Articolo 18 della Legge 9 ottobre 1957, n. 976
Articolo 17Articolo 19
Versione
13 novembre 1957
Art. 18.
Nel perimetro di cui all'art. 1, il reddito netto agli effetti dell'imposta sui fabbricati sara' determinato deducendo dal reddito lordo dei fabbricati medesimi, oltre alle detrazioni stabilite dalla legge, anche un ulteriore decimo del reddito stesso, a titolo di spese di riparazione, di manutenzione e di ogni altro onere o perdita eventuale.
In relazione alla concessione suddetta i proprietari di fabbricati sono tenuti alla tempestiva esecuzione di ogni opera necessaria alla conservazione e manutenzione degli immobili.
Entrata in vigore il 13 novembre 1957