TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/09/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:
- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott. Lucio Munaro Giudice
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 114-2/2025 R.G. P.U. promossa da p. iva , con sede legale in Silea (TV), frazione Cendon, Parte_1 P.IVA_1
Via Cendon n. 45
RICORRENTE IN PROPRIO
***
Il Tribunale, premesso che, con proprio decreto in data 29 aprile 2025, era stato concesso alla società
termine fino al 29 aprile 2025 per il deposito della proposta di Pt_1 Parte_1
concordato preventivo, con il piano e la documentazione prescritta dall'art. 39 CCII, che il termine era stato successivamente prorogato fino al 29 agosto 2025, evidenziato che la società non ha provveduto ad alcun deposito ed ha anzi domandato dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, rinunciando alla comparizione personale, udita la relazione del giudice relatore, esaminati gli atti e le informazioni acquisite, ritenuto che debba essere in primo luogo dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla società ai sensi dell'art. 44 CCII, ritenuta in via preliminare la propria competenza territoriale, essendo ubicata in Silea
(Tv) la sede principale della resistente;
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 114-2/2025 R.G. P.U. 2 ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs.
n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi CCII) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sia un imprenditore commerciale e che la stessa abbia Parte_1
dimostrato di non avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d) CCII;
ritenuto inoltre che sussista lo stato di insolvenza della resistente, quale in particolare desumibile dalla consistente perdita di esercizio e dalle molteplici iniziative anche esecutivi promosse dai creditori;
considerato infine che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalle informazioni acquisite, supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
dichiara inammissibile la domanda ex art. 44 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di p. iva Parte_1
, con sede legale in Silea (TV), frazione Cendon, Via Cendon n. 45; P.IVA_1
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCIII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 114-2/2025 R.G. P.U. 3
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 27 gennaio 2026 ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Treviso, 4 settembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Clarice Di Tullio dott. Bruno Casciarri
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 114-2/2025 R.G. P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei signori Magistrati:
- dott. Bruno Casciarri Presidente
- dott. Lucio Munaro Giudice
- dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 114-2/2025 R.G. P.U. promossa da p. iva , con sede legale in Silea (TV), frazione Cendon, Parte_1 P.IVA_1
Via Cendon n. 45
RICORRENTE IN PROPRIO
***
Il Tribunale, premesso che, con proprio decreto in data 29 aprile 2025, era stato concesso alla società
termine fino al 29 aprile 2025 per il deposito della proposta di Pt_1 Parte_1
concordato preventivo, con il piano e la documentazione prescritta dall'art. 39 CCII, che il termine era stato successivamente prorogato fino al 29 agosto 2025, evidenziato che la società non ha provveduto ad alcun deposito ed ha anzi domandato dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, rinunciando alla comparizione personale, udita la relazione del giudice relatore, esaminati gli atti e le informazioni acquisite, ritenuto che debba essere in primo luogo dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata dalla società ai sensi dell'art. 44 CCII, ritenuta in via preliminare la propria competenza territoriale, essendo ubicata in Silea
(Tv) la sede principale della resistente;
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 114-2/2025 R.G. P.U. 2 ritenuto, nel merito, che ricorrano i presupposti richiesti dagli artt. 1, 2 e 121 del d. lgs.
n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa, d'ora in poi CCII) per dichiarare aperta la liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sia un imprenditore commerciale e che la stessa abbia Parte_1
dimostrato di non avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d) CCII;
ritenuto inoltre che sussista lo stato di insolvenza della resistente, quale in particolare desumibile dalla consistente perdita di esercizio e dalle molteplici iniziative anche esecutivi promosse dai creditori;
considerato infine che l'ammontare dei debiti esigibili, quali emersi dalla documentazione prodotta dal ricorrente nonché dalle informazioni acquisite, supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCII;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
dichiara inammissibile la domanda ex art. 44 CCII;
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di p. iva Parte_1
, con sede legale in Silea (TV), frazione Cendon, Via Cendon n. 45; P.IVA_1
nomina la dott.ssa Clarice Di Tullio quale Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. quale Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e Persona_1
sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCIII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 114-2/2025 R.G. P.U. 3
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 27 gennaio 2026 ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Treviso, 4 settembre 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Clarice Di Tullio dott. Bruno Casciarri
Tribunale di Treviso, Seconda sezione civile;
n. 114-2/2025 R.G. P.U.