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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/11/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. n. 365/2020 R.G.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dott.ssa Viviana CUSOLITO Consigliera
3) dott.ssa Stefania LA ROSA Consigliera relatrice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 365/2020, promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), parti rappresentate e difese dall'avv. Rocco
[...] C.F._2
Licastro, elettivamente domiciliate presso lo studio professionale dell'avv. G. Morabito sito in Reggio Calabria, via Archia Poeta n. 7;
(PEC: Email_1
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Antonio Gregorio NT e dall'Avv. Giuseppina Romano, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultima sito in Reggio Calabria, via della Ginestra n. 8;
(PEC: Email_2 Email_3
[...]
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20 marzo 2016, , in Parte_1
qualità di proprietario di un'abitazione (sita in Laureana di Borrello, via Julia) citava, dinanzi al Tribunale di Palmi, proprietaria di una edificio Controparte_1
confinante, comprendente una EG, oggetto del giudizio, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità delle opere di modifica eseguite sul predetto immobile per violazione della normativa edilizia e delle distanze legali tra edifici, oltre al risarcimento del danno.
In particolare, l'attore contestava la presentazione di una SCIA per intervento di ristrutturazione su manufatti costruiti abusivamente, per poi realizzare, in difformità alla predetta segnalazione, una nuova costruzione priva di ogni licenza ed in violazione delle distanze di cui all'art. 872 c.c. e seguenti.
Si costituiva in giudizio la che assumeva la legittimità della sua costruzione CP_1 in quanto regolarizzata in via amministrativa mediante il rilascio di concessione in sanatoria da parte del Comune (concessione n. 14 dell'8 maggio 2000, a seguito di domanda presentata il 1° marzo 1995, prot. n. 1703). Eccepiva, altresì, l'intervenuta usucapione del diritto a conservare gli immobili (EG ed abitazione) a distanza inferiore a quella legale, oltre a domandare la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
pag. 2/13 Istruita la causa a mezzo di C.T.U., il Tribunale di Palmi adito, con sentenza n. 288/2020, riteneva intervenuta la maturazione dell'usucapione atteso il rilascio, a CP_1
, della concessione in sanatoria nell'anno 2000, a seguito di domanda
[...]
presentata il 1° marzo 1995, prot. n. 1703.
In particolare, sul punto, riteneva che “Ai fini del decorso del tempo per l'usucapione, occorre inoltre considerare che la domanda di concessione in sanatoria, rispetto alla struttura realizzata in muratura ordinaria, era stata inoltrata dalla precedente proprietaria sin dall'1.3.1995 (prot. n. 1703: v. dati emergenti dalla concessione edilizia in sanatoria, rilasciata dal Comune di Laureana di Borrello, nel fascicolo della convenuta). In ultima analisi, deve dirsi che, all'atto della notifica dell'atto di citazione (21.3.2016), era già decorso il termine ventennale per l'usucapione del diritto a mantenere l'edificio EG a distanza inferiore a quella legale”.
Indi, respingeva la domanda principale, nonché quella di condanna per lite temeraria, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio, comprese quelle di C.T.U. , cosi decidendo:
1) Rigetta la domanda principale nonché quella di condanna per lite temeraria;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, comprese quelle di
c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Con atto di citazione notificato il 29 giugno 2020, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la predetta sentenza, domandando la
[...]
sospensione della sua efficacia esecutiva e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti ordinare la riduzione dei luoghi al pristino stato con conseguente abbattimento del manufatto realizzato dagli odierni convenuti atteso il mancato rispetto delle distanze legali tra i fabbricati. Condannare altresì i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali subiti dalle odierne parti appellanti e quantificati in € 50.000,00 o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa
pag. 3/13 con ogni altro ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Con atto a difesa del 27 maggio 2021, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo fondatamente la nullità del gravame per violazione del termine a comparire fissato dall'art. 163 bis c.p.c. Di talché questa Corte fissava una nuova udienza di comparizione per il 25 novembre 2021.
In quella occasione, l'appellata eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di non avendo rivestito la qualità di parte in primo Parte_2
grado. Nel merito, domandava il rigetto dell'appello per infondatezza dei motivi con condanna dell'appellante al pagamento degli onorari e delle spese relativi ai due gradi di giudizio. Veniva contestualmente proposto appello incidentale con riferimento ai capi della sentenza relativi al rigetto della domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e alla regolamentazione delle spese di lite, suo dire ingiustamente compensate.
Il processo proseguiva nelle forme di rito.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado - giusta ordinanza collegiale del 1° dicembre 2021 - ritenuto che la causa, alla luce delle prospettazioni delle parti, non necessitava di approfondimenti istruttori ed appariva matura per la decisione, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni, fissando a tal fine l'udienza del 29 maggio 2025, sostituita con la trattazione del giudizio secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, a causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale
pag. 4/13 SULLA Controparte_2
e si dolgono, anzitutto, per essere stata Parte_1 Parte_2 Parte_2 riconosciuta l'usucapibilità della servitù di mantenimento dell'edificio a distanza inferiore a quella legale, con ciò determinandosi un illegittimo aggiramento dell'inderogabilità delle norme che impongono il rispetto di distanze minime tra immobili finitimi.
Gli appellanti censurano la sentenza anche nella parte in cui ritiene usucapibile la servitù al mantenimento di costruzioni a distanza inferiore a quella legale, nel caso in cui si tratti di costruzioni abusive.
Le censure contenute nei motivi d'appello, strettamente collegate tra di loro e per tale ragione esaminate unitariamente, sono infondate.
Indubbio è che gli immobili in contestazione (EG NT ed abitazione
, confinante) non siano stati costruiti in aderenza, né a distanza regolamentare. Pt_1
Come emerso in sede di relazione di c.t.u. di primo grado e risulta dal compendio probatorio in atti, in merito alla situazione dei luoghi e alla consistenza delle opere, gli immobili delle parti sono ubicati in Laureana di Borrello, all'incrocio tra la strada provinciale (sulla quale è posto l'ingresso dell'abitazione ) e via Julia (da cui si Pt_1
accede al fabbricato , e sono posti in aderenza solo per una porzione (lato est CP_1
per e lato ovest per ). CP_1 Pt_1
Sul retro dell'immobile della si trova un giardino, ove insiste una EG, CP_1
come evidenziato dal giudice di primo grado e dalla relazione di CTU svolta in quella sede “di forma assimilabile ad un rettangolo, che misura ml 5,00 * 2,36, con il lato lungo posto parallelamente al limite di confine” individuato dal muro in cemento dell'attore. La distanza che intercorre tra la EG e il suddetto muro, misurata dal c.t.u. in sede di sopralluogo, va - a quota terreno – da 50 cm ad un metro, mentre “la copertura, costituita da un pannello coibentato, si scosta di cm 32 nel punto più stretto”.
E', dunque, provata la violazione delle distanze tra edifici.
Tuttavia, è da condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado che ha, a sua volta richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 27962/2023), secondo cui pag. 5/13 “è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici”.
Invero, l'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale alla stipula pattizia di una deroga in tal senso, perché risponde alla diversa e ulteriore esigenza di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo.
Se dalla norma codicistica, o da quella integrativa, discende, come comunemente si afferma, il diritto soggettivo del vicino di pretendere che il confinante edifichi a distanza non inferiore a quella prevista, si deve, nondimeno, ammettere, ove anche si consideri vietata la deroga convenzionale, che l'avvenuta edificazione (con opere quindi permanenti e visibili), mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dia luogo al verificarsi dell'usucapione da parte del confinante del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale.
Ciò vale anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che “il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem” (Cass. n. 3979/2013, Cass. n. 1395/2017,
Cass. n. 25863/2021, Cass. n. 343/2023).
LA MANCANZA DI UNA NUOVA COSTRUZIONE
Gli appellanti gravano la sentenza impugnata anche nella parte in cui non riconosce che la EG costruita dall'appellata sia diversa per volumetria e per superficie di ingombro rispetto a quella preesistente, ragione per la quale si tratterebbe asseritamente di nuova costruzione soggetta alle pertinenti norme.
Tale ulteriore motivo, che attiene in sostanza all'omessa considerazione delle precedenti condizioni dell'immobile rispetto al nuovo e alla violazione delle norme in materia di ricostruzione, è infondato.
pag. 6/13 Per costante giurisprudenza, nell'ambito delle opere edilizie, anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 5 agosto 1978 (poi trasposto nell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la ristrutturazione ricorre ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura (cfr. SS.UU. n. 21578/2011; Cass. n. 15041/2018).
Vi è, invece, una ricostruzione qualora dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio né, in particolare, aumenti della volumetria o cambiamenti della sagoma in altezza o larghezza con riferimento al confine (Cass. n. 3391/2009; Cass. n.
23458/2004).
Ad avviso di questo Collegio, il giudizio espresso al riguardo dal Tribunale di Palmi risulta sorretto da una motivazione esaustiva e congrua, con la quale è stato dato adeguato conto delle ragioni della decisione.
Invero, il Giudice di prime cure, esaminate le censure sulla natura dell'intervento, valutati puntualmente gli elementi probatori acquisiti, ha condivisibilmente recepito le conclusioni del nominato C.T.U., il quale accertava l'assenza di divergenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale allegata alla SCIA del 30 aprile 2015, comportante la sostituzione del manto di copertura della EG, senza nessuna variazione rispetto alle dimensioni originarie dell'immobile e, soprattutto, senza alcun aumento di volumetria.
Il c.t.u. ha, infatti, ribadito che l'intervento realizzato dalla in base alla CP_1
S.C.I.A. del 2015, può definirsi di “ricostruzione”; egli ha accertato, all'atto del primo sopralluogo, che “le dimensioni della EG sono rimaste inalterate (ml 5,00 * 2,36), così come anche la struttura della stessa, come si può notare dalle foto (Allegato n° 3), i lavori denunziati con la SCIA hanno portato alla ricostruzione del manto di copertura della EG, senza portare ad un aumento di volumetria”.
Alle stesse conclusioni è pervenuto il CTU all'esito del rilievo planimetrico. pag. 7/13 Pertanto, accertatosi che la EG realizzata dalla odierna appellata è stata realizzata in violazione delle distanze legali e che si tratta di una ricostruzione e non di una nuova opera e che è decorso il termine ventennale, ben ha ritenuto il giudice a ritenere fondata l'eccezione di usucapione avanzata dalla CP_1
Sul punto, si richiama, anzitutto, la giurisprudenza della Suprema Corte che afferma che
“in tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre il convenuto, che affermi di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente "in loco", deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura” (Cass., sezione II,
11 giugno 2018, n. 15041).
Si richiama, poi, la giurisprudenza consolidata che afferma che “La parte convenuta può utilmente contrastare un'azione di carattere reale esercitata nei suoi confronti anche solo sollevando l'eccezione riconvenzionale di usucapione, senza che sia necessario formulare apposita domanda riconvenzionale” (Cass. Sez. 6 -
Ordinanza n. 26884 del 29/11/2013 ).
Posta quindi la conferma della fondatezza della eccezione sollevata dalla e il CP_1 conseguente rigetto della domanda dell'appellante della riduzione dei luoghi al pristino, ne consegue l'assorbimento della correlata domanda risarcitoria.
SUL MANCATO RINNOVO DELLA CTU
si duole altresì per non avere il Tribunale di Palmi disposto il rinnovo Parte_1
della C.T.U.
pag. 8/13 Trattasi di doglianza priva di pregio, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione circa l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo il suo ausiliare.
Ciò conformemente al principio di diritto secondo cui “in tema di consulenza tecnica
d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte,
a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. n. 20227/2010; Cass. n. 17693/2013).
Condivisibilmente, quindi, il Tribunale di Palmi non ha ritenuto di ripetere o rielaborare l'analisi del CTU, essendo le conclusioni chiare e adeguatamente motivate.
Alla luce della compiuta istruttoria svolta in primo grado e delle argomentazioni svolte sopra, che conducono al rigetto della domanda dell'appellante, non si ritiene necessaria la rinnovazione di CTU, né svolgere altro mezzo istruttorio richiesto da parte appellante.
Sull'appello incidentale
Preliminarmente rileva la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
, “non avendo assunto la qualità di parte in primo grado”. Parte_2
L'eccezione è fondata, non essendo stata coniuge del Parte_2
, direttamente raggiunta dalla sentenza gravata, pronunciata all'esito di un Pt_1
procedimento al quale ella non ha partecipato.
Sul punto, la Corte di Cassazione statuisce che “la legittimazione a proporre
l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta” (Cass. n. 20789/2014).
pag. 9/13 Ciò premesso, l'appello incidentale proposto da si fonda su due Controparte_1 motivi.
SULLA DOMANDA DI LITE TEMERARIA
La contesta la sentenza nella parte in cui disattende la domanda di CP_1
condanna per lite temeraria, avanzata ex art. 96 c.p.c. A suo dire, il Giudice di prime cure ha errato nel non ritenere sussistenti gli estremi della mala fede o della colpa grave, stante le risultanze istruttorie ed i documenti in atti, posti i ripetuti.
La doglianza è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. “è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad indentificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass. n.
21393/2005; Cass. n. 17902/2010).
Attenendosi a siffatto principio di diritto, questo Collegio ritiene la domanda di condanna per lite temeraria, ribadita con l'atto di gravame, carente in punto di prova del requisito della mala fede o colpa grave, come correttamente statuito da giudice di primo grado, ove ha affermato che non sono sussistenti gli estremi della mala fede o colpa grave, richiesti per l'invocata condanna al risarcimento per lite temeraria, posto che solo attraverso l'espletata c.t.u. la convenuta ha potuto dimostrare le circostanze poste a base dell'eccezione di usucapione, che ha condotto al conseguente rigetto della domanda.
Peraltro, risulta mancante anche la prova del pregiudizio lamentato dall'appellante incidentale, in quanto la deduzione del danno da stress conseguito a CP_1
dalle instancabili iniziative giudiziarie del vicino, non è accompagnata da
[...]
pag. 10/13 concreti elementi atti a consentire un'attendibile liquidazione del lamentato pregiudizio, oltre ad essere del tutto generica.
SULLA REGOLAMETAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Con il secondo motivo di appello incidentale contesta la Controparte_1
decisione del giudice di primo grado di compensare le spese, nonostante ella fosse risultata vittoriosa, equiparando alla domanda principale, infondata, quella accessoria di condanna per lite temeraria, da ella proposta.
Reputa il Collegio che la censura meriti di essere respinta.
Sulla questione sollevata con il predetto motivo, come evidenziato anche da Cass.
18036/2022, si confrontano due indirizzi.
Secondo un primo indirizzo, che ha trovato consacrazione in Cass. n. 20838/2016, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate.
Altro e successivo orientamento di legittimità ha espresso il principio secondo il quale il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (Cass. n. 9532/2017).
Questo Collegio ritiene di aderire alla prima opzione interpretativa.
Posto, infatti, che, nel caso in esame, la domanda ex art. 96 c.p.c. sia da inquadrare nell'alveo del comma primo della norma, essa postula una domanda risarcitoria in senso pieno su cui il giudice deve pronunciarsi integralmente e, pertanto, non si ritiene che pag. 11/13 essa vada considerata come una mera domanda accessoria, ma assurga al valore di domanda idonea a comportare la possibilità di compensazione delle spese di lite.
Pertanto, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., effettuata da e Controparte_1
di rigetto della domanda proposta in primo grado da , dà luogo ad una Parte_1
ipotesi di pluralità di domande contrapposte, idonea a determinare la soccombenza reciproca, confermandosi, quindi, la decisione del Tribunale relativa alla compensazione delle spese di lite.
***
Apprezzando, quindi, in chiave sistematica quanto complessivamente esposto, risultando i motivi proposti globalmente insuscettibili di accoglimento, occorre ribadire, come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame principale e quelli dell'appello incidentale e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
***
Resta da statuire sulle spese di giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello principale deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 288/2020 resa da Tribunale di Palmi;
parimenti deve essere rigettato, per le ragioni sopra esposte, l'appello incidentale.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno interamente compensate.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
pag. 12/13 confronti di avverso la sentenza n. 288/2020 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Palmi, pubblicata il 22 maggio 2020, così provvede:
• Dichiara la carenza di legittimazione attiva di;
Parte_2
• Rigetta l'appello principale
• Rigetta l'appello incidentale;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
• Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello principale e di quello incidentale;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così è deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21.10.2025
La consigliere est. La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 13/13
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. n. 365/2020 R.G.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. Magistrati:
1) dott.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dott.ssa Viviana CUSOLITO Consigliera
3) dott.ssa Stefania LA ROSA Consigliera relatrice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. R.G. 365/2020, promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), parti rappresentate e difese dall'avv. Rocco
[...] C.F._2
Licastro, elettivamente domiciliate presso lo studio professionale dell'avv. G. Morabito sito in Reggio Calabria, via Archia Poeta n. 7;
(PEC: Email_1
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Antonio Gregorio NT e dall'Avv. Giuseppina Romano, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultima sito in Reggio Calabria, via della Ginestra n. 8;
(PEC: Email_2 Email_3
[...]
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: altri istituti in materia di diritti reali, possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 20 marzo 2016, , in Parte_1
qualità di proprietario di un'abitazione (sita in Laureana di Borrello, via Julia) citava, dinanzi al Tribunale di Palmi, proprietaria di una edificio Controparte_1
confinante, comprendente una EG, oggetto del giudizio, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità delle opere di modifica eseguite sul predetto immobile per violazione della normativa edilizia e delle distanze legali tra edifici, oltre al risarcimento del danno.
In particolare, l'attore contestava la presentazione di una SCIA per intervento di ristrutturazione su manufatti costruiti abusivamente, per poi realizzare, in difformità alla predetta segnalazione, una nuova costruzione priva di ogni licenza ed in violazione delle distanze di cui all'art. 872 c.c. e seguenti.
Si costituiva in giudizio la che assumeva la legittimità della sua costruzione CP_1 in quanto regolarizzata in via amministrativa mediante il rilascio di concessione in sanatoria da parte del Comune (concessione n. 14 dell'8 maggio 2000, a seguito di domanda presentata il 1° marzo 1995, prot. n. 1703). Eccepiva, altresì, l'intervenuta usucapione del diritto a conservare gli immobili (EG ed abitazione) a distanza inferiore a quella legale, oltre a domandare la condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c.
pag. 2/13 Istruita la causa a mezzo di C.T.U., il Tribunale di Palmi adito, con sentenza n. 288/2020, riteneva intervenuta la maturazione dell'usucapione atteso il rilascio, a CP_1
, della concessione in sanatoria nell'anno 2000, a seguito di domanda
[...]
presentata il 1° marzo 1995, prot. n. 1703.
In particolare, sul punto, riteneva che “Ai fini del decorso del tempo per l'usucapione, occorre inoltre considerare che la domanda di concessione in sanatoria, rispetto alla struttura realizzata in muratura ordinaria, era stata inoltrata dalla precedente proprietaria sin dall'1.3.1995 (prot. n. 1703: v. dati emergenti dalla concessione edilizia in sanatoria, rilasciata dal Comune di Laureana di Borrello, nel fascicolo della convenuta). In ultima analisi, deve dirsi che, all'atto della notifica dell'atto di citazione (21.3.2016), era già decorso il termine ventennale per l'usucapione del diritto a mantenere l'edificio EG a distanza inferiore a quella legale”.
Indi, respingeva la domanda principale, nonché quella di condanna per lite temeraria, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio, comprese quelle di C.T.U. , cosi decidendo:
1) Rigetta la domanda principale nonché quella di condanna per lite temeraria;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, comprese quelle di
c.t.u., liquidate come da separato decreto.
Con atto di citazione notificato il 29 giugno 2020, e Parte_1 Parte_2
proponevano appello avverso la predetta sentenza, domandando la
[...]
sospensione della sua efficacia esecutiva e formulando le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti ordinare la riduzione dei luoghi al pristino stato con conseguente abbattimento del manufatto realizzato dagli odierni convenuti atteso il mancato rispetto delle distanze legali tra i fabbricati. Condannare altresì i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali
e non patrimoniali subiti dalle odierne parti appellanti e quantificati in € 50.000,00 o di quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia da liquidarsi anche in via equitativa
pag. 3/13 con ogni altro ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Con atto a difesa del 27 maggio 2021, si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo fondatamente la nullità del gravame per violazione del termine a comparire fissato dall'art. 163 bis c.p.c. Di talché questa Corte fissava una nuova udienza di comparizione per il 25 novembre 2021.
In quella occasione, l'appellata eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione attiva di non avendo rivestito la qualità di parte in primo Parte_2
grado. Nel merito, domandava il rigetto dell'appello per infondatezza dei motivi con condanna dell'appellante al pagamento degli onorari e delle spese relativi ai due gradi di giudizio. Veniva contestualmente proposto appello incidentale con riferimento ai capi della sentenza relativi al rigetto della domanda di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e alla regolamentazione delle spese di lite, suo dire ingiustamente compensate.
Il processo proseguiva nelle forme di rito.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado - giusta ordinanza collegiale del 1° dicembre 2021 - ritenuto che la causa, alla luce delle prospettazioni delle parti, non necessitava di approfondimenti istruttori ed appariva matura per la decisione, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni, fissando a tal fine l'udienza del 29 maggio 2025, sostituita con la trattazione del giudizio secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, a causa veniva assegnata a sentenza con i termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale
pag. 4/13 SULLA Controparte_2
e si dolgono, anzitutto, per essere stata Parte_1 Parte_2 Parte_2 riconosciuta l'usucapibilità della servitù di mantenimento dell'edificio a distanza inferiore a quella legale, con ciò determinandosi un illegittimo aggiramento dell'inderogabilità delle norme che impongono il rispetto di distanze minime tra immobili finitimi.
Gli appellanti censurano la sentenza anche nella parte in cui ritiene usucapibile la servitù al mantenimento di costruzioni a distanza inferiore a quella legale, nel caso in cui si tratti di costruzioni abusive.
Le censure contenute nei motivi d'appello, strettamente collegate tra di loro e per tale ragione esaminate unitariamente, sono infondate.
Indubbio è che gli immobili in contestazione (EG NT ed abitazione
, confinante) non siano stati costruiti in aderenza, né a distanza regolamentare. Pt_1
Come emerso in sede di relazione di c.t.u. di primo grado e risulta dal compendio probatorio in atti, in merito alla situazione dei luoghi e alla consistenza delle opere, gli immobili delle parti sono ubicati in Laureana di Borrello, all'incrocio tra la strada provinciale (sulla quale è posto l'ingresso dell'abitazione ) e via Julia (da cui si Pt_1
accede al fabbricato , e sono posti in aderenza solo per una porzione (lato est CP_1
per e lato ovest per ). CP_1 Pt_1
Sul retro dell'immobile della si trova un giardino, ove insiste una EG, CP_1
come evidenziato dal giudice di primo grado e dalla relazione di CTU svolta in quella sede “di forma assimilabile ad un rettangolo, che misura ml 5,00 * 2,36, con il lato lungo posto parallelamente al limite di confine” individuato dal muro in cemento dell'attore. La distanza che intercorre tra la EG e il suddetto muro, misurata dal c.t.u. in sede di sopralluogo, va - a quota terreno – da 50 cm ad un metro, mentre “la copertura, costituita da un pannello coibentato, si scosta di cm 32 nel punto più stretto”.
E', dunque, provata la violazione delle distanze tra edifici.
Tuttavia, è da condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado che ha, a sua volta richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. n. 27962/2023), secondo cui pag. 5/13 “è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici”.
Invero, l'usucapibilità del diritto a tenere un immobile a distanza inferiore da quella legale non equivale alla stipula pattizia di una deroga in tal senso, perché risponde alla diversa e ulteriore esigenza di garantire la stabilità dei rapporti giuridici in relazione al decorso del tempo.
Se dalla norma codicistica, o da quella integrativa, discende, come comunemente si afferma, il diritto soggettivo del vicino di pretendere che il confinante edifichi a distanza non inferiore a quella prevista, si deve, nondimeno, ammettere, ove anche si consideri vietata la deroga convenzionale, che l'avvenuta edificazione (con opere quindi permanenti e visibili), mantenuta con i requisiti di legge per oltre venti anni, dia luogo al verificarsi dell'usucapione da parte del confinante del diritto a mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella legale.
Ciò vale anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che “il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem” (Cass. n. 3979/2013, Cass. n. 1395/2017,
Cass. n. 25863/2021, Cass. n. 343/2023).
LA MANCANZA DI UNA NUOVA COSTRUZIONE
Gli appellanti gravano la sentenza impugnata anche nella parte in cui non riconosce che la EG costruita dall'appellata sia diversa per volumetria e per superficie di ingombro rispetto a quella preesistente, ragione per la quale si tratterebbe asseritamente di nuova costruzione soggetta alle pertinenti norme.
Tale ulteriore motivo, che attiene in sostanza all'omessa considerazione delle precedenti condizioni dell'immobile rispetto al nuovo e alla violazione delle norme in materia di ricostruzione, è infondato.
pag. 6/13 Per costante giurisprudenza, nell'ambito delle opere edilizie, anche alla luce dei criteri di cui all'art. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457 del 5 agosto 1978 (poi trasposto nell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la ristrutturazione ricorre ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura (cfr. SS.UU. n. 21578/2011; Cass. n. 15041/2018).
Vi è, invece, una ricostruzione qualora dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio né, in particolare, aumenti della volumetria o cambiamenti della sagoma in altezza o larghezza con riferimento al confine (Cass. n. 3391/2009; Cass. n.
23458/2004).
Ad avviso di questo Collegio, il giudizio espresso al riguardo dal Tribunale di Palmi risulta sorretto da una motivazione esaustiva e congrua, con la quale è stato dato adeguato conto delle ragioni della decisione.
Invero, il Giudice di prime cure, esaminate le censure sulla natura dell'intervento, valutati puntualmente gli elementi probatori acquisiti, ha condivisibilmente recepito le conclusioni del nominato C.T.U., il quale accertava l'assenza di divergenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale allegata alla SCIA del 30 aprile 2015, comportante la sostituzione del manto di copertura della EG, senza nessuna variazione rispetto alle dimensioni originarie dell'immobile e, soprattutto, senza alcun aumento di volumetria.
Il c.t.u. ha, infatti, ribadito che l'intervento realizzato dalla in base alla CP_1
S.C.I.A. del 2015, può definirsi di “ricostruzione”; egli ha accertato, all'atto del primo sopralluogo, che “le dimensioni della EG sono rimaste inalterate (ml 5,00 * 2,36), così come anche la struttura della stessa, come si può notare dalle foto (Allegato n° 3), i lavori denunziati con la SCIA hanno portato alla ricostruzione del manto di copertura della EG, senza portare ad un aumento di volumetria”.
Alle stesse conclusioni è pervenuto il CTU all'esito del rilievo planimetrico. pag. 7/13 Pertanto, accertatosi che la EG realizzata dalla odierna appellata è stata realizzata in violazione delle distanze legali e che si tratta di una ricostruzione e non di una nuova opera e che è decorso il termine ventennale, ben ha ritenuto il giudice a ritenere fondata l'eccezione di usucapione avanzata dalla CP_1
Sul punto, si richiama, anzitutto, la giurisprudenza della Suprema Corte che afferma che
“in tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre il convenuto, che affermi di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente "in loco", deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l'assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura” (Cass., sezione II,
11 giugno 2018, n. 15041).
Si richiama, poi, la giurisprudenza consolidata che afferma che “La parte convenuta può utilmente contrastare un'azione di carattere reale esercitata nei suoi confronti anche solo sollevando l'eccezione riconvenzionale di usucapione, senza che sia necessario formulare apposita domanda riconvenzionale” (Cass. Sez. 6 -
Ordinanza n. 26884 del 29/11/2013 ).
Posta quindi la conferma della fondatezza della eccezione sollevata dalla e il CP_1 conseguente rigetto della domanda dell'appellante della riduzione dei luoghi al pristino, ne consegue l'assorbimento della correlata domanda risarcitoria.
SUL MANCATO RINNOVO DELLA CTU
si duole altresì per non avere il Tribunale di Palmi disposto il rinnovo Parte_1
della C.T.U.
pag. 8/13 Trattasi di doglianza priva di pregio, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione circa l'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, le indagini, sostituendo il suo ausiliare.
Ciò conformemente al principio di diritto secondo cui “in tema di consulenza tecnica
d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte,
a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (cfr. Cass. n. 20227/2010; Cass. n. 17693/2013).
Condivisibilmente, quindi, il Tribunale di Palmi non ha ritenuto di ripetere o rielaborare l'analisi del CTU, essendo le conclusioni chiare e adeguatamente motivate.
Alla luce della compiuta istruttoria svolta in primo grado e delle argomentazioni svolte sopra, che conducono al rigetto della domanda dell'appellante, non si ritiene necessaria la rinnovazione di CTU, né svolgere altro mezzo istruttorio richiesto da parte appellante.
Sull'appello incidentale
Preliminarmente rileva la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
, “non avendo assunto la qualità di parte in primo grado”. Parte_2
L'eccezione è fondata, non essendo stata coniuge del Parte_2
, direttamente raggiunta dalla sentenza gravata, pronunciata all'esito di un Pt_1
procedimento al quale ella non ha partecipato.
Sul punto, la Corte di Cassazione statuisce che “la legittimazione a proporre
l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta” (Cass. n. 20789/2014).
pag. 9/13 Ciò premesso, l'appello incidentale proposto da si fonda su due Controparte_1 motivi.
SULLA DOMANDA DI LITE TEMERARIA
La contesta la sentenza nella parte in cui disattende la domanda di CP_1
condanna per lite temeraria, avanzata ex art. 96 c.p.c. A suo dire, il Giudice di prime cure ha errato nel non ritenere sussistenti gli estremi della mala fede o della colpa grave, stante le risultanze istruttorie ed i documenti in atti, posti i ripetuti.
La doglianza è infondata.
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. “è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad indentificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass. n.
21393/2005; Cass. n. 17902/2010).
Attenendosi a siffatto principio di diritto, questo Collegio ritiene la domanda di condanna per lite temeraria, ribadita con l'atto di gravame, carente in punto di prova del requisito della mala fede o colpa grave, come correttamente statuito da giudice di primo grado, ove ha affermato che non sono sussistenti gli estremi della mala fede o colpa grave, richiesti per l'invocata condanna al risarcimento per lite temeraria, posto che solo attraverso l'espletata c.t.u. la convenuta ha potuto dimostrare le circostanze poste a base dell'eccezione di usucapione, che ha condotto al conseguente rigetto della domanda.
Peraltro, risulta mancante anche la prova del pregiudizio lamentato dall'appellante incidentale, in quanto la deduzione del danno da stress conseguito a CP_1
dalle instancabili iniziative giudiziarie del vicino, non è accompagnata da
[...]
pag. 10/13 concreti elementi atti a consentire un'attendibile liquidazione del lamentato pregiudizio, oltre ad essere del tutto generica.
SULLA REGOLAMETAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Con il secondo motivo di appello incidentale contesta la Controparte_1
decisione del giudice di primo grado di compensare le spese, nonostante ella fosse risultata vittoriosa, equiparando alla domanda principale, infondata, quella accessoria di condanna per lite temeraria, da ella proposta.
Reputa il Collegio che la censura meriti di essere respinta.
Sulla questione sollevata con il predetto motivo, come evidenziato anche da Cass.
18036/2022, si confrontano due indirizzi.
Secondo un primo indirizzo, che ha trovato consacrazione in Cass. n. 20838/2016, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., malgrado l'accoglimento di quella principale, configura un'ipotesi di soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. atteso che, in applicazione del principio di causalità, sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate o per aver avanzato istanze infondate.
Altro e successivo orientamento di legittimità ha espresso il principio secondo il quale il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92
c.p.c. (Cass. n. 9532/2017).
Questo Collegio ritiene di aderire alla prima opzione interpretativa.
Posto, infatti, che, nel caso in esame, la domanda ex art. 96 c.p.c. sia da inquadrare nell'alveo del comma primo della norma, essa postula una domanda risarcitoria in senso pieno su cui il giudice deve pronunciarsi integralmente e, pertanto, non si ritiene che pag. 11/13 essa vada considerata come una mera domanda accessoria, ma assurga al valore di domanda idonea a comportare la possibilità di compensazione delle spese di lite.
Pertanto, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., effettuata da e Controparte_1
di rigetto della domanda proposta in primo grado da , dà luogo ad una Parte_1
ipotesi di pluralità di domande contrapposte, idonea a determinare la soccombenza reciproca, confermandosi, quindi, la decisione del Tribunale relativa alla compensazione delle spese di lite.
***
Apprezzando, quindi, in chiave sistematica quanto complessivamente esposto, risultando i motivi proposti globalmente insuscettibili di accoglimento, occorre ribadire, come da dispositivo che segue, il rigetto del gravame principale e quelli dell'appello incidentale e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
***
Resta da statuire sulle spese di giudizio.
Alla luce di quanto sopra esposto, l'appello principale deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza n. 288/2020 resa da Tribunale di Palmi;
parimenti deve essere rigettato, per le ragioni sopra esposte, l'appello incidentale.
Attesa la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno interamente compensate.
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e di quello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2
pag. 12/13 confronti di avverso la sentenza n. 288/2020 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Palmi, pubblicata il 22 maggio 2020, così provvede:
• Dichiara la carenza di legittimazione attiva di;
Parte_2
• Rigetta l'appello principale
• Rigetta l'appello incidentale;
• Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
• Dà atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, di aver adottato una pronuncia di rigetto integrale dell'appello principale e di quello incidentale;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così è deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 21.10.2025
La consigliere est. La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia Morabito
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