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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6265/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti CIRINGIONE PATRIZIA)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 19/03/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92) a far data dalla domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in _1 complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Ciringione Patrizia dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già _1
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 23/04/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la sussistenza del requisito per la condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (indennità di accompagnamento) a far data dalla domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 19.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 6265/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv.ti CIRINGIONE PATRIZIA)
- ricorrente -
CONTRO
_1
(avv.ti RAIA GIANFRANCO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 19/03/2025, per la quale si dà atto che parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92) a far data dalla domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in _1 complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Ciringione Patrizia dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già _1
liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 23/04/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92);
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la sussistenza del requisito per la condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (indennità di accompagnamento) a far data dalla domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 19.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno