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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/04/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato alla pubblica udienza del 17.4.2025 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6043/2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVONE SEBASTIANO come da Parte 1
procura in atti
- ricorrente
Contro CP 1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal funzionario amministrativo DI CAPRIO CRISTINA come da procura in atti
- resistente
Rilevato che:
con ricorso depositato in data 10/05/2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di ottenere la condanna dell' CP_2 al pagamento dei ratei maturati a titolo di indennità di accompagnamento e pensione di inabilità, sulla base del decreto di omologa del Tribunale di Napoli Nord del 21.11.2023 nell'ambito del procedimento avente n. 16604/22 RG;
1 CP 1 costituitosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere deducendo che "il pagamento degli arretrati (comprensivo degli interessi legali) e della prima rata di pensione è stato disposto con valuta 07/03/2024 sul conto CP corrente indicato da parte ricorrente nell'Ap70 trasmessa all" il 03/01/2024. Tale disposizione di pagamento non è andata a buon fine probabilmente per problemi legati all'Iban Parte ricorrente, infatti, ha poi chiesto la modifica dell'ufficio pagatore con domanda del 27/02/2024. Tale domanda è stata accolta dall'Agenzia di CP_3 Nord comunicando l'avvenuta messa in pagamento delle pensioni sul nuovo conto corrente a decorrere da aprile
2024";
- la difesa di parte ricorrente si è associata a tale declaratoria, chiedendo la decisione limitatamente al profilo delle spese di lite e rappresentando che “alcun errore nella comunicazione dell'iban e' stato commesso in quanto i ratei dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno sono stati corrisposti mediante accredito in conto corrente comunicato in data 20/02/2024 copia pec del 20.02.2024.pdf e accolto dall'istituto in data 27/02/2024 lettera_accoglimento_richiesta_modifica_ufficio_pagatore.pdf."
osservato che:
- affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151);
ritenuto che:
effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato integrale soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione del 21.2.2024 in atti alla produzione dell' CP_1 ;
- sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite in considerazione della circostanza che la richiesta di modifica dell'IBAn da parte della ricorrente su cui accreditare la somma è avvenuta in data successiva alla comunicazione di liquidazione già disposta dall' CP_1 posto che il ritardo nel pagamento non è riconducibile all'operato dell' CP_1 ma ai tempi tecnici del riaccredito della somma sul nuovo Iban;
inoltre la compensazione si giustifica anche in ragione del fatto che la prima comunicazione di liquidazione (datata 21.2.2024) è intervenuta nel termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa (avvenuta il 7.12.2023) e del modello Ap/70 (3.1.2024)
PQM
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensale spese di lite.
Aversa, 17.4.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo