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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 19/06/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra Dominici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1737 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
– C.F. elettivamente domiciliato in Roma presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Jacopo Arcangeli e dell'Avv. Lorenza Arcangeli che lo rappresentano e difendono, congiuntamente
RICORRENTE
E
– C.F. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede
Roma, viale Regina Margherita 206, rappresentato e difeso dal funzionario Donatella CP_2
PALMIERI
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2024 il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo di: CP_1
1) dichiarare che la Sig. ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di Parte_1 cui all'art. 1, L. 18/80 (indennità di accompagnamento), con decorrenza dal mese di aprile 2021, data della domanda amministrativa, come da decreto di omologa;
1 2) condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore CP_1
della ricorrente, n.q. sopra indicata, dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
A sostegno della domanda, la ha dedotto: Parte_1
- che il Tribunale Civile di Civitavecchia, Sez. Lavoro, con decreto di omologa del 18.03.2024 emesso nel giudizio RG 567/2023 ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per la percezione dell'indennità di accompagnamento ex art 1, L.18/80 con decorrenza dal mese di aprile 2021; CP_
- che detto decreto di omologa era stato notificato, via pec, alle competenti sedi in data
20.3.2024;
CP_
- di aver trasmesso in data 25.3.2024 all' il modello AP70 corredato dalla documentazione idonea a consentire all'istituto di provvedere al pagamento;
CP_
- che l' nonostante il decorso di oltre 120 giorni, non ha provveduto al pagamento;
Si è costituita l' in data 05.02.2025 deducendo di aver liquidato la prestazione con TE08 del CP_1
29/07/2024 e provveduto all'accredito della prima rata in data 20/08/2024 e i restanti arretrati il
02/09/2024.
Pertanto, l'istituto previdenziale ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nelle note d'udienza, depositate in data 11/06/2025, parte ricorrente ha dato atto che l' , CP_1
come dallo stesso dedotto nella propria memoria difensiva, ha provveduto al pagamento della prima rata, comprensiva degli arretrati, evidenziando però che detto pagamento non includeva gli
CP_ interessi moratori. Il ricorrente ha insistito, pertanto, nella richiesta di condanna dell' al pagamento degli interessi legali maturati a far data dalle singole scadenze fino al pagamento avvenuto il 02.09.2024.
All'odierna udienza acquisiti i documenti prodotti e lette le note di trattazione scritta, il Giudice ha deciso la causa come da dispositivo.
Preliminarmente deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, L.18/80 con decorrenza dal mese di aprile 2021 e al pagamento dei ratei maturati sino al deposito del ricorso, limitatamente alla somma capitale.
Non è, infatti, contestato tra le parti e risulta documentalmente che ha riconosciuto il diritto CP_1
della ricorrente alla percezione della prestazione richiesta provvedendo alla liquidazione della stessa in data 29.07.2024, quindi tre giorni dopo il deposito del ricorso da parte del ricorrente
2 avvenuto in data 26.07.2024 ma prima della notifica del suddetto ricorso avvenuta il 06.08.2024 con l'accredito della prima rata il giorno 20.8.2024 e degli arretrati avvenuto il 02.09.2024,
Passando all'esame della domanda relativa alla spettanza o meno degli interessi moratori sulla somma riconosciuta a titolo di arretrati, si ricorda che ai sensi dell'art 1224 c.c. “Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”.
Va inoltre tenuto conto che ai sensi dell'art. 1219, co 2, n 3 c.c. ai fini della decorrenza degli interessi moratori, non è necessaria la costituzione in mora quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
Tale ipotesi si verifica anche nel caso in esame in cui l' deve provvedere ad accreditare la CP_1
somma spettante al ricorrente a titolo di prestazione assistenziale sul c/c del medesimo. A tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che il ritardo dell'ente obbligato all'adempimento della prestazione previdenziale o assistenziale si configura alla scadenza del termine assegnatogli per provvedervi e che detto termine decorre dalla domanda dell'interessato, pertanto, gli interessi e la rivalutazione decorrono dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda di prestazione dell'interessato.
Nel caso in esame l'invio della domanda deve ritenersi completato con l'invio del modello AP70 all'ente previdenziale avvenuto in data 25 marzo 2024 tramite pec.
Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 L. 533/1973 è quindi decorso il 23.7.2024 senza che l'ente si sia pronunziato. Deve pertanto ritenersi accertato il diritto del ricorrente a percepire gli interessi moratori al tasso legale sulla somma di Euro 21.592,34 versata dall' a titolo di CP_1
ratei arretrati della prestazione riconosciuta, a far data dal 24.7.2024 sino al al 02.09.2024, quantificabili in Euro 289,87 euro.
Quanto alle spese di lite, da valutare con riferimento alla parziale cessata materia del contendere con applicazione del principio della soccombenza virtuale e di causalità quanto alla restante domanda secondo i principi di cui alle art 91 e ss c.p.c., ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 77/2018), per l'integrale compensazione, in quanto l' ha liquidato e quindi riconosciuto la prestazione CP_1 soltanto tre giorni dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso e prima della notifica dello stesso;
ha provveduto neanche un mese dopo al pagamento della rata corrente e il mese successivo all'accredito di tutti gli arretrati, ad eccezione dell'importo degli interessi, irrisorio rispetto al valore della somma riconosciuta e ai costi di un giudizio. Alla luce di tali circostanze è peraltro
3 altamente probabile che l'adempimento dell'Ente, gravato da un significativo numero di domande, avrebbe potuto essere ottenuto anche con una semplice messa in mora stragiudiziale.
PQM
DICHIARA la parziale cessazione della materia del contendere,
ACCERTA il diritto del ricorrente a percepire gli interessi moratori al tasso legale sulla somma si €21.592,34 versata dall' a titolo di ratei arretrati di indennità di accompagnamento a far CP_1 data dal 24.07.2024 sino al 02.09.2024 e per l'effetto CONDANNA l' al pagamento della CP_1
somma di Euro 289,87 a favore di parte ricorrente
COMPENSA tra le parti le spese di lite
Civitavecchia il 19/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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