Art. 1. Articolo unico
Il termine per l'opzione tra l'attivita' didattica e quella professionale - gia' fissato dall' articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e prorogato dall' articolo 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - e' ulteriormente prorogato sino all'11 luglio 1986.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
NOTA
- Il testo dell' art. 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' il seguente:
"Art. 70 (Contratti di collaborazione per il personale gia' in servizio). - Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attivita' entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati".
- Il testo dell' art. 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e' il seguente:
"Art. 74 (Proroga del termine di cui all' articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ). - Il termine previsto dall' articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986".
Il termine per l'opzione tra l'attivita' didattica e quella professionale - gia' fissato dall' articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e prorogato dall' articolo 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270 - e' ulteriormente prorogato sino all'11 luglio 1986.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
NOTA
- Il testo dell' art. 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' il seguente:
"Art. 70 (Contratti di collaborazione per il personale gia' in servizio). - Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attivita' presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale e' tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attivita' entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati".
- Il testo dell' art. 74 della legge 20 maggio 1982, n. 270 , e' il seguente:
"Art. 74 (Proroga del termine di cui all' articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ). - Il termine previsto dall' articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e' prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986".