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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 8912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8912 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Francesco Rigato, all'esito dell'udienza celebrata il 16.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 al n. 17422, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv. Francesco Elia e dall'Avv. Daniela De Salvatore, presso il cui studio in
Roma, Largo Toniolo n. 6, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' , in Roma Via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Clotilde Mazza, come da procura generale alle liti, per atto notarile depositata in cancelleria
RESISTENTE
1 OGGETTO: liquidazione c.d. “doppia annualità” di cui all'art. 3 del Decreto Luogotenenziale n. 39 del 18.01.1945
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.5.2025, la ricorrente indicato in epigrafe si rivolgeva al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di essere stata titolare dei seguenti trattamenti pensionistici:
- pensione di vecchiaia –VO –con decorrenza dal febbraio 2010;
- pensione di reversibilità –SO –con decorrenza marzo 1991.
In data 3.12.2023 (cfr. doc.2 allegato al ricorso) la ricorrente ha contratto matrimonio.
Il 9.1.2024 presentava domanda amministrativa per ottenere la c.d. doppia annualità, che veniva tuttavia negata con nota dell' il 24.05.2024 con la quale era rilevato CP_1
che l'Istituto previdenziale avrebbe provveduto d'ufficio (doc.3 all. al ricorso).
Tuttavia, in seguito la prestazione non le era mai stata liquidata sicché si è trovata costretta ad adire il Giudice del Lavoro di Roma al fine di accertare il suo diritto alla c.d. doppia annualità derivante dalla cessazione del diritto al trattamento ai superstiti, per nuove nozze, prevista dalla tuttora vigente norma di cui all'art. 3 del Decreto
Luogotenenziale 18.1.1945 n. 39 che dispone che “Al coniuge, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità della pensione stessa, escluse le quote integrative a carico dello Stato”, sicché in caso di nuove nozze al coniuge viene revocata la pensione ai superstiti e viene erogata la
"doppia annualità", corrispondente a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio.
Rilevava poi la ricorrente che la doppia annualità spetta all'ex coniuge senza che debba essere presentata specifica richiesta (Circolare 53521 del 30 gennaio CP_1
2 1975) e che tale diritto è riconosciuto anche all'ex coniuge divorziato in caso di nuove nozze come da circolare 132/2001. Posto dunque che la ricorrente era titolare di CP_1
trattamento di reversibilità sin dal 1991 e che il 3.12.2023 ha contratto matrimonio, ha quindi presentato domanda per poter ottenere la doppia annualità che tuttavia era stata respinta con le motivazioni sopra indicate. La rilevava infine che alla Pt_1
data delle nuove nozze del 3.12.2023 il trattamento di reversibilità di cui godeva ammontava a euro 724,15 lordi mensili. Tale somma, moltiplicata per 26 mensilità determina l'ammontare della doppia annualità, pari a euro 18.827,90. La ricorrente si duole tuttavia perché nulla alla data del deposito del ricorso le era stato liquidato.
Concludeva pertanto chiedendo di accertare il diritto soggettivo della ricorrente alla c.d. doppia annualità di reversibilità, quantificata in 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio, ossia al 03.12.2023, con condanna dell' al pagamento della somma così quantificata, ovvero di giustizia, oltre CP_1
accessori;
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Si è costituito in giudizio l' che ha anzitutto rilevato l'intervenuta liquidazione CP_1
della prestazione nel corso del mese di agosto 2025, con la conseguenza che si impone pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
L'Istituto previdenziale con riferimento alle spese di causa, rileva tuttavia che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 14/05/2025, mentre la domanda amministrativa per poter usufruire della c.d. doppia annualità è stata presentata all' in data 03/07/2025 (come da all.3 alla memoria difensiva CP_1
. L ha liquidato la prestazione il 07/07/2025 ed essa è stata erogata il CP_1 CP_1
20/08/2025, come da documentazione allegata. Rileva inoltre l resistente che CP_1
allorché la afferma in ricorso di aver presentato domanda per ottenere la c.d. Pt_1
doppia annualità il 9.1.2024 e che detta istanza è stata respinta il 24.5.2024 con la motivazione “…provvederemo d'ufficio…” confonde la domanda di Ricostituzione
3 della pensione, presentata il 09.01.2024 (all.4 alla memoria , con la domanda per CP_1
la doppia annualità, che è stata presentata il 3.7.2025, e quindi in data successiva a quella di deposito del ricorso.
Come noto, per ottenere la "doppia annualità" della pensione ai superstiti a seguito di nuove nozze, è necessario presentare una domanda specifica.
Conclude quindi chiedendo sentenza di CMC con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
A seguito dell'udienza del 16/9/2025, nel corso della quale le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza munita di contestuali motivazioni.
Emerge dagli atti prodotti in giudizio dall' che la prestazione richiesta dalla CP_1
ricorrente è stata liquidata il 7.7.2025 a fronte di domanda inoltrata all' dalla CP_1
in data 3.7.2025 e che la somma netta liquidata, pari a euro 12.578,77 è stata Pt_1
erogata dall' il 20.8.2025 (cfr. cedolino all. 1 . L'effettiva corresponsione CP_1 CP_1
della somma appena indicata è stata confermata nel corso dell'odierna udienza dalle parti che hanno quindi chiesto pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La liquidazione del dovuto da parte dell' deve ritenersi Controparte_2
pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dal ricorrente.
Considerata quindi la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, pur dovendosi
Quanto alle spese di lite si rendono necessarie alcune considerazioni fondanti le ragioni per addivenire alla loro integrale compensazione. La circolare n. 53521 CP_1
del 30.1.1975, poi confermata sul punto dalla successiva circolare n. 137 del
4 27.6.2001, prevede la liquidazione d'ufficio della “doppia annualità” da parte dell' previdenziale al verificarsi dell'evento in relazione al quale cessa il CP_1
diritto alla pensione di reversibilità. L'art. 50 co. 2 D.Lgs 82/2005 (c.d. CAD –
Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede poi l'obbligatorietà dello scambio di dati tra pubbliche amministrazioni quando ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente. Nonostante ciò, sembra possibile svolgere la considerazione secondo la quale nel caso in esame l CP_1
avrebbe potuto procedere alla liquidazione d'ufficio della prestazione in parola, se fosse stato portato a conoscenza delle nozze contratte dalla Detta Pt_1
conoscenza avrebbe potuto essere resa possibile dall'Ufficiale dello Stato Civile e quindi dall'Ufficio Anagrafe che ha proceduto alla registrazione del matrimonio contratto dalla il 3.12.2023 o per iniziativa della stessa come Pt_1 Pt_1
avvenuto con la presentazione della domanda in data 3.7.2025. Non sembrano residuare spazi per addossare all' una responsabilità per una tardiva erogazione CP_1
della doppia annualità, posto che non vi è prova alcuna che prima del 3.7.2025 e comunque prima del 14.5.2025 (data di deposito del ricorso introduttivo di questo procedimento) fosse già a conoscenza delle nozze contratte dalla il Pt_1
3.12.2023. A ciò si aggiunga che detta conoscenza non poteva sussistere in capo all' resistente neppure a seguito della domanda presentata dalla il CP_1 Pt_1
9.1.2024, respinta il 24.5.2024 poiché come risulta sia dalla domanda che dal provvedimento di rigetto (entrambi agli atti), essa riguardava una richiesta di
“Ricostituzione per motivi documentali” e non la doppia annualità richiesta invece dalla solo con domanda del 3.7.2025 e prontamente liquidata il 7.7.2025, Pt_1
ossia dopo soli quattro giorni dalla domanda.
D'altro canto, non si può tralasciare di osservare che la circolare n. 137 del 27.6.2001
(sopra già richiamata) ha confermato la liquidazione d'ufficio della doppia annualità, già prevista con la circolare n. 53521 del 30.1.1975. Il tenore delle richiamate circolari ben può avere indotto la ricorrente a ritenere superflua la presentazione della
5 domanda, pur prevista dall' anche a mezzo di apposita modulistica presente sul CP_1
suo sito web di libero accesso.
Le considerazioni sin qui svolte inducono pertanto a ritenere sussistenti ragioni ampiamente giustificatrici della integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Roma, 16/9/2025.
Il Giudice del Lavoro
Francesco Rigato
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