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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/09/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. SE De LI Presidente rel./est. dr. Rosanna De Rosa Consigliere dr. SE G. Infantini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3117/2022 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 4/2022, deliberata in data 3.1.2022, pubblicata in data 4.1.2022 (n. 5663/2019 RG); impugnazione delibera condominiale;
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 quale chiamato all'eredità di c.f. , Persona_1 C.F._2 difeso dall'avv. Silvio Garofalo (c.f. ) C.F._3 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, in Avellino, via Tagliamento n. 359, Controparte_1
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile c.f. , in persona dell'amministratore p.t., difeso dall'avv. Francesco P.IVA_1
Brunelli (c.f. ) e dall'avv. Francesco Marciano (c.f. C.F._4
C.F._5 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono stati riportati nella sentenza impugnata nei termini che seguono.
“ impugnava dinanzi al Tribunale di Avellino la delibera condominiale Persona_1 del 28/06/2019 deducendo l'annullabilità e/o la nullità con riferimento agli ordini del giorno individuati ai numeri 6) e 5) della riferita assemblea.
Deduceva che il punto 6) dell'odg –che indicava originariamente in avviso di convocazione come “relazione legale sui contenziosi in corso”- fosse viziato per incompletezza o comunque per esorbitanza degli argomenti effettivamente trattati nel consesso condominiale del 28/06/19. Infatti l'assemblea, anziché limitarsi a relazionare ovvero a riferire sui contenziosi in corso (come indicato in odg al numero 6), surrettiziamente risultava aver conferito incarico di rappresentanza ad un legale;
nel verbale di delibera richiamato, notificato all'assente era infatti scritto: “con Pt_1 riferimento all'incontro di mediazione previsto per il giorno 04 Luglio 2019 dinanzi alla ad iniziativa del l'assemblea…conferisce al predetto legale CP_2 Persona_1 nonché all'amministratore ampio potere per presenziare in rappresentanza del condominio al fine di verificare se vi siano possibilità di ottenere in via breve dalla controparte il pagamento degli importi ingiunti …”
Quanto all'argomento indicato in odg con il n 5) avente ad oggetto: “richiesta da parte dei condomini a seguito di mail, fax e contatti telefonici riguardo a determinazioni in ordine alla manutenzione urgente delle aree condominiali antistanti il fabbricato già oggetto di accertamenti del CTU dell'ATP svolto dinanzi al Tribunale di Avellino R.G.
n 676/2017 nelle more del giudizio di merito”, l'opponente deduceva al Pt_1 contempo eterogenei vizi di annullamento e nullità.
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IV sezione civile
L'impugnante sottolineava, infatti, che anche in questo caso l'assemblea surrettiziamente risultava aver conferito incarico ad un legale senza che ciò fosse mai stato pre-annunciato o preventivamente rappresentato nel menzionato odg n 5) dell'avviso di convocazione di assemblea del 28/06/19 .
Nella riunione del 28/06/19 infatti l'assemblea condominiale aveva deciso: “I condomini sollevano il problema della presenza di buche nella corte condominiale adibita a parcheggio e pertanto dopo ampia discussione dichiarano all'unanimità dei presenti e rappresentati per delega con voti a favore per un totale di 557,03 millesimi di voler procedere ai lavori urgenti di messa in sicurezza a tutela della incolumità comune, nonché di terzi, nelle more della instaurazione della causa di merito susseguente al giudizio di ATP RG 676/2017 conferendo per la stessa i relativi poteri rappresentativi all'amministratore e confermando l'incarico legale all'avv. Cinzia Napolitano”.
Deduceva l'annullabilità di detto deliberato perché esorbitante l'ordine del giorno, nonché la nullità poiché il nel preteso esercizio di manutenzione urgente su P_ asserite aree condominiali, aveva ritenuto di attribuirsi la proprietà esclusiva di una corte adibita a parcheggio in virtù di un accertamento provvisorio svolto nel procedimento ex art 696 bis c.p.c RG 676/17 Tribunale di Avellino tra l'esponente e lo stesso obliterando la stessa richiesta di accertamento della Pt_1 P_ proprietà avanzata dal e dando esecuzione al deliberato medesimo con opere ed Pt_1 attività sui beni ritenuti di proprietà esclusiva del e comunque sui beni la cui Pt_1 proprietà non risultava affatto accertata. CP_3
Si costituiva il che chiedeva il rigetto della domanda, eccependo, in primis, P_ la violazione del termine di decadenza ex art. 1137 c.c., deducendo che il deliberato assembleare era stato comunicato in data 3.7.2019, laddove l'istanza di mediazione – obbligatoria- era stata avanzata solamente in data 20.9.2019; la carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sia poiché il sull'argomento non avrebbe potuto in Pt_1 alcun modo contribuire alle determinazioni dell'assemblea, essendo in conflitto di interessi, sia poiché, riguardo ai lavori urgenti di ripristino del piazzale, gli stessi non avevano importato a suo carico alcuna spesa, risolvendosi nella mera e prudenziale copertura delle buche presenti nella corte condominiale.”.
Il Tribunale di Avellino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
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IV sezione civile
“… Per il principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276
c.p.c.. Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante Tribunale
Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n.° 2039; da ultimo l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ., Sez. Un., 8 maggio 2014, n.° 9936).
Tanto premesso, la domanda va rigettata.
Con riferimento alla nomina di un legale per agire nei confronti del anche Pt_1 onde verificare la possibilità di recuperare 'per le vie brevi' le somme ingiunte, osserva il
Tribunale che “in tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, ai fini della validità dell'ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'autorizzazione all'amministratore ad aprire un nuovo conto corrente, una volta saldato quello precedente in passivo, e di procedere ad uno sconfinamento - in quanto connessa e logicamente conseguenziale ai punti dell'ordine del giorno relativi alla nomina del nuovo amministratore ed all'avvio della nuova gestione condominiale, con l'approvazione del rendiconto relativo alle annualità pregresse - non richiedesse una indicazione analitica e separata della questione)” (cfr. Cass. Civ. sez. 2 sentenza n.
21449 del 19.10.2010).
Nel caso di specie, non vi è chi non veda che, a fronte di un ordine del giorno che proponga di discutere sui contenziosi in corso e la relazione legale, sia argomento connesso e logicamente conseguenziale, tra le ipotesi di risoluzione che deve discutere l'assemblea, la nomina di un legale che si occupi della concreta gestione del contenzioso.
La nomina di un avvocato per procedere al recupero, tra l'altro anche per le vie brevi, delle somme ingiunte - al di là della pur fondatissima eccezione relativa al conflitto di interessi in cui versava il rappresenta la naturale evoluzione di un dibattito Pt_1
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IV sezione civile teso a verificare come conciliare il risolvere le posizioni conflittuali determinatesi nei confronti di un condomino.
Con riferimento alla seconda doglianza, anche tenendo conto di quanto già dedotto dal ricorrente, ossia che la copertura delle buche è stata già eseguita dall'amministratore, è evidente la cessazione della materia del contendere, avendo, al più, senso un'azione di ripristino dello status quo ante.
infatti, alla pagina cinque dell'atto di citazione, pedissequamente Persona_1 richiamato nelle memorie conclusionali, afferma che la dottoressa è già CP_4 intervenuta con opere di manutenzione su beni asseritamente di sua esclusiva proprietà.
Tale constatazione impone, comunque, al Tribunale di verificare l'astratta fondatezza della pretesa del ricorrente ai fini della regolamentazione delle spese.
Ebbene, anche in tal caso il Tribunale osserva che l'amministratore ha agito sulla scorta di una consulenza tecnica esperita nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, laddove il si duole di una violazione astratta e tutta da dimostrare -essendo Pt_1 irrilevante, ai fini di interesse, la produzione di una consulenza tecnica di parte che ha valore meramente rafforzativo di deduzioni parziali.
A questo va aggiunto che “in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del P_ possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6, Ordinanza
n. 5061 del 25/02/2020).
La domanda va, per le esposte ragioni, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: rigetta la domanda;
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IV sezione civile condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 30,00 per Persona_1 esborsi ed € 2430,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e spese generali al
15%.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto appello , ne ha Persona_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“-in via preliminare: sospendersi anche ex art 295 cpc il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pregiudicante RG 3707/2019 Tribunale di Avellino (con udienza al 18/01/23 dott. Polimeno) vertente sull'accertamento della proprietà della corte ove l'ente si arrogava il diritto di disporre manutenzione giusta delibera d'assemblea impugnata del 28/06/19 nel merito
-in accoglimento dell'appello dichiararsi il vizio di nullità e altresì di annullamento della delibera del 28/06/19 in riferimento agli odg n 6 e 5 richiamati in avviso di convocazione, spese di lite del doppio grado refuse.”.
Il , via Tagliamento n. 359, ha Controparte_1 Parte_2 resistito all'impugnazione avversa ed ha chiesto che la Corte voglia provvedere:
“- Rigettando la chiesta sospensione del presente processo, giacchè il giudizio indicato da controparte pendente dinanzi al Tribunale di Avellino non presenta alcun nesso di pregiudizialità con il presente appello, né vi è possibilità di contrasto di giudicati in quanto i lavori urgenti di copertura delle buche esistenti nell'area antistante il fabbricato risultavano necessari e urgenti, a prescindere dall'assetto CP_3 proprietario dell'area, in forza dei doveri di custodia ex art. 2051 c.c. del e P_ dell'amministratore sulle parti comuni, di uso comune e sulle aree asservite alle proprietà esclusive, cui consegue in caso di omissione la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.
- Rigettando la domanda di appello, poiché nulla ed inammissibile e comunque infondata e temeraria;
- Condannando l'attore alla refusione delle spese e competenze professionali del presente giudizio maggiorate ex art. 92 c.p.c. per violazione dell'art. 88 c.p.c.”.
A seguito del decesso di , avvenuto l'8.4.2024, si è Persona_1 costituito in giudizio il figlio, . Parte_1
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IV sezione civile
Il ha provveduto alla citazione in riassunzione degli eredi di P_
, mediante notifica eseguita collettivamente ed impersonalmente Persona_1 all'ultimo domicilio di quest'ultimo, in data 12.12.2024.
All'esito, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 6.5.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.
§ - IL PUNTO 6) DELLA DELIBERA 28.6.2019
L'appellante ha dedotto che aveva impugnato in primo grado il punto 6) dell'o.d.g. della delibera del 28.6.2019, indicato originariamente nella convocazione come “relazione legale sui contenziosi in corso”, perchè viziato per incompletezza o per esorbitanza degli argomenti trattati. Infatti l'assemblea, anziché limitarsi a relazionare ovvero a riferire sui contenziosi in corso, come indicato nell'o.d.g. al punto 6), surrettiziamente conferiva incarico di rappresentanza ad un legale fiduciario;
nel verbale era infatti scritto: “con riferimento all'incontro di mediazione previsto per il giorno 04 Luglio 2019 dinanzi alla ad iniziativa del l'assemblea … conferisce al predetto legale CP_2 Persona_1 nonchè all'amministratore ampio potere per presenziare in rappresentanza del condominio al fine di verificare se vi siano possibilità di ottenere in via breve dalla controparte il pagamento degli importi ingiunti… “.
Ha lamentato che il Tribunale di Avellino ha erroneamente statuito che la relazione sui contenziosi in corso comprenda come “sviluppo prevedibile“ la facoltà dell'assemblea di nominare un legale su una specifica vertenza, tanto più se la vertenza in ordine del giorno non venga mai richiamata. L'assemblea, anziché omologare la relazione sulle controversie già in essere, ha deciso di conferire ex novo incarico ad un legale per una questione neppure oggetto di precedente relazione;
la decisione di conferimento di un mandato difensivo per la specifica vertenza di mediazione del 4 luglio 2019 contro non è mai Pt_1 stata preventivamente menzionata in o.d.g., come oggetto della futura decisione dell'assemblea . Appare chiaro allora, come non sia possibile occultare dietro un generico riferimento a imprecisate relazioni sui contenziosi in corso il vero argomento oggetto di delibazione ovvero il conferimento di incarico ad un
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IV sezione civile legale a comparire nella procedura di mediazione avviata da Persona_1 dinanzi all' di Avellino. CP_5
Ha precisato che risulta giuridicamente ingiustificabile l'ulteriore affermazione del Tribunale per la quale, in ogni caso, nemmeno Persona_1 avrebbe dovuto ricevere l'avviso di convocazione, in quanto i contenziosi di cui si sarebbe discusso nell'assemblea del 28/06/2019 risultavano appartenergli;
ciò determinando, a parere del Tribunale, un conflitto di interessi che avrebbe comunque impedito allo stesso impugnante, impossibilitato ad incidere sulla deliberazione d'assemblea, di sollevare il vizio di completezza dell'ordine del giorno. Al contrario, esso condomino aveva il diritto di conoscere che, nell'assemblea del 28/6/2019, sarebbe stato conferito incarico ad un legale e altresì di votare, seppur in ipotetico conflitto di interessi. In questo caso, però
avrebbe almeno dovuto sapere in anticipo (indi in o.d.g.) che la Persona_1 controversia di cui di sarebbe discusso gli fosse appartenuta, visto il dedotto incompleto ordine del giorno.
Il motivo merita reiezione.
Il punto 6) o.d.g. prevedeva la “Relazione legale sui contenziosi in corso;
” e l'assemblea, in esito alla relazione dell'avv. Cinzia Napolitano, ha conferito a quest'ultima ed all'amministratore, dr.ssa l'incarico “… per CP_6 presenziare in rappresentanza del Condominio al fine di verificare se vi sono possibilità di ottenere in via breve dalla controparte il pagamento degli importi ingiunti, degli accessori e delle spese delle procedure attuate.”, con riferimento all'incontro di mediazione da tenersi presso l'organismo CP_2
La Corte ritiene che l'assemblea non ha deliberato su alcun argomento estraneo all'ordine del giorno, giacchè si è mantenuta nell'ambito del tema prestabilito, cioè l'informativa sul contenzioso in corso tra il e P_
. Il mandato conferito all'amministratore per la partecipazione Persona_1 all'incontro di mediazione del 4.7.2019, a ben vedere, rientra nell'esercizio dei poteri di rappresentanza del che gli spettano ex lege (artt. 1130 e P_
1131 cod. civ.) ed il mandato conferito congiuntamente al legale, avv. Cinzia
Napoletano, ha riguardato la semplice assistenza dell'amministratore stesso nella sua attività conciliativa, ma non certamente l'avvio di un vero e proprio giudizio contenzioso.
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IV sezione civile
In altri termini, la decisione del consesso assembleare di partecipare all'incontro di mediazione, a mezzo del proprio rappresentante istituzionale
(l'amministratore) e del legale (avv. Cinzia Napolitano) costituisce un
“naturale” sviluppo dell'informativa e della discussione sul contenzioso esistente, strettamente connesso all'argomento indicato all'o.d.g. e non ha esorbitato dalla tematica preventivamente indicata ai condomini al punto 6).
A ciò va aggiunto che era ben consapevole dell'oggetto Persona_1 della mediazione, essendone il diretto interessato, in contrapposizione al
Condominio, che intendeva perseguire il pagamento degli importi dovuti da esso condomino.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza del
Tribunale di Avellino va confermata in parte qua.
§ - IL PUNTO 5) DELLA DELIBERA DEL 28.6.2019
L'appellante ha ribadito di aver impugnato, in primo grado, la delibera del 28.6.2019, in relazione al punto 5) o.d.g., con oggetto “Richiesta da parte dei condomini a seguito di mail, fax e contatti telefonici riguardo a determinazioni in ordine alla manutenzione urgente delle aree condominiali antistanti il fabbricato già oggetto di accertamenti del CTU dell'ATP svolto dinanzi al Tribunale di Avellino R.G. n.
676/2017 nelle more del giudizio di merito.”, ma, anche in questo caso, l'assemblea decideva di conferire incarico ad un legale, senza che ciò fosse mai stato preannunciato o preventivamente rappresentato nel menzionato o.d.g. n. 5).
Ha lamentato che l'assemblea, anziché solamente vagliare la richiesta di manutenzione, aveva in realtà pure deciso di conferire un secondo mandato difensivo ad un legale, senza la preventiva menzione della eventualità, nell'avviso di convocazione. Anche in questo caso, la genericità del riferito o.d.g. non gli aveva consentito di valutare anticipatamente se partecipare o meno all'assemblea, considerato che l'eventuale discussione su un incarico difensivo non veniva affatto rappresentata nel citato avviso di convocazione.
Ha aggiunto che il consesso deliberava “I condomini sollevano il problema della presenza di buche nella corte condominiale adibita a parcheggio e pertanto dopo ampia discussione dichiarano all'unanimità dei presenti e rappresentati per delega con voti a favore per un totale di 557,03 millesimi di voler procedere ai lavori urgenti di
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IV sezione civile messa in sicurezza a tutela della incolumità comune, nonché di terzi, nelle more della instaurazione della causa di merito susseguente al giudizio di ATP RG 676/2017 conferendo per la stessa i relativi poteri rappresentativi all'amministratore e confermando l'incarico legale all'avv. Cinzia Napolitano.”. Pertanto, veniva conferito incarico per una causa di merito autonoma rispetto all'ATP 676/2017, mai preannunciata nell'o.d.g. il quale ultimo dava conto di un giudizio già terminato (n. 676/2017), giammai di uno nuovo. Inoltre, la proprietà condominiale della corte veniva, in sostanza, riconosciuta sulla sola base di un
ATP, mentre essa appartiene in via esclusiva ad esso . La Persona_1 delibera è, quindi, nulla, avendo adottato una decisione su un bene di proprietà esclusiva del P_
I motivi devono essere respinti.
Il punto 5) o.d.g. – sopra trascritto – riguardava gli interventi urgenti di manutenzione del cortile adibito a parcheggio, a causa della “presenza di buche”, che minacciavano l'incolumità dei condomini e dei terzi che vi transitavano.
L'assemblea si è mantenuta nell'ambito dell'o.d.g., nella parte in cui ha deciso di “… voler procedere ai lavori urgenti di messa in sicurezza …”, essendovi piena coincidenza con l'argomento preventivamente indicato nella convocazione della seduta.
Non può essere condivisa da questa Corte di Appello la doglianza di
, nella parte in cui lamenta che, in eccesso rispetto al punto 5) Persona_1
o.d.g., sia stato conferito mandato all'avv. Cinzia Napolitano per la difesa nel giudizio di merito successivo alla procedura di ATP (n. 676/2017 RG), già incardinata presso il Tribunale di Avellino. Infatti, nella seduta del 28.6.2019,
l'assemblea non ha affatto deliberato ex novo l'incarico difensivo all'avv. Cinzia
Napolitano, la quale, piuttosto, era già stata delegata nella precedente seduta del 14.11.2018, come si legge nel relativo verbale prodotto in atti dal
“L'assemblea delibera di proseguire con azione di merito il procedimento P_ di ATP n. 676/17 concluso e conseguentemente nomina quale legale del Condominio
l'avv. Cinzia Napolitano abilitando l'amministratore a sottoscrivere la occorrente procura alle liti.”.
Pertanto, la statuizione contenuta nel verbale del 28.6.2019 (“… confermando l'incarico legale all'avv. Cinzia Napolitano.”) costituisce una mera
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IV sezione civile ridondanza ed una conferma di quanto già deciso, in quanto l'incarico difensivo era stato già conferito nella precedente seduta del 14.11.2018.
Il deliberato contestato da , inoltre, non rimane viziato Persona_1 neanche dalla circostanza che il cortile, sul quale dovevano essere eseguiti gli interventi manutentivi, non è condominiale, bensì di esclusiva proprietà di esso appellante, per cui si manifesta il vizio di nullità della delibera del 28.6.2019, per aver esorbitato dall'ambito della gestione della cosa comune.
Infatti, al momento della delibera era pienamente controversa la proprietà del cortile tra il e , tanto che era stato P_ Persona_1 avviato il giudizio per ATP (art. 696 bis cod. proc. civ.), presso il Tribunale di
Avellino, ed, una volta conclusosi, il si avviava ad incardinare il P_ giudizio di merito, poi effettivamente iscritto al n. 3707/2019 RG, avanti al medesimo Tribunale. Ancora all'attualità la controversia non risulta decisa.
La decisione assembleare, pertanto, non può considerarsi affetta da nullità, per aver esorbitato dalla gestione della cosa comune, perchè il aveva agito nella convinzione di esercitare il proprio diritto P_ sull'area cortilizia destinata all'uso dei compartecipanti e, perdipiù, in una situazione di urgenza indotta dalla presenza di buche e dalla tutela dell'incolumità dei frequentatori di quell'area.
Il Tribunale, dunque, ha correttamente considerato che Persona_1
“… si duole di una violazione astratta e tutta da dimostrare …”, risultando, in quel momento ed ancora oggi sub judice la questione della sua proprietà esclusiva del cortile.
In ragione delle argomentazioni appena svolte, la sentenza gravata merita di essere confermata anche nella parte ora scrutinata.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di questo giudizio di secondo grado si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 4 comma 1 (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione di valore indeterminato/bile da € 26.000,01 ad €
260.000,00, v. art. 5 comma 6 d.cit.), e restano a carico dell'appellante, per effetto della rinnovata soccombenza.
11 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
A questa pronuncia di rigetto del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_1 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 4/2022, deliberata in data 3.1.2022, pubblicata in data 4.1.2022 (n. 5663/2019 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e proseguito da Persona_1 Parte_1
;
[...]
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di Parte_1 secondo grado, che liquida in € 6.200,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, in favore del Controparte_1
;
[...]
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. I quater DPR
115/2002, a carico di , per il versamento dell'ulteriore Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 co. I bis d.p.r. 115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in Napoli, in data 9 settembre 2025.
IL PRESIDENTE EST.
SE De LI (firma apposta in modalità digitale)
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