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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/10/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5996/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5996/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], res.te ad LB LA (RM) Parte_1 in Via
Pietrara n. 13 C.F.: rappresentata e difesa dall'Avvocato Ester CodiceFiscale_1
ER AN, C.F.: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2 Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._3
- Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 14/10/2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere di: “ACCERTARE documentalmente il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 come riconosciuto dal Decreto di omologa del
04/10/2023 RG n. 3230/2021 del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, con decorrenza dal Maggio 2021 o con decorrenza di giustizia.
Conseguentemente:
CONDANNARE l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 con decorrenza dal Maggio
2021 o con decorrenza di giustizia, come riconosciuto dal Decreto di omologa del 04/10/2023
RG n. 3230/2021 del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 18/1980 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e
38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 13/6/2025 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
2 - Spese di lite come per legge.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 24/6/2025, con rinvio su istanza di parte all'udienza del 7/10/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente nell'ambito del procedimento per ATPO n.
3230/2021 R.G. otteneva il decreto di omologa del 4/10/2023 relativo ai requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza da maggio 2021
(v. doc. allegato al ricorso); il predetto decreto di omologa veniva notificato all' in data CP_1
10/10/2023 (v. doc. allegato al ricorso) e in paria data 10/10/2023 veniva inviata all' la CP_1 modulistica (modello AP 70) per consentire il pagamento della prestazione (v. doc. allegati al ricorso).
5. La prestazione non veniva erogata nel termine di 120 giorni;
decorsi i termini di legge, veniva promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati con modello TE 08 avveniva in corso di causa in data 12/6/2025 (v. doc. depositato dall' in allegato alla propria memoria di CP_1 costituzione) e il relativo pagamento interveniva a luglio 2025, come dichiarato dal procuratore della parte ricorrente.
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
3 8. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso effettuata in data 22/5/2025, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, CP_1 considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1 soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 7 ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5996/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento”,
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], res.te ad LB LA (RM) Parte_1 in Via
Pietrara n. 13 C.F.: rappresentata e difesa dall'Avvocato Ester CodiceFiscale_1
ER AN, C.F.: , giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande, 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma Flaminio, via CP_2 Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Stefania Sorvillo (C.F.
; C.F._3
- Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 14/10/2024, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 chiedere di: “ACCERTARE documentalmente il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 come riconosciuto dal Decreto di omologa del
04/10/2023 RG n. 3230/2021 del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, con decorrenza dal Maggio 2021 o con decorrenza di giustizia.
Conseguentemente:
CONDANNARE l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e CP_1 maturandi dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 l. 18/80 con decorrenza dal Maggio
2021 o con decorrenza di giustizia, come riconosciuto dal Decreto di omologa del 04/10/2023
RG n. 3230/2021 del Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge 18/1980 e successive modifiche, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24 e
38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 13/6/2025 per chiedere al Tribunale adito CP_1 di: “disporre l'intervenuta cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, atteso che la prestazione richiesta è stata correttamente liquidata unitamente agli arretrati spettanti.
2 - Spese di lite come per legge.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 24/6/2025, con rinvio su istanza di parte all'udienza del 7/10/2025; all'esito di tale udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente nell'ambito del procedimento per ATPO n.
3230/2021 R.G. otteneva il decreto di omologa del 4/10/2023 relativo ai requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i. con decorrenza da maggio 2021
(v. doc. allegato al ricorso); il predetto decreto di omologa veniva notificato all' in data CP_1
10/10/2023 (v. doc. allegato al ricorso) e in paria data 10/10/2023 veniva inviata all' la CP_1 modulistica (modello AP 70) per consentire il pagamento della prestazione (v. doc. allegati al ricorso).
5. La prestazione non veniva erogata nel termine di 120 giorni;
decorsi i termini di legge, veniva promosso l'odierno ricorso giurisdizionale.
6. La liquidazione della prestazione e degli arretrati con modello TE 08 avveniva in corso di causa in data 12/6/2025 (v. doc. depositato dall' in allegato alla propria memoria di CP_1 costituzione) e il relativo pagamento interveniva a luglio 2025, come dichiarato dal procuratore della parte ricorrente.
7. L'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
3. Le spese di lite.
3 8. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione degli arretrati ed il pagamento sono avvenuti successivamente alla notifica del ricorso effettuata in data 22/5/2025, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto introdurre il presente giudizio, CP_1 considerato il lasso di tempo trascorso tra la domanda amministrativa e la liquidazione, comunque successiva alla notifica del ricorso, condanna l' al pagamento delle spese di CP_1 lite in favore della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1 soccombenza virtuale liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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