ai servizi sociali.
Il signor ha a sua volta precisato le proprie conclusioni in conformità alla moglie quanto CP_1 all'affido e al collocamento dei figli, chiedendo, rispetto alle visite, di incaricare i sociali affinché provvedano alla loro regolamentazione sulla base delle esigenze e delle necessità dei figli, disponendo altresì la prosecuzione del monitoraggio e della coordinazione genitoriale.
Anche la curatrice speciale dei minori ha chiesto l'affido condiviso dei figli con collocamento di presso la madre e di presso il padre, incaricando i servizi sociali di regolamentare le Per_1 CP_2 visite padre-figlia ove quest'ultima lo richieda e adottando il calendario proposto dal c.t.u. per la frequentazione di e la mamma. CP_2
All'udienza del 27 marzo 2025, la curatrice speciale ha inoltre integrato le proprie conclusioni, chiedendo la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla signora Pt_1
Ritiene questo Collegio di poter decidere in conformità alle istanze concordemente avanzate dai genitori e dalla curatrice speciale, in linea con le indicazioni dei servizi sociali e della c.t.u., in quanto, nonostante le criticità e fragilità presenti nei due minori a causa del vissuto al quale sono stati esposti nell'ambito della presente vicenda separativa, e la presenza di una conflittualità tuttora accesa tra i coniugi, si reputano capaci di continuare ad assolvere il proprio ruolo genitoriale, col supporto e l'assistenza derivante dall'attivazione di specifici interventi di sostegno, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere della prole (cfr. Cass. 22 giugno 2023, n. 17903; Cass. 21 novembre
2023, n. 32290, da ult. v. anche Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Preliminarmente, si rende necessario ripercorrere gli sviluppi del procedimento, soffermandosi sul profilo personologico e le dinamiche in essere tra genitori.
Già con l'adozione dei provvedimenti presidenziali (v. ordinanza 14.9.21), il servizio sociale è stato incaricato di monitorare il nucleo familiare, essendo emersa dagli atti e dalle dichiarazioni rese dai coniugi un'accesa conflittualità di coppia, legata principalmente al difficile periodo della separazione,
l'invischiamento dei figli e in particolare di , nonché la preoccupazione manifestata dalle parti Per_1
rispetto alle condizioni dei minori.
L'indagine delegata ha confermato fin da subito il quadro di preoccupazione e di potenziale pregiudizio esistente per e , apparsi molto sofferenti e affaticati e in difficoltà rispetto Per_1 CP_2 all'accettazione del nuovo assetto familiare, anche a causa dell'inizio della relazione intrapresa tra il signor e CP_1 un'amica di famiglia che ha portato al dissolversi della relazione coniugale ed è stata vissuta con sofferenza in particolare da (v. relazione SS dep. 30.12.21). Per_1
In tale contesto, la coppia si è posta in una posizione di scontro, esponendo i figli ad episodi di reattività verbale non consoni e dimostrando di non essere capaci di comunicare e confrontarsi tra loro nell'interesse dei minori, spesso utilizzati quali "messaggeri" tra l'uno e l'altro genitore, ingenerando un profondo disagio (relazione psicologica in atti).
Gli interventi attivati a sostegno del nucleo familiare per il tramite dei servizi sociali si sono rivelati tuttavia inefficaci (anche per l'indisponibilità del signor all'attivazione dei CP_1
percorsi di mediazione e coordinazione genitoriale o di gruppo PASCH proposti), in quanto la principale criticità, riconducibile all'elevata conflittualità genitoriale, non è stata neppure parzialmente superata e, anzi, ha inciso negativamente sulla relazione genitori-figli, determinando il progressivo allontanamento di dal padre e dal suo contesto abitativo, al Per_1 punto da interrompere definitivamente la frequentazione col genitore, e di dalla madre, CP_2 sfociato nel trasferimento presso l'abitazione del resistente (v. relazione SS dep. 1.4.22, 13.9.22,
11.1.23, 4.9.23, 7.11.23).
È all'interno di tale contesto di grande fatica e sofferenza per l'intero nucleo familiare - ma in particolare per , come il Giudice Istruttore aveva già potuto appurare in sede di audizione Per_1
(v. verbale 26.1.23) - che è stato disposto dal Collegio un approfondimento peritale, nell'intento di individuare la soluzione più rispondente all'interesse preminente dei minori e la progettualità da adottare a sostegno dei genitori e dei figli.
In sede di c.t.u., è stato confermato il quadro di esacerbata conflittualità delle parti e il penetrante invischiamento dei minori (in particolare della primogenita) nelle dinamiche familiari, come si legge nella relazione peritale: Tra le parti è evidente l'alta conflittualità e il reciproco clima di sfiducia e di accusa. I plurimi interventi attuati finora dai Servizi Sociali non hanno modificato questo quadro disfunzionale. Fino al momento della scoperta da parte della ricorrente della relazione sentimentale tra il marito e la SI.ra né le biografie individuali, né la storia di coppia, aveva evidenziato Parte_2
significative anomalie o disadattamenti. I figli sono stati immediatamente coinvolti dalla madre nel conoscere la nuova relazione paterna, in un momento in cui la ricorrente non poteva certamente avere già rielaborato questi accadimenti. I successivi due anni di convivenza tra le parti non sono stati certamente migliori per i figli, costantemente coinvolti in questa crisi coniugale insorta tra i loro genitori. L'uscita del SI. dalla abitazione familiare e il contemporaneo suo CP_1 trasferimento presso l'abitazione della nuova compagna non può essere stato un aiuto per i figli nell'accettazione di questa separazione. Lo stesso dicasi per l'allora assenza tra le parti di una condivisa regolamentazione della loro frequentazione con la prole. I successivi eventi familiari
(vedasi i capitoli precedenti) hanno ulteriormente peggiorato il rapporto tra le parti, ormai cristallizzate sulle proprie posizioni accusatorie nei confronti dell'altro/a. Oggi, all'osservazione peritale la SI.ra manifesta rabbia nei confronti del tradimento subito da parte del marito e Pt_1
ancor di più, nei confronti della nuova compagna di lui rea a suo dire, di volere esercitare un ruolo materno con i suoi (della perizianda) figli. Poco incline all'ascolto e alla mediazione, la SI.ra appare scarsamente autocritica nell'individuare le proprie responsabilità genitoriali nei Pt_1 confronti dell'evidente malessere presente oggi nei figli. La parte accusatoria sembra prevalere su ogni possibilità di rielaborazione degli accadimenti familiari. A livello strutturale si segnala nella ricorrente la presenza di un pensiero spesso confuso e afinalistico, comunque immodificabile nella sua rigidità. La perizianda non coglie assolutamente la sovrapposizione degli stati d'animo di Per_1 con i suoi (come tra l'altro già evidenziato nella relazione della Dott.ssa dei Servizi Controparte_3
Sociali, agli atti), il pesante invischiamento dei figli nelle vicende coniugali, i motivi che hanno portato a distanziarsi da lei. Lei stessa attribuisce totale veridicità ai riferiti della figlia CP_2
riguardanti gli episodi accaduti nella abitazione paterna dopo la separazione;
il malessere della figlia viene totalmente attribuito nelle sue cause al padre e alla sua compagna (rea tra l'altro a suo dire, di fare leggere gli atti ai minori e di rispondere alle sue mail sostituendosi al resistente). La sua visione del secondogenito si focalizza su un figlio manipolato e intimorito dal padre, incapace di contrastare le volontà paterne finalizzate a sottrarlo da lei. Anche con , la SI.ra CP_2 Pt_1
azzera ogni possibilità che il minore si sia distanziato da lei a seguito di un suo malessere vissuto nel rapporto con la mamma e con la sorella. Nel SI. sono altresì presenti dei rigidismi;
il CP_1
pensiero appare comunque concreto e ancorato alla realtà. Sono ormai presenti in lui importanti sentimenti di perdita nei confronti del suo rapporto con la figlia primogenita, nonché di sfiducia nei confronti della possibilità di migliorare la collaborazione genitoriale con la controparte. Il padre appare maggiormente sintonizzato con gli stati d'animo dei due figli e con la sofferenza presente in
. Da rimarcare che in quest'ultimo anno e mezzo egli non ha forzato la figlia nella Per_1
frequentazione con lui, accettandone con sofferenza il suo distanziamento. Rispetto a , egli CP_2
appare molto solidale con i motivi che hanno portato il minore ad allontanarsi dalla madre (incluso il desiderio di di avere lo stesso potere decisionale esercitato dalla sorella maggiore in CP_2
merito alla loro frequentazione con il genitore non collocatario), rischiando così di rafforzare queste posizioni del ragazzo, a discapito di un suo riavvicinamento alla genitrice (p. 19-21 c.t.u.).
Alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'indagine svolta, l'ausiliario del Giudice ha in particolare osservato quanto segue: La situazione familiare periziata è oggi caratterizzata dal profondo malessere presente nella figlia primogenita. è stata pesantemente invischiata nelle Per_1
vicende separative dei suoi genitori, andando a sovrapporre in sé i vissuti di sofferenza e di rabbia
(verso il padre e verso la sua nuova compagna) già presenti nella madre. La ragazza replica in sé i sentimenti di tradimento e di ferita vissuti nei confronti del padre. In merito alle vicende familiari
l'adeguatezza del pensiero appare dubbia, così come i suoi resoconti fattuali appaiono spesso inverosimili e inquinati dai pesanti vissuti emotivi. Si comprende che allo stato attuale sia emotivamente insostenibile per riprendere il suo rapporto con il padre. Probabilmente le sue Per_1 numerose attività scolastiche ed extrascolastiche e le sue elevate performance all'interno di esse, fungono per la minore come compensazione e spostamento del suo profondo stato di malessere interiore. presenta un quadro emotivo decisamente meno grave. Il minore è riuscito a CP_2 distanziarsi dagli accadimenti familiari pregressi (tutt'oggi fonte per lui di sofferenza), rispetto ai quali è lui stesso vuole mantenersi estraneo. Il ragazzo appare sereno all'interno del contesto paterno, nel quale sta mantenendo delle relazioni funzionali e piacevoli anche con la compagna del padre e con i suoi (di lei) figli. La sua recente scelta di trasferirsi dal padre e di interrompere i rapporti con la madre nasce proprio dal suo disagio reattivo sia ai movimenti materni di invischiarlo nelle attuali (p. 34 c.t.u.).
In conclusione, il c.t.u. ha proposto la conferma dell'affidamento condiviso a condizione che i due genitori intraprendano un percorso di coordinazione genitoriale, il collocamento differenziato dei fratelli secondo l'attuale assetto ( dalla madre e dal padre) e la calendarizzazione delle Per_1 CP_2
visite madre-figlio, rimettendo all'acquisizione del consenso della minore la possibilità di riprendere la frequentazione col AP secondo i tempi che verranno determinati dal servizio sociale.
Inoltre, a sostegno del nucleo familiare, è stato proposto di incaricare i servizi sociali territorialmente competenti per la prosecuzione del monitoraggio e la graduale implementazione dei tempi di frequentazione materna di , per mantenere uno stretto contatto con la coordinatrice CP_2 genitoriale, l'attivazione di un percorso psicoterapeutico individuale per , da valutarsi in futuro Per_1
anche per , la prosecuzione del percorso psicologico attivato dalla ricorrente. CP_2
In linea con le indicazioni della c.t.u., è stata predisposta e rafforzata la rete di sostegno per i genitori e i minori, al fine di aiutare il nucleo familiare ad elaborare il difficile e sofferto vissuto separativo e accettare il nuovo assetto familiare.
È stato dunque avviato, col consenso di entrambi i genitori, il percorso psicologico per , al Per_1
quale la minore ha aderito con costanza e motivazione, senza che siano fino ad ora emersi elementi di preoccupazione (v. relazione SS 17.3.25), e il signor aderendo alla proposta del servizio CP_1
sociale, ha avviato un percorso psicologico individuale.
Inoltre, i genitori si sono attivati per l'inizio della coordinazione genitoriale rivolgendosi ad una professionista privata, considerata l'indisponibilità del servizio pubblico, e l'intervento prosegue tuttora (v. relazione SS 29.11.24; 17.3.25; verbale 27.3.25).
Quanto alla posizione di , invece, si assiste ad un peggioramento legato alla difficoltà di CP_2 accettazione dell'intervento educativo predisposto per favorire il riavvicinamento alla mamma e al rifiuto di un supporto psicologico (v. relazione SS 29.11.24; 17.3.25).
Nell'ultimo aggiornamento richiesto, i servizi sociali, pur osservando la persistenza di una situazione di pregiudizio per e e della conflittualità di coppia, hanno valutato positivamente Per_1 CP_2
l'inizio dei percorsi sopra indicati e hanno concluso ritenendo che allo stato non sussistano elementi sufficienti per derogare all'affido condiviso e all'attuale collocamento dei figli, in attesa di eventuali evoluzioni che potrebbero derivare dai percorsi in essere (v. relazione SS 17.3.25).
La prosecuzione dei percorsi e in particolare della coordinazione genitoriale è stata inoltre confermata dalla curatrice speciale in sede di comparsa conclusionale e anche la madre, sentita all'udienza del 27 marzo 2025, ha dato atto del lieve miglioramento della comunicazione col marito (v. anche comparsa conclusionale). Alcuni progressi sembrano potersi intravedere anche nella relazione genitori-figli, in quanto, nonostante le fatiche mostrate dai signori e e di riflesso dai minori, vi è stata Pt_1 CP_1 un'occasione di incontro di tutti i membri della famiglia durante il concerto di Natale di (v. Per_1
verbale 17.12.24 e comparsa conclusionale curatrice speciale) e dei momenti esclusivi trascorsi dalla mamma in compagnia di per le vacanze di Pasqua (comparsa conclusionale curatrice CP_2
speciale).
Così sinteticamente descritto il quadro probatorio, si ritiene di poter disporre l'affido congiunto di e , come concordemente richiesto dalle parti e dalla curatrice speciale e secondo CP_2 Per_1
quanto proposto dai servizi sociali e dal c.t.u., con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle sole questioni di ordinaria amministrazione.
Nonostante le criticità emerse all'interno del nucleo familiare, come sopra descritte, e le difficoltà comunicative esistenti tra le parti, deve riconoscersi, infatti, che entrambi i coniugi sono dotati di buone competenze genitoriali e legati affettivamente ai figli, risultando, da un lato, eccessivamente afflittivo pensare a un affido al servizio sociale con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale delle parti che, pur con evidenti fatiche, sono riuscite a confrontarsi e ad assumere le decisioni nell'interesse della prole senza che si rendesse necessario uno specifico intervento di questa autorità giudiziaria, bensì col supporto degli operatori sociali;
dall'altro, appare assolutamente contrario all'interesse della prole il regime di affido esclusivo che andrebbe di fatto a consolidare l'allontanamento di ciascun figlio dal genitore non collocatario.
Oltretutto, si auspica che, con la recente attivazione del percorso di coordinazione genitoriale, indicato dal consulente del Tribunale quale condizione necessaria per la conferma dell'affido condiviso, i signori e possano ricostruire un rapporto di fiducia reciproca e Pt_1 CP_1 sviluppare nuove strategie comunicative nell'interesse esclusivo dei figli minori.
Il raggiungimento di tale obiettivo richiederà pertanto la prosecuzione di tutti gli interventi attivati e di ogni altro percorso di sostegno che possa rivelarsi utile, con conseguente conferma degli incarichi conferiti ai servizi sociali, come indicati in dispositivo, e della presa in carico del nucleo familiare per il periodo di anni due.
Gli operatori sociali vengono peraltro onerati di segnalare alla competente Procura Minorile eventuali situazioni di pregiudizio, anche solo potenziale, che dovessero sorgere per i minori.
In merito al collocamento, non può che trovare conferma l'attuale assetto, il quale risponde al desiderio espresso dai figli e risulta, allo stato, il più idoneo a garantire ai minori le migliori condizioni di benessere psicofisico, vista l'interruzione del rapporto tra e il AP e le difficoltà relazionali Per_1
emerse tra e la mamma. CP_2 Come richiesto da tutte le parti, la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla signora ove vive unitamente alla figlia da quando si è interrotta la convivenza tra i coniugi. Pt_1
Passando ora alla regolamentazione delle visite, deve tenersi conto della diversa posizione assunta da nei confronti del AP e da nei confronti della mamma. Per_1 CP_2
La minore, già in sede di audizione, si è espressa in termini fermi e decisi rispetto alla relazione col genitore, dichiarando: Io sono qui per chiedere di non andare più lì per me è una cosa insopportabile.
Ogni volta che vado mi sento sempre dire che sbaglio, vengo sgridata e queste osservazioni non le fa solo AP ma interviene anche la sua compagna su questioni in cui non c'entra. Ha iniziato anche a toccarmi e sa che mi dà fastidio oppure mi si avvicina. Loro pensano che più fanno così più riesco ad accettarli (v. verbale 26.1.23) e ribadendo Non ho ripreso gli incontri ora non voglio riprenderli se il risultato è stare male. Non voglio più andare da AP in quella casa in assoluto. Io mi sento che il rapporto l'ho già perso, Io andavo per mio fratello oltre che per AP ma poi ho visto che lui non mi parla allora io adesso penso a me stessa (v. verbale 26.1.23).
Questa volontà è stata nuovamente confermata in sede di c.t.u., in quanto ha dichiarato di non Per_1
voler recuperare alcun rapporto con il padre, nemmeno in luogo neutro, riconoscendosi profondamente arrabbiata e sfiduciata nei suoi confronti.
Considerata la sua età, si concorda col c.t.u. nell'affermare che la frequentazione col AP non potrà che avvenire previo consenso della minore, senza che ad oggi sia prospettabile un calendario delle visite.
ha infatti mantenuto fermo il suo rifiuto, benché l'avvio del percorso psicologico si spera possa Per_1
aiutarla anche a rielaborare i suoi sentimenti e la sua posizione rispetto al rapporto col padre.
Pertanto, il servizio sociale viene incaricato affinché, ove manifesti un interesse in tal senso, Per_1 provveda all'attivazione di un percorso facilitato di graduale riavvicinamento padre-figlia secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni tenuto conto della volontà della minore e previa adeguata preparazione del signor rispetto all'approccio da adottare con la figlia. CP_1
Rispetto alla posizione della sorella, il rifiuto manifestato da nei confronti della mamma, CP_2
maturato in tempi più recenti, appariva meno radicalizzato, tanto che il consulente del Giudice aveva valutato la sua disponibilità alla ripresa della relazione, seppur alla condizione che la genitrice non torni a coinvolgerlo in merito ai pregressi familiari e alle attuali relazioni intrafamiliari (v. relazione tecnica, p. 34), predisponendo un calendario delle visite.
Tuttavia, il percorso educativo avviato con l'ausilio dei servizi sociali per favorire il riavvicinamento madre-figlio ha evidenziato importanti difficoltà a causa della sofferenza espressa da e del CP_2
risentimento e rabbia mostrati verso la signora (v. relazione SS dep. 17.3.25). Pt_1 Anche per il minore, dovrà essere dunque rimessa al servizio la regolamentazione delle visite secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, tenuto conto del suo preminente interesse e previa attivazione di ogni percorso reputato opportuno, compresa l'educativa domiciliare (già avviata), non essendoci margine, allo stato, per confermare il calendario predisposto in sede peritale.
Considerata la sofferenza e la visione pessimistica di rispetto alla situazione familiare, si CP_2
renderà necessario, ove il minore mostri una disponibilità in tal senso, attivare un percorso psicologico che possa sostenerlo, come già prospettato dal c.t.u (v. relazione SS dep. 17.3.25).
Sulle istanze ex art. 709 ter c.p.c.
La ricorrente ha domandato che, viste le gravi inadempienze poste in essere dal padre nel corso del giudizio e i pregiudizi arrecati alla prole, sia adottata nei suoi confronti la sanzione pecuniaria ex art. 473 bis.39 c.p.c. o ogni altra sanzione ritenuta opportuna, oltre al risarcimento del danno in favore della sig.ra nella misura ritenuta di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa. Pt_1
La curatrice speciale ha a sua volta chiesto di ammonire i genitori, con particolare riguardo al padre, dell'importanza di proseguire nei percorsi psicologici individuali in corso, tra cui quello recentemente intrapreso dal medesimo signor nonché dell'importanza di Controparte_1
adoperarsi fattivamente nel percorso di coordinazione genitoriale recentemente intrapreso per il tramite della dott.ssa professionista designato di comune accordo, nonché ad Controparte_4
attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno suggerite o stabilite dal Servizio Sociale avuto riguardo al benessere psico-fisico dei figli, ai percorsi di sostegno psicologico che potranno essere ritenuti utili per loro, alle strategie che potranno essere disposte per un riavvicinamento del figlio alla madre e della figlia al padre, sotto pena di adozione -in difetto- di provvedimenti limitativi della loro responsabilità genitoriale.
Il resistente si è opposto all'istanza della moglie, eccependone la tardività, e ha reputato afflittiva la richiesta della curatrice speciale, svolta con particolare riguardo alla sua posizione, perché non aderente alle risultanze processuali.
Le domande avanzate dalla ricorrente sono infondate e in quanto tali vengono integralmente rigettate.
In premessa, si rileva che la richiesta avanzata dalla madre ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., introdotto dalla riforma Cartabia e applicabile ai procedimenti introdotti dal 28 febbraio 2023, debba essere riqualificata, dovendo trovare applicazione ratione temporis l'art. 709 ter c.p.c., che la nuova norma (e l'art. 473 bis.38 c.p.c.) ha sostituito.
Nel merito, si ricorda che il legislatore del 2006 ha introdotto un sistema di rimedi risarcitori con funzione non riparatoria, ma sostanzialmente sanzionatoria e punitiva a garanzia dell'interesse pubblicistico, cui è pur sempre finalizzata la tutela del superiore interesse del minore, che vanno applicati ex officio da parte del Giudice del conflitto familiare, tenendo conto anche dei principi generali che presiedono la materia della tutela del minore, improntata appunto agli ampi poteri ufficiosi istruttori e decisori del Giudice e presupposto per la loro applicazione sono le condotte poste in essere da un genitore lesive delle regole concordate dalle parti o disposte dal Giudice sulle modalità di esercizio della genitorialità che si traducono di fatto in una lesione del diritto del minore
a mantenere un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, indispensabile per il suo sano percorso di crescita (Trib. Milano 2 maggio 2019, n. 4202).
Esclusa la tardività della domanda, la quale può essere proposta in corso di causa alla luce delle circostanze sopravvenute e che, ad ogni modo, ha ad oggetto provvedimenti applicabili anche d'ufficio, si ritiene che la ricorrente, nel formulare la propria istanza, ripercorra l'iter del giudizio e i momenti di indubbia criticità e tensione che lo hanno connotato concentrandosi, da un lato, sull'atteggiamento del marito che, indubbiamente, non si è mostrato sempre aperto e disponibile rispetto alle proposte avanzate dal Giudice e dal servizio sociale, dall'altro, sulla sofferenza propria e dei minori e il loro invischiamento nella conflittualità di coppia che ha condotto all'attuale assetto, dimenticando però l'incidenza che, all'interno di tale contesto, ha assunto anche la sua condotta (v. relazione peritale).
La responsabilità per aver pregiudicato il diritto di e a mantenere un equilibrato e Per_1 CP_2
continuativo rapporto con i genitori e a crescere in un ambiente familiare sereno è senza dubbio imputabile non solo al signor ma anche alla moglie. CP_1
Pertanto, la domanda della ricorrente deve essere rigettata.
Passando alla domanda della curatrice speciale, questo Tribunale ritiene di non poter adottare nei confronti dei genitori la sanzione dell'ammonimento a svolgere i percorsi di sostegno e individuali disposti in questa sede, poiché finalizzati alla maturazione personale delle parti e rimessi alla libertà di autodeterminazione della parte ex art. 13 e 32, co. 2 della Carta Costituzionale (Cass. n. 13506/15).
Al fine di garantire l'efficacia dei provvedimenti assunti, pare tuttavia necessario prescrivere ai genitori di collaborare concretamente con i servizi sociali e attenersi alle indicazioni proposte, anche in relazione agli interventi di sostegno necessari, con particolare riguardo alla coordinazione genitoriale e al percorso di riavvicinamento del minore alla madre, con l'avvertimento che, in caso di mancata adesione, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi la responsabilità genitoriale.
Sui provvedimenti di contenuto economico
Le parti e la curatrice speciale hanno concordemente richiesto di porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio non collocatario versando all'altro l'importo di
300 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con divisione al 50% dell'assegno unico. Il Collegio ritiene di poter confermare i provvedimenti in essere, accogliendo la domanda congiuntamente avanzata dalle parti e dalla curatrice speciale, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, dei tempi di permanenza trascorsi in via pressoché esclusiva da col CP_2
AP e in via assolutamente esclusiva da con la mamma e delle esigenze dei minori. Per_1
Si reputa infatti idoneo a garantire ai figli condizioni di vita funzionali ed adeguate l'obbligo posto a carico di ciascun genitore di concorrere al mantenimento ordinario del figlio non collocatario versando all'altro, entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2024, l'importo di 300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale, che si riporta in dispositivo.
L'assegno unico verrà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite tra la ricorrente e il resistente seguono il criterio della soccombenza e pertanto vengono poste a carico del signor risultato soccombente rispetto alla domanda di addebito CP_1
della separazione, nella misura di 1/3 e liquidate per tale quota come in dispositivo, in conformità del
D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità bassa delle controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese sostenute dalla curatrice speciale, nominata nell'interesse dei minori a causa della condotta assunta da entrambe le parti e della inidoneità delle stesse di rappresentarli adeguatamente in giudizio, vengano invece poste a carico di entrambi i genitori in ugual misura e in solido tra loro e si liquidano come in dispositivo, in conformità alla richiesta avanzata dalla curatrice speciale.
Le spese della c.t.u., come liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in ugual misura e in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dà atto della separazione personale dei coniugi, dichiarata con sentenza n. 2744/2023 del 20 dicembre
2023; dispone l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori ex art. 337 ter, co. 2 c.c., con esercizio separato della responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni inerenti a questioni di ordinaria amministrazione;
dispone il collocamento prevalente della minore presso la madre, alla quale è assegnata la casa Per_1
coniugale, e del minore presso il padre;
CP_2
incarica il servizio sociale affinché provveda: - ove manifesti un interesse in tal senso, Per_1 all'attivazione di un percorso facilitato di graduale riavvicinamento secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni tenuto conto della volontà della minore e previa adeguata preparazione del padre rispetto all'approccio da adottare con la figlia;
- alla regolamentazione delle visite madre-figlio secondo le modalità e i tempi ritenuti più opportuni, tenuto conto del preminente interesse del minore e previa attivazione di ogni percorso reputato opportuno, compresa l'educativa domiciliare (già avviata); dispone la prosecuzione di tutti gli interventi attivati e di ogni altro percorso di sostegno che possa rivelarsi utile per il nucleo familiare, compresa l'educativa domiciliare, percorsi di supporto psicologico e/o alla genitorialità dei coniugi e i minori, con conseguente conferma della presa in carico del nucleo familiare e del monitoraggio per il periodo di due anni; prescrive ai genitori di collaborare concretamente con i Servizi sociali e attenersi alle indicazioni proposte, anche in relazione agli interventi di sostegno necessari, con particolare riguardo alla coordinazione genitoriale e al percorso di riavvicinamento del minore alla madre, con l'avvertimento che, in caso di mancata adesione, potranno essere adottati provvedimenti ulteriormente limitativi la responsabilità genitoriale;
onera i servizi sociali di segnalare alla competente Procura Minorile ogni situazione di pregiudizio anche solo potenziale che possa sorgere per i minori;
pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio non collocatario versando all'altro, entro il 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2024,
l'importo di 300 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate. pone in via definitiva a carico della ricorrente e del resistente in ugual misura e in solido tra loro le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa;
condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite nella quota di 1/3, che si liquidano per tale frazione in euro 1.270, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge;
compensa per il resto le spese di lite tra la ricorrente e il resistente;
condanna la ricorrente e il resistente in ugual misura e in solido tra loro a rimborsare alla curatrice speciale le spese di lite, che si liquidano in euro 3.000, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali già incaricati.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo