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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/09/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 211/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa
Maria Elena Giovannella, nel termine di trenta giorni dall'udienza del 24.09.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 211/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...] (CF ) C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atto separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Rosaria Politanò (CF ) del C.F._2
Foro di Reggio Calabria),
-opponente- nei confronti di
, c.f. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante in carica per questi come da procura del Notaio dott. Controparte_2 [...]
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata Per_1
e difesa dall'avv. Francesco Bavasso (c.f. ) PEC C.F._3
FAX 0984/398384, ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via
-opposto-
E AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA con sede legale in Via Sant'Anna II Tronco 18/P 89100 Reggio Calabria CF P.IVA_2 pec - Terzo Email_2 pignorato/contumace-
Avente ad oggetto
Opposizione al pignoramento esattoriale crediti verso terzi identificato con numero n. , emesso ai sensi degli art.72 bis e 48 bis DPR PartitaIVA_3
602/1973, in forza di intimazione di pagamento n.094202490079882 88/00 notificata il 24.05.2024, contenente le cartelle esattoriali n.
09420110032774150000 e n. 09420120024740953000
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE come da processo verbale di udienza :
PARTE OPPOSTA come da comparsa di costituzione e risposta : in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente all'eccezione di pendenza di ricorso avverso l'AVI n. 09420249007988288000 e le cartelle n. 09420110032774150000 e n.09420120024740953000; nel merito respingere la domanda avversaria e, di conseguenza, confermare il pignoramento opposto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Francesco Bavasso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 17.06.2024 veniva notificato a l'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi n. N. 09484202400003163001 emesso ai sensi degli artt. art.72 bis e 48 bis DPR 602/1973, anche in forza e virtù delle cartelle esattoriali n. 09420110032774150000 e n. 09420120024740953000, contenute nell'avviso di intimazione n. 094202490079882 88/00 notificato il 24.05.2024, con il quale si sottoponeva a pignoramento la somma di € 37.852,83 presso il terzo individuato nell'Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria.
In data 3.07.2024 l'attore depositava ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 cpc chiedendo contestualmente la sospensione dell'esecuzione ex art. 618 - 624 cpc, sospensione che veniva disposta dal G.E. in data 15.07.2024, inaudita altera parte, con fissazione dell'udienza, per conferma o revisione del provvedimento, per il giorno del 21.10.2024.
In data 19.07.2024 veniva notificato all' Controparte_1
e all' il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione Controparte_3
d'udienza, contenente l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione.
In data 17.10.2024, successivamente alla notifica dell'ordinanza che disponeva la sospensione dell'esecuzione, l' eseguiva in Controparte_3 favore dell' il pagamento delle somme di cui all'atto di Controparte_1 pignoramento opposto e sospeso.
Già in epoca antecedente all'atto di pignoramento parte opponente impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio
Calabria con ricorso depositato in data 21.06.2024, i seguenti titoli portati nell'intimazione di pagamento n. n. 09420249007988288000
- Cartella n. 09420110032774150000 avente ad oggetto Tributi irpef e contributi ivs per l'anno 2008, per € 10.218,58 oltre alla irrogazione di sanzioni e interessi e oneri di riscossione.
- Cartella n. 0942012002470953000 avente ad oggetto Tributi Irap, irpef ed iva per l'anno 2007, per € 9.268,82, oltre alla irrogazione di sanzioni e interessi contestando la prescrizione dei crediti tributari portati nelle suddette cartelle.
La Corte di Giustizia Tributaria adita, in data 09/05/2025, pronunciava sentenza con la quale in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
dichiarava prescritti i crediti tributari annullando gli atti impugnati.
[...]
Con atto di citazione tempestivamente notificato all' Controparte_1
e al terzo l'opponente
[...] Controparte_3 Parte_1
, avendone interesse, introduceva il presente giudizio di merito
[...] chiedendo l'annullamento dell'intera procedura esecutiva promossa dall'agente Cont della riscossione per impignorabilità delle somme dovute dall' all'opponente n.q. di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore Persona_2
e quali somme destinate a risarcire, iure hereditatis, il bene alla salute della
[...] dante causa e iure proprio il danno da perdita parentale, diritti costituzionalmente tutelati, e per grave violazione di legge essendo stato disposto ad opera del terzo il pagamento in favore dell' quando Controparte_1
l'esecuzione era stata cautelarmente sospesa, e sulla base di crediti non certi essendo pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio giudizio di accertamento sulla sussistenza dei crediti tributari portati alla riscossione.
L costituendosi eccepiva Controparte_1 preliminarmente eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice Tributario, e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Parte opponente, infatti, ha correttamente impugnato dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria, in epoca antecedente la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi per cui è causa, alcuni dei titoli portati nell'intimazione di pagamento n. 09420249007988288000 costituente l'ultimo e necessario atto antecedente all'avvio della procedura esecutiva, equiparabile all'atto di precetto nelle procedure esecutive disciplinate dal codice di procedura civile, contestando Contr l'entità del credito portato alla riscossione dall' , e nel presente giudizio l'opponente si è limitato a rilevare che i crediti portati ad esecuzione non potevano essere considerati certi ed esigibili in pendenza di un giudizio proposto dinanzi al
Giudice tributario cui veniva demandato l'accertamento suddetto. A questo
Tribunale non viene chiesto in alcun modo di entrare nel merito della pretesa tributaria azionata ma solo di accertare la regolare applicazione delle norme CP_ procedurali relative al pignoramento presso terzi avviato dall'agente
, sicchè la competenza è indiscutibilmente del Tribunale ordinario CP_1 conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sull'annosa vicenda relativa al riparto di giurisdizione .
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata.
Anzitutto dalla cronistoria della vicenda di causa emerge chiaramente che al momento della notifica dell'atto di pignoramento era già pendente il ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria col quale il contribuente contestava la pretesa creditoria, impugnando l'intimazione di pagamento n.
09420249007988288000, il che rendeva non definitivo né certo il credito portato comunque alla riscossione, dall' . Controparte_1
Nelle more del giudizio tributario col quale veniva impugnato l'intimazione di pagamento con eccezione di prescrizione dei crediti portati nelle cartelle nn. . 09420110032774150000 e n. 0942012002470953000, veniva sospesa l'esecuzione con provvedimento tempestivamente notificato agli odierni convenuti
Successivamente alla notifica del provvedimento del giudice dell'esecuzione che sospendeva l'esecuzione, l' eseguiva Controparte_3 il pagamento in favore dell'Agente della Riscossione delle somme di cui all'atto Contr di pignoramento. La disposizione delle somme in favore dell' è avvenuta in maniera illegittima, atteso che i titoli e lo stesso pignoramento non avevano alcuna forza esecutiva all'epoca del pagamento in forza e virtù del provvedimento giudiziale di sospensione.
Il pagamento è stato eseguito sine titolo e pertanto deve essere revocato.
Nelle more del presente giudizio, come dichiarato da parte opponente, Cont l' ha corrisposto all'opponente le somme dovute alla figlia minore Pt_1 dell'attore pari ad € 5.000,00 e, quelle restanti, a lui Persona_2
Contr dovute, dedotte le somme corrisposte all' , pari ad € 66.647,17.
Sicchè risulta cessata la materia del contendere in merito al blocco ex art. Cont 48 bis dpr 602/73 opposto inizialmente dall' all'opponente.
Nelle more del presente giudizio venivano altresì annullate due cartelle di Contr pagamento per le quali l' aveva emesso l'atto di pignoramento e precisamente le cartelle n. 9420110032774150000 del 29/12/2011 dell'importo di
€ 14.658,80 e n. 09420120024740953000 del 28/12/2012 dell'importo di €
12.467,89.
Pertanto, l'opposizione agli esecutivi proposta da parte attrice va accolta atteso che, nelle more dell'opposizione, sono stati annullati i predetti titoli esecutivi, e conseguentemente va annullato l'atto di pignoramento relativo alla riscossione delle somme portate nelle cartelle annullate dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Reggio Calabria di cui sopra.
Nel resto l'opposizione va rigettata, i crediti propri di Parte_1
Cont vantati nei confronti dell' di Reggio Calabria, a titolo di ristoro del
[...] danno derivante da perdita parentale, non rientrano fra quei crediti che ai sensi dell'art. 514 cpc non possono essere pignorati in ragione dello scopo cui essi sono destinati, né esiste altra norma di legge speciale che ne disponga l'impignorabilità. Né i crediti pignorati risultano destinati a soddisfare in maniera diretta diritti costituzionalmente tutelati.
Contr
La disposizione delle somme pignorate in favore dell' da parte dell' configura un'ipotesi di responsabilità aggravata, Controparte_3 rilevante ai fini dell'art. 96 cpc, avendo il terzo agito ignorando specifiche disposizioni dell'autorità giudiziaria, ed arrecando un ingiusto danno a parte opponente, privandolo di fatto di quella tutela giurisdizionale che invece questo
Tribunale gli aveva riconosciuto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda al risarcimento del danno, formulata da parte opponente, danno che può liquidarsi in via equitativa in €
500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
a. dichiara illegittimo il pagamento eseguito dall' Controparte_3
Contr in favore dell' poiché eseguito quando l'esecuzione era stata dichiarata sospesa con provvedimento giudiziale ritualmente notificato e conosciuto dal terzo e dall'agente della Riscossione e ne dispone la revoca;
b. annulla parzialmente il pignoramento n. 09484202400003160001, emesso ai sensi degli art.72 bis e 48 bis DPR 602/1973, relativamente alla riscossione forzata dei crediti portati nelle cartelle di cartelle esattoriali n.
09420110032774150000 e n. 09420120024740953000 già oggetto di annullamento da parte del Giudice Tributario;
d. rigetta nel resto l'opposizione e. condanna ex art. 96 cpc l' al pagamento in Controparte_3 favore di della somma di € 500,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno;
f. condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1 del presente giudizio in favore di parte opponente che liquida in € 518,00 per spese n.i., € 2.906,00 , per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi n favore del procuratore costituito e richiedente ex art. 93 cpc.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Palmi, 30.09.2025 Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa
Maria Elena Giovannella, nel termine di trenta giorni dall'udienza del 24.09.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 211/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...] (CF ) C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in atto separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Rosaria Politanò (CF ) del C.F._2
Foro di Reggio Calabria),
-opponente- nei confronti di
, c.f. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante in carica per questi come da procura del Notaio dott. Controparte_2 [...]
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata Per_1
e difesa dall'avv. Francesco Bavasso (c.f. ) PEC C.F._3
FAX 0984/398384, ed elettivamente Email_1 domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via
-opposto-
E AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA con sede legale in Via Sant'Anna II Tronco 18/P 89100 Reggio Calabria CF P.IVA_2 pec - Terzo Email_2 pignorato/contumace-
Avente ad oggetto
Opposizione al pignoramento esattoriale crediti verso terzi identificato con numero n. , emesso ai sensi degli art.72 bis e 48 bis DPR PartitaIVA_3
602/1973, in forza di intimazione di pagamento n.094202490079882 88/00 notificata il 24.05.2024, contenente le cartelle esattoriali n.
09420110032774150000 e n. 09420120024740953000
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE come da processo verbale di udienza :
PARTE OPPOSTA come da comparsa di costituzione e risposta : in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente all'eccezione di pendenza di ricorso avverso l'AVI n. 09420249007988288000 e le cartelle n. 09420110032774150000 e n.09420120024740953000; nel merito respingere la domanda avversaria e, di conseguenza, confermare il pignoramento opposto, con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Francesco Bavasso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 17.06.2024 veniva notificato a l'atto di Parte_1 pignoramento presso terzi n. N. 09484202400003163001 emesso ai sensi degli artt. art.72 bis e 48 bis DPR 602/1973, anche in forza e virtù delle cartelle esattoriali n. 09420110032774150000 e n. 09420120024740953000, contenute nell'avviso di intimazione n. 094202490079882 88/00 notificato il 24.05.2024, con il quale si sottoponeva a pignoramento la somma di € 37.852,83 presso il terzo individuato nell'Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria.
In data 3.07.2024 l'attore depositava ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 cpc chiedendo contestualmente la sospensione dell'esecuzione ex art. 618 - 624 cpc, sospensione che veniva disposta dal G.E. in data 15.07.2024, inaudita altera parte, con fissazione dell'udienza, per conferma o revisione del provvedimento, per il giorno del 21.10.2024.
In data 19.07.2024 veniva notificato all' Controparte_1
e all' il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione Controparte_3
d'udienza, contenente l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione.
In data 17.10.2024, successivamente alla notifica dell'ordinanza che disponeva la sospensione dell'esecuzione, l' eseguiva in Controparte_3 favore dell' il pagamento delle somme di cui all'atto di Controparte_1 pignoramento opposto e sospeso.
Già in epoca antecedente all'atto di pignoramento parte opponente impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio
Calabria con ricorso depositato in data 21.06.2024, i seguenti titoli portati nell'intimazione di pagamento n. n. 09420249007988288000
- Cartella n. 09420110032774150000 avente ad oggetto Tributi irpef e contributi ivs per l'anno 2008, per € 10.218,58 oltre alla irrogazione di sanzioni e interessi e oneri di riscossione.
- Cartella n. 0942012002470953000 avente ad oggetto Tributi Irap, irpef ed iva per l'anno 2007, per € 9.268,82, oltre alla irrogazione di sanzioni e interessi contestando la prescrizione dei crediti tributari portati nelle suddette cartelle.
La Corte di Giustizia Tributaria adita, in data 09/05/2025, pronunciava sentenza con la quale in accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
dichiarava prescritti i crediti tributari annullando gli atti impugnati.
[...]
Con atto di citazione tempestivamente notificato all' Controparte_1
e al terzo l'opponente
[...] Controparte_3 Parte_1
, avendone interesse, introduceva il presente giudizio di merito
[...] chiedendo l'annullamento dell'intera procedura esecutiva promossa dall'agente Cont della riscossione per impignorabilità delle somme dovute dall' all'opponente n.q. di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore Persona_2
e quali somme destinate a risarcire, iure hereditatis, il bene alla salute della
[...] dante causa e iure proprio il danno da perdita parentale, diritti costituzionalmente tutelati, e per grave violazione di legge essendo stato disposto ad opera del terzo il pagamento in favore dell' quando Controparte_1
l'esecuzione era stata cautelarmente sospesa, e sulla base di crediti non certi essendo pendente dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio giudizio di accertamento sulla sussistenza dei crediti tributari portati alla riscossione.
L costituendosi eccepiva Controparte_1 preliminarmente eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del Giudice Tributario, e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Parte opponente, infatti, ha correttamente impugnato dinanzi alla Corte di
Giustizia Tributaria, in epoca antecedente la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi per cui è causa, alcuni dei titoli portati nell'intimazione di pagamento n. 09420249007988288000 costituente l'ultimo e necessario atto antecedente all'avvio della procedura esecutiva, equiparabile all'atto di precetto nelle procedure esecutive disciplinate dal codice di procedura civile, contestando Contr l'entità del credito portato alla riscossione dall' , e nel presente giudizio l'opponente si è limitato a rilevare che i crediti portati ad esecuzione non potevano essere considerati certi ed esigibili in pendenza di un giudizio proposto dinanzi al
Giudice tributario cui veniva demandato l'accertamento suddetto. A questo
Tribunale non viene chiesto in alcun modo di entrare nel merito della pretesa tributaria azionata ma solo di accertare la regolare applicazione delle norme CP_ procedurali relative al pignoramento presso terzi avviato dall'agente
, sicchè la competenza è indiscutibilmente del Tribunale ordinario CP_1 conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione sull'annosa vicenda relativa al riparto di giurisdizione .
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata.
Anzitutto dalla cronistoria della vicenda di causa emerge chiaramente che al momento della notifica dell'atto di pignoramento era già pendente il ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria col quale il contribuente contestava la pretesa creditoria, impugnando l'intimazione di pagamento n.
09420249007988288000, il che rendeva non definitivo né certo il credito portato comunque alla riscossione, dall' . Controparte_1
Nelle more del giudizio tributario col quale veniva impugnato l'intimazione di pagamento con eccezione di prescrizione dei crediti portati nelle cartelle nn. . 09420110032774150000 e n. 0942012002470953000, veniva sospesa l'esecuzione con provvedimento tempestivamente notificato agli odierni convenuti
Successivamente alla notifica del provvedimento del giudice dell'esecuzione che sospendeva l'esecuzione, l' eseguiva Controparte_3 il pagamento in favore dell'Agente della Riscossione delle somme di cui all'atto Contr di pignoramento. La disposizione delle somme in favore dell' è avvenuta in maniera illegittima, atteso che i titoli e lo stesso pignoramento non avevano alcuna forza esecutiva all'epoca del pagamento in forza e virtù del provvedimento giudiziale di sospensione.
Il pagamento è stato eseguito sine titolo e pertanto deve essere revocato.
Nelle more del presente giudizio, come dichiarato da parte opponente, Cont l' ha corrisposto all'opponente le somme dovute alla figlia minore Pt_1 dell'attore pari ad € 5.000,00 e, quelle restanti, a lui Persona_2
Contr dovute, dedotte le somme corrisposte all' , pari ad € 66.647,17.
Sicchè risulta cessata la materia del contendere in merito al blocco ex art. Cont 48 bis dpr 602/73 opposto inizialmente dall' all'opponente.
Nelle more del presente giudizio venivano altresì annullate due cartelle di Contr pagamento per le quali l' aveva emesso l'atto di pignoramento e precisamente le cartelle n. 9420110032774150000 del 29/12/2011 dell'importo di
€ 14.658,80 e n. 09420120024740953000 del 28/12/2012 dell'importo di €
12.467,89.
Pertanto, l'opposizione agli esecutivi proposta da parte attrice va accolta atteso che, nelle more dell'opposizione, sono stati annullati i predetti titoli esecutivi, e conseguentemente va annullato l'atto di pignoramento relativo alla riscossione delle somme portate nelle cartelle annullate dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Reggio Calabria di cui sopra.
Nel resto l'opposizione va rigettata, i crediti propri di Parte_1
Cont vantati nei confronti dell' di Reggio Calabria, a titolo di ristoro del
[...] danno derivante da perdita parentale, non rientrano fra quei crediti che ai sensi dell'art. 514 cpc non possono essere pignorati in ragione dello scopo cui essi sono destinati, né esiste altra norma di legge speciale che ne disponga l'impignorabilità. Né i crediti pignorati risultano destinati a soddisfare in maniera diretta diritti costituzionalmente tutelati.
Contr
La disposizione delle somme pignorate in favore dell' da parte dell' configura un'ipotesi di responsabilità aggravata, Controparte_3 rilevante ai fini dell'art. 96 cpc, avendo il terzo agito ignorando specifiche disposizioni dell'autorità giudiziaria, ed arrecando un ingiusto danno a parte opponente, privandolo di fatto di quella tutela giurisdizionale che invece questo
Tribunale gli aveva riconosciuto.
Pertanto, deve essere accolta la domanda al risarcimento del danno, formulata da parte opponente, danno che può liquidarsi in via equitativa in €
500,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
a. dichiara illegittimo il pagamento eseguito dall' Controparte_3
Contr in favore dell' poiché eseguito quando l'esecuzione era stata dichiarata sospesa con provvedimento giudiziale ritualmente notificato e conosciuto dal terzo e dall'agente della Riscossione e ne dispone la revoca;
b. annulla parzialmente il pignoramento n. 09484202400003160001, emesso ai sensi degli art.72 bis e 48 bis DPR 602/1973, relativamente alla riscossione forzata dei crediti portati nelle cartelle di cartelle esattoriali n.
09420110032774150000 e n. 09420120024740953000 già oggetto di annullamento da parte del Giudice Tributario;
d. rigetta nel resto l'opposizione e. condanna ex art. 96 cpc l' al pagamento in Controparte_3 favore di della somma di € 500,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno;
f. condanna l' al pagamento delle spese Controparte_1 del presente giudizio in favore di parte opponente che liquida in € 518,00 per spese n.i., € 2.906,00 , per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi n favore del procuratore costituito e richiedente ex art. 93 cpc.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Palmi, 30.09.2025 Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella