Ordinanza collegiale 25 marzo 2021
Sentenza 30 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 30/05/2022, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00884/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00728/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2020, proposto da
IN NA, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Dicuonzo e Giovannibattista Sembronio, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Barletta, Piazza Federico II di Svevia, n. 25;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per
- l’accertamento della formazione del silenzio - assenso su domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003;
- nonché, in subordine, dell’obbligo di provvedere con provvedimento espresso sulla prefata istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano (Br);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La ricorrente ha chiesto:
- l’accertamento della formazione del silenzio - assenso in tesi maturato sull’istanza di condono edilizio ex lege n. 326/2003, che indica acquisita al protocollo comunale n. 707/2004;
- in subordine, l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ex art. 2 della legge n. 241/1990.
Espone, in particolare, che:
- “ Con nota acquisita al protocollo della Amministrazione convenuta sub RG n. 707/2004, la sig.ra NA IN, proprietaria di una unità immobiliare sita in Fasano - Contrada Gravinella - distinta in catasto al fg. 64, p.lla 93, sub nn. e 3, ebbe a presentare istanza di condono ex L. n. 323/2003, modificata e integrata per effetto della L. n. 724/2004, per aver eseguito, in assenza di rituale concessione edilizia, lavori di ampliamento del fabbricato di sua proprietà consistenti nella realizzazione a piano terra di una veranda coperta e di un manufatto destinato a garage ”;
- “ Con provvedimento del 30 gennaio 2004” (rectius, 2014), << la Commissione Locale per il paesaggio, verificato che l’area interessata dalla realizzazione delle opere oggetto di condono non risultasse interessata “da componenti geomorfologiche, idrogeologiche e botanico – vegetazionali”, né, “ da componenti culturali ed insediative, non trattandosi di immobile ed area di notevole interesse pubblico”, si esprimeva in senso favorevole al rilascio del richiesto titolo abilitativo in sanatoria, pur subordinando l’accoglimento della domanda alla osservanza di prescrizioni particolarmente stringenti>> (cfr. la “ Scheda istruttoria paesaggistica ” del 30 gennaio 2014 - verbale n. 4, recante “ Lavori di: Condono ex lege 326/03. Ubicazione: Contrada Gravinella dell’agro di Fasano. Ditta: IN NA”);
- e che la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha espresso parere favorevole al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (prot. n. 4921 del 1° aprile 2014, avente a oggetto “ Comune: Fasano (BR) - Pratica NC n° 707 Condono ex lege 326/03; Località: c/da Gravinella - Foglio 64 p.lla 93 sub 2-3 Progetto: ampliamento fabbricato a P.T. rialzato con veranda coperta e garage Esame ai sensi degli artt. 32 della Legge 47/1985 e s.m.i. e 146 e 182 D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 e successive modificazioni ed integrazioni - D.M. 19/06/1975 Ditta: NA IN ”, condividendo le prescrizioni dettate dalla Commissione Locale per il Paesaggio (verbale n. 4 del 30 gennaio 2014).
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1) Sulla formazione del silenzio assenso.
Si è costituito in giudizio il Comune di Fasano, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, diffusamente argomentando in ordine alla carenza dei presupposti per l’avvenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono de qua .
Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
All’udienza pubblica del 24 novembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto in parte, nei sensi di seguito indicati.
3. - Va disattesa la domanda relativa all’accertamento della pretesa formazione del silenzio-assenso.
3.1 - Ed invero, considerato che il tacito accoglimento della domanda di condono edilizio si differenzia dalla decisione esplicita solo per l’aspetto formale, “ la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria degli abusi edilizi richiede, quale presupposto essenziale, …. che siano stati integralmente assolti dall’interessato gli oneri di documentazione, che si risolvono evidentemente nella prova della sussistenza dei requisiti sostanziali, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere abusive (dettagliatamente rappresentate) e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’Amministrazione Comunale anche ai fini della corretta e definitiva determinazione dell’entità dell’oblazione ” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 10 marzo 2015, n. 832; si veda anche Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 13 luglio 2020, n. 4540; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 8 aprile 2013, n. 802).
3.2 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame, non risulta dimostrato che la documentazione completa degli elementi richiesti, necessaria per l’esame della domanda di condono in questione, fosse stata prodotta in uno all’originaria istanza dalla ricorrente (ovvero anche successivamente), né la stessa ha allegato e compiutamente provato la ricorrenza dei requisiti stabiliti dalle specifiche disposizioni normative di settore.
4. - Fermo quanto sopra esposto, il ricorso va, invece, accolto con riferimento alla domanda subordinata, avente a oggetto la declaratoria dell’obbligo del Comune di Fasano di pronunciarsi sulla istanza di condono del 2004, ai sensi della legge n. 326/2003 (in senso positivo o negativo).
4.1 - Ed invero, osserva, in linea generale, questa Sezione che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., la P.A. ha l’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso.
Questo obbligo trova il suo fondamento nel generale dovere di buona amministrazione e di correttezza che deve orientare l’attività amministrativa e dal quale sorge un’aspettativa, in capo all’interessato, di ottenere una risposta esplicita (in senso positivo o negativo) all’istanza presentata.
È stato, in particolare, condivisibilmente osservato che << l’obbligo giuridico di provvedere da parte della Pubblica Amministrazione (positivizzato in via generale dall’art. 2 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241) sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, essendo il silenzio-rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza dell’Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento, rinvenibile anche al di là di un’espressa disposizione normativa che preveda la facoltà del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione (in tal senso Consiglio di Stato, IV Sezione, 15 Settembre 2014 n. 4696)” (ex multis T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 23 febbraio 2017, n. 328)>> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 6 luglio 2020, n. 701; in termini, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Prima, 25 giugno 2020, n. 654): in siffatte ipotesi, << la mancata risposta della p.a. viola il “principio generale della doverosità dell’azione amministrativa”, integrato “con le regole di ragionevolezza e buona fede” (T.A.R. Roma (Lazio) sez. II 23 gennaio 2013 n. 788) >>(T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Quinta, 29 aprile 2019, n. 2293).
4.2 - Orbene, nel caso concreto posto all’attenzione del Collegio, la ricorrente ha sicuramente un interesse qualificato alla espressa e compiuta definizione dell’istanza di condono edilizio de qua .
Non sussiste, nella fattispecie concreta in esame, alcun motivo che giustifichi il perdurante silenzio del Comune di Fasano, che dovrà, pertanto, riscontrare espressamente (in senso positivo o negativo), l’istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente.
5. - Il ricorso deve, pertanto, essere accolto in parte, esclusivamente nei limiti del delineato obbligo di “risposta” del Comune di Fasano, ordinando, per l’effetto, al Comune di Fasano di provvedere espressamente, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notificazione, se precedente, della presente sentenza, sulla menzionata istanza di condono presentata dalla ricorrente.
6. - Sussistono i presupposti di legge (l’accoglimento solo parziale del ricorso) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Fasano di pronunciarsi sull’istanza di condono edilizio in questione, concludendo il procedimento con un provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa o di notificazione, se precedente, della presente sentenza.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO