Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati :
1) Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3) Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. ha deliberato con le forme di cui all'art.127 ter c.p.c. ( scadenza note
27/3/2025) la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n di Rg 314/23 proposto avverso la sentenza n.
1257/2023, depositata in data 30 giugno 2023 dal Tribunale di Reggio
Calabria, vertente tra
, nato il [...] a [...], ivi residente a[...]
Codice Fiscale_1 elett.te dom.to in Reggio Melacrino 74/D, C.F. '
Calabria alla via Vico D'Angelo 45 presso lo studio dell'Avv. Maria Emanuela
De Vito;
APPELLANTE
Controparte_1
APPELLATA contumace
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
Con ricorso in primo grado l'appellante Parte 1 chiedeva all' [...] il pagamento somma di € 7.262,08 a titolo di indennizzo Controparte_1
per ferie maturate e non fruite all'atto della messa in quiescenza.
,Contr Non si è costituita l'
CP 2Il Tribunale ha accolto la domanda condannando l'azienda pagamento dell' indennità per ferie per € 7.262,08 oltre al pagamento delle spese di lite liquidandole in € 118,50 per esborsi ed € 2.100,00 per compensi.
Avverso il solo capo della sentenza relativo alla liquidazione della misura dei compensi professionali è stato proposto appello da Pt_1 Non si è costituita in appello l'Contr già contumace in primo grado.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato e l'appellante ha depositato note nel termine fissato.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio successiva all'udienza cartolare del 27/3/2025.
***
L'appellante dopo avere assolto all' onere di specificare nell'impugnazione le voci tariffarie, osservando i principi di diritto del giudice di legittimità
(Sez. Lavoro nn. 12225/2007 e 15655/2007) ha chiesto la condanna al pagamento per < compensi professionali della somma di Euro 2.694,00>> rilevando che :il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra Euro
5.200,00 ed Euro 26.000,00. Esso prevede, quali importi medi, Euro 1.822,00 per la fase di studio della controversia, Euro 777,00 per la fase introduttiva del giudizio,
Euro 1.172,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed Euro 1.617,00 per la fase decisionale, per un totale di Euro 5.388,00, che ridotto del 50% ammonta ad Euro
2.694,00. >>.
Il gravame è fondato, poiché in considerazione del valore della lite €
7.262,08, (rientrante nello scaglione da € 5.000,00 a € 26.001) in forza del DM
147/2022, il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, pur tenendo conto della riduzione, l'importo di € 2.694,00 così come sopra specificato. Il relativo capo della liquidazione dei compensi va, pertanto, riformato e le anzidette spese vanno pertanto riliquidate in complessivi € 2.694,00.
Quanto al presente grado, va precisato che il valore della causa è dato dall'importo differenziale ( € 594) fra le spese liquidate in primo grado €
2.100 e quelle invece correttamente rideterminate in appello, che determina l'applicazione del primo scaglione della tabella 12 del DM 147/2022 con la liquidazione delle spese del grado in euro 337,00 ( corrispondente ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva istruttoria trattazione e decisionale).
Contr Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza dell' con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello proposto da contro 1 CP 1 di Parte 1
Reggio Calabria e avverso la sentenza n. 1257/2023, emessa e depositata in data 30 giugno 2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) in accoglimento dell' appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, ridetermina le spese processuali sostenute dall' appellante in primo grado per i soli compensi-fermo il resto - già poste a carico dell' CP_1 in complessivi € 2.694,00 oltre rimborso forfettario al
15,00 % Iva e Cpa come per legge che distrae in favore dell'Avv. Maria
Emanuela De Vito;
Controparte_12) condanna l' al pagamento in favore dell'
appellante delle spese processuali di questo grado, liquidate in € 337,00, per compensi e € 32,25 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e contributi di legge che distrae in favore dell' Avv. Maria Emanuela De Vito;
Reggio Calabria, 28/3/2025.
Il consigliere est. Il presidente
(dott. ssa Ginevra Chinè) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)