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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/05/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 131/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), entrambi rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 nel presente giudizio, dall'avv. Mauro Luciani;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/02/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati in Campobasso in data 01/07/2007, con rito concordatario e in regime di separazione dei beni, e che dall'unione erano nati i figli (21/12/2008) e (01/09/2011) – hanno adito Per_1 Per_2 l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale nel presente giudizio.
Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono, quindi, essere recepite da questo Tribunale, avendo le parti previsto l'affidamento condiviso (che, com'è noto, costituisce la regola fondamentale in materia di affidamento dei figli) dei figli, con collocazione prevalente presso la madre e con previsione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario pari ad € 600,00 per entrambi i figli e ripartizione delle spese straordinarie al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
Congrua appare, inoltre, la regolamentazione in modo elastico delle modalità di visita e di frequentazione dei minori da parte del genitore non collocatario, conformemente alle esigenze di studio dei minori stessi e di lavoro dei genitori, anche tenuto conto del fatto che i minori sono, ormai, prossimi al compimento, rispettivamente, dei 17 e dei 14 anni di età e che, pertanto, gli stessi sono liberi di autodeterminarsi, in merito alle modalità di frequentazione del genitore non collocatario, anche oltre la regolamentazione minima in questa sede prevista. Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Parte_2
(generalizzati come in atti), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente
[...] giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 2007 al n. 46, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore
Dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 131/2025; promossa da:
e (in atti generalizzati), entrambi rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 nel presente giudizio, dall'avv. Mauro Luciani;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 12/02/2025, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati in Campobasso in data 01/07/2007, con rito concordatario e in regime di separazione dei beni, e che dall'unione erano nati i figli (21/12/2008) e (01/09/2011) – hanno adito Per_1 Per_2 l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la separazione personale inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ritiene, infatti, il Collegio che la domanda di separazione sia fondata e debba essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, co. 1, c.c., così come desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e dalla impossibilità di una riconciliazione, evincibile dagli stessi scritti depositati e, in particolare, dalla rinuncia alla comparizione personale nel presente giudizio.
Le condizioni su cui le parti si sono accordate sono conformi alla legge e possono, quindi, essere recepite da questo Tribunale, avendo le parti previsto l'affidamento condiviso (che, com'è noto, costituisce la regola fondamentale in materia di affidamento dei figli) dei figli, con collocazione prevalente presso la madre e con previsione di un assegno di mantenimento a carico del genitore non collocatario pari ad € 600,00 per entrambi i figli e ripartizione delle spese straordinarie al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
Congrua appare, inoltre, la regolamentazione in modo elastico delle modalità di visita e di frequentazione dei minori da parte del genitore non collocatario, conformemente alle esigenze di studio dei minori stessi e di lavoro dei genitori, anche tenuto conto del fatto che i minori sono, ormai, prossimi al compimento, rispettivamente, dei 17 e dei 14 anni di età e che, pertanto, gli stessi sono liberi di autodeterminarsi, in merito alle modalità di frequentazione del genitore non collocatario, anche oltre la regolamentazione minima in questa sede prevista. Deve, quindi, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi, qui, integralmente richiamate e trascritte.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la separazione personale dei coniugi, e Parte_1 Parte_2
(generalizzati come in atti), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente
[...] giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Campobasso, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobasso dell'anno 2007 al n. 46, parte II, serie A, ufficio 1);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito.
Il giudice estensore
Dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda