Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 26/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1450 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. COLOMBARI BARBARA Parte_1
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. RUSTICHELLI MONICA CP_1
con l'intervento del PM
avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale all'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parti nel seguente modo:
il ricorrente e la resistente: conferma dei provvedimenti di cui all'ordinanza del 10 dicembre 2024 e suddivisione al 50% dell'assegno Unico Universale. Spese compensate;
il PM: visto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11 luglio 2024 conveniva in giudizio per Parte_1 CP_1 ottenere l'affido condiviso della figlia con residenza privilegiata presso esso Per_1
ricorrente, assegnazione della casa familiare, frequentazione paritaria, mantenimento diretto e ripartizione in parti eguali delle spese straordinarie.
La nel concordare sul regime di affido condiviso, chiedeva che la minore avesse CP_1
residenza privilegiata presso essa resistente con conseguente assegnazione della casa familiare e contributo di mantenimento di Euro 300 oltre una quota di spese straordinarie.
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All'udienza del 26 marzo 2025 la causa veniva rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle conclusioni congiuntamente precisate dai procuratori delle parti.
***
All'udienza del 26 marzo 2025 le parti hanno chiesto la conferma dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati il 10 dicembre 2024 in forza dei quali la figlia (nata Per_1
il 24 giugno 2014) è stata affidata in forma condivisa con residenza privilegiata presso il padre;
è stata confermata la frequentazione già in essere (in base alla quale la minore permane un fine settimana alternato con ciascun genitore nonché, durante ogni settimana, il martedì e il giovedì con il padre, il lunedì e il mercoledì con la madre); è stato infine disposto il mantenimento diretto con pari ripartizione delle spese straordinarie. Le parti, dopo aver dato atto della cessazione della convivenza, hanno infine chiesto di suddividere in ragione della metà l'assegno unico universale.
Orbene, atteso che i provvedimenti temporanei urgenti appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, come comprovato dal fatto che la loro attuazione ha sortito alcun problema, il Tribunale li deve fare propri nei termini di cui al dispositivo con l'aggiunta della ripartizione dell'Assegno Unico Universale.
Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente pronunciando, così provvede: affida in forma condivisa la figlia minore con residenza privilegiata presso il padre cui, per l'effetto, assegna la casa familiare.
Dispone che la frequentazione avvenga nei termini di cui alla parte motiva.
Dispone altresì che ciascun genitore provveda al mantenimento della minore nei periodi di rispettiva permanenza con accollo al 50% delle spese straordinarie da corrispondere nei termini previsti dal protocollo in vigore presso questo Tribunale e pari ripartizione dell'Assegno Unico Universale.
Spese compensate.
pagina 2 di 3 Ferrara, 26 marzo 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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