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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MA Di TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1079 del 2022, e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. MINIO GIUSEPPE, giusta Parte_1 procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORI PAOLO, giusta procura depositata telematicamente
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avv. CANELLI IVAN, giusta procura in atti
-resistenti -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 6.04.2022 ha convenuto davanti il Tribunale di Parte_1
Agrigento e il Fondo pensione complementare esponendo di CP_1 CP_2 avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della quale Controparte_1 cessionaria della , in forza di svariati contratti di lavoro dal Controparte_3
1 marzo 2018 al 7 luglio 2020, con la qualifica di manutentore. Deduceva di non aver fruito di risposi, nonostante il contratto indicasse un orario settimanale di 40 ore distribuite su cinque giorni e mezzo, nel corso dell'anno 2018 (1/4/2018-
31/10/2018), né di aver percepito la relativa indennità.
1 Rappresentava altresì di aver aderito ad un fondo pensionistico complementare e che il datore di lavoro aveva omesso parzialmente di versare le somme dovute a titolo di TFR.
Chiedeva quindi di “ritenere e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della in persona del legale Controparte_4 rappresentante, secondo le modalità di svolgimento del rapporto descritte in narrativa, e per l'effetto, ritenere e dichiarare che il ricorrente non ha goduto dei giorni di riposo settimanale stabiliti in azienda, ed ha svolto attività lavorativa oltre le 40 ore settimanali secondo quanto indicato in narrativa senza aver percepito le relative indennità, e che dunque ha diritto al pagamento delle corrispondenti indennità, con conseguente condanna del datore convenuto al pagamento del relativo importo oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione sino all'effettivo soddisfo;
ritenere e dichiarare che il ricorrente per gli anni 2018 e 2019 ha destinato il tfr al fondo complementare e che il datore di lavoro non ha CP_2 provveduto al versamento del relativo contributo, per l'effetto ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto al versamento del contributo da parte del datore di lavoro
e, conseguentemente, condannare il datore di lavoro al versamento del contributo per gli anni 2018 e 2019 in favore del fondo per un ammontare di euro CP_2
2.190,55, o diversa somma stabilita dal Giudice, oltre rivalutazione ed interessi dal giorno della maturazione sino all'effettivo soddisfo. Con il favore degli onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.”
Costituitasi in giudizio, la società resistente contestava integralmente le allegazioni attoree sostenendo che il ricorrente aveva sempre rispettato l'orario di 40 ore settimanali, che eventuali prestazioni straordinarie non erano state autorizzate e che i permessi risultavano fruiti secondo quanto documentato nei LUL.
Insisteva, quindi per il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì il Fondo pensionistico complementare, il quale, in caso di accoglimento, chiedeva il versamento di quanto spettante.
Mutato il giudicante, la causa veniva istruita con l'escussione dei testi richiesti da entrambe le parti e l'espletamento di ctu contabile e all'esito, rinviata all'udienza del 3.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c, la causa veniva decisa con sentenza.
Motivi della decisione
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, occorre distinguere - tra i vari titoli indicati nei conteggi - quelli in riferimento ai quali la parte ricorrente era gravata soltanto da un onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso.
2 Sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, all'indennità di mancato preavviso, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
A fronte anche della semplice allegazione, laddove le parti resistenti non abbiano fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Lo stesso principio, invece, non si può applicare per le altre voci di retribuzione richieste. Sono, infatti, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le altre voci come lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, etc.
Il teste ha dichiarato di aver conosciuto il ricorrente presso Testimone_1
l dove lei svolgeva il ruolo di capo ricevimento e lui quello di CP_1 manutentore. Ha riferito che, sebbene formalmente fossero previsti due giorni di riposo settimanale e giornate lavorative di otto ore, «in alta stagione era quasi impossibile avere due giorni di riposo», e che sovente si fruiva di un solo giorno di riposo, con sei giorni lavorativi su sette. Ha confermato che il ricorrente prestava servizio dalle ore 8.00 alle 17.00, con un'ora di pausa pranzo, e ha detto di averlo visto spesso sul posto di lavoro, potendo quindi riferire con certezza gli orari effettivi. Quanto al registro presenze (doc. 3), ha riconosciuto le lettere “P” come presenza e “R” come riposo;
ha spiegato che la dicitura “P + 2” indicava, in alcune settimane, due ore di straordinario attribuite al ricorrente in ragione di interventi manutentivi straordinari (per esempio riparazione caldaia). Ha inoltre dichiarato che i turni settimanali venivano consegnati al direttore, all'epoca , che tratteneva Pt_2 copia, e che lei fungeva da tramite nella trasmissione dei fogli quando necessario.
Il teste ha riferito di aver lavorato con il ricorrente all Testimone_2 CP_1
lui come addetto di segreteria, come manutentore. Ha ricordato di aver
[...] Pt_1 visto con frequenza il ricorrente al lavoro indicativamente dalle 8.00 alle 17.00, con un'ora di pausa pranzo per cinque giorni a settimana. Quanto al doc. 3 (registro presenze) ha confermato che “P” indicava presenza e “R” riposo, ma ha dichiarato di non sapere a cosa corrispondesse la dicitura “P + 2” che compare in alcuni turni.
Il teste , chef che ha prestato servizio con il ricorrente alla stessa Testimone_3 struttura, ha riferito che, dal marzo 2018, i turni erano stabiliti dal direttore e che il ricorrente svolgeva la funzione di capo manutentore con orario «circa 8–17» con pausa pranzo. Ha dichiarato che, quando lui arrivava al lavoro in cucina, trovava regolarmente il ricorrente già presente: spesso, secondo la sua testimonianza, veniva
3 chiamato nei casi di guasti o rotture, e il ricorrente si recava prontamente sul posto fuori dall'orario ordinario. Ha aggiunto che, pur essendo formalmente previsti due giorni di riposo settimanale, «spesso non riuscivano a fruirne entrambi», soprattutto nei periodi estivi. Quanto al documento presenze (doc. 3), ha riconosciuto “P” come presenza e “R” come riposo, ma non ha saputo spiegare la dicitura “P + 2”. Ha precisato che quei fogli venivano compilati ogni settimana e consegnati alla direzione, talvolta per suo tramite, talvolta da altri.
La teste , ex receptionist dell' ha riferito di aver visto Testimone_4 CP_1 il ricorrente lavorare regolarmente dalle 8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo e ha detto che, quando passava alla reception, segnalava di essere disponibile per interventi di manutenzione in caso di necessità. Ha confermato di aver riconosciuto il registro presenze (doc. 3) in cui la dicitura “P” indicava presenza, “R” riposo, e la dicitura «P + 2» indicava due ore di straordinario attribuite al ricorrente. Ha riferito inoltre che i fogli erano conservati in un cassetto nella sala ricevimenti e che successivamente venivano consegnati al direttore . Parte_3
Il teste ha dichiarato di aver conosciuto nel periodo in cui egli prestava Tes_5 Pt_1 servizio presso l' essendo il ricorrente era stato assunto come CP_1 manutentore con contratto stagionale a partire dai primi di marzo 2018; tale contratto avrebbe avuto termine il 31 ottobre di quell'anno, ma, secondo Tes_5 Pt_1 avrebbe sottoscritto ulteriori contratti “spezzettati” anche nel periodo invernale, e comunque prestato attività di manutenzione durante gli anni 2018, 2019 e 2020 fino alla chiusura della struttura per Covid.
Tuttavia, il teste ha dichiarato di essere stato ad Agrigento «da marzo ad ottobre
2018 […] forse una sola volta» e di non essere, quindi, in grado di fornire elementi certi circa la concreta fruizione dei riposi settimanali da parte del ricorrente, né circa l'effettuazione di lavoro straordinario autorizzato, dato che l'autorizzazione scritta per lo straordinario era necessaria. Ha aggiunto di non poter dire quale fosse l'orario effettivo settimanale di nel periodo marzo-ottobre 2018 e di non sapere se vi Pt_1 siano stati versamenti al fondo complementare o se siano stati concessi permessi.
Le deposizioni raccolte impongono una valutazione differenziata dell'attendibilità dei testi, alla luce della loro prossimità ai fatti, della possibilità di osservazione diretta, della continuità del contatto con il ricorrente, della precisione del ricordo e dell'eventuale posizione di interesse all'esito del giudizio.
ha reso una ricostruzione particolarmente chiara e puntuale, Testimone_1 riscontrata dalle dichiarazioni di in punto di fascia oraria e Testimone_2 ha riconosciuto le sigle “P” e “R” del registro presenze, pur non sapendo interpretare
“P + 2”. Tale limite, coerente con il ruolo di addetto alla segreteria, non incide sulla
4 credibilità complessiva, poiché il nucleo centrale della sua deposizione coincide con gli elementi già emersi.
Anche ha confermato la presenza quotidiana del ricorrente all'inizio Testimone_3 del suo turno e collocando l'orario nell'intervallo “circa 8–17”, con la possibilità di interventi fuori orario in caso di guasti. Ha aggiunto che i due giorni di riposo settimanale, sebbene previsti, venivano spesso compressi nei periodi di maggiore affluenza. Anche lui ha riconosciuto il registro presenze senza sapere spiegare la dicitura “P + 2”. La sua deposizione appare credibile per la continuità dell'osservazione quotidiana e per la coerenza con le altre testimonianze.
La deposizione di , pur coerente con il quadro ricostruito dagli Testimone_4 altri testi, richiede una valutazione più cauta. È emerso infatti che la teste è coinvolta in un altro giudizio contro il medesimo datore di lavoro per questioni analoghe. Tale circostanza non invalida automaticamente la sua dichiarazione, ma la colloca in una posizione potenziale di interesse personale. Ciò impone di valorizzarla solo nei punti che trovano riscontro in testimonianze indipendenti. Nel caso concreto, la Tes_4 ha confermato gli orari di lavoro, le difficoltà nella fruizione dei riposi, la prassi degli interventi in caso di necessità e il significato delle annotazioni “P”, “R” e “P
+ 2”, tutti elementi già accertati attraverso e . In tali limiti la Tes_1 Tes_3 sua deposizione può ritenersi attendibile.
Diversamente, la testimonianza di è risultata scarsamente utile. Egli ha Tes_5 dichiarato di essere stato ad Agrigento nel periodo marzo–ottobre 2018 forse una sola volta e di non avere conoscenza diretta né degli orari settimanali del ricorrente né della fruizione dei riposi né dell'eventuale svolgimento di straordinari autorizzati. Ha riferito inoltre di ignorare del tutto gli aspetti amministrativi relativi ai versamenti al fondo complementare e ai permessi. Questa distanza oggettiva dal fatto rende le sue dichiarazioni prive di efficacia probatoria sui punti rilevanti.
Deve quindi ritenersi provato che il ricorrente ha svolto le proprie mansioni nella fascia oraria ordinaria 8.00–17.00 con un'ora di pausa pranzo, per cinque giorni settimanali, secondo quanto confermato in modo convergente dai testi, con l'effettuazione di turni di lavoro straordinario così come risultanti dal doc. 3.
All'esito dell'istruttoria orale, è stata disposta CTU al fine di quantificare le differenze dovute e le ulteriori competenze rivendicate dal ricorrente per l'intero periodo 1 aprile – 31 ottobre 2018.
Il Consulente, esaminata la documentazione di causa, ed in particolare il Doc.3, ha proceduto ad esaminare le presenze e a ricostruire le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte. Il CTU ha quindi proceduto al calcolo del lavoro straordinario considerando sia le ore di straordinario giornaliero riportate nel predetto foglio
5 presenze sia l'eccedenza delle ore settimanali rispetto alle 40 ore contrattuali previste dal CCNL applicabile.
Dalla ricostruzione è emerso un totale di 266 ore di straordinario diurno così articolate: aprile 19 ore, maggio 40 ore, giugno 41 ore, luglio 38 ore, agosto 71 ore, settembre 28 ore e ottobre 29 ore.
La retribuzione oraria ordinaria è stata fissata, da CCNL, in € 8,45 e la maggiorazione del 30% prevista per il lavoro straordinario diurno dall'art. 219 del
CCNL comporta una retribuzione oraria straordinaria pari a € 10,9.
Ha quindi quantificato le differenze dovute in € 2.923,78 lordi.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale aderisce alle conclusioni cui è pervenuto il
CTU, la cui relazione appare completa, coerente e rispettosa dei criteri contabili e previdenziali applicabili alla fattispecie in esame.
Per quanto riguarda il mancato versamento delle somme a titolo di tfr presso il fondo di previdenza complementare, è incontestato che l'importo di € 2.190,55 non sia stato versato al fondo complementare come risulta dalla documentazione CP_2 prodotta e dalle difese del fondo stesso, confermando l'obbligo del datore di lavoro di provvedere al relativo accredito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della materia, del valore e dell'attività svolta.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte resistente come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento della somma di € 2.923,78 per differenze Controparte_1 retributive, oltre rivalutazione e interessi come per legge;
condanna versamento della somma di € 2.190,55, oltre Parte_4 rivalutazione e interessi, a titolo di TFR non versato nei confronti del Fondo di previdenza complementare Fon.Te; condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre spese genrali, IVA e CPA, per ogni resistente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
pone le spese di CTU in capo alla parte resistente che si liquidano come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 03/12/2025
Il Giudice
MA Di TE
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