Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6354 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6950/2024 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6950/2024 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marco di Parte_1 CodiceFiscale_1
Pietro e dall'avv. Hedy Romanelli Grimaldi;
- OPPONENTE
E
(C.F. e P. IVA , e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
con sede in Milano alla Via Valtellina n. 15/17, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi
[...]
Coluccino;
- OPPOSTA
Oggetto: rapporti bancari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 589/2024 nei Controparte_1
confronti di , per il pagamento di euro 22.826,69, oltre interessi e spese del Parte_1
procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria del contratto di conto corrente n
10708, stipulato con UB - Unione di Banche Italiane S.p.a., filiale di Napoli 7 (ora CP_4
).
[...]
proponeva opposizione al detto decreto, eccependo, in via preliminare, la Parte_1 mancanza di prova della notifica dell'atto di cessione ex art. 1264 c.c.; il difetto di legittimazione attiva della banca opposta, non risultando provata la cessione/fusione intercorrente tra UB CA e
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 589/2024, con vittoria delle spese di lite.
In corso di causa veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria ed autorizzato il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c.
Espletata la procedura di mediazione, la causa veniva rinviata per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione con ordinanza del 02/5/2025.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 15/2/2024 e l'opposizione notificata il 26/03/2024.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo, come da verbale del 26/3/2025 in atti.
L'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il eccepiva il difetto di legittimazione attiva della banca opposta. Parte_1
Sul punto va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenirvi). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla
(o di intervenirvi). Da quest'analisi emerge la distinzione tra la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (nella specie, dunque, essa deve considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della parte opposta di aver agito quale cessionaria del credito di cui si discute).
La titolarità del diritto sostanziale (di cui qui concretamente si discute) attiene, invece, al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
Nella specie, ciò che rileva effettivamente è il secondo di essi, pertanto diviene sufficiente ricordare, in conformità a Cass., SU, n. 2915 del 2016, che: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento,
o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte;
2) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti;
3) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Nel caso in esame, sussiste la legittimazione attiva della banca opposta, in quanto
[...]
agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario, ma difetta la prova della CP_1
titolarità attiva, per non aver recato in atti la prova dell'intervenuta cessione o fusione tra UB
CA e Controparte_5
Deve, invero osservarsi che la documentazione prodotta dalla parte opposta relativa alla citata operazione di cessione in blocco non consente di ritenere provata la titolarità attiva dell'odierna opposta in relazione al credito per cui è causa.
In particolare, l'opponente rilevava che “l'asserita cedente, già Unione di Banche Italiane
S.p.a., risulta essere fusa per incorporazione in data 02.03.2021 in C.F. Controparte_6
, Partita IVA , con sede in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, PEC P.IVA_3 P.IVA_4
, e non già in motivo per cui, a maggior Email_1 Controparte_4 ragione, si rende assolutamente necessaria la prova anche della presunta cessione tra Unione di
Banche Italiane S.p.a. e prova non fornita nel procedimento monitorio” , e Controparte_4 depositava, altresì, atto di fusione (cfr. all. n. 2, atto di opposizione), al fine Controparte_7 di provare che l'atto di fusione c'era stato ma non con CP_1
Parte opposta, in sede di comparsa di costituzione e risposta, a fronte di una specifica contestazione in ordine alla mancanza di prova dell'atto di fusione o cessione tra UB CA e
, nulla provava sul punto, limitandosi a fornire prova documentale della seconda cessione, CP_4 ovvero quella tra e CP_4 CP_1
Ebbene, si rileva che la parte cessionaria si limitava a provare la cessione intercorsa tra e mediante deposito della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 98 del CP_4 Controparte_1
19/8/2021 da cui emerge che oggetto di cessione sono “tutti i crediti di (…) Controparte_4 derivanti da finanziamento, ipotecari o chirografari saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 maggio 2021,
i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della CA d'Italia n.
272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della
CA d'Italia n. 139/1991 (i “crediti”)” e, dunque, anche da tale documentazione non risulta alcun riferimento all'intervenuta cessione tra e CP_4 [...]
inoltre, non solo non forniva la prova del primo atto di cessione o fusione, Controparte_8 ma faceva riferimento alla fusione per incorporazione di UB CA con un altro istituto di credito, non risultante neppure dagli atti di causa, ovvero CP_9
Come è noto, in caso di specifica contestazione sul punto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo n. 589/2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie l'opposizione;
2) Revoca il decreto ingiuntivo n. 589/2024 emesso dal Tribunale di Napoli;
3) Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opponente, liquidate in euro 118,50 per spese ed euro 3.376,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 24/06/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello