Ordinanza 2 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 02/01/2018, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2018 |
Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 19929-2013 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIALE MAZZINI
134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 2017 LL OR, elettivamente domiciliata in ROMA, 3204 VIA
RENO
21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2144/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/08/2012 R.G.N. 2042/2007. PROC. nn 19929/2013 RG
RILEVATO
Iche con sentenza del 9.3-28.8.2012 (nr. 2144/2012) la Corte di Appello di Roma, rigettando l'appello di Poste Italiane spa, ha confermato, pur con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale della stessa sede ( in data 1.3.2006 nr. 4423), che aveva dichiarato la illegittimità del termine apposto a I contratto di lavoro stipulato con la lavoratrice OR LI per il periodo 1 ottobre 2001- 31 gennaio 2002 ai sensi dell'art. 25
CCNL
2001 «per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi», ritenendo la mancanza della prova, gravante a carico di Poste Italiane spa, del rispetto della cd. clausola di contingentamento;
che avverso tale sentenza POSTE ITALIANE spa ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, al quale ha opposto difese OR LI con controricorso, illustrato con memoria;
CONSIDERATO :L. che la parte ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: -.con il primo motivo— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 115 cod.proc.civ. Ha esposto che nel ricorso introduttivo del giudizio la lavoratrice aveva censurato in modo del tutto generico l'avvenuto rispetto della clausola di contingentamento sicchè tale motivo di impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile;
- con il secondo motivo— ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.— insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso oggetto di discussione tra le parti nonché—ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 253,420,421 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito ritenuto carente la prova del rispetto della clausola di contingentamento nonostante il deposito da parte di POSTE ITALIANE di idonea documentazione (doc. 26 allegato alla memoria difensiva del primo grado) senza esercitare i suoi poteri di PROC. nn 19929/2013 RG integrazione istruttoria d'ufficio ex artt. 253,420, 421 cod.proc.civ. a fronte della insufficienza e genericità dei capitoli di prova, implicitamente ritenuta;
- con il terzo motivo — ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod.civ. e dell'art. 3 L.230/1962, per avere la sentenza attribuito al datore di lavoro l'onere di provare il rispetto della clausola di contingentamento, peraltro a fronte di una allegazione nel ricorso introduttivo del giudizio del tutto generica sul punto della violazione del suddetto limite percentuale;
-con il quarto motivo — ai sensi dell'art. 360 nr. 5 cod.proe.civ.— insufficiente ed erronea motivazione in ordine alla applicabilità dell'articolo 32 legge 4 novembre 2010 nr. 183 nonché — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ— violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 346 cod.proc.civ. e 2909 cod.civ. La censura investe il capo della sentenza che riteneva inapplicabile l'articolo 32 legge 183/2010 sul presupposto della Formazione del giudicato interno.
2. che ritiene il Collegio si debba parzialmente accogliere il quarto motivo di ricorso, nella parte in cui invoca la applicazione dello ius supervenies;
3. che, infatti : - il primo motivo è infondato . La Corte territoriale, a fronte della allegazione nel ricorso introduttivo della necessità per il datore di lavoro di D rovare l'avvenuto rispetto della clausola di contingentamento ha doverosamente pronunziato su tale ragione di invalidità del termine ( sulla cui riproposizione nel grado d'appello non v'è questione) . [l lavoratore non aveva un onere di allegazione diverso rispetto alla contestazione del rispetto da parte del datore di lavoro del limite percentuale delle assunzioni a termine fissato dal contratto collettivo in applicazione dell'articolo 23 L. 56/1987, contestazione implicita nella richiesta della prova;
-il secondo motivo è inammissibile, in quanto non conferente alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice dell'appello ha ritenuto che POSTE ITALIANE non avesse assolto al proprio onere di provare il rispetto della clausola di contingentamento per non avere depositato nel grado d'appello il proprio fascicolo del primo grado, contenente la memoria di PROC. nr. 19929/2013 RG zostituzione ed i documenti con essa depositati. La società ricorrente censura, invece, una non corretta valutazione della prova documentale che non trova riscontro nel contenuto della decisione d'appello. La parte -icorrente denunzia ancora la mancata ammissione della prova testimoniale senza specificare i capitoli della prova articolati e la loro rilevanza rispetto alle ragioni della decisione;
analogamente la censura di violazione dell'art. 421 cod.proc.civ (rectius: art 437 cod.proc.civ.) neppure indica le ulteriori 'onti di prova portate alla attenzione del giudice del merito;
-il terzo motivo è infondato;
questa Corte di legittimità ha da tempo :3uperato l'orientamento espresso dalla sua precedente pronunzia n. 17674 dell'il dicembre 2002, affermando il principio di diritto, qui condiviso, che, in base alla regola esplicitata dall'art. 3 L. 230/1962, l'onere della prova del rispetto della clausola di contingentamento è a carico del datore di lavoro 'ex plurimis: Cassazione civile, sez. lav., 10/03/2015, n. 4764; 04/04/2011 nr. 7645; 19/01/2010 nr. 839); - il quarto motivo è fondato. Come definitivamente chiarito dalle sezioni Unite di questa Corte nell'arresto del 27/10/2016 n. 21691 se la sentenza compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l'accoglimento dell'impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, come nel caso del rapporto esistente tra la statuizione di invalidità della clausola del termine e le statuizioni economiche consequenziali, la impugnazione della statuizione principale impedisce, per sol fatto di essere proposta, il passaggio in giudicato anche della parte dipendente .Ne consegue che erroneamente il giudice del merito ha ritenuto inapplicabile lo ius superveniens di cui all'articolo 32 L. 183/2010, entrato in vigore nelle more del giudizio di appello, per effetto della mancata proposizione di un motivo di impugnazione avverso la pronunzia di risarcimento del danno;
4. che pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del quarto motivo, nei sensi di cui sopra e gli atti rinviati ad altro giudice che si individua nella Corte di appello di Roma in diversa composizione PROC. nr. 19929/2013 RG affinchè provveda a rinnovare il giudizio sul danno in applicazione dello ius superveniens;
5. che il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado
PQM
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri . Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia—anche per le spese— alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 12.7.2017 il =Mordo Mudlzhr