Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n.19747/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il GIUDICE
DOTT.SSA Maria Tuccillo
Il Tribunale di Napoli , seconda sezione , in persona del giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19747/2021 R.G. affari contenziosi civili e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
entrambi elett.te dom.ti in Giugliano (NA) alla via Av.re M. Parte_2
Pirozzi n.22 presso lo studio dell'Avv. Armando Felace dal quale sono rapp.ti e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTI
CONTRO
L' e, per essa, quale mandataria, Controparte_1 Controparte_2
giusta procura speciale a rogito Notaio Dott.ssa di Roma in data
[...] Persona_1
07.06.2021, rep. 15823 racc. 7715, in persona del suo Procuratore Dott.ssa CP_3
in virtù dei poteri conferiti giusta procura per atto Notaio Dott.ssa di Persona_2
Roma in data 03.11.2020 rep. 14316 racc. 7004 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avvocato Marco Matera elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Caserta al
Corso Trieste n. 116 Napoli alla Piazza G. Matteotti n. 7, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTA
E
SENTENZA 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli istanti proponevano opposizione avverso il
D.I. n. 4870/2021 con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 187.234,40 oltre interessi moratori e spese del procedimento che si liquidavano in euro 2.135,00 oltre iva, cpa e spese generali, ad istanza della quale procuratrice Controparte_2
speciale e mandataria del , deducendo quanto segue : CP_4
- l'obbligazione traeva origine dalla chiusura di conto corrente n.2310/1788 per esposizione di scoperto ed acceso in favore della , e che in data 12/5/2003 e Parte_3
15/1/2008 a garanzia dei crediti gli ingiunti avevano prestato apposite fideiussioni fino alla concorrenza di euro 600.000,00, fideiussioni sempre per conto e nello interesse della
; Parte_4
- La documentazione esibita a sostegno del procedimento monitorio non è prova certa, liquida ed esigibile del preteso pagamento;
- Liberazione dei fideiussori in applicazione dell'art 1956 c.c. , in quanto gli istanti non sono stati mai portati a conoscenza ed informati della situazione economica circa l'andamento del finanziamento e di eventuali insoluti e/o ritardi e/o richiesta di rientro, ma bensì solo con la notifica di alcune note e poi del decreto sono venuti a conoscenza del ritardo quando ormai il debito contratto si era consolidato;
- Nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust;
- Applicazione di interessi usurari al contratto di conto corrente;
- Applicazione illegittima di anatocismo al contratto di conto corrente .
Tanto premesso domandavano : “ nel merito ed in accoglimento della presente opposizione, dichiararsi inefficace, nullo, infondato e comunque revocarsi il suddetto decreto per tutti i motivi esposti, nonché negarsi pel caso di richiesta la provvisoria esecuzione essendo
l'opposizione fondata su giuste argomentazioni e su prova scritta, emettersi emettere ogni altro provvedimento del caso, con vittoria di spese”.
Con comparsa di costituzione si costituiva l'opposta che in via preliminare eccepiva l'improponibilita' dell'atto di opposizione per mancato esperimento della procedura di mediazione ex art. 5 e nel merito contestava l'opposizione in quanto infondata stante la validità delle fideiussioni , l'inoperatività dell'art 1956 c.c. essendo i fideiussioni titolari di
SENTENZA 2 partecipazioni sociali nella società debitrice, prova del credito garantito e insussistenza delle eccepite nullità per usura e anatocismo e violazione della disciplina antitrust . Ciò posto, domandava : 1) Rigettare l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust in quanto infondata per le anticipate contestazioni in premessa;
2) Rigettare la proposta opposizione, in ogni sua richiesta, giacchè inammissibile, improponibile, illegittima ed infondata, stante le contestazioni generiche e contraddittorie sollevate dall'opponente e dai fideiussori, oltre che non fondata su prova scritta, ed oltre alle seguenti eccezioni: in ordine al superamento del tasso ultralegale, stante l'applicazione della deliberazione del CICR del 9.2.2000, e il conseguente defalco degli interessi eventualmente anatocistici, e sia in quanto tale eccezione di tasso ultralegale o anatocistico non è provata documentalmente né tanto meno specificata o individuata nel suo ammontare.
E per le motivazioni esposte, rigettare totalmente la opposizione, con tutte le conseguenze di legge;
3) Tenuto conto della documentazione prodotta, della fondatezza e legittimità del credito vantato dalla comparente e delle prove poste a fondamento dello stesso, nel rispetto delle norme di rito, e di tutte le eccezioni e deduzioni sollevate, si chiede e si insiste in questa sede per l'accoglimento della domanda monitoria, con condanna dell'intimato, al pagamento del dovuto, oltre gli interessi legali al tasso convenzionale, sino all'effettivo soddisfo;
, mai contestato, anzi ammesso (stante la richiesta di determinazione dell'esatto importo), così come determinato o da determinarsi, anche con eventuale ctu contabile - bancaria, a cui si oppone in quanto sarebbe solo esplorativa, e solo in caso di conferimento della nomina, si riserva sin d'ora di indicare il proprio ct di parte nei termini, 4)
Confermare pienamente il decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'intimata società e dei fideiussori, così come rilevato e concesso dal GI Del monitorio;
5) Rigettare la domanda di determinazione e di eventuale indebito e o di compensazione in quanto insussistente e comunque mai provata e dimostrata;
6) Rigettare e non accogliere la eccezione del fideiussione, in quanto non rispondente al vero, così come si evince chiaramente dai contratti di garanzia sottoscritti dagli stessi fideiussori;
7) Condannare gli opponenti al pagamento delle spese e competenze di lite da attribuire al procuratore costituito. 8) Accertare e dichiarare che, per la natura del contratto di finanziamento, la sussistenza della prova della pretesa alla luce anche del deposito dei documenti idonei a provare il credito ed esattamente dei contratti e dei relativi documenti di sintesi unitamente alla copia dei piani di ammortamento nonché della certificazione autenticata ex art. 50 LB ed a tutta la documentazione di causa;
9) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia del caso.
SENTENZA 3 Con ordinanza resa in data 5.05.2022 il gi dott. Paolo Vassallo rigettava l'istanza ex art
648 c.p.c e assegnava termine per l'esperimento della mediazione.
La causa era istruita con deposito documenti e nomina di un ctu .
In data 5.06.2023 la causa era assegnata alla scrivente che con ordinanza del 6.11.2024 riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cp.c.
In via preliminare, la domanda è da ritenersi procedibile essendo stata espletata la mediazione con esito negativo ( v. verbale mediazione depositato in data 16.05.2022).
Inoltre , è da ritenersi provata, la legittimazione attiva dell'opposta , in qualità di cessionaria del credito azionato in sede monitoria, essendo provato dalla documentazione depositata in giudizio ( v. estratto GU depositato dall'opposta ) , la cessione del credito oggetto di causa da all'odierna opposta, di cui è stata data pubblicità Controparte_5
mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ( v. all.ti 7 e 8 del fascicolo monitorio ), ai sensi dell'art 58 TUB , contenente l'indicazione delle categorie dei crediti inclusi nella cessione , in cui agevolmente puo' ricondursi il credito ceduto ( V. sul punto ex multis
Cass. sent. 22754/2022; n. 34373/2023) e altresì la legittimazione di
[...]
in qualità di mandataria, giusta procura speciale agli atti ( v. all.to alla Controparte_2
comparsa di costituzione) .
Passando all'esame del merito va precisato quanto segue .
Con la notifica dell' atto di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente ad oggetto non soltanto l'esame delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma, altresì, l'accertamento della fondatezza del diritto azionato (ex multis S.U.7448/93).
In tale giudizio, attore in senso sostanziale deve ritenersi l'opposto e convenuto in senso sostanziale l'opponente, sicchè troveranno applicazione i principi in materia di riparto dell'onere della prova tra creditore e debitore sanciti dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. ord. 5128/2022; Cass.,
Sez. un., n. 13533 del 2001).
SENTENZA 4 Ciò posto, va evidenziato che il credito vantato nei confronti dei fideiussori discende dal
Cont contratto di conto corrente ordinario n. 2310/1788 acceso da con , Parte_3 in relazione al quale l'opposta produce sia in sede monitoria che nel giudizio di opposizione:
-un contratto di apertura di conto corrente sottoscritto dalla società ove non è indicato né la data nè il numero del conto corrente oggetto di accensione né le condizioni economiche regolanti il rapporto (tassi di interesse, commissioni, spese, giorni valuta, ecc.)
-lettera di contratto datata 27.5.2003 (cfr. allegato alla comparsa di costituzione ) di concessione di una linea di credito di € 500.000, valida sino a revoca, sotto forma di
“Apertura di credito in c/c per elasticità di cassa” in cui vengono indicate i tassi intrafido, tassi per scoperto e commissione fido ma sul documento non vi è alcun riferimento al contratto di conto di funzionamento;
- lettera datata 23.6.2017 di accettazione di una proposta di apertura di credito in conto corrente sino ad un massimo di € 84.000,00, valida sino al 31.5.2018 che pur facendo riferimento al contratto di conto corrente collegato (cfr. all.to alla comparsa di costituzione) riporta soltanto le condizioni generali e le seguenti condizioni economiche: spese di produzione ed invio del DDS, pari ad € 1,34 per ogni invio.
- gli estratti conto e i riassunti a scalare a far data dal 15.10.2007 (saldo iniziale di €
159.294,55 a credito della società correntista) e fino al 09.5.2019 (saldo finale pari ad €
187.234,40 – l'ultima operazione di azzeramento del conto è annotata come “Trasferimento rapporto a sofferenze”), senza soluzione di continuità, ad eccezione per il periodo dal
01.7.2017 al 28.02.2018, per il quale mancano sia gli estratti conto che i riassunti a scalare.
Ciò posto , va rilevato che il contratto di conto corrente ne' documenti relativi alle aperture di credito contengono la previsione delle condizioni economiche applicate al rapporto, atteso che il contratto del 27.05.2003 non contiene alcun riferimento al contratto di conto corrente oggetto di causa , né a conclusioni di segno contrario conducono l'indicazione sul documento dell'agenzia presso la quale la società era correntista o la sua sottoscrizione ivi apposta, l'indicazione del codice anagrafico del correntista atteso che tali elementi dimostrano la stipula del contratto da parte della correntista ma non sono di per sé sufficienti neanche in via presuntiva a dimostrare il collegamento di tale rapporto al contratto di conto corrente, su cui si fonda il credito azionato e dunque la pattuizioni, in base a quanto disposto dall'art 117 TUB, delle condizioni economiche applicate al rapporto di conto corrente per cui è causa .
Alle medesime conclusioni è dato addivenire con riferimento al contratto del 23.06.2017 che non riporta le condizioni economiche applicate, come innanzi evidenziato .
SENTENZA 5 Quanto all'eccepita usurarietà dei tassi di interessi, stante l'estrema genericità della relativa eccezione la stessa va disattesa .
In merito all'illegittima capitalizzazione degli interessi va rammentato che costituisce ius receptum il principio secondo cui è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del d.lg. n. 342/99 e della delibera del CICR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa deve fare parte dell'ordinamento giuridico (cfr. ex multis, Cass. civ.
n. 9695/11).
Viceversa, per i contratti sorti in data successiva al 22.4.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, contenente come noto la disciplina di attuazione dell'art. 120
TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi deve ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.
Pertanto, in forza della menzionata delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti bancari, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6 Delibera CICR citata).
Laddove il rapporto sia sorto prima del 2000 ma proseguito successivamente , la Suprema
Corte di Cassazione ha chiarito da ultimo che “La sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la banca ed il cliente”, con conseguente obbligo di epurazione dagli effetti dell'anatocismo illegittimo in mancanza di nuovo e diverso accordo tra le parti.
SENTENZA 6 Quanto invece al periodo successivo al 01.01.14 deve rammentarsi che , l'art. 1, comma
629, della L. n. 147/13 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini :
«il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
In ordine all'immediata applicabilità della norma il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento già espresso in diverse pronunce di questo Tribunale e confermato di recnte dalal Suprema Corte ( v. sent 2024 n. 21344) che ritiene applicabile tale disciplina sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Ebbene, applicando tali previsioni al caso di specie, atteso che il contratto risulta stipulato successivamente al 2000, considerato che non risulta pattuita la medesima periodicità nella capitalizzazione sia per gli interessi a debito che a credito della società correntista e alla luce dell'interpretazione di cui si è detto innanzi, cui presta adesione il Tribunale, il saldo del conto corrente , dovra' essere epurato da qualsivoglia effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto.
Ciò posto, ai fini della determinazione del quantum del credito azionato nei confronti dei fideiussori, il saldo del contratto di conto corrente dovrà essere ricalcolato per tutto il periodo , sostituendo il tasso di interesse applicato con quello di cui al sistema di eterointegrazione di cui all'art 117 7 co tub, escludendo dal computo le commissioni di massimo scoperto e commissioni comunque denominate, che comportano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi e, rilevata la mancata pattuizione della clausola anatocistica in ossequio all'art. 6 delibera CICR
09/02/2000 e 120 TUB, eliminando ogni forma di capitalizzazione sia attiva che passiva degli interessi e delle commissioni;
escludendo dal computo le spese collegate alla tenuta ed alla gestione del conto corrente ed infine considerando la valuta corrispondente al giorno in cui la banca rispettivamente ha perso o acquisito la disponibilità del denaro.
Orbene , come correttamente accertato dal ctu nominato in corso di causa , dott. Per_3
, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di aderire in quanto rispondenti ai quesiti
[...]
SENTENZA 7 formulati dal gi e sulla base di un corretto metodo di indagine e sull' esame degli estratti conto e i riassunti a scalare a far data dal 15.10.2007 e fino al 09.5.2019 ove l'ultima operazione di azzeramento del conto è annotata come “Trasferimento rapporto a sofferenze”, il saldo del rapporto di conto corrente n. 2310/1788 alla data del 9.05.2019 va determinato nella misura di euro 48.256,65 , a fronte di un saldo banca di euro 187234,40.
Passando all'esame delle censure formulate in merito ai contratti di fideiussione azionati in questa sede, in primis, mette conto evidenziare che risulta provato in quanto non contestato l'esistenza di due contratti d fideiussione omnibus sottoscritti dagli opponenti a garanzia delle obbligazioni assunte da in data 12.05.2003 sino alla concorrenza Parte_3 della somma di € 600.000,00 e in data 15.01.2008 sino a concorrenza della somma di euro
600.000,00 ( doc. all.ti alla comparsa di costituzione ).
Quanto all'eccepita estinzione della garanzia ai sensi dell'art 1956 c.c. va precisato quanto segue .
Se nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale è in grado di impedire ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di tale possibilità ed a richiedere il rientro dalla posizione debitoria, anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente (per tutte, Sez. 1,
Sentenza n. 21730 del 22/10/2010).
Tale principio subisce un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore ovvero con esso abbia rapporti di parentela (Sez. 1, Sentenza n. 3761 del 21/02/2006, Sez. 3,
Sentenza n. 7587 del 05/06/2001).
Ciò posto, va rilevato che è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone di correttezza e buona fede dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, rispetto a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore (Sez. 1, Sentenza n. 394 del
SENTENZA 8 11/01/2006, Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006, Sez. 3, Sentenza n. 10870 del
23/05/2005).
Nel caso di specie non appaiono in alcun modo specificamente dedotti né provati i presupposti della invocata liberazione o violazione dei canoni di diligenza e buona fede.
L'eccezione prospetta infatti l'applicazione di principi generali senza alcun raffronto con la fattispecie concreta ed in particolare con i requisiti (oggettivo) del peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale nonché (soggettivo) della sussistenza e consapevolezza della irreversibilità della condizione di insolvenza.
A cio' deve aggiungersi che entrambi i contratti di fideiussione prevedono espressamente, all'art. 5, quanto segue :“Il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed in particolare di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti con la banca. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, la banca è comunque tenuta a richiesta del fideiussore a comunicargli entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale”.
Inoltre, va evidenziato che nella fattispecie in esame il contratto di conto corrente da cui discende il debito garantito è stato accesso da , di cui i fideiussori Parte_3 risultavano soci come si evince dalla visura camerale depositata dall'opposta .
L'eccezione pertanto è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Quanto all'eccezione di nullità dei contratti per violazione della disciplina antitrust, va in primo luogo rilevato che laddove accertata la stessa determina la nullità delle clausole contenuti nei contratto cd a valle riproducenti le clausole contenute nel modello ABI oggetto dell'intesa e non di certo la nullità del contratto, salvo che risulta ai sensi dell'art
1419 c.c. che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle clausole ( v. Cass SU
n. 41994/2021)
Ciò posto , con riferimento al contratto di fideiussione stipulato nel 2003 rientrando lo stesso nel periodo oggetto di istruttoria della AN d'AL (ottobre 2002-maggio 2005) che ha portato all'adozione del provvedimento n. 55 / 2005 con cui è stato accertato l'illecito antitrust allo stesso va riconosciuta natura di prova privilegiata, sicchè vanno considerate nulle la c.d. "clausola di reviviscenza" della fideiussione ( art.2 il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo"), la c.d. "clausola
SENTENZA 9 sopravvivenza" (art 8 qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate") e ed infine la clausola di deroga all'art 1957 c.c. ( art. 6. "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato"), in quanto riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata accertata .
Tale nullità, non riverberandosi sul contratto di fideiussione in mancanza dei presupposti di cui all'art 1419 c.c. di cui si è detto innanzi , non fanno venir meno la pretesa creditoria nei confronti degli istanti fideiussori, essendosi limitati gli stessi ad eccepire la violazione della disciplina antitrust , senza eccepire tempestivamente l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art 1957 c.c. , stante la nullità della clausola derogatoria .
Con riferimento alla fideiussione stipulata nel 2008 , essendo la stessa fuori dal periodo di indagine del provvedimento antitrust , in quanto stipulata ben tre anni dopo , al provvedimento invocato con cui è stata accertato l'intesa antitrust non po' esser attribuito valore di prova previlegiata . Da ciò ne consegue, dunque, che gravava sull'istanti, rectius fideiussori, l'onere di allegare e provare non solo che le clausole inserite nella fideiussione de qua fossero parte dello schema redatto dall' ABI sanzionato, ma altresì
l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale da parte delle banche da cui discenderebbe la denunciata nullità delle clausole del contratto stipulato “ a valle”( v. sul punto V. Cass SU sent. n. 41994/2021; Cass. sent n.13846/2019).
Piu' specificamente gli opponenti avrebbero, in ossequio ai principi che governano il riparto dell'onere della prova, dovuto dimostrare ai fini dell'accertamento della dedotta nullità che un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato e nel periodo in cui risulta stipulato il contratto impugnato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Tale prova tuttavia non è stata offerta.
In conclusione dunque , l'opposizione è da ritenersi in parte fondata e per l'effetto va revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannati gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'opposta dell'importo complessivo di euro 48.256,65 oltre interessi ex art
1284 4 co c.c. dalla domanda al soddisfo
SENTENZA 10 Atteso l'esito del giudizio le spese vanno compensate nella misura della metà , ponendo a carico degli opponenti in solido il pagamento della residua metà e del compenso per intero liquidato al ctu in corso di causa .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. D.I. n. 4870/2021 da così decide ogni altra ogni altra istanza rigettata e disattesa:
- accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4870/2021 e per l'effetto condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore dell'opposta dell'importo complessivo di euro 48.256,65 oltre interessi ex art 1284 4 co c.c. dalla domanda al soddisfo
- compensa le spese di lite nella misura della metà , ponendo a carico degli opponenti il pagamento della residua metà che liquida in euro 4000,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014;
- pone a carico degli opponenti in solido il pagamento per intero del compenso liquidato al ctu nella misura di euro 4500,00 con decreto in data 9.04.2024
Napoli, 1.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 11