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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 642/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in via telematica in data 24.7.2025
da
nato a [...] in data [...], res. TE di Sopra (BG) via Parte_1
Ruggeri 37/M, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Anzalone e Paola Guarnieri, entrambi del foro di Bergamo, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nata a [...] in data [...], res. TE di Sopra (BG) via Controparte_1
Ruggeri 37/M, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Ceci del foro di Bergamo presso lo studio del quale ha eletto domicilio appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 873/2025 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 7.6.2025, notificata in data 24.6.2025, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 121/2022 in punto: separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Bergamo in data 17.4.2025, n. 873/2025 pubbl. il 7.6.2025, nelle more della definizione del presente giudizio di appello, ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi.
1 n. 642/2025 RG
In via principale e nel merito:
. dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione in capo al signor
. Pt_1
. dichiarare l'insussistenza dei presupposti che hanno determinato l'obbligo in capo al signor di versare Pt_1 CP_ a favore della moglie, signora e a titolo di suo mantenimento l'assegno di euro 1.800,00 e per l'effetto annullare detta disposizione;
CP_
. dichiarare dovuto dalla signora (a far data dall'uscita dalla casa coniugale nel mese di agosto 2021, ovvero Per_ dalla domanda in primo grado) a titolo di assegno di contribuzione al mantenimento del figlio , il pagamento della somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo;
. compensare interamente le spese di CTU e di lite di primo grado tra le parti, in ragione delle rispettive soccombenze. In via subordinata e nel merito:
. rideterminare l'importo mensile dell'assegno di mantenimento dovuto dal signor a favore della moglie, Pt_1 in ragione della capacità economica dello stesso nella misura ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA: In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone i presupposti di legge ex art. 283 c.p.c.. In via principale e nel merito: confermare la sentenza n. 873/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo, e, per l'effetto, rigettare le domande e istanze tutte proposte da con il proprio ricorso in appello, poiché Parte_1 infondate in fatto e in diritto nonché sfornite di supporto probatorio. In via subordinata: qualora la Corte adita voglia accogliere l'istanza di parte appellante volta a rideterminare CP_ l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , quantificarlo nella misura ritenuta di giustizia, tenendo conto delle effettive capacità reddituali e patrimoniali delle parti. In ogni caso: con rifusione delle spese di lite del giudizio di gravame.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:
si chiede la parziale riforma della sentenza di primo grado, con revoca delle statuizioni inerenti all'addebito, e conferma nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 7.1.2022 adiva il Tribunale di Bergamo chiedendo Parte_1 disporsi la separazione personale con addebito a carico della moglie Controparte_1 Per_ l'assegnazione a sé della casa coniugale e l'affidamento esclusivo del figlio , con collocamento presso di sé e con frequentazione materna secondo un calendario confacente alle esigenze del minore. Chiedeva porsi a carico della moglie un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di lite. Il esponeva: in Pt_1 data 24.6.1995 aveva contratto matrimonio con la e dalla loro unione in data 6.4.1990 era nato CP_1 Per_
e in data 4.5.2006 ; nel 2021, prima per un periodo di pochi mesi e poi in modo definitivo, Per_2 la aveva abbandonato la casa coniugale e da quel momento il ricorrente si era dovuto occupare da CP_1 Per_ solo di ogni aspetto della vita di , visto il completo disinteresse della moglie la quale aveva peraltro disposto del denaro presente sul conto corrente comune, bonificando 100.000 euro al figlio così Per_2 sottraendo del denaro destinato alle esigenze familiari;
il ricorrente lavorava presso la ditta individuale
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di sua proprietà “Stile Casa di UL MI” nella quale fino al luglio 2021 aveva lavorato anche la
CP_1
Con comparsa depositata in data 20.4.2022 si costituiva la la quale, nell'aderire alla domanda di CP_1 separazione, formulava domanda di addebito a carico del marito. Chiedeva porsi a carico del un Pt_1 Per_ assegno di mantenimento in proprio favore pari a 4.000 euro mensili, disporsi l'affidamento di a entrambi i genitori, stabilendo sul suo collocamento solo dopo averne disposto l'audizione alla presenza Per_ di uno specialista e disporsi un ausilio affinché venisse assistito nella ripresa del rapporto con la madre. Chiedeva inoltre di poter vedere il figlio, nell'ipotesi in cui fosse stato collocato presso il padre, secondo un preciso calendario e che, stante la disparità economica tra i coniugi, ciascun genitore Per_ concorresse al mantenimento di in proporzione alle proprie possibilità (oltre alle spese straordinarie che chiedeva essere poste nella misura del 90% a carico del ). La esponeva che il fallimento Pt_1 CP_1 del matrimonio era ascrivibile unicamente al , il quale, a causa delle costanti violenze (fisiche, Pt_1 sessuali, morali e verbali che l'avevano costretta rivolgersi a uno specialista) poste in essere nei confronti della moglie1, l'aveva costretta a fine luglio 2021 ad abbandonare la casa coniugale e a presentare querela;
rilevava che, a seguito delle continue angherie e minacce del marito, il 10.6.2021 aveva fatto inoltrare al marito una comunicazione da un legale nella quale gli manifestava la volontà di separarsi;
era stato così organizzato un incontro alla presenza del sig. , conoscente comune della coppia e Per_3 consulente dell'impresa, presso Scientology, organizzazione alla quale la coppia aderiva, e in tale occasione il 14.6.2021 la coppia, alla presenza del sig. e della sig.ra aveva Per_3 Parte_2 abbozzato condizioni di separazione consensuale che prevedevano l'assegnazione della casa coniugale Per_ alla moglie, il collocamento di con la madre, l'allontanamento del marito da casa, la divisione a Per_ metà delle somme sul conto corrente comune, il mantenimento di da parte del padre e la costituzione di una nuova impresa a nome della moglie con un compenso fisso per la stessa di 1.800 euro al mese e la metà del fatturato annuale. Dopo solo tre giorni però il , contro gli accordi, aveva fatto ritorno Pt_1
a casa obbligando la moglie impaurita a rintanarsi nella taverna pernottandovi chiusa a chiave;
inoltre, dopo che la resistente aveva lasciato la casa coniugale, il aveva cominciato ad effettuare una serie Pt_1 di ronde e di pedinamenti con la sua auto nel luogo ove la moglie si era trasferita, tanto che la resistente era stata costretta a chiedere aiuto al fratello chiedendogli di vivere con lei e tale condotta controllante e molesta del marito aveva impaurito e condizionato la resistente nelle sue abitudini di vita, ad esempio il 17.8.2021, accortasi di essere seguita dal marito in auto, era stata costretta a rifugiarsi presso il supermercato Lidl di Mapello chiamando al telefono i fratelli per chiedere aiuto;
aveva poi incontrato un'amica alla quale aveva raccontato cosa le stava succedendo e l'amica l'aveva scortata a casa;
la resistente rilevava che il marito, a seguito di un grave incidente stradale occorsogli nel 2001, dopo tale evento era divenuto, a causa del grave trauma cranico riportato, sempre più aggressivo ed impulsivo e anche sul lavoro aveva evidenziato difficoltà di relazione. Riferiva di avere lavorato nella ditta del marito
CP_ 1 In comparsa la riportava una serie di episodi, già portati a conoscenza della Procura della Repubblica, tra i quali quello occorso nel gennaio 2021 quando il aveva inveito contro l'impiegata dell'impresa familiare e Pt_1 contro un istallatore, dicendo che la moglie non contava nulla e che l'azienda era solamente sua, imprecando e proferendo nei confronti della moglie insulti e minacce.
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fino a luglio 2021, quando, abbandonata la casa coniugale2, il l'aveva “buttata fuori” Pt_1 dall'impresa, lasciandola priva di lavoro e di sostentamento. Per converso il , oltre a essere un Pt_1 facoltoso imprenditore3, era proprietario per la metà della casa coniugale (dotata di piscina e di giardino), per l'intero di altri beni immobili4 e di costose autovetture e a titolo di risarcimento del danno a seguito dell'incidente stradale aveva ricevuto 500.000 euro. Deduceva che, in costanza di matrimonio, il tenore di vita era particolarmente elevato, la famiglia aveva sempre usufruito di una colf per circa 20 ore settimanali e di un giardiniere per circa 3-4 volte all'anno e i coniugi erano soliti cenare in ristoranti di lusso, trascorrere le vacanze in posti rinomati e acquistare vestiti in negozi di marca e i figli avevano frequentato scuola private. Quanto al prelievo effettuato dal conto corrente comune, deduceva che dei 100.000 euro prelevati aveva corrisposto 59.500,00 euro a , anch'egli “buttato fuori” dall'impresa Per_2 familiare e che doveva ristrutturare la casa in cui viveva con la moglie e i tre figli;
lei aveva tenuto per sé i restanti 40.500,00 euro che non erano neppure lontanamente sufficienti a consentirle di mantenere un tenore di vita anche solo simile a quello che le importanti disponibilità del marito, unitamente alle proprie - per quanto modeste -, le avrebbero garantito se non fosse intervenuta la separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi in data 28.4.2022, il Presidente, rilevato che le reciproche richieste di addebito impedivano l'esame della richiesta di assegno di mantenimento in favore della e che, di contro, era necessario approfondire la situazione del figlio CP_1 minore delle parti, nominava CTU il dott. al fine di verificare quale fosse il miglior regime Persona_4 Per_ di affidamento e di affido per .
All'esito dell'udienza tenutasi in data 29.11.2022 nel corso della quale si dava atto del deposito della CTU5, il Presidente, con ordinanza depositata in data 9.12.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati, Per_ affidava ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e con frequentazione materna secondo un preciso calendario6, poneva integralmente a carico esclusivo del il mantenimento Pt_1 ordinario del figlio, obbligava ciascun genitore a concorrere, il padre nella misura del 70% e la madre del 30%, nelle spese straordinarie, assegnava la casa coniugale al e invitava le parti a sottoporsi Pt_1
a percorsi di supporto psicologico e genitoriale.
La causa veniva istruita mediante interrogatori formali ed escussione di alcuni testimoni. n. 642/2025 RG
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 873/2025, pubblicata in data 7.6.2025 e notificata in data 24.6.2025, così provvedeva:
- pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cc la separazione personale tra i coniugi Pt_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] CP_1 CP_1
(BG) il 15/01/1967 (atto n. 12, parte II°, serie A, registro del Comune di PALAZZAGO, Atti di Matrimonio dell'anno 1995);
- dichiara che la separazione è da addebitare al ricorrente;
Parte_1
- rigetta la domanda di addebito svolta dal ricorrente ai danni della resistente;
- la casa coniugale viene assegnata al ricorrente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la Per_ compongono stante la convivenza con il figlio maggiorenne non autonomo
- pone integralmente a carico del padre il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne non autonomo Per_
- obbliga ciascun genitore a concorrere, il padre nella misura del 70% e la madre del 30%, nelle spese Per_ non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per lo stesso secondo il nuovo Protocollo del Tribunale di Bergamo.
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente e a titolo di mantenimento un assegno di € 1.800,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, con rivalutazione annuale ISTAT;
- pone in via solidale delle parti l'onere del pagamento dell'espletata CTU per come già liquidata;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente che, già compensate per 1/3, si liquidano in € 7.240,00 (di cui € 2127,00 per la fase di studio, € 1416,00 per la fase iniziale,
€ 3738,00 per la fase istruttoria ed € 3579,00 per la fase decisoria – 1/3) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%. Osservava:
. la domanda diretta a ottenere la separazione personale dei coniugi andava accolta in quanto dall'istruttoria era emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
Per_
. nelle more del giudizio aveva raggiunto la maggiore età, sicché nessun provvedimento relativo Per_ all'affidamento o al diritto di visita doveva essere assunto;
tuttavia, non essendo economicamente autosufficiente e convivendo con il padre, doveva essere confermata l'assegnazione della casa coniugale al;
Pt_1
. la domanda di addebito della separazione a carico della doveva essere rigettata: il aveva CP_1 Pt_1 infatti chiesto l'addebito della separazione a carico della moglie allegando, da un lato, l'abbandono della casa coniugale e dall'altro il prelievo dal conto corrente comune di 100.000 euro, senza alcuna autorizzazione da parte del marito;
ebbene, il rilascio della casa coniugale avvenuto nel 2021 (prima per un periodo di pochi mesi e poi - dall'agosto di quell'anno- in modo permanente), più che essere stato la causa della crisi coniugale, era stato la conseguenza di una situazione conflittuale, già degenerata in una serie di comportamenti attribuibili al : la aveva infatti provato che l'avere lasciato la casa Pt_1 CP_1 coniugale non era stata una scelta volontaria, ma una necessità, così come emerso dalla denuncia-querela che la aveva presentato in data 21.7.2021 (più volte integrata) e dalle testimonianze rese da CP_1 [...]
e , rispettivamente fratello e sorella della quanto al fatto che la avesse Tes_1 Parte_3 CP_1 CP_1 versato denaro al figlio prelevandolo dal conto corrente intestato a lei e al marito senza essere Per_2 stata precedentemente autorizzata da quest'ultimo, non era configurabile né l'assenza di collaborazione
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familiare né tanto meno l'appropriazione indebita: tali soldi erano infatti stati dati al figlio che aveva ristrutturato la casa in cui viveva insieme alla moglie e ai figli ed erano pertanto stati, comunque, utilizzati per fini familiari;
. la domanda di addebito della separazione a carico del doveva invece essere accolta: la Pt_1 CP_1 aveva chiesto l'addebito della separazione a carico del marito allegando i comportamenti violenti e aggressivi ai propri danni e le numerose relazioni extraconiugali intrattenute dal in costanza di Pt_1 matrimonio;
in particolare la aveva affermato di essere stata vittima di violenze verbali e fisiche e CP_1 di minacce e vessazioni psicologiche (anche sul luogo di lavoro), tanto da essersi dovuta rivolgere a uno specialista per superare le difficoltà emotive che le erano derivate. Tali comportamenti vessatori erano tutti stati riconosciuti dai fratelli della ( e ), i quali, seppure non presenti ai fatti, CP_1 Tes_1 Parte_3 ricordavano il racconto della sorella effettuato proprio in concomitanza del fatto e ciò rendeva la testimonianza utilizzabile unitamente agli altri elementi già agli atti (querela, testi estranei…) dato che, come spesso accade nell'ambito delle violenze domestiche, è raro che vi siano fisicamente persone nel momento dell'atto stesso. A ciò doveva essere aggiunta la violenta estromissione della dal luogo di CP_1 lavoro e di fatto da qualsivoglia possibilità di ottenere la retribuzione, ciò con particolare veemenza e modalità di comportamento particolarmente aggressive;
Per_
. quanto all'assegno di mantenimento in favore di , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, doveva essere confermato il mantenimento ordinario a carico del e la Pt_1 suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
da un lato la non lavorava e, alla luce dell'età, era difficile prevedere il suo inserimento nel CP_1 mondo lavorativo7; dall'altro il era un facoltoso imprenditore con redditi altalenanti (passava, Pt_1 infatti, da redditi minimi - circa 400 euro mensili nel 2021- a redditi più elevati -circa 4.000 euro mensili nel 2020-)8; le parti erano inoltre comproprietarie della casa coniugale e la situazione mobiliare del era quella emersa dagli estratti conto prodotti (saldo pari a euro 86.620,16); Pt_1
. quanto all'assegno di mantenimento in favore della era provato, per come confessoriamente CP_1 riconosciuto dal in sede di interrogatorio formale, un buon tenore di vita in costanza di Pt_1 matrimonio, il disponeva di una sia pure formalmente intestata alla società, di un Rolex CP_2 Pt_4
e aveva ammesso il tenore di vita elevato: appariva pertanto equo riconoscere alla un assegno di CP_1 mantenimento pari a 1.800 euro;
. le spese per l'espletamento della CTU, già liquidata, dovevano essere lasciate in via solidale tra le parti alla luce del comune interesse relativo all'accertamento della situazione del figlio, all'epoca ancora minorenne;
. quanto alle spese di lite, alla luce del principio di soccombenza, le stesse dovevano essere compensate tra le parti nella misura di un terzo9, con condanna del al pagamento dei rimanenti due terzi. Pt_1
CP_ 7 La aveva, infatti, lavorato dal 2007 al 2021 presso la ditta del marito, nel 2023 aveva trovato un'occupazione presso la società Chef Express spa con uno stipendio pari a circa 1.100 euro al mese e con un contratto a tempo determinato che non le era però stato rinnovato. 8 La situazione reddituale del andava infatti di pari passo con il risultato economico delle sue aziende: la Pt_1
“Stile Casa di UL MI” dal gennaio 2022 era divenuta “ , mentre la società Parte_5 [...] era stata sottoposta a scioglimento in data 5.8.2022 e dichiarata fallita in data 26.9.2023. Parte_6CP_ Per_ 9 La vinceva, infatti, sull'addebito, sull'assegno di mantenimento e sull'affidamento del figlio;
entrambi i coniugi perdevano sulla quantificazione delle spese straordinarie del figlio e il vinceva sull'assegnazione Pt_1 della casa coniugale.
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Avverso tale sentenza, pubblicata in data 7.6.2025 e notificata in data 24.6.2025, il con ricorso Pt_1 depositato in data 24.7.2025 proponeva tempestivo appello concludendo come indicato in epigrafe.
In data 15.10.2025 si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale confermare l'impugnata CP_1 sentenza e rigettare l'appello e, in via subordinata, rideterminare l'assegno di mantenimento in proprio favore nella misura ritenuta di giustizia, tenendo conto delle effettive capacità reddituali e patrimoniali delle parti. Con rifusione delle spese di lite del giudizio di gravame.
In data 27.10.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 28.10.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso in appello il deduce: Pt_1
. circa l'addebito della separazione, il Tribunale ha ritenuto veritiera la versione dei fatti esposta dalla (la quale ha lamentato di essere stata vittima di atteggiamenti violenti sul luogo di lavoro, di CP_1 violenze, anche sessuali, minacce di morte e tradimenti), sebbene tale versione dei fatti non sia mai stata provata10: è infatti singolare come in molti anni di matrimonio nessuno abbia mai assistito a scene di violenza, non vi siano referti di pronto soccorso o interventi delle forze dell'ordine11. Il Tribunale ha quindi erroneamente ritenuto provate le presunte condotte aggressive del marito basandosi solo su testimonianze di terzi che, da un lato, sono prive di contestualizzazione e, dall'altro, si fondano su dichiarazioni de relato, dunque inutilizzabili ai fini probatori. In particolare quanto affermato dal teste non prova alcun episodio di aggressione verbale e/o minaccia nei confronti della ma prova Per_3 CP_1 semmai solo la sussistenza di un'elevata conflittualità tra i coniugi: il teste ha infatti riferito il verificarsi di alcuni episodi che tuttavia non sono stati in alcun modo circostanziati e l'affermazione “ti aiuto a buttarti dalla finestra” riferita dal teste non può essere considerata come minaccia di morte. Quanto Per_3 invece ai testi e , gli stessi non hanno riferito fatti personalmente osservati, Tes_1 Parte_3 ma si sono limitati a riportare quanto appreso dalla sorella e pertanto, in quanto dichiarazioni de relato, non possono fondare una pronuncia di addebito;
Per_
. in punto assegno di mantenimento in favore del figlio , anche la in quanto madre dello stesso, CP_1 deve contribuirvi: ella fino al 2021 aveva lavorato col marito e dall'agosto 2023 ha lavorato presso la società Chef Express S.p.a. con una retribuzione di circa 1.400 euro mensili (che il contratto di lavoro non sia stato rinnovato nel luglio 2024 è un dato che il Tribunale ha assunto prendendo per vere le affermazioni al riguardo fatte dalla in sede di memoria replica ma nulla è stato documentato); CP_1
. quanto all'assegno di mantenimento in favore della quest'ultima nel giudizio di primo grado si è CP_1 unicamente soffermata sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio senza nulla riferire in merito
CP_ 10 Nessuno degli episodi citati dalla (né quello del gennaio 2021 occorso presso il luogo di lavoro, né quello CP_ in cui il avrebbe minacciato di morte e inseguito la fuggendo all'accorrere dei passanti, né quello Pt_1 del luglio 2021 “ove ella si rivolge a un'amica incontrata al Supermercato Lidl di Mapello per riuscire ad uscire dallo stesso” -v. pag. 10 sentenza impugnata-) è, infatti, mai stato confermato da alcun testimone. CP_ 11 Le denunce-querele presentate dalla sono state, peraltro, tutte oggetto di archiviazione.
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alla sua condizione economico-patrimoniale (omettendo quindi di rilevare la circostanza in forza della quale ormai dal 2023 lavora); peraltro anche sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio la CP_1 non ha provato alcunché e ciononostante il Tribunale ha ritenuto provato il tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio e ha posto a carico del , che già è tenuto al completo mantenimento Pt_1 Per_ del figlio , al 70% delle spese straordinarie e al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale12, di proprietà di entrambi i coniugi, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura pari a 1.800 euro mensili;
. circa le spese di lite, il Tribunale ha errato nel ritenere che “vince la resistente…per affido condiviso”, in quanto il nel corso del giudizio di primo grado non aveva reiterato la domanda di affido Pt_1 esclusivo inizialmente proposta, rinunciando alla stessa fin dalla fase presidenziale;
peraltro, mentre il aveva preso atto dele risultanze della CTU già in fase presidenziale, la aveva dapprima Pt_1 CP_1 Per_ contestato tali accertamenti13, poi aveva alimentato il contenzioso relativo al collocamento del figlio
(chiedendo dapprima il “collocamento migliore” e successivamente il collocamento presso di sé, con annessa assegnazione della casa coniugale) e solo all'esito del giudizio aveva rinunciato a tale domanda. Quindi, se la è stata giudicata vincente in merito alle domande di addebito e di assegno di CP_1 mantenimento, la stessa doveva essere ritenuta soccombente in ordine alle domande di collocamento e di assegnazione della casa coniugale, con compensazione delle spese di lite. Bisognava tenere in considerazione, nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della che a questa, CP_1 sebbene avesse sempre chiesto un assegno di 4.000 euro mensili, era stato riconosciuto un assegno di 1.800 euro mensili, per cui la stessa non era rimasta vittoriosa in relazione a tale domanda;
. l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Bergamo nelle more del giudizio determinava un pregiudizio economico serio e difficilmente reversibile per il , la cui condizione reddituale attuale Pt_1 non consentiva di sostenere l'onere mensile disposto dal Tribunale.
In comparsa di costituzione la sig.ra deduce: CP_1
. il fallimento del matrimonio è stato determinato solo ed esclusivamente dalle costanti violenze (fisiche, sessuali, morali e verbali) poste in essere dal nei confronti della moglie, condotte che avevano Pt_1 costretto l'appellata ad abbandonare la casa coniugale e a farsi seguire da uno specialista per superare la situazione, oltre che dalle numerose relazioni extra coniugali dal marito intrattenute in costanza di matrimonio. Quanto alle violenze, in comparsa di costituzione di primo grado la aveva riportato CP_1 una serie di episodi occorsi negli anni tra i quali quello verificatosi nel gennaio 2021, quando il Pt_1 aveva inveito contro l'impiegata dell'impresa e un istallatore, dicendo che la moglie non contava nulla e che l'azienda era solamente sua, imprecando e profferendo nei confronti della moglie insulti e minacce. Anche , conoscente comune dei coniugi e consulente dell'impresa del , aveva Tes_2 Pt_1 affermato nella sua testimonianza: “durante il mio rapporto di lavoro per l'Italia, nel periodo dopo la pandemia, mi è capitato per ben tre volte di assistere a discussioni tra loro nelle quali il sig. Pt_1 minacciava di morte la moglie, ne ricordo in particolare una nella quale egli diceva “ti aiuto a buttarti dalla finestra”. Vi è poi stato l'episodio occorso dopo la vendita della casa del figlio , quando il Per_2
aveva minacciato di morte la e l'aveva inseguita fino a quando erano intervenuti passanti Pt_1 CP_1 n. 642/2025 RG
allertati dalle grida di aiuto della e infine quello occorso in data 17.8.2021 quando la si era CP_1 CP_1 dovuta rivolgere a un'amica incontrata al Supermercato Lidl di Mapello per riuscire a uscire dallo stesso poiché il la stava pedinando. In generale, da quando la moglie aveva abbandonato la casa Pt_1 coniugale, il aveva iniziato a effettuare una serie di “ronde” nella zona ove la stessa si era Pt_1 trasferita e, in alcuni casi, dei veri e propri pedinamenti, così costringendola a cambiare le proprie abitudini, mutando le tratte automobilistiche, verificando l'assenza del marito quando usciva da casa e quando vi rientrava, recandosi a fare la spesa in supermercati diversi da quelli che era solita frequentare ed evitando di frequentare i posti nei quali avrebbe potuto incontrare il marito per timore di quello che le sarebbe potuto accadere. Tutte queste circostanze sono state integralmente confermate dai testi escussi nel corso delle udienze tenutesi in data 12.6.2024 e 12.11.2024 e, come rilevato dal Tribunale, tutti gli episodi riferiti dai testi sono precisi e circostanziati. Nel caso di specie sussistono quindi una pluralità di elementi, precisi e circostanziati, che hanno trovato riscontro in sede istruttoria, che consentono di ritenere provato il grave comportamento tenuto dal in costanza di matrimonio, caratterizzato da Pt_1 violenza gratuita nei confronti della moglie e da soprusi di natura psicologica, a nulla rilevando che in sede penale le denunce presentate dalla siano state archiviate;
CP_1
. la ha lavorato nella ditta del marito fino a luglio 2021, quando, abbandonata la casa coniugale, il CP_1
l'aveva “buttata fuori” dall'impresa, lasciandola priva di lavoro e di sostentamento;
grazie alla Pt_1 collaborazione professionale e all'accudimento dei figli e della casa da parte della moglie, il ha Pt_1 potuto ampiamente dedicarsi alla carriera;
. l'appellata ha reperito un'occupazione con un contratto a tempo determinato fino al 31.12.2025 con uno stipendio medio di 1.200 euro mensili che in alcun modo le garantisce quell'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, specie considerato che, abbandonata la casa coniugale, ha preso in locazione un appartamento per il quale versa un canone di 700 euro mensili;
di contro il , oltre a essere un Pt_1 facoltoso imprenditore14, è proprietario per la metà della casa coniugale (dotata di piscina e di giardino) e per l'intero di altri immobili15, oltre a essere stato nel corso degli anni proprietario di assai costose autovetture (peraltro, a seguito del gravissimo incidente occorsogli nel 2001, a titolo di risarcimento del danno, gli è stata corrisposta la cospicua somma pari a 500.000 euro); Per_
. circa la richiesta dell'appellante di concorso materno al mantenimento del figlio , l'appellata già paga il 30% delle spese straordinarie e padre e figlio godono interamente della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi;
peraltro, percependo 1.200 euro al mese e dovendo pagare il canone di locazione difficilmente la appellata potrebbe contribuire al mantenimento del figlio modo diverso da quello già in essere;
. quanto alle spese di lite, il era risultato soccombente sulla domanda di addebito, in punto Pt_1 Per_ mantenimento della moglie e circa il mantenimento materno ad;
dall'altro lato era stato riconosciuto l'addebito della separazione in capo al e l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento Pt_1 in favore alla (assegno sempre negato dal ), sicché anche in punto spese la sentenza del CP_1 Pt_1
Tribunale di Bergamo doveva essere confermata;
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. va evidenziato che il non ha corrisposto alcunché a titolo di mantenimento alla né per il Pt_1 CP_1 periodo dal deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza né per il periodo successivo alla decisione del Tribunale (neppure a seguito della notifica dell'atto di precetto).
La Corte osserva: 1) addebito: La sig.ra ha fondato la domanda di addebito a carico del marito sulle circostanze che lo stesso CP_1 avrebbe avuto nel corso del matrimonio varie relazioni extraconiugali e che avrebbe tenuto nei suoi confronti condotte di denigrazione, avrebbe agito maltrattamenti morali e fisici e l'avrebbe costretta in alcune occasioni ad avere rapporti sessuali. Circa le relazioni extraconiugali, tuttavia, non è stato dedotto (e neppure provato) nulla di preciso dalla mentre in relazione ai maltrattamenti la causa è stata CP_1 istruita in primo grado sia documentalmente sia mediante testimonianze. Va premesso che , come rilevato dal giudice di primo grado consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che “le violenze fisiche nel rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti - lesivi, pure della pari dignità della persona - i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass 7321/2005; 11844/2006) e cui va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis” (Cass. 7388/2017). La Cassazione afferma quindi che in caso di condotte maltrattanti resta irrilevante anche l'eventuale posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi, per via della loro “incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis” (Cass. civ. sez. VI, 19/02/2018, n. 3925, Cass. civ. sez. VI, 22/03/2017, n. 7388; Cass. civ. sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. n. 11631/2024) e che le violenze integrano atti “comparabili” solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto ad eventuali preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. n. 22294/2024; Cass. n. 31351/2022). A tal fine è sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. n. 22294/2024; Cass. n. 433/2016). Ebbene, nella fattispecie in esame la ha descritto un marito sin dall'inizio del matrimonio CP_1 prevaricatore, prepotente, che voleva sempre comandare e che spesso teneva agiti impulsivi e frequenti manifestazioni aggressive verso di lei. Dalla CTU svolta in primo grado e dalla querela sporta a luglio 2021 emerge che la aveva raccontato CP_1 che il sin da quando erano fidanzati aveva avuto agiti aggressivi verso di lei in momenti di rabbia Pt_1
e durante i litigi, che per questo non piaceva ai di lei genitori e che anche dopo il matrimonio il marito era squalificante verso di lei, la criticava spesso, aveva un umore instabile e spesso aveva agiti impulsivi verso oggetti e verso di lei. Questo l'aveva portata già nel 2001 a proporre al marito di separarsi, tuttavia poco dopo questi era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale (era stato investito da un'auto mentre viaggiava sulla moto) che gli aveva provocato un grave trauma cranico, era rimasto in coma dieci
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giorni e a lungo ricoverato. Non appena il marito si era ripreso fisicamente lei aveva riscontrato che la situazione non era cambiata, anzi i litigi col marito si erano intensificati, il marito alternava momenti di gentilezza a momenti nei quali era aggressivo con lei dandole calci e sberle, la spaventava facendo il gesto di picchiarla e di metterla al muro, avvicinandosi e urlandole da pochi centimetri e minacciandola con le parole “finisci male”, picchiava i pugni contro muro e porte, era offensivo e di umore instabile;
poi, dopo averla lasciata in lacrime, per un paio di giorni diventava premuroso e gentile e la portava fuori a mangiare promettendole che non sarebbe più accaduto, ma poi tutto tornava come prima. Inoltre spesso la costringeva ad avere rapporti sessuali visto che lei non si prestava più spontaneamente ad averli. La coppia nel 1990 era entrata a fare parte dell'associazione Scientology ed è certo che nel 1990 il primogenito , all'età di 20 anni, se ne andò di casa stanco del clima presente tra i genitori. Sempre Per_2 secondo la con gli anni si era arrivati a un peggioramento della situazione che la aveva portata a CP_1 fine luglio 2021 a decidere di lasciare la casa coniugale e a sporgere poco dopo una lunga denuncia/querela – nei mesi seguenti oggetto di varie integrazioni – nella quale aveva riportato nel dettaglio anni di tensioni, svalutazioni, offese, minacce e maltrattamenti da parte del marito. La ha altresì raccontato, sia al CTU sia in querela, che, quando a giugno 2021 aveva comunicato al CP_1 marito di volersi separare, questi aveva cominciato ad urlare, a dirle che era pazza e che non se ne parlava di separarsi. Quando poi lei a fine luglio 2021 aveva lasciato la casa coniugale il marito aveva preso a
“pedinarla”, a seguirla in auto, in un'occasione si era recato alterato a casa della famiglia di lei e aveva insultato il fratello. Ha raccontato come tale condotta controllante ed assillante del marito l'aveva molto spaventata tanto che aveva chiesto a suo fratello di vivere con lei per qualche tempo avendo paura a rimanere da sola. Ciò rilevato, osserva parte appellante che non ci sono agli atti referti medici attestanti lesioni e che la querela sporta dalla nel luglio 2021 non è esitata in una sanzione penale ai propri danni: in effetti è CP_1 agli atti un'ordinanza del GIP di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti del avanzata nel marzo 2022 dal PM ed è altresì agli atti una richiesta di archiviazione del PM Pt_1 dell'aprile 2022 in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale: si tratta tuttavia di una richiesta di archiviazione di pochissime righe nella quale il PM si limita a riportarsi all'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare concludendo che non esistevano elementi per sostenere l'accusa in giudizio;
e il GIP ha avvallato tale già scarna richiesta del PM con un timbro privo di motivazione: manca pertanto un'approfondita analisi delle varie condotte contestate al Pt_1 descritte nel dettaglio e con dovizia di particolari in querela. Osserva inoltre questa Corte che il racconto, estremamente dettagliato e circostanziato nei tempi e nei luoghi, reso dalla sia al CTU in primo grado sia in sede di querela e di integrazione di querela risulta CP_1 riscontrato da una serie di elementi:
- al CTU il primo figlio ha raccontato (pagg. 22 e 23 elaborato peritale) di essere uscito da casa a Per_2
20 anni pur essendo preoccupato per l'incolumità della madre visti i comportamenti aggressivi del padre verso di lei. Ha ricordato un padre sempre molto “nervoso” e violento con la madre aggiungendo che anche lui e il padre a volte si erano “azzuffati” e che l'incidente del 2001 aveva peggiorato il carattere del padre, tanto che in due o tre occasioni lui aveva chiamato i Carabinieri perché il padre stava “mettendo le mani” addosso alla madre. Ha ricordato di avere suggerito lui alla madre di separarsi perché temeva Per_ che il padre potesse farle male. Invece che, come sopra evidenziato, si è sentito abbandonato dalla madre quando questa ha lasciato la casa coniugale ed ha abbracciato totalmente la versione paterna, non
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ha riferito al CTU alcun maltrattamento paterno ma anzi ha riferito di un carattere materno instabile e di una madre che alternava momenti di rabbia ad altri di disperazione: tuttavia va considerato che, mentre Per_
che quando è stato sentito dal CTU aveva 16 anni ed era totalmente schierato dalla parte del padre tanto che aveva voluto interrompere i rapporti con la madre, invece all'epoca della CTU aveva Per_2
32 anni e si era allontanato da molti anni da casa creandosi una sua famiglia e mantenendo un atteggiamento più “equidistante” tra i genitori: questo rende il racconto di più attendibile di quello Per_2 del fratello minore.
- dalla relazione clinica del 13.1.2003 della Casa di Cura Privata “Ville Turro” emerge che il sig. Pt_1 riportò nell'incidente del 8.7.2001 un trauma cranico, rimase in coma 10 giorni manifestando nei giorni successivi impulsività, atteggiamento acritico e mancanza di consapevolezza. In tale relazione, di un anno e mezzo successiva all'incidente, i sanitari danno atto che la moglie del paziente aveva riferito impulsività del marito anche nel prendere le decisioni sul lavoro e che dai test era emersa integrità cognitiva che però si associava a manifestazioni di impulsività e atteggiamenti inappropriati. Per_ Anche dalla CTU psichiatrica del dott. del maggio 2002 (predisposta nel procedimento volto al riconoscimento in favore del del risarcimento dei danni a seguito dell'incidente) emerge che si Pt_1 erano riscontrate impulsività e acriticità. Infine anche il CTU dott. psicologo, nel marzo 2022, a seguito dei colloqui con i due coniugi, Per_4 aveva rilevato nella un tono umorale di marca depressiva e nel un funzionamento impulsivo CP_1 Pt_1
e ipomaniacale rispetto al quale “non potevano escludersi atteggiamenti disregolati” (pag. 17).
- la versione della ha infine trovato conferma nelle testimonianze assunte nel corso del giudizio di CP_1 primo grado: il teste , che per anni ha collaborato nell'impresa gestita dai coniugi e che quindi Tes_3 ben conosceva entrambi, all'udienza del 12.6.2024 ha dichiarato che nel corso del rapporto lavorativo gli era capitato per ben tre volte di assistere a discussioni tra i due coniugi nelle quali il aveva Pt_1 minacciato di morte la moglie, ricordando in particolare la volta in cui le aveva detto “ti aiuto io a buttarti dalla finestra”. Il teste ha altresì confermato che lo stesso gli aveva detto che, dopo che la moglie Pt_1 se ne era andata di casa, la seguiva perché voleva capire dove andava e soprattutto dove dormiva. Si è quindi in presenza di un teste che ha confermato, per avervi assistito direttamente, ad episodi di minacce di morte profferite dal nei confronti della moglie: e, se il anche sul luogo di lavoro e Pt_1 Pt_1 davanti a terze persone non si faceva problemi a minacciare la moglie, si può ragionevolmente immaginare che possa anche avere tenuto condotte peggiori quando era solo con la moglie. Quanto al fatto che la frase relativa al buttarsi dalla finestra non rappresenti una minaccia di morte, come sostiene l'appellante, naturalmente dipende dal tono e dalle circostanze nelle quali è stata pronunciata: comunque una simile frase in un contesto di aggressione verbale e fisica ben può rappresentare una minaccia di morte. I testi e , fratelli della hanno riferito che la sorella aveva raccontato loro Tes_1 Parte_3 CP_1 dei maltrattamenti posti in essere dal marito: si tratta in effetti di testimonianze “de relato ex parte actoris” e quindi non rilevanti ai fini probatori;
tuttavia il teste ha riferito di ricordare di essere stato Tes_1 nel corso dell'estate 2021 in più occasioni chiamato dalla sorella la quale era spaventata perché temeva che il marito potesse venirla a cercare e le entrasse in casa. Ha poi ricordato che a febbraio 2022 il Pt_1 si era recato a casa sua cominciando ad urlare con tono minaccioso e ad insultare lui e la sua famiglia. La sorella della ha invece confermato di ricordare che il 17.8.2021 le aveva telefonato CP_1 CP_1 dicendole di essere entrata all'interno del supermercato Lidl di Mapello e di essere spaventata perché il
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marito transitava in auto nelle vicinanze. Le testimonianze dei due fratelli della pur riferendosi ad CP_1 eventi successivi all'allontanamento della stessa dalla casa coniugale, rilevano in quanto, confermando l'indole aggressiva del , riscontrano l'attendibilità del racconto della sig.ra circa la Pt_1 CP_1 personalità del marito.
Infine, circa le condizioni psichiche della sig.ra al momento della separazione, è agli atti il CP_1 certificato medico dello psichiatra dott. datato 27.11.2021 nel quale si dà atto che la paziente Per_6 presentava gravi sintomi ansioso- depressivi reattivi a riferite dinamiche col marito caratterizzate da protratta violenza verbale e fisica;
il medico suggeriva alla paziente presa in carico psichiatrica e le sconsigliava di avviare iniziative giudiziarie che avrebbero potuto acuire la sintomatologia (in effetti l'iniziativa di avviare la procedura separativa l'ha assunta il ). Pt_1
Si osserva da ultimo che anche il certificato penale acquisito da questa Corte attesta comunque un'indole prepotente e tendente all'aggressività del anche precedente all'incidente del 200116. Pt_1
In conclusione la statuizione di addebito a carico del va confermata ritenendo questa Corte che Pt_1 il racconto reso dalla sig.ra sia attendibile circa il fatto che il marito aveva con lei un'indole
CP_1 prepotente, impulsiva ed aggressiva: tale condotta, nel corso del lungo matrimonio, più di una volta aveva fatto maturare alla la decisione di separarsi ma poi la stessa aveva sempre deciso di soprassedere
CP_1 sia perché il marito alternava tali condotte a fasi in cui le chiedeva scusa e si comportava meglio, sia perché ad un certo punto il marito era rimasto coinvolto in un grave incidente, sia perché la coppia aveva avviato attività commerciali in comune sia, infine, perché nel 2006 era nato il secondo figlio;
nondimeno, col passare del tempo, la sig.ra non è riuscita più a tollerare la situazione, ha preso l'irrevocabile
CP_1 decisione di separarsi, la ha comunicata al marito il quale ha reagito con rabbia, insulti e minacce e la situazione è parsa alla sig.ra talmente intollerabile da indurla ad andarsene da casa.
CP_1 Per_ Significativo, al riguardo, è lo scambio di messaggi whatts app intercorsi tra la e il figlio che
CP_1 scelse di rimanere col padre quando la madre decise di separarsi, messaggi nei quali la esplicita17
CP_1 al figlio di avere deciso di separarsi non tollerando più di essere maltrattata dal marito: frasi che la
CP_1 Per_ non avrebbe scritto ad , che abitava con lei e il padre e che quindi era informato sulla situazione, se i maltrattamenti non fossero avvenuti.
Per_ 2) assegno di mantenimento per il figlio . n. 642/2025 RG
LE ha 19 anni e vive col padre da quando la madre a luglio 2021 ha lasciato l'abitazione coniugale: Per_ purtroppo , come è emerso nel corso della CTU svolta in primo grado, si è sentito abbandonato dalla madre, si è alleato col padre e rifiuta di incontrare la madre. Il ragazzo è quindi totalmente a carico del padre: vero è che la contribuisce indirettamente al mantenimento del figlio dal momento che la casa CP_1 coniugale, cointestata ad entrambi i coniugi dopo che nel febbraio 2021 il ha donato la quota Pt_1 della metà della casa alla moglie, è assegnata al marito (il quale peraltro paga interamente il mutuo di 700 euro mensile per tale casa); tuttavia a gennaio 2025 la ha trovato un lavoro dal quale ritrae uno CP_1 stipendio mensile medio di circa 1.200 euro al mese, come risulta dalle buste paga agli atti;
va considerato anche che la ha dovuto reperire un alloggio in locazione: si ritiene pertanto che la stessa, pur CP_1 dovendo contribuire al mantenimento del figlio - non essendo gravata da alcun mantenimento diretto -, non possa versare oltre 100 euro al mese. Tale somma è comunque dovuta solo dal febbraio 2025, primo mese successivo a quello in cui la ha reperito il lavoro, perché in assenza di fonti di reddito da CP_1 lavoro la stessa non sarebbe in grado di versare neppure tale modesta somma, peraltro dovendo anche Per_ contribuire alle spese straordinarie di nella misura del 30%, percentuale che si ritiene comunque adeguata vista la disparità economica tra i due genitori.
3) assegno di mantenimento per la sig.ra CP_1
Si ricorda che, come ha affermato la Corte di Cassazione nella pronuncia n.12196/2017, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio”. Ciò premesso circa la natura dell'assegno separativo, la Corte condivide col Tribunale la valutazione secondo la quale alla spetti senz'altro un assegno di CP_1 mantenimento: va ricordato come la stessa, oltre ad avere cresciuto i due figli, ha collaborato per anni nell'impresa del marito “Stile Casa di UL MI”, contribuendo quindi alla crescita dell'impresa familiare, venendo licenziata dopo che aveva avviato le pratiche per la separazione e aveva lasciato la casa coniugale. Va rilevato che la dopo la separazione, nonostante l'età (ha ora 58 anni), nel 2023 CP_1 ha saputo reperire un lavoro, benché a tempo determinato, cessato a luglio 2024, e poi un'altra occupazione come impiegata nel gennaio 2025, lavoro dal quale ricava mediamente 1.200 euro al mese: ha dimostrato quindi di sapersi attivare, di volersi rendere autonoma e di non volere vivere solo grazie all'assegno di mantenimento versatole dal marito. La è gravata da canone di locazione che versa al CP_1 fratello che le ha messo a disposizione un alloggio perché la casa coniugale - cointestata - è stata assegnata al marito in quanto collocatario del figlio, ora maggiorenne ma non autonomo economicamente. Il è da anni imprenditore, era titolare della società “Stile Casa di UL MI”, aveva creato Pt_1 anche in Svizzera un'altra società, la Home Eight Sa, poi cessata, e nel gennaio 2022 ha costituita una nuova società la “Stileacqua” srl. Va considerato che il non ha contestato quanto dedotto sin nel Pt_1 giudizio di primo grado dalla in merito al fatto che la famiglia durante il matrimonio godeva di uno CP_1
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stile di vita piuttosto elevato (cene al ristorante, fine settimana trascorsi in località di villeggiatura, Per_ frequentazione da parte dei due figli ed di scuole private): sul punto, in sede di interrogatorio Per_2 formale all'udienza del 18.4.2024, richiesto di precisare se fossero vere tali circostanze, il aveva Pt_1 dichiarato: “per me sono cose normali che si hanno in tutte le famiglie”, ammettendo altresì di avere un orologio Rolex (asserendo però di averlo pagato 9.000 euro e non 40.000 euro come sosteneva la moglie). Ha sempre avuto a disposizione auto di un certo livello – v. doc. 9 fasc. di primo grado della - CP_1
(BMW, una Range Rover, un'AUDI, una benchè intestata alla società) e la casa coniugale a Pt_4
TE Sopra, via Ruggeri 37, acquistata durante il matrimonio dal benché ricorrendo a mutuo, Pt_1
è una villa con piscina e grande giardino: alla luce di tali risultanze è evidente che la documentazione fiscale del che, come rilevato dal Tribunale, attesta redditi estremamente variabili ma comunque Pt_1 mai superiori ai 4.000 euro al mese, non può ritenersi attendibile. Inoltre va rilevato che dagli estratti di conto corrente del (doc. 31) relativi al periodo 31.3.2022 – 31.3.2024 risultano accrediti per Pt_1 retribuzioni dell'importo di 1.000 euro al mese da parte di “Stileacqua srl” ma risultano anche frequenti bonifici in entrata per importi ben più alti fatti da parte di “Stileacqua srl” con la causale “restituzione finanziamento soci”. Visto il divario economico tra i due coniugi, considerata la lunga durata del matrimonio e il tenore di vita coniugale, alla spetta senz'altro un assegno di mantenimento. CP_1
In relazione al “quantum”, la Corte ritiene corretto determinare un assegno di mantenimento in favore della nella misura di 1.300 euro al mese, annualmente rivalutabile su base Istat: invero l'importo
CP_1 determinato dal Tribunale - 1.800 euro – risulta fondarsi sull'erroneo presupposto che la che invece
CP_1 dal gennaio 2025 lavora, non lavorava dal luglio 2024 e che era difficilmente prevedibile il suo inserimento nel mondo del lavoro - v. pag. 10 sentenza -: si ritiene l'assegno di 1.300 euro al mese, unitamente al reddito da lavoro dalla percepito, sia idoneo a consentirle di mantenere un tenore di
CP_1 vita adeguato. Si ritiene di disporre che la riduzione dell'assegno abbia effetto dal febbraio 2025, mese successivo a quando la ha iniziato a lavorare.
CP_1
La regolamentazione delle spese di lite, avendo questa Corte parzialmente riformato la sentenza di primo grado, va operata valutando nel complesso la soccombenza di ciascuna parte: ebbene, la si è vista CP_1 accolte le domande di addebito della separazione al marito e la domanda di riconoscimento di un assegno separativo per sé (in appello in via principale il ha chiesto la revoca di tale assegno ritenendo non Pt_1 esistenti i presupposti per il suo riconoscimento in favore della moglie e solo in subordine ne ha chiesto la riduzione) mentre il si è vista accolta la domanda di riconoscimento in capo alla moglie di un Pt_1 Per_ contributo per il mantenimento di , peraltro riconosciuto in misura minima, ma non quella volta ad ottenere la percentuale del 50% a carico di ciascuno dei genitori per le spese straordinarie - e la domanda subordinata di riduzione dell'assegno di mantenimento della moglie: si ritiene quindi, considerato l'esito complessivo della lite, di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio per due terzi ponendo il restante terzo a carico del;
la liquidazione viene operata applicando i parametri previsti per i Pt_1 procedimenti dinnanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per il primo grado e fasi di studio, introduttiva e decisoria per la fase di appello, in 2.538,66 euro per il primo grado e in 2.315,33 euro per il giudizio di appello.
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P. Q. M.
la Corte d'Appello di Brescia, sull'appello proposto da MI UL avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 873/2025 pubblicata il 7.6.2025 resa nel proc. 121/2022 RG, nel contraddittorio delle parti e sentito il PG, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
1) ridetermina con decorrenza da febbraio 2025 l'assegno mensile di mantenimento in favore di
[...]
in 1.300 euro, annualmente rivalutabili su base Istat dal 2026. Controparte_1
2) pone a carico di a decorrere da febbraio 2025 la somma mensile di 100 euro per Controparte_1 Per_ il mantenimento del figlio , oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di Bergamo, rimanendo il restante 70% a carico del . Pt_1
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
4) compensa per due terzi le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone il restante terzo a carico di , quota che si liquida in 2.538,66 euro per il primo grado e in 2.315,33 euro per il Parte_1 giudizio di appello, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 28.11.2025
il Consigliere rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Dopo essere andata via di casa riferiva di avere preso in locazione un appartamento per il quale versava un canone di 700 euro mensili. 3 Il era, infatti, titolare della “Stile Casa di UL MI”, dal 2021 aveva iniziato a lavorare anche in Pt_1 Svizzera per il tramite della società “Home Eight Sa” e in data 11.1.2022 aveva costituito la “Stileacqua srl”. 4 Identificati al catasto dei terreni del comune di TE di Sopra fg. 1, part. 9132, cl. semin. arbor, fg 1, part. 8541, cl. bosco ceduo, al Fg 1, part. 8573, cl. bosco ceduo e al Fg. 1, part. 9134, cl. semin arbor. Per_ 5 Il CTU aveva concluso per l'affidamento condiviso di e il suo collocamento presso l'abitazione paterna (il ragazzo voleva vivere col padre e aveva interrotto i rapporti con la madre) suggerendo però la ripresa degli incontri madre -figlio. 6 Fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato alle ore 21 della domenica, sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni festivi e quindici giorni anche continuativi durante le vacanze estive.
4 12 Pari a circa 700 euro mensili. 13 V. udienza tenutasi in data 29.11.2022.
8 14 Il è, infatti, titolare della Stile Casa di UL MI, dal 2021 ha iniziato a lavorare anche in Svizzera Pt_1 per il tramite della società Home Eight Sa e in data 11.1.2022 ha costituito la Stileacqua srl. 15 Identificati al catasto dei terreni del comune di TE di Sopra (BG) al Foglio 1, particella 9132, classe Semin Arbor, al Foglio 1, particella 8541, classe Bosco Ceduo, al Foglio 1, particella 8573, classe bosco ceduo e al Foglio 1, particella 9134, classe Semin Arbor.
9 16 Il ha riportato una condanna ad un anno di reclusione per una calunnia commessa nel dicembre 1999, Pt_1 una condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone commesso nel febbraio 1997 e una condanna ad otto mesi di reclusione per truffa continuata commessa da ottobre 2012 a giugno 2013. Per_ 17 Si riporta lo scambio di messaggi: : “dopo quello che hai combinato il risultato è questo, sei contenta CP_ adesso?”: “cosa avrei combinato? Spiegamelo una volta tutte così ci chiariamo. Volevi finissi massacrata di botte ?”. LE: “se hai paura di essere massacrata di botte vuole dire che ha fatto qualcosa di sbagliato. Cosa hai distrutto? Hai distrutto la tua famiglia per il tuo egoismo, e il risultato che hai ottenuto è questo sei contenta?”. CP_ Per_
“Caro non ti ho cresciuto con l'idea che le cose si ottengono con la violenza, anzi ti ho sempre detto che non si usa mai, soprattutto sulle donne. Ne ho sopportata fin troppa. Non ho distrutto nulla, non sono un'egoista. Ho sempre sopportato tutto pensando fosse il tuo bene ma non ce la facevo più”.
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE FAMIGLIA E MINORI
composta dai Magistrati: Maria Grazia Domanico Presidente Francesca Caprioli Consigliere rel. est. Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in via telematica in data 24.7.2025
da
nato a [...] in data [...], res. TE di Sopra (BG) via Parte_1
Ruggeri 37/M, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Anzalone e Paola Guarnieri, entrambi del foro di Bergamo, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nata a [...] in data [...], res. TE di Sopra (BG) via Controparte_1
Ruggeri 37/M, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Ceci del foro di Bergamo presso lo studio del quale ha eletto domicilio appellata
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 873/2025 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 7.6.2025, notificata in data 24.6.2025, pronunciata nella causa iscritta al R.G. n. 121/2022 in punto: separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi di gravame proposti: In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Bergamo in data 17.4.2025, n. 873/2025 pubbl. il 7.6.2025, nelle more della definizione del presente giudizio di appello, ritenuta la sussistenza di gravi e fondati motivi.
1 n. 642/2025 RG
In via principale e nel merito:
. dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la dichiarazione di addebito della separazione in capo al signor
. Pt_1
. dichiarare l'insussistenza dei presupposti che hanno determinato l'obbligo in capo al signor di versare Pt_1 CP_ a favore della moglie, signora e a titolo di suo mantenimento l'assegno di euro 1.800,00 e per l'effetto annullare detta disposizione;
CP_
. dichiarare dovuto dalla signora (a far data dall'uscita dalla casa coniugale nel mese di agosto 2021, ovvero Per_ dalla domanda in primo grado) a titolo di assegno di contribuzione al mantenimento del figlio , il pagamento della somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo;
. compensare interamente le spese di CTU e di lite di primo grado tra le parti, in ragione delle rispettive soccombenze. In via subordinata e nel merito:
. rideterminare l'importo mensile dell'assegno di mantenimento dovuto dal signor a favore della moglie, Pt_1 in ragione della capacità economica dello stesso nella misura ritenuta di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA: In via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non sussistendone i presupposti di legge ex art. 283 c.p.c.. In via principale e nel merito: confermare la sentenza n. 873/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo, e, per l'effetto, rigettare le domande e istanze tutte proposte da con il proprio ricorso in appello, poiché Parte_1 infondate in fatto e in diritto nonché sfornite di supporto probatorio. In via subordinata: qualora la Corte adita voglia accogliere l'istanza di parte appellante volta a rideterminare CP_ l'assegno di mantenimento in favore della sig.ra , quantificarlo nella misura ritenuta di giustizia, tenendo conto delle effettive capacità reddituali e patrimoniali delle parti. In ogni caso: con rifusione delle spese di lite del giudizio di gravame.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:
si chiede la parziale riforma della sentenza di primo grado, con revoca delle statuizioni inerenti all'addebito, e conferma nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 7.1.2022 adiva il Tribunale di Bergamo chiedendo Parte_1 disporsi la separazione personale con addebito a carico della moglie Controparte_1 Per_ l'assegnazione a sé della casa coniugale e l'affidamento esclusivo del figlio , con collocamento presso di sé e con frequentazione materna secondo un calendario confacente alle esigenze del minore. Chiedeva porsi a carico della moglie un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese di lite. Il esponeva: in Pt_1 data 24.6.1995 aveva contratto matrimonio con la e dalla loro unione in data 6.4.1990 era nato CP_1 Per_
e in data 4.5.2006 ; nel 2021, prima per un periodo di pochi mesi e poi in modo definitivo, Per_2 la aveva abbandonato la casa coniugale e da quel momento il ricorrente si era dovuto occupare da CP_1 Per_ solo di ogni aspetto della vita di , visto il completo disinteresse della moglie la quale aveva peraltro disposto del denaro presente sul conto corrente comune, bonificando 100.000 euro al figlio così Per_2 sottraendo del denaro destinato alle esigenze familiari;
il ricorrente lavorava presso la ditta individuale
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di sua proprietà “Stile Casa di UL MI” nella quale fino al luglio 2021 aveva lavorato anche la
CP_1
Con comparsa depositata in data 20.4.2022 si costituiva la la quale, nell'aderire alla domanda di CP_1 separazione, formulava domanda di addebito a carico del marito. Chiedeva porsi a carico del un Pt_1 Per_ assegno di mantenimento in proprio favore pari a 4.000 euro mensili, disporsi l'affidamento di a entrambi i genitori, stabilendo sul suo collocamento solo dopo averne disposto l'audizione alla presenza Per_ di uno specialista e disporsi un ausilio affinché venisse assistito nella ripresa del rapporto con la madre. Chiedeva inoltre di poter vedere il figlio, nell'ipotesi in cui fosse stato collocato presso il padre, secondo un preciso calendario e che, stante la disparità economica tra i coniugi, ciascun genitore Per_ concorresse al mantenimento di in proporzione alle proprie possibilità (oltre alle spese straordinarie che chiedeva essere poste nella misura del 90% a carico del ). La esponeva che il fallimento Pt_1 CP_1 del matrimonio era ascrivibile unicamente al , il quale, a causa delle costanti violenze (fisiche, Pt_1 sessuali, morali e verbali che l'avevano costretta rivolgersi a uno specialista) poste in essere nei confronti della moglie1, l'aveva costretta a fine luglio 2021 ad abbandonare la casa coniugale e a presentare querela;
rilevava che, a seguito delle continue angherie e minacce del marito, il 10.6.2021 aveva fatto inoltrare al marito una comunicazione da un legale nella quale gli manifestava la volontà di separarsi;
era stato così organizzato un incontro alla presenza del sig. , conoscente comune della coppia e Per_3 consulente dell'impresa, presso Scientology, organizzazione alla quale la coppia aderiva, e in tale occasione il 14.6.2021 la coppia, alla presenza del sig. e della sig.ra aveva Per_3 Parte_2 abbozzato condizioni di separazione consensuale che prevedevano l'assegnazione della casa coniugale Per_ alla moglie, il collocamento di con la madre, l'allontanamento del marito da casa, la divisione a Per_ metà delle somme sul conto corrente comune, il mantenimento di da parte del padre e la costituzione di una nuova impresa a nome della moglie con un compenso fisso per la stessa di 1.800 euro al mese e la metà del fatturato annuale. Dopo solo tre giorni però il , contro gli accordi, aveva fatto ritorno Pt_1
a casa obbligando la moglie impaurita a rintanarsi nella taverna pernottandovi chiusa a chiave;
inoltre, dopo che la resistente aveva lasciato la casa coniugale, il aveva cominciato ad effettuare una serie Pt_1 di ronde e di pedinamenti con la sua auto nel luogo ove la moglie si era trasferita, tanto che la resistente era stata costretta a chiedere aiuto al fratello chiedendogli di vivere con lei e tale condotta controllante e molesta del marito aveva impaurito e condizionato la resistente nelle sue abitudini di vita, ad esempio il 17.8.2021, accortasi di essere seguita dal marito in auto, era stata costretta a rifugiarsi presso il supermercato Lidl di Mapello chiamando al telefono i fratelli per chiedere aiuto;
aveva poi incontrato un'amica alla quale aveva raccontato cosa le stava succedendo e l'amica l'aveva scortata a casa;
la resistente rilevava che il marito, a seguito di un grave incidente stradale occorsogli nel 2001, dopo tale evento era divenuto, a causa del grave trauma cranico riportato, sempre più aggressivo ed impulsivo e anche sul lavoro aveva evidenziato difficoltà di relazione. Riferiva di avere lavorato nella ditta del marito
CP_ 1 In comparsa la riportava una serie di episodi, già portati a conoscenza della Procura della Repubblica, tra i quali quello occorso nel gennaio 2021 quando il aveva inveito contro l'impiegata dell'impresa familiare e Pt_1 contro un istallatore, dicendo che la moglie non contava nulla e che l'azienda era solamente sua, imprecando e proferendo nei confronti della moglie insulti e minacce.
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fino a luglio 2021, quando, abbandonata la casa coniugale2, il l'aveva “buttata fuori” Pt_1 dall'impresa, lasciandola priva di lavoro e di sostentamento. Per converso il , oltre a essere un Pt_1 facoltoso imprenditore3, era proprietario per la metà della casa coniugale (dotata di piscina e di giardino), per l'intero di altri beni immobili4 e di costose autovetture e a titolo di risarcimento del danno a seguito dell'incidente stradale aveva ricevuto 500.000 euro. Deduceva che, in costanza di matrimonio, il tenore di vita era particolarmente elevato, la famiglia aveva sempre usufruito di una colf per circa 20 ore settimanali e di un giardiniere per circa 3-4 volte all'anno e i coniugi erano soliti cenare in ristoranti di lusso, trascorrere le vacanze in posti rinomati e acquistare vestiti in negozi di marca e i figli avevano frequentato scuola private. Quanto al prelievo effettuato dal conto corrente comune, deduceva che dei 100.000 euro prelevati aveva corrisposto 59.500,00 euro a , anch'egli “buttato fuori” dall'impresa Per_2 familiare e che doveva ristrutturare la casa in cui viveva con la moglie e i tre figli;
lei aveva tenuto per sé i restanti 40.500,00 euro che non erano neppure lontanamente sufficienti a consentirle di mantenere un tenore di vita anche solo simile a quello che le importanti disponibilità del marito, unitamente alle proprie - per quanto modeste -, le avrebbero garantito se non fosse intervenuta la separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi in data 28.4.2022, il Presidente, rilevato che le reciproche richieste di addebito impedivano l'esame della richiesta di assegno di mantenimento in favore della e che, di contro, era necessario approfondire la situazione del figlio CP_1 minore delle parti, nominava CTU il dott. al fine di verificare quale fosse il miglior regime Persona_4 Per_ di affidamento e di affido per .
All'esito dell'udienza tenutasi in data 29.11.2022 nel corso della quale si dava atto del deposito della CTU5, il Presidente, con ordinanza depositata in data 9.12.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati, Per_ affidava ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre e con frequentazione materna secondo un preciso calendario6, poneva integralmente a carico esclusivo del il mantenimento Pt_1 ordinario del figlio, obbligava ciascun genitore a concorrere, il padre nella misura del 70% e la madre del 30%, nelle spese straordinarie, assegnava la casa coniugale al e invitava le parti a sottoporsi Pt_1
a percorsi di supporto psicologico e genitoriale.
La causa veniva istruita mediante interrogatori formali ed escussione di alcuni testimoni. n. 642/2025 RG
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 873/2025, pubblicata in data 7.6.2025 e notificata in data 24.6.2025, così provvedeva:
- pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cc la separazione personale tra i coniugi Pt_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...]
[...] CP_1 CP_1
(BG) il 15/01/1967 (atto n. 12, parte II°, serie A, registro del Comune di PALAZZAGO, Atti di Matrimonio dell'anno 1995);
- dichiara che la separazione è da addebitare al ricorrente;
Parte_1
- rigetta la domanda di addebito svolta dal ricorrente ai danni della resistente;
- la casa coniugale viene assegnata al ricorrente, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la Per_ compongono stante la convivenza con il figlio maggiorenne non autonomo
- pone integralmente a carico del padre il mantenimento ordinario del figlio maggiorenne non autonomo Per_
- obbliga ciascun genitore a concorrere, il padre nella misura del 70% e la madre del 30%, nelle spese Per_ non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per lo stesso secondo il nuovo Protocollo del Tribunale di Bergamo.
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare a favore della resistente e a titolo di mantenimento un assegno di € 1.800,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, con rivalutazione annuale ISTAT;
- pone in via solidale delle parti l'onere del pagamento dell'espletata CTU per come già liquidata;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della resistente che, già compensate per 1/3, si liquidano in € 7.240,00 (di cui € 2127,00 per la fase di studio, € 1416,00 per la fase iniziale,
€ 3738,00 per la fase istruttoria ed € 3579,00 per la fase decisoria – 1/3) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%. Osservava:
. la domanda diretta a ottenere la separazione personale dei coniugi andava accolta in quanto dall'istruttoria era emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
Per_
. nelle more del giudizio aveva raggiunto la maggiore età, sicché nessun provvedimento relativo Per_ all'affidamento o al diritto di visita doveva essere assunto;
tuttavia, non essendo economicamente autosufficiente e convivendo con il padre, doveva essere confermata l'assegnazione della casa coniugale al;
Pt_1
. la domanda di addebito della separazione a carico della doveva essere rigettata: il aveva CP_1 Pt_1 infatti chiesto l'addebito della separazione a carico della moglie allegando, da un lato, l'abbandono della casa coniugale e dall'altro il prelievo dal conto corrente comune di 100.000 euro, senza alcuna autorizzazione da parte del marito;
ebbene, il rilascio della casa coniugale avvenuto nel 2021 (prima per un periodo di pochi mesi e poi - dall'agosto di quell'anno- in modo permanente), più che essere stato la causa della crisi coniugale, era stato la conseguenza di una situazione conflittuale, già degenerata in una serie di comportamenti attribuibili al : la aveva infatti provato che l'avere lasciato la casa Pt_1 CP_1 coniugale non era stata una scelta volontaria, ma una necessità, così come emerso dalla denuncia-querela che la aveva presentato in data 21.7.2021 (più volte integrata) e dalle testimonianze rese da CP_1 [...]
e , rispettivamente fratello e sorella della quanto al fatto che la avesse Tes_1 Parte_3 CP_1 CP_1 versato denaro al figlio prelevandolo dal conto corrente intestato a lei e al marito senza essere Per_2 stata precedentemente autorizzata da quest'ultimo, non era configurabile né l'assenza di collaborazione
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familiare né tanto meno l'appropriazione indebita: tali soldi erano infatti stati dati al figlio che aveva ristrutturato la casa in cui viveva insieme alla moglie e ai figli ed erano pertanto stati, comunque, utilizzati per fini familiari;
. la domanda di addebito della separazione a carico del doveva invece essere accolta: la Pt_1 CP_1 aveva chiesto l'addebito della separazione a carico del marito allegando i comportamenti violenti e aggressivi ai propri danni e le numerose relazioni extraconiugali intrattenute dal in costanza di Pt_1 matrimonio;
in particolare la aveva affermato di essere stata vittima di violenze verbali e fisiche e CP_1 di minacce e vessazioni psicologiche (anche sul luogo di lavoro), tanto da essersi dovuta rivolgere a uno specialista per superare le difficoltà emotive che le erano derivate. Tali comportamenti vessatori erano tutti stati riconosciuti dai fratelli della ( e ), i quali, seppure non presenti ai fatti, CP_1 Tes_1 Parte_3 ricordavano il racconto della sorella effettuato proprio in concomitanza del fatto e ciò rendeva la testimonianza utilizzabile unitamente agli altri elementi già agli atti (querela, testi estranei…) dato che, come spesso accade nell'ambito delle violenze domestiche, è raro che vi siano fisicamente persone nel momento dell'atto stesso. A ciò doveva essere aggiunta la violenta estromissione della dal luogo di CP_1 lavoro e di fatto da qualsivoglia possibilità di ottenere la retribuzione, ciò con particolare veemenza e modalità di comportamento particolarmente aggressive;
Per_
. quanto all'assegno di mantenimento in favore di , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, doveva essere confermato il mantenimento ordinario a carico del e la Pt_1 suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
da un lato la non lavorava e, alla luce dell'età, era difficile prevedere il suo inserimento nel CP_1 mondo lavorativo7; dall'altro il era un facoltoso imprenditore con redditi altalenanti (passava, Pt_1 infatti, da redditi minimi - circa 400 euro mensili nel 2021- a redditi più elevati -circa 4.000 euro mensili nel 2020-)8; le parti erano inoltre comproprietarie della casa coniugale e la situazione mobiliare del era quella emersa dagli estratti conto prodotti (saldo pari a euro 86.620,16); Pt_1
. quanto all'assegno di mantenimento in favore della era provato, per come confessoriamente CP_1 riconosciuto dal in sede di interrogatorio formale, un buon tenore di vita in costanza di Pt_1 matrimonio, il disponeva di una sia pure formalmente intestata alla società, di un Rolex CP_2 Pt_4
e aveva ammesso il tenore di vita elevato: appariva pertanto equo riconoscere alla un assegno di CP_1 mantenimento pari a 1.800 euro;
. le spese per l'espletamento della CTU, già liquidata, dovevano essere lasciate in via solidale tra le parti alla luce del comune interesse relativo all'accertamento della situazione del figlio, all'epoca ancora minorenne;
. quanto alle spese di lite, alla luce del principio di soccombenza, le stesse dovevano essere compensate tra le parti nella misura di un terzo9, con condanna del al pagamento dei rimanenti due terzi. Pt_1
CP_ 7 La aveva, infatti, lavorato dal 2007 al 2021 presso la ditta del marito, nel 2023 aveva trovato un'occupazione presso la società Chef Express spa con uno stipendio pari a circa 1.100 euro al mese e con un contratto a tempo determinato che non le era però stato rinnovato. 8 La situazione reddituale del andava infatti di pari passo con il risultato economico delle sue aziende: la Pt_1
“Stile Casa di UL MI” dal gennaio 2022 era divenuta “ , mentre la società Parte_5 [...] era stata sottoposta a scioglimento in data 5.8.2022 e dichiarata fallita in data 26.9.2023. Parte_6CP_ Per_ 9 La vinceva, infatti, sull'addebito, sull'assegno di mantenimento e sull'affidamento del figlio;
entrambi i coniugi perdevano sulla quantificazione delle spese straordinarie del figlio e il vinceva sull'assegnazione Pt_1 della casa coniugale.
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Avverso tale sentenza, pubblicata in data 7.6.2025 e notificata in data 24.6.2025, il con ricorso Pt_1 depositato in data 24.7.2025 proponeva tempestivo appello concludendo come indicato in epigrafe.
In data 15.10.2025 si costituiva in giudizio la chiedendo in via principale confermare l'impugnata CP_1 sentenza e rigettare l'appello e, in via subordinata, rideterminare l'assegno di mantenimento in proprio favore nella misura ritenuta di giustizia, tenendo conto delle effettive capacità reddituali e patrimoniali delle parti. Con rifusione delle spese di lite del giudizio di gravame.
In data 27.10.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 28.10.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel ricorso in appello il deduce: Pt_1
. circa l'addebito della separazione, il Tribunale ha ritenuto veritiera la versione dei fatti esposta dalla (la quale ha lamentato di essere stata vittima di atteggiamenti violenti sul luogo di lavoro, di CP_1 violenze, anche sessuali, minacce di morte e tradimenti), sebbene tale versione dei fatti non sia mai stata provata10: è infatti singolare come in molti anni di matrimonio nessuno abbia mai assistito a scene di violenza, non vi siano referti di pronto soccorso o interventi delle forze dell'ordine11. Il Tribunale ha quindi erroneamente ritenuto provate le presunte condotte aggressive del marito basandosi solo su testimonianze di terzi che, da un lato, sono prive di contestualizzazione e, dall'altro, si fondano su dichiarazioni de relato, dunque inutilizzabili ai fini probatori. In particolare quanto affermato dal teste non prova alcun episodio di aggressione verbale e/o minaccia nei confronti della ma prova Per_3 CP_1 semmai solo la sussistenza di un'elevata conflittualità tra i coniugi: il teste ha infatti riferito il verificarsi di alcuni episodi che tuttavia non sono stati in alcun modo circostanziati e l'affermazione “ti aiuto a buttarti dalla finestra” riferita dal teste non può essere considerata come minaccia di morte. Quanto Per_3 invece ai testi e , gli stessi non hanno riferito fatti personalmente osservati, Tes_1 Parte_3 ma si sono limitati a riportare quanto appreso dalla sorella e pertanto, in quanto dichiarazioni de relato, non possono fondare una pronuncia di addebito;
Per_
. in punto assegno di mantenimento in favore del figlio , anche la in quanto madre dello stesso, CP_1 deve contribuirvi: ella fino al 2021 aveva lavorato col marito e dall'agosto 2023 ha lavorato presso la società Chef Express S.p.a. con una retribuzione di circa 1.400 euro mensili (che il contratto di lavoro non sia stato rinnovato nel luglio 2024 è un dato che il Tribunale ha assunto prendendo per vere le affermazioni al riguardo fatte dalla in sede di memoria replica ma nulla è stato documentato); CP_1
. quanto all'assegno di mantenimento in favore della quest'ultima nel giudizio di primo grado si è CP_1 unicamente soffermata sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio senza nulla riferire in merito
CP_ 10 Nessuno degli episodi citati dalla (né quello del gennaio 2021 occorso presso il luogo di lavoro, né quello CP_ in cui il avrebbe minacciato di morte e inseguito la fuggendo all'accorrere dei passanti, né quello Pt_1 del luglio 2021 “ove ella si rivolge a un'amica incontrata al Supermercato Lidl di Mapello per riuscire ad uscire dallo stesso” -v. pag. 10 sentenza impugnata-) è, infatti, mai stato confermato da alcun testimone. CP_ 11 Le denunce-querele presentate dalla sono state, peraltro, tutte oggetto di archiviazione.
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alla sua condizione economico-patrimoniale (omettendo quindi di rilevare la circostanza in forza della quale ormai dal 2023 lavora); peraltro anche sul tenore di vita goduto in costanza di matrimonio la CP_1 non ha provato alcunché e ciononostante il Tribunale ha ritenuto provato il tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio e ha posto a carico del , che già è tenuto al completo mantenimento Pt_1 Per_ del figlio , al 70% delle spese straordinarie e al pagamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale12, di proprietà di entrambi i coniugi, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura pari a 1.800 euro mensili;
. circa le spese di lite, il Tribunale ha errato nel ritenere che “vince la resistente…per affido condiviso”, in quanto il nel corso del giudizio di primo grado non aveva reiterato la domanda di affido Pt_1 esclusivo inizialmente proposta, rinunciando alla stessa fin dalla fase presidenziale;
peraltro, mentre il aveva preso atto dele risultanze della CTU già in fase presidenziale, la aveva dapprima Pt_1 CP_1 Per_ contestato tali accertamenti13, poi aveva alimentato il contenzioso relativo al collocamento del figlio
(chiedendo dapprima il “collocamento migliore” e successivamente il collocamento presso di sé, con annessa assegnazione della casa coniugale) e solo all'esito del giudizio aveva rinunciato a tale domanda. Quindi, se la è stata giudicata vincente in merito alle domande di addebito e di assegno di CP_1 mantenimento, la stessa doveva essere ritenuta soccombente in ordine alle domande di collocamento e di assegnazione della casa coniugale, con compensazione delle spese di lite. Bisognava tenere in considerazione, nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della che a questa, CP_1 sebbene avesse sempre chiesto un assegno di 4.000 euro mensili, era stato riconosciuto un assegno di 1.800 euro mensili, per cui la stessa non era rimasta vittoriosa in relazione a tale domanda;
. l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Bergamo nelle more del giudizio determinava un pregiudizio economico serio e difficilmente reversibile per il , la cui condizione reddituale attuale Pt_1 non consentiva di sostenere l'onere mensile disposto dal Tribunale.
In comparsa di costituzione la sig.ra deduce: CP_1
. il fallimento del matrimonio è stato determinato solo ed esclusivamente dalle costanti violenze (fisiche, sessuali, morali e verbali) poste in essere dal nei confronti della moglie, condotte che avevano Pt_1 costretto l'appellata ad abbandonare la casa coniugale e a farsi seguire da uno specialista per superare la situazione, oltre che dalle numerose relazioni extra coniugali dal marito intrattenute in costanza di matrimonio. Quanto alle violenze, in comparsa di costituzione di primo grado la aveva riportato CP_1 una serie di episodi occorsi negli anni tra i quali quello verificatosi nel gennaio 2021, quando il Pt_1 aveva inveito contro l'impiegata dell'impresa e un istallatore, dicendo che la moglie non contava nulla e che l'azienda era solamente sua, imprecando e profferendo nei confronti della moglie insulti e minacce. Anche , conoscente comune dei coniugi e consulente dell'impresa del , aveva Tes_2 Pt_1 affermato nella sua testimonianza: “durante il mio rapporto di lavoro per l'Italia, nel periodo dopo la pandemia, mi è capitato per ben tre volte di assistere a discussioni tra loro nelle quali il sig. Pt_1 minacciava di morte la moglie, ne ricordo in particolare una nella quale egli diceva “ti aiuto a buttarti dalla finestra”. Vi è poi stato l'episodio occorso dopo la vendita della casa del figlio , quando il Per_2
aveva minacciato di morte la e l'aveva inseguita fino a quando erano intervenuti passanti Pt_1 CP_1 n. 642/2025 RG
allertati dalle grida di aiuto della e infine quello occorso in data 17.8.2021 quando la si era CP_1 CP_1 dovuta rivolgere a un'amica incontrata al Supermercato Lidl di Mapello per riuscire a uscire dallo stesso poiché il la stava pedinando. In generale, da quando la moglie aveva abbandonato la casa Pt_1 coniugale, il aveva iniziato a effettuare una serie di “ronde” nella zona ove la stessa si era Pt_1 trasferita e, in alcuni casi, dei veri e propri pedinamenti, così costringendola a cambiare le proprie abitudini, mutando le tratte automobilistiche, verificando l'assenza del marito quando usciva da casa e quando vi rientrava, recandosi a fare la spesa in supermercati diversi da quelli che era solita frequentare ed evitando di frequentare i posti nei quali avrebbe potuto incontrare il marito per timore di quello che le sarebbe potuto accadere. Tutte queste circostanze sono state integralmente confermate dai testi escussi nel corso delle udienze tenutesi in data 12.6.2024 e 12.11.2024 e, come rilevato dal Tribunale, tutti gli episodi riferiti dai testi sono precisi e circostanziati. Nel caso di specie sussistono quindi una pluralità di elementi, precisi e circostanziati, che hanno trovato riscontro in sede istruttoria, che consentono di ritenere provato il grave comportamento tenuto dal in costanza di matrimonio, caratterizzato da Pt_1 violenza gratuita nei confronti della moglie e da soprusi di natura psicologica, a nulla rilevando che in sede penale le denunce presentate dalla siano state archiviate;
CP_1
. la ha lavorato nella ditta del marito fino a luglio 2021, quando, abbandonata la casa coniugale, il CP_1
l'aveva “buttata fuori” dall'impresa, lasciandola priva di lavoro e di sostentamento;
grazie alla Pt_1 collaborazione professionale e all'accudimento dei figli e della casa da parte della moglie, il ha Pt_1 potuto ampiamente dedicarsi alla carriera;
. l'appellata ha reperito un'occupazione con un contratto a tempo determinato fino al 31.12.2025 con uno stipendio medio di 1.200 euro mensili che in alcun modo le garantisce quell'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, specie considerato che, abbandonata la casa coniugale, ha preso in locazione un appartamento per il quale versa un canone di 700 euro mensili;
di contro il , oltre a essere un Pt_1 facoltoso imprenditore14, è proprietario per la metà della casa coniugale (dotata di piscina e di giardino) e per l'intero di altri immobili15, oltre a essere stato nel corso degli anni proprietario di assai costose autovetture (peraltro, a seguito del gravissimo incidente occorsogli nel 2001, a titolo di risarcimento del danno, gli è stata corrisposta la cospicua somma pari a 500.000 euro); Per_
. circa la richiesta dell'appellante di concorso materno al mantenimento del figlio , l'appellata già paga il 30% delle spese straordinarie e padre e figlio godono interamente della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi;
peraltro, percependo 1.200 euro al mese e dovendo pagare il canone di locazione difficilmente la appellata potrebbe contribuire al mantenimento del figlio modo diverso da quello già in essere;
. quanto alle spese di lite, il era risultato soccombente sulla domanda di addebito, in punto Pt_1 Per_ mantenimento della moglie e circa il mantenimento materno ad;
dall'altro lato era stato riconosciuto l'addebito della separazione in capo al e l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento Pt_1 in favore alla (assegno sempre negato dal ), sicché anche in punto spese la sentenza del CP_1 Pt_1
Tribunale di Bergamo doveva essere confermata;
n. 642/2025 RG
. va evidenziato che il non ha corrisposto alcunché a titolo di mantenimento alla né per il Pt_1 CP_1 periodo dal deposito del ricorso alla pubblicazione della sentenza né per il periodo successivo alla decisione del Tribunale (neppure a seguito della notifica dell'atto di precetto).
La Corte osserva: 1) addebito: La sig.ra ha fondato la domanda di addebito a carico del marito sulle circostanze che lo stesso CP_1 avrebbe avuto nel corso del matrimonio varie relazioni extraconiugali e che avrebbe tenuto nei suoi confronti condotte di denigrazione, avrebbe agito maltrattamenti morali e fisici e l'avrebbe costretta in alcune occasioni ad avere rapporti sessuali. Circa le relazioni extraconiugali, tuttavia, non è stato dedotto (e neppure provato) nulla di preciso dalla mentre in relazione ai maltrattamenti la causa è stata CP_1 istruita in primo grado sia documentalmente sia mediante testimonianze. Va premesso che , come rilevato dal giudice di primo grado consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che “le violenze fisiche nel rapporto coniugale costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse – non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti - lesivi, pure della pari dignità della persona - i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (Cass 7321/2005; 11844/2006) e cui va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis” (Cass. 7388/2017). La Cassazione afferma quindi che in caso di condotte maltrattanti resta irrilevante anche l'eventuale posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi, per via della loro “incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis” (Cass. civ. sez. VI, 19/02/2018, n. 3925, Cass. civ. sez. VI, 22/03/2017, n. 7388; Cass. civ. sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. n. 11631/2024) e che le violenze integrano atti “comparabili” solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto ad eventuali preesistenti cause di crisi dell'affectio coniugalis (cfr. Cass. n. 22294/2024; Cass. n. 31351/2022). A tal fine è sufficiente che venga provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (cfr. Cass. n. 22294/2024; Cass. n. 433/2016). Ebbene, nella fattispecie in esame la ha descritto un marito sin dall'inizio del matrimonio CP_1 prevaricatore, prepotente, che voleva sempre comandare e che spesso teneva agiti impulsivi e frequenti manifestazioni aggressive verso di lei. Dalla CTU svolta in primo grado e dalla querela sporta a luglio 2021 emerge che la aveva raccontato CP_1 che il sin da quando erano fidanzati aveva avuto agiti aggressivi verso di lei in momenti di rabbia Pt_1
e durante i litigi, che per questo non piaceva ai di lei genitori e che anche dopo il matrimonio il marito era squalificante verso di lei, la criticava spesso, aveva un umore instabile e spesso aveva agiti impulsivi verso oggetti e verso di lei. Questo l'aveva portata già nel 2001 a proporre al marito di separarsi, tuttavia poco dopo questi era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale (era stato investito da un'auto mentre viaggiava sulla moto) che gli aveva provocato un grave trauma cranico, era rimasto in coma dieci
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giorni e a lungo ricoverato. Non appena il marito si era ripreso fisicamente lei aveva riscontrato che la situazione non era cambiata, anzi i litigi col marito si erano intensificati, il marito alternava momenti di gentilezza a momenti nei quali era aggressivo con lei dandole calci e sberle, la spaventava facendo il gesto di picchiarla e di metterla al muro, avvicinandosi e urlandole da pochi centimetri e minacciandola con le parole “finisci male”, picchiava i pugni contro muro e porte, era offensivo e di umore instabile;
poi, dopo averla lasciata in lacrime, per un paio di giorni diventava premuroso e gentile e la portava fuori a mangiare promettendole che non sarebbe più accaduto, ma poi tutto tornava come prima. Inoltre spesso la costringeva ad avere rapporti sessuali visto che lei non si prestava più spontaneamente ad averli. La coppia nel 1990 era entrata a fare parte dell'associazione Scientology ed è certo che nel 1990 il primogenito , all'età di 20 anni, se ne andò di casa stanco del clima presente tra i genitori. Sempre Per_2 secondo la con gli anni si era arrivati a un peggioramento della situazione che la aveva portata a CP_1 fine luglio 2021 a decidere di lasciare la casa coniugale e a sporgere poco dopo una lunga denuncia/querela – nei mesi seguenti oggetto di varie integrazioni – nella quale aveva riportato nel dettaglio anni di tensioni, svalutazioni, offese, minacce e maltrattamenti da parte del marito. La ha altresì raccontato, sia al CTU sia in querela, che, quando a giugno 2021 aveva comunicato al CP_1 marito di volersi separare, questi aveva cominciato ad urlare, a dirle che era pazza e che non se ne parlava di separarsi. Quando poi lei a fine luglio 2021 aveva lasciato la casa coniugale il marito aveva preso a
“pedinarla”, a seguirla in auto, in un'occasione si era recato alterato a casa della famiglia di lei e aveva insultato il fratello. Ha raccontato come tale condotta controllante ed assillante del marito l'aveva molto spaventata tanto che aveva chiesto a suo fratello di vivere con lei per qualche tempo avendo paura a rimanere da sola. Ciò rilevato, osserva parte appellante che non ci sono agli atti referti medici attestanti lesioni e che la querela sporta dalla nel luglio 2021 non è esitata in una sanzione penale ai propri danni: in effetti è CP_1 agli atti un'ordinanza del GIP di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti del avanzata nel marzo 2022 dal PM ed è altresì agli atti una richiesta di archiviazione del PM Pt_1 dell'aprile 2022 in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale: si tratta tuttavia di una richiesta di archiviazione di pochissime righe nella quale il PM si limita a riportarsi all'ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare concludendo che non esistevano elementi per sostenere l'accusa in giudizio;
e il GIP ha avvallato tale già scarna richiesta del PM con un timbro privo di motivazione: manca pertanto un'approfondita analisi delle varie condotte contestate al Pt_1 descritte nel dettaglio e con dovizia di particolari in querela. Osserva inoltre questa Corte che il racconto, estremamente dettagliato e circostanziato nei tempi e nei luoghi, reso dalla sia al CTU in primo grado sia in sede di querela e di integrazione di querela risulta CP_1 riscontrato da una serie di elementi:
- al CTU il primo figlio ha raccontato (pagg. 22 e 23 elaborato peritale) di essere uscito da casa a Per_2
20 anni pur essendo preoccupato per l'incolumità della madre visti i comportamenti aggressivi del padre verso di lei. Ha ricordato un padre sempre molto “nervoso” e violento con la madre aggiungendo che anche lui e il padre a volte si erano “azzuffati” e che l'incidente del 2001 aveva peggiorato il carattere del padre, tanto che in due o tre occasioni lui aveva chiamato i Carabinieri perché il padre stava “mettendo le mani” addosso alla madre. Ha ricordato di avere suggerito lui alla madre di separarsi perché temeva Per_ che il padre potesse farle male. Invece che, come sopra evidenziato, si è sentito abbandonato dalla madre quando questa ha lasciato la casa coniugale ed ha abbracciato totalmente la versione paterna, non
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ha riferito al CTU alcun maltrattamento paterno ma anzi ha riferito di un carattere materno instabile e di una madre che alternava momenti di rabbia ad altri di disperazione: tuttavia va considerato che, mentre Per_
che quando è stato sentito dal CTU aveva 16 anni ed era totalmente schierato dalla parte del padre tanto che aveva voluto interrompere i rapporti con la madre, invece all'epoca della CTU aveva Per_2
32 anni e si era allontanato da molti anni da casa creandosi una sua famiglia e mantenendo un atteggiamento più “equidistante” tra i genitori: questo rende il racconto di più attendibile di quello Per_2 del fratello minore.
- dalla relazione clinica del 13.1.2003 della Casa di Cura Privata “Ville Turro” emerge che il sig. Pt_1 riportò nell'incidente del 8.7.2001 un trauma cranico, rimase in coma 10 giorni manifestando nei giorni successivi impulsività, atteggiamento acritico e mancanza di consapevolezza. In tale relazione, di un anno e mezzo successiva all'incidente, i sanitari danno atto che la moglie del paziente aveva riferito impulsività del marito anche nel prendere le decisioni sul lavoro e che dai test era emersa integrità cognitiva che però si associava a manifestazioni di impulsività e atteggiamenti inappropriati. Per_ Anche dalla CTU psichiatrica del dott. del maggio 2002 (predisposta nel procedimento volto al riconoscimento in favore del del risarcimento dei danni a seguito dell'incidente) emerge che si Pt_1 erano riscontrate impulsività e acriticità. Infine anche il CTU dott. psicologo, nel marzo 2022, a seguito dei colloqui con i due coniugi, Per_4 aveva rilevato nella un tono umorale di marca depressiva e nel un funzionamento impulsivo CP_1 Pt_1
e ipomaniacale rispetto al quale “non potevano escludersi atteggiamenti disregolati” (pag. 17).
- la versione della ha infine trovato conferma nelle testimonianze assunte nel corso del giudizio di CP_1 primo grado: il teste , che per anni ha collaborato nell'impresa gestita dai coniugi e che quindi Tes_3 ben conosceva entrambi, all'udienza del 12.6.2024 ha dichiarato che nel corso del rapporto lavorativo gli era capitato per ben tre volte di assistere a discussioni tra i due coniugi nelle quali il aveva Pt_1 minacciato di morte la moglie, ricordando in particolare la volta in cui le aveva detto “ti aiuto io a buttarti dalla finestra”. Il teste ha altresì confermato che lo stesso gli aveva detto che, dopo che la moglie Pt_1 se ne era andata di casa, la seguiva perché voleva capire dove andava e soprattutto dove dormiva. Si è quindi in presenza di un teste che ha confermato, per avervi assistito direttamente, ad episodi di minacce di morte profferite dal nei confronti della moglie: e, se il anche sul luogo di lavoro e Pt_1 Pt_1 davanti a terze persone non si faceva problemi a minacciare la moglie, si può ragionevolmente immaginare che possa anche avere tenuto condotte peggiori quando era solo con la moglie. Quanto al fatto che la frase relativa al buttarsi dalla finestra non rappresenti una minaccia di morte, come sostiene l'appellante, naturalmente dipende dal tono e dalle circostanze nelle quali è stata pronunciata: comunque una simile frase in un contesto di aggressione verbale e fisica ben può rappresentare una minaccia di morte. I testi e , fratelli della hanno riferito che la sorella aveva raccontato loro Tes_1 Parte_3 CP_1 dei maltrattamenti posti in essere dal marito: si tratta in effetti di testimonianze “de relato ex parte actoris” e quindi non rilevanti ai fini probatori;
tuttavia il teste ha riferito di ricordare di essere stato Tes_1 nel corso dell'estate 2021 in più occasioni chiamato dalla sorella la quale era spaventata perché temeva che il marito potesse venirla a cercare e le entrasse in casa. Ha poi ricordato che a febbraio 2022 il Pt_1 si era recato a casa sua cominciando ad urlare con tono minaccioso e ad insultare lui e la sua famiglia. La sorella della ha invece confermato di ricordare che il 17.8.2021 le aveva telefonato CP_1 CP_1 dicendole di essere entrata all'interno del supermercato Lidl di Mapello e di essere spaventata perché il
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marito transitava in auto nelle vicinanze. Le testimonianze dei due fratelli della pur riferendosi ad CP_1 eventi successivi all'allontanamento della stessa dalla casa coniugale, rilevano in quanto, confermando l'indole aggressiva del , riscontrano l'attendibilità del racconto della sig.ra circa la Pt_1 CP_1 personalità del marito.
Infine, circa le condizioni psichiche della sig.ra al momento della separazione, è agli atti il CP_1 certificato medico dello psichiatra dott. datato 27.11.2021 nel quale si dà atto che la paziente Per_6 presentava gravi sintomi ansioso- depressivi reattivi a riferite dinamiche col marito caratterizzate da protratta violenza verbale e fisica;
il medico suggeriva alla paziente presa in carico psichiatrica e le sconsigliava di avviare iniziative giudiziarie che avrebbero potuto acuire la sintomatologia (in effetti l'iniziativa di avviare la procedura separativa l'ha assunta il ). Pt_1
Si osserva da ultimo che anche il certificato penale acquisito da questa Corte attesta comunque un'indole prepotente e tendente all'aggressività del anche precedente all'incidente del 200116. Pt_1
In conclusione la statuizione di addebito a carico del va confermata ritenendo questa Corte che Pt_1 il racconto reso dalla sig.ra sia attendibile circa il fatto che il marito aveva con lei un'indole
CP_1 prepotente, impulsiva ed aggressiva: tale condotta, nel corso del lungo matrimonio, più di una volta aveva fatto maturare alla la decisione di separarsi ma poi la stessa aveva sempre deciso di soprassedere
CP_1 sia perché il marito alternava tali condotte a fasi in cui le chiedeva scusa e si comportava meglio, sia perché ad un certo punto il marito era rimasto coinvolto in un grave incidente, sia perché la coppia aveva avviato attività commerciali in comune sia, infine, perché nel 2006 era nato il secondo figlio;
nondimeno, col passare del tempo, la sig.ra non è riuscita più a tollerare la situazione, ha preso l'irrevocabile
CP_1 decisione di separarsi, la ha comunicata al marito il quale ha reagito con rabbia, insulti e minacce e la situazione è parsa alla sig.ra talmente intollerabile da indurla ad andarsene da casa.
CP_1 Per_ Significativo, al riguardo, è lo scambio di messaggi whatts app intercorsi tra la e il figlio che
CP_1 scelse di rimanere col padre quando la madre decise di separarsi, messaggi nei quali la esplicita17
CP_1 al figlio di avere deciso di separarsi non tollerando più di essere maltrattata dal marito: frasi che la
CP_1 Per_ non avrebbe scritto ad , che abitava con lei e il padre e che quindi era informato sulla situazione, se i maltrattamenti non fossero avvenuti.
Per_ 2) assegno di mantenimento per il figlio . n. 642/2025 RG
LE ha 19 anni e vive col padre da quando la madre a luglio 2021 ha lasciato l'abitazione coniugale: Per_ purtroppo , come è emerso nel corso della CTU svolta in primo grado, si è sentito abbandonato dalla madre, si è alleato col padre e rifiuta di incontrare la madre. Il ragazzo è quindi totalmente a carico del padre: vero è che la contribuisce indirettamente al mantenimento del figlio dal momento che la casa CP_1 coniugale, cointestata ad entrambi i coniugi dopo che nel febbraio 2021 il ha donato la quota Pt_1 della metà della casa alla moglie, è assegnata al marito (il quale peraltro paga interamente il mutuo di 700 euro mensile per tale casa); tuttavia a gennaio 2025 la ha trovato un lavoro dal quale ritrae uno CP_1 stipendio mensile medio di circa 1.200 euro al mese, come risulta dalle buste paga agli atti;
va considerato anche che la ha dovuto reperire un alloggio in locazione: si ritiene pertanto che la stessa, pur CP_1 dovendo contribuire al mantenimento del figlio - non essendo gravata da alcun mantenimento diretto -, non possa versare oltre 100 euro al mese. Tale somma è comunque dovuta solo dal febbraio 2025, primo mese successivo a quello in cui la ha reperito il lavoro, perché in assenza di fonti di reddito da CP_1 lavoro la stessa non sarebbe in grado di versare neppure tale modesta somma, peraltro dovendo anche Per_ contribuire alle spese straordinarie di nella misura del 30%, percentuale che si ritiene comunque adeguata vista la disparità economica tra i due genitori.
3) assegno di mantenimento per la sig.ra CP_1
Si ricorda che, come ha affermato la Corte di Cassazione nella pronuncia n.12196/2017, “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio”. Ciò premesso circa la natura dell'assegno separativo, la Corte condivide col Tribunale la valutazione secondo la quale alla spetti senz'altro un assegno di CP_1 mantenimento: va ricordato come la stessa, oltre ad avere cresciuto i due figli, ha collaborato per anni nell'impresa del marito “Stile Casa di UL MI”, contribuendo quindi alla crescita dell'impresa familiare, venendo licenziata dopo che aveva avviato le pratiche per la separazione e aveva lasciato la casa coniugale. Va rilevato che la dopo la separazione, nonostante l'età (ha ora 58 anni), nel 2023 CP_1 ha saputo reperire un lavoro, benché a tempo determinato, cessato a luglio 2024, e poi un'altra occupazione come impiegata nel gennaio 2025, lavoro dal quale ricava mediamente 1.200 euro al mese: ha dimostrato quindi di sapersi attivare, di volersi rendere autonoma e di non volere vivere solo grazie all'assegno di mantenimento versatole dal marito. La è gravata da canone di locazione che versa al CP_1 fratello che le ha messo a disposizione un alloggio perché la casa coniugale - cointestata - è stata assegnata al marito in quanto collocatario del figlio, ora maggiorenne ma non autonomo economicamente. Il è da anni imprenditore, era titolare della società “Stile Casa di UL MI”, aveva creato Pt_1 anche in Svizzera un'altra società, la Home Eight Sa, poi cessata, e nel gennaio 2022 ha costituita una nuova società la “Stileacqua” srl. Va considerato che il non ha contestato quanto dedotto sin nel Pt_1 giudizio di primo grado dalla in merito al fatto che la famiglia durante il matrimonio godeva di uno CP_1
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stile di vita piuttosto elevato (cene al ristorante, fine settimana trascorsi in località di villeggiatura, Per_ frequentazione da parte dei due figli ed di scuole private): sul punto, in sede di interrogatorio Per_2 formale all'udienza del 18.4.2024, richiesto di precisare se fossero vere tali circostanze, il aveva Pt_1 dichiarato: “per me sono cose normali che si hanno in tutte le famiglie”, ammettendo altresì di avere un orologio Rolex (asserendo però di averlo pagato 9.000 euro e non 40.000 euro come sosteneva la moglie). Ha sempre avuto a disposizione auto di un certo livello – v. doc. 9 fasc. di primo grado della - CP_1
(BMW, una Range Rover, un'AUDI, una benchè intestata alla società) e la casa coniugale a Pt_4
TE Sopra, via Ruggeri 37, acquistata durante il matrimonio dal benché ricorrendo a mutuo, Pt_1
è una villa con piscina e grande giardino: alla luce di tali risultanze è evidente che la documentazione fiscale del che, come rilevato dal Tribunale, attesta redditi estremamente variabili ma comunque Pt_1 mai superiori ai 4.000 euro al mese, non può ritenersi attendibile. Inoltre va rilevato che dagli estratti di conto corrente del (doc. 31) relativi al periodo 31.3.2022 – 31.3.2024 risultano accrediti per Pt_1 retribuzioni dell'importo di 1.000 euro al mese da parte di “Stileacqua srl” ma risultano anche frequenti bonifici in entrata per importi ben più alti fatti da parte di “Stileacqua srl” con la causale “restituzione finanziamento soci”. Visto il divario economico tra i due coniugi, considerata la lunga durata del matrimonio e il tenore di vita coniugale, alla spetta senz'altro un assegno di mantenimento. CP_1
In relazione al “quantum”, la Corte ritiene corretto determinare un assegno di mantenimento in favore della nella misura di 1.300 euro al mese, annualmente rivalutabile su base Istat: invero l'importo
CP_1 determinato dal Tribunale - 1.800 euro – risulta fondarsi sull'erroneo presupposto che la che invece
CP_1 dal gennaio 2025 lavora, non lavorava dal luglio 2024 e che era difficilmente prevedibile il suo inserimento nel mondo del lavoro - v. pag. 10 sentenza -: si ritiene l'assegno di 1.300 euro al mese, unitamente al reddito da lavoro dalla percepito, sia idoneo a consentirle di mantenere un tenore di
CP_1 vita adeguato. Si ritiene di disporre che la riduzione dell'assegno abbia effetto dal febbraio 2025, mese successivo a quando la ha iniziato a lavorare.
CP_1
La regolamentazione delle spese di lite, avendo questa Corte parzialmente riformato la sentenza di primo grado, va operata valutando nel complesso la soccombenza di ciascuna parte: ebbene, la si è vista CP_1 accolte le domande di addebito della separazione al marito e la domanda di riconoscimento di un assegno separativo per sé (in appello in via principale il ha chiesto la revoca di tale assegno ritenendo non Pt_1 esistenti i presupposti per il suo riconoscimento in favore della moglie e solo in subordine ne ha chiesto la riduzione) mentre il si è vista accolta la domanda di riconoscimento in capo alla moglie di un Pt_1 Per_ contributo per il mantenimento di , peraltro riconosciuto in misura minima, ma non quella volta ad ottenere la percentuale del 50% a carico di ciascuno dei genitori per le spese straordinarie - e la domanda subordinata di riduzione dell'assegno di mantenimento della moglie: si ritiene quindi, considerato l'esito complessivo della lite, di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio per due terzi ponendo il restante terzo a carico del;
la liquidazione viene operata applicando i parametri previsti per i Pt_1 procedimenti dinnanzi al Tribunale e alla Corte d'Appello, cause di valore indeterminabile, complessità bassa, importi medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria per il primo grado e fasi di studio, introduttiva e decisoria per la fase di appello, in 2.538,66 euro per il primo grado e in 2.315,33 euro per il giudizio di appello.
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P. Q. M.
la Corte d'Appello di Brescia, sull'appello proposto da MI UL avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 873/2025 pubblicata il 7.6.2025 resa nel proc. 121/2022 RG, nel contraddittorio delle parti e sentito il PG, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
1) ridetermina con decorrenza da febbraio 2025 l'assegno mensile di mantenimento in favore di
[...]
in 1.300 euro, annualmente rivalutabili su base Istat dal 2026. Controparte_1
2) pone a carico di a decorrere da febbraio 2025 la somma mensile di 100 euro per Controparte_1 Per_ il mantenimento del figlio , oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo Tribunale di Bergamo, rimanendo il restante 70% a carico del . Pt_1
3) conferma nel resto l'impugnata sentenza.
4) compensa per due terzi le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e pone il restante terzo a carico di , quota che si liquida in 2.538,66 euro per il primo grado e in 2.315,33 euro per il Parte_1 giudizio di appello, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Brescia, 28.11.2025
il Consigliere rel. est. il Presidente Francesca Caprioli Maria Grazia Domanico
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Dopo essere andata via di casa riferiva di avere preso in locazione un appartamento per il quale versava un canone di 700 euro mensili. 3 Il era, infatti, titolare della “Stile Casa di UL MI”, dal 2021 aveva iniziato a lavorare anche in Pt_1 Svizzera per il tramite della società “Home Eight Sa” e in data 11.1.2022 aveva costituito la “Stileacqua srl”. 4 Identificati al catasto dei terreni del comune di TE di Sopra fg. 1, part. 9132, cl. semin. arbor, fg 1, part. 8541, cl. bosco ceduo, al Fg 1, part. 8573, cl. bosco ceduo e al Fg. 1, part. 9134, cl. semin arbor. Per_ 5 Il CTU aveva concluso per l'affidamento condiviso di e il suo collocamento presso l'abitazione paterna (il ragazzo voleva vivere col padre e aveva interrotto i rapporti con la madre) suggerendo però la ripresa degli incontri madre -figlio. 6 Fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato alle ore 21 della domenica, sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni festivi e quindici giorni anche continuativi durante le vacanze estive.
4 12 Pari a circa 700 euro mensili. 13 V. udienza tenutasi in data 29.11.2022.
8 14 Il è, infatti, titolare della Stile Casa di UL MI, dal 2021 ha iniziato a lavorare anche in Svizzera Pt_1 per il tramite della società Home Eight Sa e in data 11.1.2022 ha costituito la Stileacqua srl. 15 Identificati al catasto dei terreni del comune di TE di Sopra (BG) al Foglio 1, particella 9132, classe Semin Arbor, al Foglio 1, particella 8541, classe Bosco Ceduo, al Foglio 1, particella 8573, classe bosco ceduo e al Foglio 1, particella 9134, classe Semin Arbor.
9 16 Il ha riportato una condanna ad un anno di reclusione per una calunnia commessa nel dicembre 1999, Pt_1 una condanna per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone commesso nel febbraio 1997 e una condanna ad otto mesi di reclusione per truffa continuata commessa da ottobre 2012 a giugno 2013. Per_ 17 Si riporta lo scambio di messaggi: : “dopo quello che hai combinato il risultato è questo, sei contenta CP_ adesso?”: “cosa avrei combinato? Spiegamelo una volta tutte così ci chiariamo. Volevi finissi massacrata di botte ?”. LE: “se hai paura di essere massacrata di botte vuole dire che ha fatto qualcosa di sbagliato. Cosa hai distrutto? Hai distrutto la tua famiglia per il tuo egoismo, e il risultato che hai ottenuto è questo sei contenta?”. CP_ Per_
“Caro non ti ho cresciuto con l'idea che le cose si ottengono con la violenza, anzi ti ho sempre detto che non si usa mai, soprattutto sulle donne. Ne ho sopportata fin troppa. Non ho distrutto nulla, non sono un'egoista. Ho sempre sopportato tutto pensando fosse il tuo bene ma non ce la facevo più”.
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