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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 11/02/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
AN IN, RE
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 874/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Ang Via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0111005162025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate di Latina chiede una pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istante premette che il 16 maggio 2025 è stato recapitato, a mezzo PEC, avviso di accertamento n.
TKF011100516/2025, avente ad oggetto la parziale mancata dichiarazione, per l'anno di imposta 2020, dei redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari per € 10.169,00 ed € 830,00 quali maggiori redditi da lavoro autonomo con conseguenti imposte per: IRPEF € 4.487,00; Addizionale Regionale IRPEF € 461,00;
Addizionale Comunale IRPEF € 88,00; Comminazione di sanzione unica di € 4.532,40; Interessi per 668,82.
Avverso tale avviso, il contribuente proponeva ricorso, deducendo la nullità dell'avviso in quanto notificato in difetto del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della Legge n. 212/2000.
In secondo luogo, lamentava la nullità/annullabilità dell'avviso sia con riferimento ai redditi di fabbricati che di lavoro autonomo, perché mai incassati dal contribuente.
Con memoria depositata, il 24 settembre 2025, in vista dell'udienza l'Agenzia delle Entrate di Latina rappresenta di aver conciliato la controversia con il ricorrente, per cui chiede una pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto precede, poichè la pretesa del deducente risulta soddisfatta mediante la conclusione di un procedimento di conciliaione, tenuto conto che nulla in proposito ha eccepito parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Latina 30/01/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
AN IN, RE
MARRA ANTONIO MASSIMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 874/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 Difensore Di Se ES - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Corbusier Ang Via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF0111005162025 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato: l'Agenzia delle Entrate di Latina chiede una pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, a seguito di conciliazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istante premette che il 16 maggio 2025 è stato recapitato, a mezzo PEC, avviso di accertamento n.
TKF011100516/2025, avente ad oggetto la parziale mancata dichiarazione, per l'anno di imposta 2020, dei redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari per € 10.169,00 ed € 830,00 quali maggiori redditi da lavoro autonomo con conseguenti imposte per: IRPEF € 4.487,00; Addizionale Regionale IRPEF € 461,00;
Addizionale Comunale IRPEF € 88,00; Comminazione di sanzione unica di € 4.532,40; Interessi per 668,82.
Avverso tale avviso, il contribuente proponeva ricorso, deducendo la nullità dell'avviso in quanto notificato in difetto del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della Legge n. 212/2000.
In secondo luogo, lamentava la nullità/annullabilità dell'avviso sia con riferimento ai redditi di fabbricati che di lavoro autonomo, perché mai incassati dal contribuente.
Con memoria depositata, il 24 settembre 2025, in vista dell'udienza l'Agenzia delle Entrate di Latina rappresenta di aver conciliato la controversia con il ricorrente, per cui chiede una pronuncia di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto precede, poichè la pretesa del deducente risulta soddisfatta mediante la conclusione di un procedimento di conciliaione, tenuto conto che nulla in proposito ha eccepito parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Latina 30/01/2026