Art. 246. Disposizioni abrogative 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ;
b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 ;
c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 ;
d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354 ;
e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 ;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795 ;
g) l' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 ;
i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , fatto salvo l'articolo 18;
m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32 ;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 ;
p) la legge 3 maggio 1985, n. 194 ;
q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620 ;
r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60 ;
t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70 ;
u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;
z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349 ; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 ; la legge 26 luglio 1993, n. 302 ;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595 ;
bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360 ;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391 ;
dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890 ;
ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 ; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 ; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447 ;
gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 ;
hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164 ;
ii) l' articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ;
ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26 ;
mm) i commi 8 , 8-bis , 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 ;
nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
oo) l' articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ;
pp) i commi 72 , 73 , 79 , 80 e 81 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .
Note all'art. 246:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 , (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, legge 15 giugno 2002, n. 112 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 3 (Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici). - 1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ivi compresi quelli previsti dal decreto ministeriale 4 dicembre 2001 del Ministro della salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, fino al 31 dicembre 2002, del cinque per cento al netto dell'IVA.
2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante nonche' i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, del Ministro della sanita' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a cinque euro.
3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti all'estero per gli anni 2002 e 2003 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell' art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 , nella misura massima del cinquanta per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato art. 12.
4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per gli esercizi 2002 e 2003 non potra' eccedere il cinquanta per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.
5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere l'8% del fatturato annuo.
6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comportera', a decorrere dal 1° gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entita' del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1.
7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli gia' regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. (Abrogato).
8-bis. (Abrogato).
8-ter. (Abrogato).
8-quater. (Abrogato).
9. A partire dal 1° gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ad esclusione di quelli di cui all' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 , debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonche' nelle forme consentite di pubblicita', dopo l'indicazione del marchio, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta «anatomico-terapeutico-chimica» (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale - se presente - deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo uguale a quello dei nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte e' consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1° novembre 2002.
9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda da' comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.
9-ter.».
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario.
a) il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ;
b) il regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244 ;
c) il regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 ;
d) il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354 ;
e) il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 ;
f) il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795 ;
g) l' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ;
h) il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 ;
i) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 febbraio 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 15 marzo 1973;
l) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974 , fatto salvo l'articolo 18;
m) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 ottobre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 del 18 febbraio 1977;
n) il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32 ;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 ;
p) la legge 3 maggio 1985, n. 194 ;
q) la legge 14 ottobre 1985, n. 620 ;
r) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1986;
s) la legge 14 febbraio 1987, n. 60 ;
t) la legge 21 febbraio 1989, n. 70 ;
u) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1989, n. 320 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 1989;
v) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 gennaio 1991, n. 122 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1991;
z) la legge 19 ottobre 1991, n. 349 ; il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 ; la legge 26 luglio 1993, n. 302 ;
aa) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 595 ;
bb) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360 ;
cc) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 391 ;
dd) la legge 21 dicembre 1984, n. 890 ;
ee) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995;
ff) il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198 ; il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455 ; il decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 447 ;
gg) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 ;
hh) il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164 ;
ii) l' articolo 7 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 ;
ll) il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 26 ;
mm) i commi 8 , 8-bis , 8-ter ed 8-quater dell'articolo 3 della legge 15 giugno 2002, n. 112 , di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 ;
nn) il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2002;
oo) l' articolo 17 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ;
pp) i commi 72 , 73 , 79 , 80 e 81 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 .
Note all'art. 246:
- Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 , (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, legge 15 giugno 2002, n. 112 , come modificato dal presente decreto legislativo:
«Art. 3 (Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici). - 1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a) dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ivi compresi quelli previsti dal decreto ministeriale 4 dicembre 2001 del Ministro della salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, fino al 31 dicembre 2002, del cinque per cento al netto dell'IVA.
2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medicinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante nonche' i medicinali da DNA ricombinante inseriti nell'allegato 2 al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, del Ministro della sanita' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di vendita al pubblico e' inferiore a cinque euro.
3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito di organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti all'estero per gli anni 2002 e 2003 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell' art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 , nella misura massima del cinquanta per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato art. 12.
4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per gli esercizi 2002 e 2003 non potra' eccedere il cinquanta per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.
5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese non potranno comunque eccedere l'8% del fatturato annuo.
6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell'anno 2002 e la differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per l'anno 2002 e la stessa spesa relativa all'anno 2001, comportera', a decorrere dal 1° gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entita' del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1.
7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi quelli gia' regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. (Abrogato).
8-bis. (Abrogato).
8-ter. (Abrogato).
8-quater. (Abrogato).
9. A partire dal 1° gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ad esclusione di quelli di cui all' art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 , debbono riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonche' nelle forme consentite di pubblicita', dopo l'indicazione del marchio, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla denominazione comune internazionale cosiddetta «anatomico-terapeutico-chimica» (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La denominazione commerciale - se presente - deve essere stampata al di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo uguale a quello dei nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte e' consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se confezionate prima del 1° novembre 2002.
9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell'azienda, al presidente della regione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale dell'azienda da' comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.
9-ter.».
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario.