Articolo 29 della Legge 11 febbraio 1963, n. 477
Articolo 28Articolo 30
Versione
2 maggio 1963
Art. 29.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1950-51 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la
competenza propria dell'esercizio
finanziario 1950-51 (articolo 25)..... L. --

Somme rimaste da riscuotere sui
residui degli esercizi precedenti
(articolo 27)......................... L. 20.968.928,86

Somme riscosse e non versate(colonna
s del riepilogo dell'entrata)......... L. --
-----------------------
Residui attivi al 30 giugno 1951.... L. 20.968.928,86
Entrata in vigore il 2 maggio 1963