Articolo 420 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 419Articolo 421
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9 ottobre 2010
Art. 420. Indennita' 1. Per ogni requisizione e' corrisposta una giusta indennita' che e' liquidata dall'autorita' procedente, secondo i criteri stabiliti dagli articoli della presente sezione. 2. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato senza indugio; quando non si possa determinare l'indennita' al momento della requisizione, l'autorita' procedente puo' disporre il pagamento di una somma a titolo di acconto.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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