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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3181/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente Dott. Filomena Piccirillo Giudice Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/06/2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]9 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. STELLA ANTONELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. GEI FEDERICA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TRIESTE il 20/12/1997 (atto n. 417, reg. 2^, parte 2^, serie A, anno 1997).
□ separati consensualmente con verbale in data 18/07/2007, omologato con decreto del Tribunale Ordinario di Trieste.
con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_1 autonomo.
FATTO Con ricorso depositato in data 21/06/2024 la signora ha chiesto di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'attribuzione di un contributo per il mantenimento del figlio e di un assegno divorzile. Il signor si è costituito in giudizio Parte_2 associandosi alla domanda di divorzio e di contributo di mantenimento del figlio, ma deducendo la non spettanza di un assegno divorzile al coniuge. All'udienza del 05.11.2024, dopo l'interrogatorio libero delle parti e una discussione, il Giudice ha proposto alle parti una composizione, che il signor ha dichiarato di poter valutare. Alla seguente Pt_2 udienza del 05.12.2024 le parti, dato atto di aver raggiunto un accordo fra loro, hanno chiesto di poter precisare congiuntamente le conclusioni come segue:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
2. Porre a carico di l'obbligo di versare: a. al figlio maggiorenne non ancora Parte_2 autosufficiente l'importo di euro 420,00 mensili, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste che viene qui integralmente richiamato;
b. alla signora l'importo di euro 80,00 Parte_1 mensili a titolo di assegno divorzile, importo rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora l'importo complessivo di euro Pt_2 Pt_1
700,00 a saldo e stralcio di quanto dovuto per la rivalutazione ISTAT maturata e non versata, da pagare in rate da 100,00 euro ciascuna a decorrere dal mese di gennaio 2025;
4. Spese integralmente compensate”. Le parti hanno rinunciato alle memorie conclusive e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TRIESTE il 20/12/1997 tra e alle condizioni congiuntamente precisate dalle parti, Parte_1 Parte_2 che si intendo qui richiamate e trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRIESTE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 2 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Gloria Giovanna Carlesso Presidente Dott. Filomena Piccirillo Giudice Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21/06/2024 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]9 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. STELLA ANTONELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]5 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. GEI FEDERICA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TRIESTE il 20/12/1997 (atto n. 417, reg. 2^, parte 2^, serie A, anno 1997).
□ separati consensualmente con verbale in data 18/07/2007, omologato con decreto del Tribunale Ordinario di Trieste.
con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_1 autonomo.
FATTO Con ricorso depositato in data 21/06/2024 la signora ha chiesto di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'attribuzione di un contributo per il mantenimento del figlio e di un assegno divorzile. Il signor si è costituito in giudizio Parte_2 associandosi alla domanda di divorzio e di contributo di mantenimento del figlio, ma deducendo la non spettanza di un assegno divorzile al coniuge. All'udienza del 05.11.2024, dopo l'interrogatorio libero delle parti e una discussione, il Giudice ha proposto alle parti una composizione, che il signor ha dichiarato di poter valutare. Alla seguente Pt_2 udienza del 05.12.2024 le parti, dato atto di aver raggiunto un accordo fra loro, hanno chiesto di poter precisare congiuntamente le conclusioni come segue:
“
1. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
2. Porre a carico di l'obbligo di versare: a. al figlio maggiorenne non ancora Parte_2 autosufficiente l'importo di euro 420,00 mensili, importo rivalutabile secondo gli indici ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste che viene qui integralmente richiamato;
b. alla signora l'importo di euro 80,00 Parte_1 mensili a titolo di assegno divorzile, importo rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Porre a carico del signor l'obbligo di versare alla signora l'importo complessivo di euro Pt_2 Pt_1
700,00 a saldo e stralcio di quanto dovuto per la rivalutazione ISTAT maturata e non versata, da pagare in rate da 100,00 euro ciascuna a decorrere dal mese di gennaio 2025;
4. Spese integralmente compensate”. Le parti hanno rinunciato alle memorie conclusive e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TRIESTE il 20/12/1997 tra e alle condizioni congiuntamente precisate dalle parti, Parte_1 Parte_2 che si intendo qui richiamate e trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRIESTE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 2 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Francesca Ajello Dott. Gloria Giovanna Carlesso