Articolo 65 della Legge 27 febbraio 1973, n. 26
Articolo 64Articolo 66
Versione
29 marzo 1973
Art. 65.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1971 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'eser-
cizio 1971 (articolo 61).................... L. 264.472.286.621 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 63)........... L. 94.270.890.557
--------------- Residui passivi al 31 dicembre 1971......... L. 358.743.177.178
---------------
Entrata in vigore il 29 marzo 1973