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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/10/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA
(decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies cpc)
VERBALE DELLA CAUSA
iscritta al n° 3615 ruolo generale affari civili dell' anno 2022 vertente tra
,in persona del La società66 Parte 1
con sede inlegale rappresentante pro-tempore Sig.ra Parte 1
CA di OT (PI), Loc. Orentano, Via della Repubblica n. 382,
(P.I: P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Papiani
del foro di Pisa, c.f. C.F. 1
Attrice-opponente
E
) - in persona del titolare La ditta CP 1 (P.I: P.IVA 2
1) nato il [...] a [...] 1 (C.F. C.F. 2
CA di OT (PI) ed iv residente a[...] – con sede legale in CA di OT (PI) Via Barghini 11 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cancelliere ( ) del Foro di Codice Fiscale_3
IN
Convenuta-opposta
Oggi 28.10.2025 ad ore 10,30. innanzi al GOT Politi Margherita
sono comparsi:
Per " Parte 1 l'Avv. Francesco
Papiani che precisa le conclusioni riportandosi a quanto già depositato in atti. Per la Parte 2 l'Avv. Giuseppe Cancelliere che precisa le conclusioni riportandosi a quanto già depositato in atti.
A seguito di discussione orale,
IL G.I. Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte 1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 1120/22 (R.G.1672/22) emesso dal Tribunale di Pisa in data 22.7.22, ottenuto dalla Ditta convenuta-opposta per il pagamento della complessiva somma di euro 13.167,00, oltre interessi e spese della fase monitoria. Al riguardo l'opponente eccepiva:
1) Insussistenza dei presupposti per l'emissione del D.I.
2) Infondatezza della pretesa creditoria contenuta nel procedimento monitorio. Insussistenza del credito ex adverso preteso.
Nel merito, si ritiene opportuno evidenziare al Giudicante che alla ditta individuale CP_1 non spettano le somme pretese e richieste: infatti, contrariamente a quanto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, e come potrà essere provato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'odierna controparte non ha mai eseguito i lavori di cui alla fattura n. 01/22.
L'opponente concludeva:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa e per quanto emergerà in corso di causa:
In via pregiudiziale e preliminare: dichiarare che nulla è dovuto dalla società opponente in favore dell'opposto per la totale carenza dei presupposti di emissione del provvedimento impugnato essendo stato emesso in difetto dei requisiti di legge di cui agli artt. 633 e ss c.p.c..
Nel merito: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto perché nullo, inefficace, infondato, ingiusto ed illegittimo, per tutte le motivazioni sopra esposte. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso di avvocato oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge.
Si costituiva in giudizio il convenuto Controparte_2 che contestava in toto quanto asserito da parte attrice-opponente, chiedendo di respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto e diritto.
Concludeva:
Nel merito: Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa,
- voglia rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1120/22 emesso il 27/07/2022 dal Tribunale di Pisa nella persona della Dott.ssa Alessandra Migliorino, condannando l'attrice opponente opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di cui al decreto ingiuntivo predetto oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal di del dovuto e fino a saldo avvenuto;
- voglia altresì condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni cagionati alla ditta CP 1 nella misura che
sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a.
22% e successive spese occorrende.
Nel corso del giudizio con ordinanza riservata veniva accolta l'istanza ex art. 648 cpc. La causa veniva istruita con produzione di documentazione, con escussione prove e rinviata per discussione orale, all'udienza odierna.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va respinta.
In primo luogo giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr.,art.645, comma
2, cpc) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.Cass. n. 17371/03, Cass.n.6421/03) con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del D.I. opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass.n.15026/05, Cass.n. 15186/03; Cass.n.6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma, sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza, dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.cass.20613/11).
Come risulta dal ricorso monitorio, l'odierno opposto (attore sostanziale) ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 13.167,00 oltre interessi e spese, in forza di fattura elettronica n.1 del 10.1.22 (accettata e non contestata dal destinatario).
L'opponente ha invece eccepito come motivi assorbenti, l'inesistenza di qualsiasi rapporto (contrattuale) sottostante.
In sostanza l'attrice-opponente con la sua opposizione:
-negava che la ditta CP 1 avesse mai svolto nel 2021 i lavori di cui alla fattura n. 1/2022 in quanto la soc. Parte 1 aveva
concesso in affitto alla ditta Controparte 3 ) 64 ettari di terreno, mentre i rimanenti 2 ettari erano stati affittati all'Azienda agricola FO
UL e MA s.s. a fara data del 10 giugno 2021;
-asseriva di aver concesso al CP 1 di usufruire di due capannoni per il ricovero di alcuni mezzi per 11 mesi e che verbalmente si sarebbero accordati per un canone di €. 1.000,00 mensile, mai versato a fronte del quale veniva emessa la fattura n. 41/2021 per €. 13.420,00 (subito contestata dal CP_1 ;
-
Per questi motivi
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 1120/2022.
Per costante Giurisprudenza, il creditore per poter dimostrare l'esistenza del credito deve avere un titolo, per titolo si intende la fonte del credito o del debito.
La necessità di riuscire a provare il titolo del credito, deriva ovviamente, dalla presenza di contestazioni da parte del debitore relative all'esistenza del debito e/o alla sua quantificazione. Può anche capitare che il debitore estingue il suo debito senza contestazioni, come può anche capitare che attui un riconoscimento del debito (come nel caso in esame) manifestando una volontà diretta a confermare l'esistenza del debito.
Il riconoscimento del debito o la ricognizione del debito, non creano un nuovo titolo (e non sostituiscono il titolo originario) ma agevolano il creditore nell'azione di recupero del credito.
La funzione del riconoscimento del debito o della ricognizione del debito agevola il creditore, nel senso che con questi documenti si presume l'esistenza di un titolo di credito e sarà il debitore che dovrà provare l'inesistenza del titolo. C'è la necessità di provare il rapporto sottostante al debito riconosciuto, che si presume fino a prova contraria, salvo appunto, che “la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente”, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (onere di provare la inesistenza, la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale da parte dell'autore della dichiarazione ex art. 1988 c.c.c).
Nel caso in esame non è risultato provato che il credito riconosciuto
(oggetto della fattura commerciale posta a base della richiesta monitoria) in realtà è inesistente o estinto: il debitore convenuto è tenuto a provare il fatto estintivo della pretesa fatta valere dal creditore (ad esempio che la prestazione posta a suo carico è stata adempiuta oppure che a sua volta egli stesso vanta un credito nei confronti di colui che ha ottenuto il DI da opporre in compensazione) investendo il giudice del compito di verificare tale eccezioni. Nel caso in esame il presunto credito dell'opponente derivante da un contratto di locazione dei capannoni (peraltro tempestivamente contestato) non è stato oggetto di accertamento giudiziale né è stata proposta alcuna istanza finalizzata ad una compensazione.
Colui che intenda sottrarsi alla pretesa creditoria contro di lui azionata ha un dovere specifico di contestazione nel processo. La mancata contestazione della fattura, dispenserebbe infatti, il creditore di provare in esso l'esistenza del suo diritto, con conseguente accertamento della sua domanda. Contestazione che, non deve essere limitata al solo momento del processo;
ma la cui esistenza deve essere dal giudice indagata, anche, in epoca precedente, in cui la fattura è stata ricevuta dal presunto debitore.
L'omessa contestazione della fattura o una contestazione tardiva costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni in essa indicate, specie nel caso in cui la fattura sia stata accettata dal debitore. La contestazione, invero, non richiede neppure formule sacramentali potendo avvenire, anche, per comportamento concludente. In quest'ultimo senso occorre precisare che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza del credito ivi annotato. Con la conseguenza che, proprio come reiterato dalla Cassazione con la recente sentenza (2024/n.3581)
"l'annotazione della fattura nelle scritture contabili dell'imprenditore può costituire idonea prova scritta dell'esistenza del credito dal momento che essa, con richiamo alla fattura da cui ha tratto origine, costituisce atto ricognitivo del rapporto sfavorevole del dichiarante stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c."
La fattura commerciale, quindi, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti (imprenditori) dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili: il debitore che registra la fattura in contabilità, senza contestarla, ammette infatti tacitamente il proprio debito, perché, in pratica, confessa fatti giuridici a sé sfavorevoli. Il riconoscimento di debito non richiede, infatti, formule particolari e può addirittura risultare da atti compiuti dal debitore per finalità diverse (come nel caso in esame). A ciò si aggiunga che i libri e le scritture contabili delle imprese, soggette a registrazione, secondo il nostro codice, fanno prova contro l'imprenditore (Art. 2709).
Chi riceve la fattura deve contestare subito all'emittente il rapporto contrattuale, le prestazioni e l'importo: non si dovrà né pagare la fattura, né registrarla ma, attendere la relativa nota di variazione. Nulla di tutto questo è risultato provato nel caso in esame. Anzi, è risultato pacifico che la fattura ricevuta è stata non solo accettata ma portata in compensazione con altra fattura (formalmente contestata con richiesta nota di credito) di cui l'opponente si è dichiarato (unilateralmente) creditore. Contrariamente a quanto affermato da controparte, l'odierna opposta ha provato, invece che i lavori di cui alla fattura allegata al decreto ingiuntivo sono stati dalla stessa effettivamente eseguiti e che sono stati commissionati dalla società Parte 1 con richiesta di emettere fattura nei propri confronti.
La prima circostanza è confermata dai testi indotti (non parenti e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare), i quali - presenti in loco – hanno avuto piena contezza della stessa, oltre che dalla documentazione fotografica prodotta agli atti (non contestata, né disconosciuta) (doc.6).
Quanto alla circostanza relativa alla corretta fatturazione delle prestazioni, si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, anch'essa allegata alla comparsa.(doc..7/8): con mail datata 10/01/2022 - ore 16.10 - il Sig. [...]
CP 1 facendo riferimento ad accordi assunti con Per 1 (CP 3,
trasmetteva infatti una copia di cortesia della fattura n. 1/22 - oggetto della odierna contestazione all'indirizzo mail
CP chiedendo di controllarla prima Email 1
dell'emissione della fattura elettronica.
Pochi minuti dopo, alle ore 16.18, riceveva dal medesimo indirizzo di posta elettronica l'espressa autorizzazione all'emissione della fattura elettronica.
Laddove vi fosse stato effettivamente un "errore” nella intestazione della fattura (o qualsiasi tipo di opposizione/contestazione), si presume che lo stesso sarebbe stato fatto rilevare dal destinatario - che, al contrario, ha avallato il documento e ne ha autorizzato l'emissione, per poi annotarlo regolarmente nella propria contabilità.
Non solo, ad ulteriore conferma della veridicità delle affermazioni della convenuta opposta e della fondatezza della sua pretesa si rileva che allorché nel mese di marzo 2022 la Parte 2 ha trasmesso all'odierna opponente una pec contenente il sollecito di pagamento di due fatture – tra le quali è ricompresa quella azionata con il procedimento monitorio quest'ultima, non ha mosso alcuna contestazione in punto ai lavori in essa indicati o all'intestazione del documento, limitandosi a rilevare l'intervenuta compensazione con altra fattura emessa dalla soc. [...]
Parte 1 Dalle circostanze esposte emerge la palese acquiescenza – da parte della
SOC. Parte_1 rispetto al documento che solo con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo viene per la prima volta tardivamente contestato nell'an.
Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va respinta, in quanto l'opposto risulta vantare il credito nei confronti dell'opponente (dallo stesso riconosciuto) in relazione al titolo dedotto in giudizio, va quindi confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Risulta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con riduzione sui valori di cui al DM 55/14 in considerazione delle scarse difficoltà e complessità fattuale e giuridica della controversia e della natura, pregio e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente prestata dal difensore.
Nulla viene liquidato ai sensi dell'art. 96 cpc, in quanto non sono stati provati né nell'an né nel quantum i presunti danni per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così decide:
-Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1120/2022 del 22.7.2022 Tribunale di Pisa (RG n. 1672/22 );
-Condanna l'opponente società alla refusione delle spese legali al convenuto-opposto, che liquida in complessive €.4.500,00 per compensi oltre spese vive documentate, oltre Iva (se non detraibile), Cap come per legge e rimborso forfettario del 15%;
-respinta la domanda ex art. 96 cpc
Così deciso, Pisa 28 Ottobre 2025
Il G.O.P
Dott. Politi Margherita
(decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies cpc)
VERBALE DELLA CAUSA
iscritta al n° 3615 ruolo generale affari civili dell' anno 2022 vertente tra
,in persona del La società66 Parte 1
con sede inlegale rappresentante pro-tempore Sig.ra Parte 1
CA di OT (PI), Loc. Orentano, Via della Repubblica n. 382,
(P.I: P.IVA 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Papiani
del foro di Pisa, c.f. C.F. 1
Attrice-opponente
E
) - in persona del titolare La ditta CP 1 (P.I: P.IVA 2
1) nato il [...] a [...] 1 (C.F. C.F. 2
CA di OT (PI) ed iv residente a[...] – con sede legale in CA di OT (PI) Via Barghini 11 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cancelliere ( ) del Foro di Codice Fiscale_3
IN
Convenuta-opposta
Oggi 28.10.2025 ad ore 10,30. innanzi al GOT Politi Margherita
sono comparsi:
Per " Parte 1 l'Avv. Francesco
Papiani che precisa le conclusioni riportandosi a quanto già depositato in atti. Per la Parte 2 l'Avv. Giuseppe Cancelliere che precisa le conclusioni riportandosi a quanto già depositato in atti.
A seguito di discussione orale,
IL G.I. Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte 1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n. 1120/22 (R.G.1672/22) emesso dal Tribunale di Pisa in data 22.7.22, ottenuto dalla Ditta convenuta-opposta per il pagamento della complessiva somma di euro 13.167,00, oltre interessi e spese della fase monitoria. Al riguardo l'opponente eccepiva:
1) Insussistenza dei presupposti per l'emissione del D.I.
2) Infondatezza della pretesa creditoria contenuta nel procedimento monitorio. Insussistenza del credito ex adverso preteso.
Nel merito, si ritiene opportuno evidenziare al Giudicante che alla ditta individuale CP_1 non spettano le somme pretese e richieste: infatti, contrariamente a quanto indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, e come potrà essere provato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'odierna controparte non ha mai eseguito i lavori di cui alla fattura n. 01/22.
L'opponente concludeva:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi esposti in narrativa e per quanto emergerà in corso di causa:
In via pregiudiziale e preliminare: dichiarare che nulla è dovuto dalla società opponente in favore dell'opposto per la totale carenza dei presupposti di emissione del provvedimento impugnato essendo stato emesso in difetto dei requisiti di legge di cui agli artt. 633 e ss c.p.c..
Nel merito: accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto perché nullo, inefficace, infondato, ingiusto ed illegittimo, per tutte le motivazioni sopra esposte. In ogni caso, con vittoria di spese, compenso di avvocato oltre spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge.
Si costituiva in giudizio il convenuto Controparte_2 che contestava in toto quanto asserito da parte attrice-opponente, chiedendo di respingere l'opposizione proposta perché infondata in fatto e diritto.
Concludeva:
Nel merito: Per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa,
- voglia rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1120/22 emesso il 27/07/2022 dal Tribunale di Pisa nella persona della Dott.ssa Alessandra Migliorino, condannando l'attrice opponente opponenti al pagamento in favore della convenuta opposta dell'importo di cui al decreto ingiuntivo predetto oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal di del dovuto e fino a saldo avvenuto;
- voglia altresì condannare l'opponente ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni cagionati alla ditta CP 1 nella misura che
sarà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a.
22% e successive spese occorrende.
Nel corso del giudizio con ordinanza riservata veniva accolta l'istanza ex art. 648 cpc. La causa veniva istruita con produzione di documentazione, con escussione prove e rinviata per discussione orale, all'udienza odierna.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va respinta.
In primo luogo giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr.,art.645, comma
2, cpc) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr.Cass. n. 17371/03, Cass.n.6421/03) con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del D.I. opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
Cass.n.15026/05, Cass.n. 15186/03; Cass.n.6663/02); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto ma, sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza ovvero, persistenza, dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr.cass.20613/11).
Come risulta dal ricorso monitorio, l'odierno opposto (attore sostanziale) ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 13.167,00 oltre interessi e spese, in forza di fattura elettronica n.1 del 10.1.22 (accettata e non contestata dal destinatario).
L'opponente ha invece eccepito come motivi assorbenti, l'inesistenza di qualsiasi rapporto (contrattuale) sottostante.
In sostanza l'attrice-opponente con la sua opposizione:
-negava che la ditta CP 1 avesse mai svolto nel 2021 i lavori di cui alla fattura n. 1/2022 in quanto la soc. Parte 1 aveva
concesso in affitto alla ditta Controparte 3 ) 64 ettari di terreno, mentre i rimanenti 2 ettari erano stati affittati all'Azienda agricola FO
UL e MA s.s. a fara data del 10 giugno 2021;
-asseriva di aver concesso al CP 1 di usufruire di due capannoni per il ricovero di alcuni mezzi per 11 mesi e che verbalmente si sarebbero accordati per un canone di €. 1.000,00 mensile, mai versato a fronte del quale veniva emessa la fattura n. 41/2021 per €. 13.420,00 (subito contestata dal CP_1 ;
-
Per questi motivi
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 1120/2022.
Per costante Giurisprudenza, il creditore per poter dimostrare l'esistenza del credito deve avere un titolo, per titolo si intende la fonte del credito o del debito.
La necessità di riuscire a provare il titolo del credito, deriva ovviamente, dalla presenza di contestazioni da parte del debitore relative all'esistenza del debito e/o alla sua quantificazione. Può anche capitare che il debitore estingue il suo debito senza contestazioni, come può anche capitare che attui un riconoscimento del debito (come nel caso in esame) manifestando una volontà diretta a confermare l'esistenza del debito.
Il riconoscimento del debito o la ricognizione del debito, non creano un nuovo titolo (e non sostituiscono il titolo originario) ma agevolano il creditore nell'azione di recupero del credito.
La funzione del riconoscimento del debito o della ricognizione del debito agevola il creditore, nel senso che con questi documenti si presume l'esistenza di un titolo di credito e sarà il debitore che dovrà provare l'inesistenza del titolo. C'è la necessità di provare il rapporto sottostante al debito riconosciuto, che si presume fino a prova contraria, salvo appunto, che “la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente”, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento" (onere di provare la inesistenza, la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale da parte dell'autore della dichiarazione ex art. 1988 c.c.c).
Nel caso in esame non è risultato provato che il credito riconosciuto
(oggetto della fattura commerciale posta a base della richiesta monitoria) in realtà è inesistente o estinto: il debitore convenuto è tenuto a provare il fatto estintivo della pretesa fatta valere dal creditore (ad esempio che la prestazione posta a suo carico è stata adempiuta oppure che a sua volta egli stesso vanta un credito nei confronti di colui che ha ottenuto il DI da opporre in compensazione) investendo il giudice del compito di verificare tale eccezioni. Nel caso in esame il presunto credito dell'opponente derivante da un contratto di locazione dei capannoni (peraltro tempestivamente contestato) non è stato oggetto di accertamento giudiziale né è stata proposta alcuna istanza finalizzata ad una compensazione.
Colui che intenda sottrarsi alla pretesa creditoria contro di lui azionata ha un dovere specifico di contestazione nel processo. La mancata contestazione della fattura, dispenserebbe infatti, il creditore di provare in esso l'esistenza del suo diritto, con conseguente accertamento della sua domanda. Contestazione che, non deve essere limitata al solo momento del processo;
ma la cui esistenza deve essere dal giudice indagata, anche, in epoca precedente, in cui la fattura è stata ricevuta dal presunto debitore.
L'omessa contestazione della fattura o una contestazione tardiva costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni in essa indicate, specie nel caso in cui la fattura sia stata accettata dal debitore. La contestazione, invero, non richiede neppure formule sacramentali potendo avvenire, anche, per comportamento concludente. In quest'ultimo senso occorre precisare che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza del credito ivi annotato. Con la conseguenza che, proprio come reiterato dalla Cassazione con la recente sentenza (2024/n.3581)
"l'annotazione della fattura nelle scritture contabili dell'imprenditore può costituire idonea prova scritta dell'esistenza del credito dal momento che essa, con richiamo alla fattura da cui ha tratto origine, costituisce atto ricognitivo del rapporto sfavorevole del dichiarante stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c."
La fattura commerciale, quindi, può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti (imprenditori) dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili: il debitore che registra la fattura in contabilità, senza contestarla, ammette infatti tacitamente il proprio debito, perché, in pratica, confessa fatti giuridici a sé sfavorevoli. Il riconoscimento di debito non richiede, infatti, formule particolari e può addirittura risultare da atti compiuti dal debitore per finalità diverse (come nel caso in esame). A ciò si aggiunga che i libri e le scritture contabili delle imprese, soggette a registrazione, secondo il nostro codice, fanno prova contro l'imprenditore (Art. 2709).
Chi riceve la fattura deve contestare subito all'emittente il rapporto contrattuale, le prestazioni e l'importo: non si dovrà né pagare la fattura, né registrarla ma, attendere la relativa nota di variazione. Nulla di tutto questo è risultato provato nel caso in esame. Anzi, è risultato pacifico che la fattura ricevuta è stata non solo accettata ma portata in compensazione con altra fattura (formalmente contestata con richiesta nota di credito) di cui l'opponente si è dichiarato (unilateralmente) creditore. Contrariamente a quanto affermato da controparte, l'odierna opposta ha provato, invece che i lavori di cui alla fattura allegata al decreto ingiuntivo sono stati dalla stessa effettivamente eseguiti e che sono stati commissionati dalla società Parte 1 con richiesta di emettere fattura nei propri confronti.
La prima circostanza è confermata dai testi indotti (non parenti e della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare), i quali - presenti in loco – hanno avuto piena contezza della stessa, oltre che dalla documentazione fotografica prodotta agli atti (non contestata, né disconosciuta) (doc.6).
Quanto alla circostanza relativa alla corretta fatturazione delle prestazioni, si evince dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, anch'essa allegata alla comparsa.(doc..7/8): con mail datata 10/01/2022 - ore 16.10 - il Sig. [...]
CP 1 facendo riferimento ad accordi assunti con Per 1 (CP 3,
trasmetteva infatti una copia di cortesia della fattura n. 1/22 - oggetto della odierna contestazione all'indirizzo mail
CP chiedendo di controllarla prima Email 1
dell'emissione della fattura elettronica.
Pochi minuti dopo, alle ore 16.18, riceveva dal medesimo indirizzo di posta elettronica l'espressa autorizzazione all'emissione della fattura elettronica.
Laddove vi fosse stato effettivamente un "errore” nella intestazione della fattura (o qualsiasi tipo di opposizione/contestazione), si presume che lo stesso sarebbe stato fatto rilevare dal destinatario - che, al contrario, ha avallato il documento e ne ha autorizzato l'emissione, per poi annotarlo regolarmente nella propria contabilità.
Non solo, ad ulteriore conferma della veridicità delle affermazioni della convenuta opposta e della fondatezza della sua pretesa si rileva che allorché nel mese di marzo 2022 la Parte 2 ha trasmesso all'odierna opponente una pec contenente il sollecito di pagamento di due fatture – tra le quali è ricompresa quella azionata con il procedimento monitorio quest'ultima, non ha mosso alcuna contestazione in punto ai lavori in essa indicati o all'intestazione del documento, limitandosi a rilevare l'intervenuta compensazione con altra fattura emessa dalla soc. [...]
Parte 1 Dalle circostanze esposte emerge la palese acquiescenza – da parte della
SOC. Parte_1 rispetto al documento che solo con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo viene per la prima volta tardivamente contestato nell'an.
Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione va respinta, in quanto l'opposto risulta vantare il credito nei confronti dell'opponente (dallo stesso riconosciuto) in relazione al titolo dedotto in giudizio, va quindi confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Risulta assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con riduzione sui valori di cui al DM 55/14 in considerazione delle scarse difficoltà e complessità fattuale e giuridica della controversia e della natura, pregio e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente prestata dal difensore.
Nulla viene liquidato ai sensi dell'art. 96 cpc, in quanto non sono stati provati né nell'an né nel quantum i presunti danni per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così decide:
-Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1120/2022 del 22.7.2022 Tribunale di Pisa (RG n. 1672/22 );
-Condanna l'opponente società alla refusione delle spese legali al convenuto-opposto, che liquida in complessive €.4.500,00 per compensi oltre spese vive documentate, oltre Iva (se non detraibile), Cap come per legge e rimborso forfettario del 15%;
-respinta la domanda ex art. 96 cpc
Così deciso, Pisa 28 Ottobre 2025
Il G.O.P
Dott. Politi Margherita