Art. 14. 1. ((Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, gia' Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado)) .
2. ((I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca)) .
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
2. ((I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca)) .
3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.