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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1281/2019 promossa da
( , in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONELLO DI BIAGIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Via Comi n. 18;
APPELLANTE contro
( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO DI GIALLUCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Via Teatro Antico n. 18;
APPELLATA
OGGETTO: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10 giugno
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione del 17.7.2017, notificato in data 21.7.2017, la per il tramite del Parte_1 suo procuratore, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Teramo la
[...] er ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 2.215,60, detratto Controparte_1
l'importo di € 200,00 per franchigia contrattuale, a titolo di indennizzo del costo dei lavori di Tribunale di Teramo
riparazione della colonna di scarico dell'immobile di sua proprietà, in forza del contratto di polizza n.
7112108GP RC del 23.01.2015.
La società attrice aveva allegato che in virtù della richiamata polizza il danno (RCT) provocato alla
(proprietaria dell'immobile sottostante) era stato tempestivamente risarcito da CP_2 [...] mentre non era stato indennizzato il costo per la ricerca e riparazione del guasto alla CP_3 colonna di scarico nel proprio appartamento.
All'udienza di comparizione si era costituita la Compagnia impugnando illimitatamente la domanda attrice chiedendone l'integrale rigetto, sul presupposto che l'indennizzo richiesto non era ricompreso nella copertura assicurativa.
All'esito dell'istruttoria espletata, on sentenza n. 699, depositata in Cancelleria l'11.10.2018, il
Giudice di Pace aveva respinto la domanda condannando l'attrice al rimborso delle spese legali liquidate in € 1.250,00 a titolo di compenso professionale oltre al rimborso delle spese generali ed agli oneri accessori.
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2019, ha proposto appello avverso la succitata Parte_1 sentenza n. 699/2018 – G.d.P. di Teramo, chiedendo che l'intestato Tribunale, in totale riforma della medesima, accogliesse le seguenti conclusioni:
“In via istruttoria ammettere CTU, tesa ad accertare il danno subito dall'immobile sito in
Giulianova alla Via G. Galilei n. 190 e la sua quantificazione come meglio indicate nella relazione in data 11.12.2015 e nella fattura n. 492 del 04.03.2016 della Società City Gas;
accertare e dichiarare che nell'immobile sito in Giulianova alla Via Galilei n. 190 al piano primo, meglio individuato nel C.U. di detto Comune al fg. 9, p.lla n. 622 nel mese di agosto 2015 si verificava la rottura della colonna di scarico con conseguente infiltrazione di acqua nel locale sottostante sito al piano terra di proprietà della Controparte_4
accertare e dichiarare che la Società effettuava i lavori di riparazione della colonna di Parte_2 scarico dell'immobile sito in Giulianova (Teramo) alla Via Galilei 190 meglio indicata nella fattura 492 del 04.03.2016 della Società City Gas Coop per un importo complessivo di € 2.415,60; condannare, pertanto, la Assicurazioni in personal del suo l.r. p.t. al CP_5 CP_1 pagamento della complessiva somma di € 2.215,60, detratto l'importo di € 200,00 a titolo di franchigia, o nella diversa misura che sarà ritenuta di Giustizia ed accertata in corso di causa, oltre Pa interessi alla data del 04.03.2016 al saldo in favore della Società in persona dell'Amministratore
Unico e legale rappresentante p.t. con sede in Giulianova, alla Via G. Galilei 190, in ragione della sottoscrizione della polizza n. 7112108GP R.C. del 23.01.2015 e, per le considerazioni sopra svolte, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.7.2019 si è costituita nel giudizio di impugnazione la Compagnia, evidenziando che il Giudice di Pace aveva correttamente interpretato il
2 Tribunale di Teramo
testo della polizza contrattuale stipulata tra le parti e aveva correttamente escluso l'indennizzo delle spese affrontate dalla società appellante per la ricerca del guasto e per le necessarie riparazioni, sul presupposto che alcun danno si era verificato nell'immobile assicurato. Ha chiesto, quindi, l'integrale rigetto dell'appello interposto, con la conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 10.6.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare utile, prima di procedere alla disamina delle questioni di diritto sottoposte al vaglio del
Tribunale, effettuare una breve ricostruzione della vicenda sottesa alla controversia insorta tra le parti, con peculiare riferimento ai fatti non oggetto di contestazione che, in forza dell'art. 115 c.p.c., potranno reputarsi pacifici.
La società appellante sin dal 14.12.2012 conduce in locazione l'immobile sito in Giulianova alla via Galilei n. 200, piano primo, ove ha la sede legale.
In data 23.1.2015 l'appellante e la compagnia avevano stipulato il contratto d'assicurazione n. 71
12 108 (polizza multirischio per le piccole e medie imprese).
Nel mese di agosto 2015, durante il periodo di ferie, quando gli uffici erano chiusi, si era verificata una perdita di acqua dalla colonna di scarico del bagno dell'immobile predetto che aveva provocato la fuoruscita di acqua e, quindi, delle infiltrazioni nel pavimento del bagno e nel locale sottostante posto al piano terra di proprietà della società che aveva subito dei danni. CP_6
Denunciato il sinistro alla Compagnia, aveva indennizzato la Controparte_1 terza danneggiata ma aveva rifiutato di indennizzare la società appellante dei costi sostenuti CP_6 per la riparazione della rottura e la conseguente eliminazione della perdita che aveva dato origine alle infiltrazioni nell'appartamento sottostante: tale operazione aveva comportato la rimozione di parte della pavimentazione del bagno e la sostituzione dello scarico danneggiato.
Secondo la Compagnia, i danni scaturiti dalle spese di riparazione non sarebbero oggetto della copertura assicurativa, che comprenderebbe solo, oltre ai danni cagionati ai terzi, esclusivamente le spese necessarie per riparare i danni verificatisi allo stesso immobile assicurato: nel caso di specie, le riparazioni si erano rese necessarie per impedire ulteriori fenomeni di infiltrazioni all'immobile sottostante, mentre alcun danno si era verificato all'interno dell'immobile assicurato.
Il Giudice di Pace ha condiviso le doglianze mosse da negando quindi Controparte_1 il diritto all'indennizzo.
3 Tribunale di Teramo
Chiariti i fatti storici posti a fondamento della pretesa avanzata dall'appellante, in punto di diritto si osserva quanto segue.
Come è noto, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 cod. civ., colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre grava sul convenuto l'eventuale prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In particolare, colui che agisca per ottenere l'adempimento del contratto deve provare il titolo da cui deriva la sua pretesa, limitandosi ad allegare l'avverso inadempimento, gravando quindi il debitore dell'onere di dimostrare che tale inadempimento non vi è stato o che è ad esso non imputabile.
Con specifico riguardo al contratto di assicurazione contro i danni, inoltre, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (tra le tante, Cass. n.
30656/2017; Cass. n. 1558/2018).
Onere probatorio che resta immutato qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda attorea (cfr. Cass. n. 9205/2021; Cass. n. 15630/2018; Cass. n. 4234/2012).
Ciò premesso, in termini generali, occorre evidenziare che, nel caso di specie, l'attore ha dato prova dell'avvenuta stipula del contratto di assicurazione multirischio per le piccole e medie imprese
(cfr. fascicolo di parte appellante) e ha allegato l'avverso inadempimento.
Risulta altresì pacifica tra le parti la verificazione dell'evento sotteso alla richiesta di indennizzo, consistito nella rottura di un tubo della colonna di scarico di pertinenza del bagno condotto in locazione dalla società appellante, con conseguenti infiltrazioni nell'immobile sottostante, di proprietà di terzi.
Si controverte, come detto, in ordine alla effettiva estensione e consistenza della copertura assicurativa garantita dal contratto, e segnatamente occorre appurare se debbano essere indennizzate dalla Compagnia anche le spese sostenute dalla società appellante per la riparazione della colonna di scarico danneggiata.
Al tal proposito, viene in rilievo l'art.
3.8 lettera E) punto 3 della polizza in atti, secondo cui: in caso di danno indennizzabile ai sensi del punto 1 della presente condizione aggiuntiva, la Società indennizza per le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di liquidi;
demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.
Il punto 1 cui il testo appena menzionato richiama prevede che:
4 Tribunale di Teramo
la società indennizza di danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di condutture e/o impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato.
La polizza sembra effettivamente escludere l'indennizzo delle spese sostenute per la riparazione dell'impianto idrico, ove la rottura non abbia cagionato danni diretti al bene assicurato;
sicché occorre verificare se l'immobile condotto dalla società avesse di fatti riportato dei danni, circostanza Parte_1 recisamente esclusa dalla Compagnia.
A ben vedere nello stesso atto introduttivo del processo instaurato davanti al Giudice di Pace, la società attrice non menzionava in alcun modo danni provocati dalla rottura in via diretta all'immobile dalla stessa condotto e si limitava a evidenziare che per riparare l'impianto si era reso necessario smontare la pavimentazione del vano bagno e poi risistemarla: quest'ultimo, tuttavia, non può essere ritenuto un danno “diretto” derivante dalla rottura, apparendo, semmai, come un danno indiretto, mediato dalla necessità di procedere alla riparazione dell'impianto.
Anche nei capitoli di prova articolati dall'appellante nel medesimo atto di citazione in primo grado non si fa riferimento alcuno a danni cagionati direttamente all'immobile, bensì esclusivamente alla necessità di smontare il pavimento per riparare le tubazioni che sia erano rotte: in altre parole, la rottura del pavimento e lo smontaggio dei sanitari effettuati dall'impresa Citigas Coop di Giulianova non risulta essere un effetto diretto della rottura dell'impianto, ma una conseguenza inevitabile correlata ai lavori di ripristino.
Occorre, invero, addivenire a una corretta interpretazione delle clausole contrattuali, secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 cod. civ. e cioè ricostruendo la volontà delle parti attraverso il senso letterale delle parole da essa utilizzate e attraverso la loro comune intenzione
(art.1362, comma 1) nonché mediante la lettura complessiva del contratto, le cui clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, senza dimenticare, infine, l'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto e allo scopo pratico perseguito dalle parti, nonché l'interpretazione secondo buona fede (Cassazione civile, sez. III, 19/03/2018, n. 6675, Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass.,
27/06/2011, n. 14079; Cass., 23/05/2011, n. 11295; Cass., 19/05/2011, n. 10998) e tenendo conto che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1367 cod. civ.).
Ricordando, a tal proposito, che quella data dal giudice al contratto o all'atto unilaterale non deve essere invero l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni (cfr., Cass., 27/7/2015, n. 15781; Cass., 2/5/2006, n. 10131; Cass.,
25/10/2006, n. 22899).
Orbene, alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche e valorizzando la sistematicità del contratto,
l'interpretazione secondo buona fede e il principio di conservazione del negozio – con preferenza per
5 Tribunale di Teramo
l'opzione ermeneutica che consenta di rinvenire un significato rispetto a quella che lasci la clausola svuotata di contenuto – deve, dunque, ritenersi che la rottura dell'impianto - e il conseguente smontaggio della pavimentazione e dei sanitari - non può essere considerata in sé un danno diretto
(come tale indennizzabile): diversamente opinando, non potrebbe attribuirsi alcun significato alle clausole contrattuali della polizza, che circoscrivono il diritto a ottenere il rimborso delle spese di riparazione alle sole ipotesi in cui la rottura di condutture e impianti di pertinenza del bene assicurato abbia cagionato un danno all'immobile stesso.
Di scarsa rilevanza appaiono le prove testimoniali rese in primo grado, che fanno riferimento ad un presunto allagamento nell'immobile di cui, però nella citazione, non si fa menzione, non potendosi comunque ravvisare un danno permanente all'immobile nel racconto reso dai testimoni.
In definitiva, in mancanza di danni diretti al bene immobile assicurato, stante il tenore della polizza stipulata tra le parti, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore della causa, e con esclusione della fase istruttoria, stante la natura esclusivamente documentale della controversia.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater Testo Unico Spese di Giustizia.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1281/2019 r.g., disattesa e assorbita ogni ulteriore istanza, così provvede:
I) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e
[...]
CAP come per legge;
III) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma
17 legge n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Teramo, il giorno 5 ottobre 2025.
IL GIUDICE
AR ST
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR ST ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1281/2019 promossa da
( , in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONELLO DI BIAGIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Via Comi n. 18;
APPELLANTE contro
( , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO DI GIALLUCA, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Via Teatro Antico n. 18;
APPELLATA
OGGETTO: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10 giugno
2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione del 17.7.2017, notificato in data 21.7.2017, la per il tramite del Parte_1 suo procuratore, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Teramo la
[...] er ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 2.215,60, detratto Controparte_1
l'importo di € 200,00 per franchigia contrattuale, a titolo di indennizzo del costo dei lavori di Tribunale di Teramo
riparazione della colonna di scarico dell'immobile di sua proprietà, in forza del contratto di polizza n.
7112108GP RC del 23.01.2015.
La società attrice aveva allegato che in virtù della richiamata polizza il danno (RCT) provocato alla
(proprietaria dell'immobile sottostante) era stato tempestivamente risarcito da CP_2 [...] mentre non era stato indennizzato il costo per la ricerca e riparazione del guasto alla CP_3 colonna di scarico nel proprio appartamento.
All'udienza di comparizione si era costituita la Compagnia impugnando illimitatamente la domanda attrice chiedendone l'integrale rigetto, sul presupposto che l'indennizzo richiesto non era ricompreso nella copertura assicurativa.
All'esito dell'istruttoria espletata, on sentenza n. 699, depositata in Cancelleria l'11.10.2018, il
Giudice di Pace aveva respinto la domanda condannando l'attrice al rimborso delle spese legali liquidate in € 1.250,00 a titolo di compenso professionale oltre al rimborso delle spese generali ed agli oneri accessori.
Con atto di citazione notificato in data 8.4.2019, ha proposto appello avverso la succitata Parte_1 sentenza n. 699/2018 – G.d.P. di Teramo, chiedendo che l'intestato Tribunale, in totale riforma della medesima, accogliesse le seguenti conclusioni:
“In via istruttoria ammettere CTU, tesa ad accertare il danno subito dall'immobile sito in
Giulianova alla Via G. Galilei n. 190 e la sua quantificazione come meglio indicate nella relazione in data 11.12.2015 e nella fattura n. 492 del 04.03.2016 della Società City Gas;
accertare e dichiarare che nell'immobile sito in Giulianova alla Via Galilei n. 190 al piano primo, meglio individuato nel C.U. di detto Comune al fg. 9, p.lla n. 622 nel mese di agosto 2015 si verificava la rottura della colonna di scarico con conseguente infiltrazione di acqua nel locale sottostante sito al piano terra di proprietà della Controparte_4
accertare e dichiarare che la Società effettuava i lavori di riparazione della colonna di Parte_2 scarico dell'immobile sito in Giulianova (Teramo) alla Via Galilei 190 meglio indicata nella fattura 492 del 04.03.2016 della Società City Gas Coop per un importo complessivo di € 2.415,60; condannare, pertanto, la Assicurazioni in personal del suo l.r. p.t. al CP_5 CP_1 pagamento della complessiva somma di € 2.215,60, detratto l'importo di € 200,00 a titolo di franchigia, o nella diversa misura che sarà ritenuta di Giustizia ed accertata in corso di causa, oltre Pa interessi alla data del 04.03.2016 al saldo in favore della Società in persona dell'Amministratore
Unico e legale rappresentante p.t. con sede in Giulianova, alla Via G. Galilei 190, in ragione della sottoscrizione della polizza n. 7112108GP R.C. del 23.01.2015 e, per le considerazioni sopra svolte, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.7.2019 si è costituita nel giudizio di impugnazione la Compagnia, evidenziando che il Giudice di Pace aveva correttamente interpretato il
2 Tribunale di Teramo
testo della polizza contrattuale stipulata tra le parti e aveva correttamente escluso l'indennizzo delle spese affrontate dalla società appellante per la ricerca del guasto e per le necessarie riparazioni, sul presupposto che alcun danno si era verificato nell'immobile assicurato. Ha chiesto, quindi, l'integrale rigetto dell'appello interposto, con la conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese di lite.
La causa è stata istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 10.6.2025, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare utile, prima di procedere alla disamina delle questioni di diritto sottoposte al vaglio del
Tribunale, effettuare una breve ricostruzione della vicenda sottesa alla controversia insorta tra le parti, con peculiare riferimento ai fatti non oggetto di contestazione che, in forza dell'art. 115 c.p.c., potranno reputarsi pacifici.
La società appellante sin dal 14.12.2012 conduce in locazione l'immobile sito in Giulianova alla via Galilei n. 200, piano primo, ove ha la sede legale.
In data 23.1.2015 l'appellante e la compagnia avevano stipulato il contratto d'assicurazione n. 71
12 108 (polizza multirischio per le piccole e medie imprese).
Nel mese di agosto 2015, durante il periodo di ferie, quando gli uffici erano chiusi, si era verificata una perdita di acqua dalla colonna di scarico del bagno dell'immobile predetto che aveva provocato la fuoruscita di acqua e, quindi, delle infiltrazioni nel pavimento del bagno e nel locale sottostante posto al piano terra di proprietà della società che aveva subito dei danni. CP_6
Denunciato il sinistro alla Compagnia, aveva indennizzato la Controparte_1 terza danneggiata ma aveva rifiutato di indennizzare la società appellante dei costi sostenuti CP_6 per la riparazione della rottura e la conseguente eliminazione della perdita che aveva dato origine alle infiltrazioni nell'appartamento sottostante: tale operazione aveva comportato la rimozione di parte della pavimentazione del bagno e la sostituzione dello scarico danneggiato.
Secondo la Compagnia, i danni scaturiti dalle spese di riparazione non sarebbero oggetto della copertura assicurativa, che comprenderebbe solo, oltre ai danni cagionati ai terzi, esclusivamente le spese necessarie per riparare i danni verificatisi allo stesso immobile assicurato: nel caso di specie, le riparazioni si erano rese necessarie per impedire ulteriori fenomeni di infiltrazioni all'immobile sottostante, mentre alcun danno si era verificato all'interno dell'immobile assicurato.
Il Giudice di Pace ha condiviso le doglianze mosse da negando quindi Controparte_1 il diritto all'indennizzo.
3 Tribunale di Teramo
Chiariti i fatti storici posti a fondamento della pretesa avanzata dall'appellante, in punto di diritto si osserva quanto segue.
Come è noto, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere della prova sancito dall'art. 2697 cod. civ., colui che vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre grava sul convenuto l'eventuale prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
In particolare, colui che agisca per ottenere l'adempimento del contratto deve provare il titolo da cui deriva la sua pretesa, limitandosi ad allegare l'avverso inadempimento, gravando quindi il debitore dell'onere di dimostrare che tale inadempimento non vi è stato o che è ad esso non imputabile.
Con specifico riguardo al contratto di assicurazione contro i danni, inoltre, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (tra le tante, Cass. n.
30656/2017; Cass. n. 1558/2018).
Onere probatorio che resta immutato qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda attorea (cfr. Cass. n. 9205/2021; Cass. n. 15630/2018; Cass. n. 4234/2012).
Ciò premesso, in termini generali, occorre evidenziare che, nel caso di specie, l'attore ha dato prova dell'avvenuta stipula del contratto di assicurazione multirischio per le piccole e medie imprese
(cfr. fascicolo di parte appellante) e ha allegato l'avverso inadempimento.
Risulta altresì pacifica tra le parti la verificazione dell'evento sotteso alla richiesta di indennizzo, consistito nella rottura di un tubo della colonna di scarico di pertinenza del bagno condotto in locazione dalla società appellante, con conseguenti infiltrazioni nell'immobile sottostante, di proprietà di terzi.
Si controverte, come detto, in ordine alla effettiva estensione e consistenza della copertura assicurativa garantita dal contratto, e segnatamente occorre appurare se debbano essere indennizzate dalla Compagnia anche le spese sostenute dalla società appellante per la riparazione della colonna di scarico danneggiata.
Al tal proposito, viene in rilievo l'art.
3.8 lettera E) punto 3 della polizza in atti, secondo cui: in caso di danno indennizzabile ai sensi del punto 1 della presente condizione aggiuntiva, la Società indennizza per le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento di liquidi;
demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura indicata al punto precedente.
Il punto 1 cui il testo appena menzionato richiama prevede che:
4 Tribunale di Teramo
la società indennizza di danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua ed altri liquidi a seguito di rottura accidentale di condutture e/o impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o condizionamento di pertinenza del fabbricato assicurato.
La polizza sembra effettivamente escludere l'indennizzo delle spese sostenute per la riparazione dell'impianto idrico, ove la rottura non abbia cagionato danni diretti al bene assicurato;
sicché occorre verificare se l'immobile condotto dalla società avesse di fatti riportato dei danni, circostanza Parte_1 recisamente esclusa dalla Compagnia.
A ben vedere nello stesso atto introduttivo del processo instaurato davanti al Giudice di Pace, la società attrice non menzionava in alcun modo danni provocati dalla rottura in via diretta all'immobile dalla stessa condotto e si limitava a evidenziare che per riparare l'impianto si era reso necessario smontare la pavimentazione del vano bagno e poi risistemarla: quest'ultimo, tuttavia, non può essere ritenuto un danno “diretto” derivante dalla rottura, apparendo, semmai, come un danno indiretto, mediato dalla necessità di procedere alla riparazione dell'impianto.
Anche nei capitoli di prova articolati dall'appellante nel medesimo atto di citazione in primo grado non si fa riferimento alcuno a danni cagionati direttamente all'immobile, bensì esclusivamente alla necessità di smontare il pavimento per riparare le tubazioni che sia erano rotte: in altre parole, la rottura del pavimento e lo smontaggio dei sanitari effettuati dall'impresa Citigas Coop di Giulianova non risulta essere un effetto diretto della rottura dell'impianto, ma una conseguenza inevitabile correlata ai lavori di ripristino.
Occorre, invero, addivenire a una corretta interpretazione delle clausole contrattuali, secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362-1371 cod. civ. e cioè ricostruendo la volontà delle parti attraverso il senso letterale delle parole da essa utilizzate e attraverso la loro comune intenzione
(art.1362, comma 1) nonché mediante la lettura complessiva del contratto, le cui clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto, senza dimenticare, infine, l'interpretazione funzionale, che attribuisce rilievo alla causa concreta del contratto e allo scopo pratico perseguito dalle parti, nonché l'interpretazione secondo buona fede (Cassazione civile, sez. III, 19/03/2018, n. 6675, Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass.,
27/06/2011, n. 14079; Cass., 23/05/2011, n. 11295; Cass., 19/05/2011, n. 10998) e tenendo conto che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (1367 cod. civ.).
Ricordando, a tal proposito, che quella data dal giudice al contratto o all'atto unilaterale non deve essere invero l'unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni (cfr., Cass., 27/7/2015, n. 15781; Cass., 2/5/2006, n. 10131; Cass.,
25/10/2006, n. 22899).
Orbene, alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche e valorizzando la sistematicità del contratto,
l'interpretazione secondo buona fede e il principio di conservazione del negozio – con preferenza per
5 Tribunale di Teramo
l'opzione ermeneutica che consenta di rinvenire un significato rispetto a quella che lasci la clausola svuotata di contenuto – deve, dunque, ritenersi che la rottura dell'impianto - e il conseguente smontaggio della pavimentazione e dei sanitari - non può essere considerata in sé un danno diretto
(come tale indennizzabile): diversamente opinando, non potrebbe attribuirsi alcun significato alle clausole contrattuali della polizza, che circoscrivono il diritto a ottenere il rimborso delle spese di riparazione alle sole ipotesi in cui la rottura di condutture e impianti di pertinenza del bene assicurato abbia cagionato un danno all'immobile stesso.
Di scarsa rilevanza appaiono le prove testimoniali rese in primo grado, che fanno riferimento ad un presunto allagamento nell'immobile di cui, però nella citazione, non si fa menzione, non potendosi comunque ravvisare un danno permanente all'immobile nel racconto reso dai testimoni.
In definitiva, in mancanza di danni diretti al bene immobile assicurato, stante il tenore della polizza stipulata tra le parti, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo al valore della causa, e con esclusione della fase istruttoria, stante la natura esclusivamente documentale della controversia.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater Testo Unico Spese di Giustizia.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1281/2019 r.g., disattesa e assorbita ogni ulteriore istanza, così provvede:
I) rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
II) condanna al rimborso delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e
[...]
CAP come per legge;
III) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma
17 legge n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Teramo, il giorno 5 ottobre 2025.
IL GIUDICE
AR ST
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