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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/07/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. Cristina Angeletti, alla scadenza del termine del assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3032 /2024 RCL promossa con ricorso depositato il 30/12/2024 da
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SERRA FRANCESCA e dell'avv. CONVERSO ALESSANDRA
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. LO GUARRO DARIO P.IVA_2
Motivi della decisione
Parte ricorrente chiede con ricorso il riconoscimento del diritto all'accredito nella
“Carta Docenti” in relazione alle annualità 2022/2023, 2024/2025. Con note scritte del 29.6.2025 la medesima ha formalizzato la rinuncia agli atti in relazione all'anno 2024/2025. Parte resistente nella sua nota difensiva ha argomentato l'infondatezza della domanda in relazione a tale annualità. Si deve pertanto ritenere estinti gli atti afferenti alla domanda di accredito riferita all'annualità
2024/2025 e parte rinunciante deve essere condannata al pagamento delle spese di lite ex art. 306 c.p.c..
La restante domanda di parte ricorrente è fondata.
1 La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto.
La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
Il principio enunciato è integralmente condiviso dal giudicante. Invero, il parametro della “non discriminazione” impone all'interprete di estendere il trattamento originariamente previsto solo a favore del docente a tempo indeterminato, a condizione che la diversificazione del trattamento sia ragionevolmente giustificata.
La parte ricorrente ha provato di avere svolto incarichi conformi ai parametri fissati dalla S.C. in relazione all'a.s. 2022/2023;
La parte ricorrente risulta essere in attualità interna al sistema delle docenze scolastiche;
la stessa infatti è titolare di supplenza di formazione e prova nell'anno in corso.
La Cassazione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto:
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e
2 cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite sono compensate per metà, tenuto conto della rinuncia ad una annualità e liquidate nella restante parte così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'a.s. 2022/2023;
2) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la CP_1 prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Previa compensazione per metà, condanna il convenuto alla CP_1 rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 450,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Verona, 17 luglio 2025
IL GIUDICE
Cristina Angeletti
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