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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/07/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
RG 3231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3231/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Sardu presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati;
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nella nota di partecipazione cartolare all'udienza del 11/06/2025, di seguito riportate:
“ a) i figli minori , e vengono affidati, secondo i principi dell'affidamento Per_1 Per_2 Per_3 condiviso, ad entrambi i genitori, che daranno loro in ugual misura cura, educazione ed istruzione ed avranno collocamento presso la madre, nella residenza della medesima.
b) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici degli stessi, ed in ogni caso li terrà con sé il mercoledì dall'uscita di scuola sino all'indomani mattina (dunque con pernottamento presso di lui), allorquando li riaccompagnerà
a scuola, nonché a weekend alternati dal sabato mattina (ore 10:00) sino alla domenica sera (ore 20:00).
c) Le principali festività saranno regolamentate secondo il principio dell'alternanza, con la precisazione che ogni anno trascorreranno l'intera giornata del 24 dicembre con la mamma e quella del giorno di Natale con il padre, durante le vacanze estive i bambini trascorreranno un periodo di vacanza di 15 giorni col padre mentre per le festività pasquali i genitori prenderanno accordi di anno in anno.
pagina 1 di 3 d) Il signor provvederà al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile complessivo di € Pt_1
500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente su base ISTAT come per legge, che verserà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 5 di ogni mese e/od Pt_2 autorizzando la medesima trattenere detto importo dallo stipendio mensile che la medesima gli corrisponde in virtù del contratto di lavoro.
e) Entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico e sportivo che si renderanno necessarie per i figli minori, nel rispetto delle linee guida del CNF applicate dal Tribunale di Sassari, che dichiarano di conoscere e che allegano al presente ricorso.
f) La casa familiare sita in Bonorva alla via Doria n° 50 è rimasta assegnata al signor come da Pt_1 accordi intercorsi con la separazione, e la signora è già andata a vivere con i figli minori in un'altra Pt_2 abitazione ubicata sempre nel Comune di Bonorva alla via Carboni n° 3. Ciò ha consentito al padre Pt_1 di poter ospitare adeguatamente i bambini, nel loro consueto habitat, nei tempi di permanenza dei minori presso di lui.
g) In virtù degli accordi assunti con la separazione (ove era prevista la cessione della quota dell'immobile in favore del signor ra di imminente formalizzazione) l signor continuerà a farsi carico dei Persona_4 Pt_1 residui ratei del mutuo fondiario n° 93326616 del 16.11.2018 concesso da Banco di Sardegna SpA con atto pubblico Notaio del 16.11.2018 Rep. 505, Racc. 427, gravante sulla casa familiare. Per_5
h) Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in BONORVA (SS) in data 06 settembre 2014.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nella nota di partecipazione cartolare all'udienza del 11/06/2025 e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il
11/10/2024 dai signori e , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_2 Parte_1 disattesa od assorbita, così provvede: dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_2 Parte_1
, in BONORVA (SS) in data 06/09/2014 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
BONORVA (SS) per l'Anno 2014, N. 4, Parte 2, Serie A. pagina 2 di 3 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BONORVA (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nella nota di partecipazione cartolare all'udienza del 11/06/2025.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 4.07.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3231/2024, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Sardu presso il cui studio sono C.F._2 elettivamente domiciliati;
RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo confermate dalle parti nella nota di partecipazione cartolare all'udienza del 11/06/2025, di seguito riportate:
“ a) i figli minori , e vengono affidati, secondo i principi dell'affidamento Per_1 Per_2 Per_3 condiviso, ad entrambi i genitori, che daranno loro in ugual misura cura, educazione ed istruzione ed avranno collocamento presso la madre, nella residenza della medesima.
b) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici degli stessi, ed in ogni caso li terrà con sé il mercoledì dall'uscita di scuola sino all'indomani mattina (dunque con pernottamento presso di lui), allorquando li riaccompagnerà
a scuola, nonché a weekend alternati dal sabato mattina (ore 10:00) sino alla domenica sera (ore 20:00).
c) Le principali festività saranno regolamentate secondo il principio dell'alternanza, con la precisazione che ogni anno trascorreranno l'intera giornata del 24 dicembre con la mamma e quella del giorno di Natale con il padre, durante le vacanze estive i bambini trascorreranno un periodo di vacanza di 15 giorni col padre mentre per le festività pasquali i genitori prenderanno accordi di anno in anno.
pagina 1 di 3 d) Il signor provvederà al mantenimento dei figli minori con un assegno mensile complessivo di € Pt_1
500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente su base ISTAT come per legge, che verserà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 5 di ogni mese e/od Pt_2 autorizzando la medesima trattenere detto importo dallo stipendio mensile che la medesima gli corrisponde in virtù del contratto di lavoro.
e) Entrambi i genitori provvederanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico e sportivo che si renderanno necessarie per i figli minori, nel rispetto delle linee guida del CNF applicate dal Tribunale di Sassari, che dichiarano di conoscere e che allegano al presente ricorso.
f) La casa familiare sita in Bonorva alla via Doria n° 50 è rimasta assegnata al signor come da Pt_1 accordi intercorsi con la separazione, e la signora è già andata a vivere con i figli minori in un'altra Pt_2 abitazione ubicata sempre nel Comune di Bonorva alla via Carboni n° 3. Ciò ha consentito al padre Pt_1 di poter ospitare adeguatamente i bambini, nel loro consueto habitat, nei tempi di permanenza dei minori presso di lui.
g) In virtù degli accordi assunti con la separazione (ove era prevista la cessione della quota dell'immobile in favore del signor ra di imminente formalizzazione) l signor continuerà a farsi carico dei Persona_4 Pt_1 residui ratei del mutuo fondiario n° 93326616 del 16.11.2018 concesso da Banco di Sardegna SpA con atto pubblico Notaio del 16.11.2018 Rep. 505, Racc. 427, gravante sulla casa familiare. Per_5
h) Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di divorzio è fondata e viene accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in BONORVA (SS) in data 06 settembre 2014.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nella nota di partecipazione cartolare all'udienza del 11/06/2025 e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato il
11/10/2024 dai signori e , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_2 Parte_1 disattesa od assorbita, così provvede: dichiara
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_2 Parte_1
, in BONORVA (SS) in data 06/09/2014 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
BONORVA (SS) per l'Anno 2014, N. 4, Parte 2, Serie A. pagina 2 di 3 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BONORVA (SS) di procedere alla trascrizione della presente sentenza conferma le condizioni economiche, come in epigrafe, formulate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nella nota di partecipazione cartolare all'udienza del 11/06/2025.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 4.07.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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