Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7641 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024 riservata in decisione all'udienza del 14.3.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Frattamaggiore Parte_1 C.F._1
alla Trav. M. Stanzione, 11 presso lo studio dell'Avv. Tommaso Sorbo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Grumo Nevano Controparte_1 C.F._2
al Viale XXIV Maggio, 7 presso lo studio dell'Avv. Maddalena Errico che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473-bis 12 e ss. c.p.c. depositato il 27.9.2024, il ricorrente (nato a [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Grumo Nevano il 18 settembre 2004, con la resistente (nata a [...] il [...]) dal quale è nata una figlia (nata a [...] il Per_1
20.4.2010)- chiedeva la separazione giudiziale con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
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In particolare chiedeva l' addebito della separazione alla resistente;
l'affido esclusivo della minore;
la disciplina del diritto di visita per il genitore non collocatario;
un assegno di mantenimento a carico della resistente per la minore pari ad € 300,00, oltre Istat;
spese al 50%; la condanna alle spese di lite.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, contestando le circostanze relative alla cause della rottura dell'unione familiare, chiedeva, a sua volta, la separazione con addebito al ricorrente;
l'affido condiviso della minore con collocamento presso di sé; la disciplina delle visite per il non collocatario;
l'assegnazione della casa familiare;
un assegno di mantenimento per sé e per la minore di 600,00 euro, oltre Istat;
la condanna alle spese di lite con attribuzione.
All'udienza del 31 gennaio 2025 i procuratori chiedevano rinvio per valutare un accordo.
All'udienza del 14 marzo 2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dando atto di aver raggiunto un accordo;
i procuratori chiedevano la decisione e la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ai sensi dell'art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. avendo le parti rinunciato alla domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
- la figlia minore , nata il [...] che, dal momento della separazione di fatto dei genitori, Per_1
era rimasta a vivere insieme al padre e che, dal mese di gennaio 2025, ha manifestato l'intenzione di andare a stare con la madre, viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori:
- il padre verserà , fino a quando la figlia rimarrà con la madre, la somma di € 200,00 mensili oltre
l'intero assegno unico familiare da versarsi anticipatamente entro il giorno otto di ogni mese sulla postepay il cui IBAN è [...]. Ove la figlia decidesse di tornare a vivere con il padre, sarà la signora a versare la somma di € 200,00 mensili, negli stessi Controparte_1
modi sopra indicati.
- A carico del padre rimarrà, in ogni caso, il 50% delle spese mediche e di istruzione, oltre a quelle impreviste quali spese mediche: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie previste dagli istituti pubblici e privati, libri di testo e materiale scolastico inizio anno, corsi di recupero e
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lezioni private, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
per le spese extrascolastiche: tempo prolungato pre e post scuola centri ricreativo estivo e gruppo estivo.
- Dal momento che la signora ha trovato un'altra sistemazione abitativa, la casa coniugale, CP_1
di proprietà del marito, rimarrà assegnata allo stesso.
- Il padre potrà avere con sé la figlia nei giorni di martedì e giovedì dalle 17:00 alle 20:00; la minore rimarrà alternativamente con ciascun genitore nei fine settimana. Ella starà con un genitore il 24 ed il 31 dicembre e con l'altro il 25 dicembre ed il primo gennaio ad anni alterni. Infine, trascorrerà dal primo al quindici di agosto con un genitore e dal 16 al 31 di agosto con l'altro, sempre ad anni alternati.
- le parti rinunciano alle domande di addebito
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative ed essendo conformi agli interessi della minore (il cui ascolto non è, pertanto, necessario) possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di (nato a [...] il [...]) Parte_1
e (nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva, da Controparte_1
intendersi integralmente trascritte;
b) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO VA (atto n.72, parte II, Serie
A, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2004) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 25 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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