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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/09/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1439/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROGNONE LAURA, con domicilio eletto presso il suo studio in BI, Via Ipporidie n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in BI, in data 09/01/1999, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BI alla
Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 1999, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in (27038) BI (PV) Via Stefano Colonna n. 6, di proprietà esclusiva della sig.ra , viene alla stessa assegnata con tutto quanto Controparte_1
l'arreda, previa asportazione di beni personali del marito da parte del medesimo;
3) il marito sig. , pertanto, entro due mesi dalla data fissata per l'udienza Parte_1 di comparizione - udienza sostituita dal deposito di note scritte - provvederà a trasferire la propria residenza;
pag. 1 di 3 4) la moglie, sig.ra , nello stesso termine effettuerà la necessaria Controparte_1 informativa all'Ufficio Tributi del Comune di BI al fine del calcolo della Tari;
5) dare atto che la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_1 continuerà a vivere stabilmente con la madre nella casa coniugale in BI (PV) Via
Stefano Colonna n. 6 e necessita di mantenimento posto che è ancora studentessa;
6) considerato che la ragazza avrà collocazione stabile presso la residenza della madre, disporre, che il padre versi, quale contributo al mantenimento, un assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, pari a € 300,00 entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio degli Avvocati di Pavia, il cui contenuto i genitori dichiarano di conoscere e di condividere;
7) disporre, come da accordo tra i genitori, che l'assegno venga versato sul conto corrente intestato alla figlia alle coordinate che Ella medesima comunicherà al padre;
8) disporre che l'assegno unico venga percepito, fin quando previsto dalla legge, in misura del 50% da ciascun genitore che corrispondentemente avrà al 50% la figlia a carico;
9) dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto non hanno nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
10) dare atto che i coniugi dichiarano di avere allo stato regolato tutti i rapporti patrimoniali, senza avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
pag. 2 di 3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio in BI, in data 09/01/1999, il cui atto è CP_1 stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BI alla Parte II,
Serie A, n. 1, dell'anno 1999;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 16.09.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1439/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. ROGNONE LAURA, con domicilio eletto presso il suo studio in BI, Via Ipporidie n. 3;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in BI, in data 09/01/1999, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BI alla
Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 1999, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in (27038) BI (PV) Via Stefano Colonna n. 6, di proprietà esclusiva della sig.ra , viene alla stessa assegnata con tutto quanto Controparte_1
l'arreda, previa asportazione di beni personali del marito da parte del medesimo;
3) il marito sig. , pertanto, entro due mesi dalla data fissata per l'udienza Parte_1 di comparizione - udienza sostituita dal deposito di note scritte - provvederà a trasferire la propria residenza;
pag. 1 di 3 4) la moglie, sig.ra , nello stesso termine effettuerà la necessaria Controparte_1 informativa all'Ufficio Tributi del Comune di BI al fine del calcolo della Tari;
5) dare atto che la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente Per_1 continuerà a vivere stabilmente con la madre nella casa coniugale in BI (PV) Via
Stefano Colonna n. 6 e necessita di mantenimento posto che è ancora studentessa;
6) considerato che la ragazza avrà collocazione stabile presso la residenza della madre, disporre, che il padre versi, quale contributo al mantenimento, un assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, pari a € 300,00 entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio degli Avvocati di Pavia, il cui contenuto i genitori dichiarano di conoscere e di condividere;
7) disporre, come da accordo tra i genitori, che l'assegno venga versato sul conto corrente intestato alla figlia alle coordinate che Ella medesima comunicherà al padre;
8) disporre che l'assegno unico venga percepito, fin quando previsto dalla legge, in misura del 50% da ciascun genitore che corrispondentemente avrà al 50% la figlia a carico;
9) dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto non hanno nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
10) dare atto che i coniugi dichiarano di avere allo stato regolato tutti i rapporti patrimoniali, senza avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo o ragione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
pag. 2 di 3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] he hanno contratto matrimonio in BI, in data 09/01/1999, il cui atto è CP_1 stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di BI alla Parte II,
Serie A, n. 1, dell'anno 1999;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 16.09.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3