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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/07/2025, n. 4052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4052 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5139/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5139/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. TORRE GIUSEPPINA (C.F. ) con domicilio eletto in Larciano (PT), alla via Marconi n. C.F._1
10.
opponente contro (P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, assistito e difeso dall'Avv. SCUDERI MARIA ELENA (C.F.
), presso il cui studio sito in Catania, via Conte Ruggero n. 9, è C.F._2 elettivamente domiciliata. opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 14.4.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1015/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 13.2.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 1516/2023 e notificato il 20.2.2023, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 18.543,73, Controparte_1
pagina 1 di 6 oltre interessi e spese legali a favore di in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore.
Ciò, in virtù di n.10 fatture emesse dalla società , per la fornitura di prodotti dolciari, nei CP_2 confronti della e, nello specifico: Controparte_1
1) fattura accompagnatoria n.637 del 21/10/2021 di euro 1.707,93;
2) fattura accompagnatoria n.900 del 06/12/2021 di euro 591,65;
3) fattura accompagnatoria n.926 del 09/12/2021 di euro 648,65;
4) fattura accompagnatoria n.979 del 15/12/2021 di euro 566,02;
5) fattura n. 985 del 23/06/2021 di euro 471,64 e DDT n.1158/01;
6) fattura accompagnatoria n.1026 del 17/12/2021 di euro 567,86;
7) fattura n. 2150 del 30/11/2021 di euro 1.086,90 e DDT n.2642;
8) fattura n.2151 del 30/11/2021 di euro 6.319,61 e DDT n.2745;
9) fattura n. 2167 del 30/11/2021 di euro 5.903,35 e DDT n. 2868;
10) fattura accompagnatoria n.32 del 25/01/2022 di euro 1.135,13.
Nell'atto di citazione, ritualmente notificato via pec il 3.4.2023, l'opponente riepilogava i fatti:
Esponeva di aver intrapreso, nella qualità di agente di commercio, un rapporto professionale con la finalizzato alla stipula di un contratto di rappresentanza di prodotti dolciari, il quale però non CP_2 era mai stato sottoscritto.
Rilevava di aver partecipato, nel mese di Settembre 2021, ad una riunione organizzata dalla CP_2 per tutti i rappresentanti d'Italia, per la presentazione dei prodotti natalizi da promuovere.
Nonostante varie sollecitazioni, il mandato di rappresentanza non venne mai firmato e, l'opponente, per non vanificare il lavoro svolto, aveva comunque acquistato in proprio i prodotti, per evadere gli ordini già acquisiti. Iniziarono allora, una serie di inadempienze da parte della società opposta, quali: - Ritardi nelle consegne;
-Consegna di prodotti inadeguati, con scadenze ravvicinate o con confezioni danneggiate, dovuto anche all'inadeguatezza del magazzino dello spedizioniere scelto dalla . CP_2
Ciò aveva provocato la restituzione della merce da parte dei clienti, con la conseguenza che molti prodotti erano rimasti invenduti nel magazzino dell'opponente.
In particolare, riferiva che, nonostante fosse stata concordata la consegna di merendine “vestite”, venivano consegnate “non vestite”, con la conseguenza che queste venivano poi restituite dai clienti.
Rilevava di aver sempre ed immediatamente denunciato via mail alla società, ed al referente
[...]
, le problematiche riscontrate(all.1-2-3). Per_1
Infine, nel marzo 2022, in attesa che si fosse raggiunto un accordo, il legale rappresentante della decideva di acquistare direttamente i prodotti dolciari dal referente della Dais spa Salvo Accurso, CP_1 con pagamento anticipato (all. 4).
pagina 2 di 6 Posto che tutte le circostanze sopra elencate avevano costituito un lucro cessante ed un danno emergente per l'opponente, offriva il pagamento del 50% delle somme richieste, precisando che la merce contestata fosse ancora giacente in magazzino (all 5) e che i clienti coinvolti nel ritardo avessero sottoscritto una dichiarazione di scienza (all. 6).
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, e previa ogni più utile declaratoia del caso o di legge dichiarare la nullità e/o la revoca e/o la inesistenza del Decreto Ingiuntivo numero 101572023 – 1516/2023; R. G, emesso dal Tribunale di Catania in data 13 Febbraio 2023 in quanto non dovute le somme richieste per i motifvi esposti in narrativa. In denegata ipotesi, accertati gli inadempimenti e le contestazioni effettuate da parte attrice oppnente Voglia condannare la al pagamento della somma di Euro Controparte_1 9.271,86, o alla minore somma ritenuta di giustizia anche alla luce di una eventuale ctu volta a stabilire i danni presentati dagli involucri dellla merce giacente in magazzino e l'eventuale lucro cessante e danno emergente dovuto ai rutardi nelle consegne di pandori e panettoni per la campagna
chiede che il Giudice Ill.mo, Voglia disporre idonea ctu, volta ad accertare i danni subiti Parte_1 dalla per effetto della merce difforme consegnata e per effetto dei ritardi nella consegna dei CP_1 panettoni e pandori natalizi”.
Successivamente, con decreto ex art. 168 bis cpc, rilevato che il ricorso monitorio era stato introdotto prima della data di entrata in vigore della riforma TA (art. 35 D.lgs 149/2022), si differiva la data della prima udienza di comparizione e trattazione al 13.11.2023.
Di poi, si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, rilevava che il rapporto commerciale non aveva avuto alcuna anomalia, in quanto la aveva sempre consegnato la CP_2 merce a mezzo corriere, senza che venisse mai mossa da parte dell'opponente alcuna doglianza, e senza che venisse mai richiesto il reso della merce.
In particolare, rilevava che “solo per alcuni colli consegnati era stata espressa una mera riserva di verifica del prodotto, alla quale però non era seguita, né contestualmente né in data successiva, alcuna formale denunzia o rilievo attinente la qualità della merce consegnata e le sue caratteristiche”.
Alcuni ordini inoltre (all.to 3 di controparte), non erano stati evasi, non già per negligenza, ma in quanto a quella data in capo a parte opponente vi erano delle partite scadute da oltre 60 giorni.
In ragione di quanto esposto, rilevava la tardività delle doglianze di controparte, eccependo l'intervenuta decadenza della società Balco snc dal diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c.
Quanto all'eccezione di inadempimento, essa doveva considerarsi generica considerato che la CP_2 aveva consegnato le merci come fa fatture e ddt allegati, mentre la non aveva
[...] CP_1 corrisposto il pagamento, né restituito quanto non di suo gradimento (merendine non vestite), né denunziato quanto rilevato in termini di mancanza di qualità.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” -in via preliminare, per quanto esposto in atti, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto sussistendone i presupposti di legge;
- in via principale e nel merito, per quanto esposto in atto, rigettare l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1015/2023, oggi opposto. -in via subordinata e nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della presente opposizione, condannare parte opponente alla diversa somma che risulterà dovuta in favore dell'opposta anche in seguito alle risultanze istruttorie;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
pagina 3 di 6 All'esito della prima udienza del 13.11.2023, con ordinanza, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., e rinviata l'udienza al 16.9.2023.
Nelle memorie ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c., parte opposta precisava che la lamentata circostanza che alcuni dei prodotti consegnati non presentavano le qualità richieste (c.d. cornetti vestiti) non corrispondeva a verità in quanto, come da mail del 9.8.2021(in atti), l'ordine iniziale non conteneva tale specifica richiesta, altresì, ai fini istruttori, chiedeva ammettersi prova per testi.
Nelle memorie ex art. 183 co 6 n.2, si opponeva all'ammissione della prova per CP_1 testi, chiedendo, in subordine, di essere ammesso a prova contraria, e produceva copia della bozza di contratto di agenzia inviata da e datata 25.5.2021. CP_2
Con ordinanza relativa all'udienza del 16.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione e l'inammissabilità dei mezzi istruttori, per eccesiva genericità degli articolati, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.4.2025.
Infine, all'udienza del 14.4.2025, la causa veniva posta in decisione, con termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
*********************
Tanto esposto, ritiene il Giudicante che le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- L'opponente ha dedotto l'inesistenza di un contratto di agenzia formalmente sottoscritto, lamentando ritardi nelle consegne, difformità dei prodotti ricevuti e danni economici derivanti dalla mancata vendita della merce rimasta invenduta, chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la riduzione del 50% della somma richiesta.
Si rileva che:
- la documentazione prodotta (fatture accompagnatorie e fatture con documento di trasporto, sottoscritte dall'opponente) attesta la regolare fornitura dei prodotti;
- le contestazioni dell'opponente, pur articolate, risultano prive di tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1495 c.c., e non supportate da idonea prova.
La società opposta ha contestato integralmente le doglianze, eccependo la regolarità delle consegne, l'assenza di formali denunce e la tardività delle contestazioni ex art. 1495 c.c.
Difatti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1495 c.c., “Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine pattuito. L'azione si prescrive in ogni caso entro un anno dalla consegna, ma se il compratore è convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, può comunque far valere la garanzia, purché abbia denunciato il vizio entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno”.
Si precisa che, solo nella fattura accompagnatoria n. 637 del 21.10.2021 è presente un appunto, ossia: “bancali integri ma il peso ha schiacciato quattro cartoni in basso”, mentre nelle altre fatture o ddt, non è presente alcuna contestazione.
In ogni caso, tale riserva da sola non salva dalla decadenza, dal momento che andava fatta una denuncia autonoma e specifica entro 8 giorni, circostanza non provata documentalmente.
pagina 4 di 6 Inoltre, le mail prodotte non dimostrano una contestazione tempestiva e formale ai sensi dell'art. 1495 c.c., ossia entro 8 giorni dalla consegna della merce.
Quanto alla richiesta di riduzione dell'importo, si rileva che non emergono elementi probatori sufficienti a giustificare una riduzione della somma ingiunta, considerato che la merce non risulta essere stata restituita né oggetto di formale contestazione ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Infine, la genericità delle allegazioni e l'assenza di prova documentale rendono inammissibile la richiesta di prova testimoniale e di consulenza tecnica.
- Deve, infine, osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia le fatture comprensive dei documenti di trasposto, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
In particolare, l'opponente non ha dimostrato in modo sufficiente l'inadempimento della controparte né ha provato il danno emergente o il lucro cessante, inoltre, le contestazioni sono tardive e non idonee a fondare la revoca del decreto.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
pagina 5 di 6 - Conferma il decreto ingiuntivo n.1015/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 13.2.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 1516/2023 e notificato il 20.2.2023;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 31.7.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5139/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. TORRE GIUSEPPINA (C.F. ) con domicilio eletto in Larciano (PT), alla via Marconi n. C.F._1
10.
opponente contro (P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2 tempore, assistito e difeso dall'Avv. SCUDERI MARIA ELENA (C.F.
), presso il cui studio sito in Catania, via Conte Ruggero n. 9, è C.F._2 elettivamente domiciliata. opposta CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 14.4.2025 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato dunque posto in decisione, con assegnazione di termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1015/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 13.2.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 1516/2023 e notificato il 20.2.2023, con cui è stato ordinato a il pagamento della somma di € 18.543,73, Controparte_1
pagina 1 di 6 oltre interessi e spese legali a favore di in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore.
Ciò, in virtù di n.10 fatture emesse dalla società , per la fornitura di prodotti dolciari, nei CP_2 confronti della e, nello specifico: Controparte_1
1) fattura accompagnatoria n.637 del 21/10/2021 di euro 1.707,93;
2) fattura accompagnatoria n.900 del 06/12/2021 di euro 591,65;
3) fattura accompagnatoria n.926 del 09/12/2021 di euro 648,65;
4) fattura accompagnatoria n.979 del 15/12/2021 di euro 566,02;
5) fattura n. 985 del 23/06/2021 di euro 471,64 e DDT n.1158/01;
6) fattura accompagnatoria n.1026 del 17/12/2021 di euro 567,86;
7) fattura n. 2150 del 30/11/2021 di euro 1.086,90 e DDT n.2642;
8) fattura n.2151 del 30/11/2021 di euro 6.319,61 e DDT n.2745;
9) fattura n. 2167 del 30/11/2021 di euro 5.903,35 e DDT n. 2868;
10) fattura accompagnatoria n.32 del 25/01/2022 di euro 1.135,13.
Nell'atto di citazione, ritualmente notificato via pec il 3.4.2023, l'opponente riepilogava i fatti:
Esponeva di aver intrapreso, nella qualità di agente di commercio, un rapporto professionale con la finalizzato alla stipula di un contratto di rappresentanza di prodotti dolciari, il quale però non CP_2 era mai stato sottoscritto.
Rilevava di aver partecipato, nel mese di Settembre 2021, ad una riunione organizzata dalla CP_2 per tutti i rappresentanti d'Italia, per la presentazione dei prodotti natalizi da promuovere.
Nonostante varie sollecitazioni, il mandato di rappresentanza non venne mai firmato e, l'opponente, per non vanificare il lavoro svolto, aveva comunque acquistato in proprio i prodotti, per evadere gli ordini già acquisiti. Iniziarono allora, una serie di inadempienze da parte della società opposta, quali: - Ritardi nelle consegne;
-Consegna di prodotti inadeguati, con scadenze ravvicinate o con confezioni danneggiate, dovuto anche all'inadeguatezza del magazzino dello spedizioniere scelto dalla . CP_2
Ciò aveva provocato la restituzione della merce da parte dei clienti, con la conseguenza che molti prodotti erano rimasti invenduti nel magazzino dell'opponente.
In particolare, riferiva che, nonostante fosse stata concordata la consegna di merendine “vestite”, venivano consegnate “non vestite”, con la conseguenza che queste venivano poi restituite dai clienti.
Rilevava di aver sempre ed immediatamente denunciato via mail alla società, ed al referente
[...]
, le problematiche riscontrate(all.1-2-3). Per_1
Infine, nel marzo 2022, in attesa che si fosse raggiunto un accordo, il legale rappresentante della decideva di acquistare direttamente i prodotti dolciari dal referente della Dais spa Salvo Accurso, CP_1 con pagamento anticipato (all. 4).
pagina 2 di 6 Posto che tutte le circostanze sopra elencate avevano costituito un lucro cessante ed un danno emergente per l'opponente, offriva il pagamento del 50% delle somme richieste, precisando che la merce contestata fosse ancora giacente in magazzino (all 5) e che i clienti coinvolti nel ritardo avessero sottoscritto una dichiarazione di scienza (all. 6).
Concludeva, dunque, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, e previa ogni più utile declaratoia del caso o di legge dichiarare la nullità e/o la revoca e/o la inesistenza del Decreto Ingiuntivo numero 101572023 – 1516/2023; R. G, emesso dal Tribunale di Catania in data 13 Febbraio 2023 in quanto non dovute le somme richieste per i motifvi esposti in narrativa. In denegata ipotesi, accertati gli inadempimenti e le contestazioni effettuate da parte attrice oppnente Voglia condannare la al pagamento della somma di Euro Controparte_1 9.271,86, o alla minore somma ritenuta di giustizia anche alla luce di una eventuale ctu volta a stabilire i danni presentati dagli involucri dellla merce giacente in magazzino e l'eventuale lucro cessante e danno emergente dovuto ai rutardi nelle consegne di pandori e panettoni per la campagna
chiede che il Giudice Ill.mo, Voglia disporre idonea ctu, volta ad accertare i danni subiti Parte_1 dalla per effetto della merce difforme consegnata e per effetto dei ritardi nella consegna dei CP_1 panettoni e pandori natalizi”.
Successivamente, con decreto ex art. 168 bis cpc, rilevato che il ricorso monitorio era stato introdotto prima della data di entrata in vigore della riforma TA (art. 35 D.lgs 149/2022), si differiva la data della prima udienza di comparizione e trattazione al 13.11.2023.
Di poi, si costituiva in giudizio parte opposta, la quale, preliminarmente, rilevava che il rapporto commerciale non aveva avuto alcuna anomalia, in quanto la aveva sempre consegnato la CP_2 merce a mezzo corriere, senza che venisse mai mossa da parte dell'opponente alcuna doglianza, e senza che venisse mai richiesto il reso della merce.
In particolare, rilevava che “solo per alcuni colli consegnati era stata espressa una mera riserva di verifica del prodotto, alla quale però non era seguita, né contestualmente né in data successiva, alcuna formale denunzia o rilievo attinente la qualità della merce consegnata e le sue caratteristiche”.
Alcuni ordini inoltre (all.to 3 di controparte), non erano stati evasi, non già per negligenza, ma in quanto a quella data in capo a parte opponente vi erano delle partite scadute da oltre 60 giorni.
In ragione di quanto esposto, rilevava la tardività delle doglianze di controparte, eccependo l'intervenuta decadenza della società Balco snc dal diritto alla garanzia ex art. 1495 c.c.
Quanto all'eccezione di inadempimento, essa doveva considerarsi generica considerato che la CP_2 aveva consegnato le merci come fa fatture e ddt allegati, mentre la non aveva
[...] CP_1 corrisposto il pagamento, né restituito quanto non di suo gradimento (merendine non vestite), né denunziato quanto rilevato in termini di mancanza di qualità.
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva: ” -in via preliminare, per quanto esposto in atti, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto sussistendone i presupposti di legge;
- in via principale e nel merito, per quanto esposto in atto, rigettare l'opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.1015/2023, oggi opposto. -in via subordinata e nel merito, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento della presente opposizione, condannare parte opponente alla diversa somma che risulterà dovuta in favore dell'opposta anche in seguito alle risultanze istruttorie;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio”.
pagina 3 di 6 All'esito della prima udienza del 13.11.2023, con ordinanza, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per le memorie ex art. 183 co 6 c.p.c., e rinviata l'udienza al 16.9.2023.
Nelle memorie ex art. 183 co 6 n.2 c.p.c., parte opposta precisava che la lamentata circostanza che alcuni dei prodotti consegnati non presentavano le qualità richieste (c.d. cornetti vestiti) non corrispondeva a verità in quanto, come da mail del 9.8.2021(in atti), l'ordine iniziale non conteneva tale specifica richiesta, altresì, ai fini istruttori, chiedeva ammettersi prova per testi.
Nelle memorie ex art. 183 co 6 n.2, si opponeva all'ammissione della prova per CP_1 testi, chiedendo, in subordine, di essere ammesso a prova contraria, e produceva copia della bozza di contratto di agenzia inviata da e datata 25.5.2021. CP_2
Con ordinanza relativa all'udienza del 16.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione e l'inammissabilità dei mezzi istruttori, per eccesiva genericità degli articolati, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.4.2025.
Infine, all'udienza del 14.4.2025, la causa veniva posta in decisione, con termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.
*********************
Tanto esposto, ritiene il Giudicante che le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, quindi, di essere respinte per le ragioni che seguono.
- L'opponente ha dedotto l'inesistenza di un contratto di agenzia formalmente sottoscritto, lamentando ritardi nelle consegne, difformità dei prodotti ricevuti e danni economici derivanti dalla mancata vendita della merce rimasta invenduta, chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la riduzione del 50% della somma richiesta.
Si rileva che:
- la documentazione prodotta (fatture accompagnatorie e fatture con documento di trasporto, sottoscritte dall'opponente) attesta la regolare fornitura dei prodotti;
- le contestazioni dell'opponente, pur articolate, risultano prive di tempestiva denuncia ai sensi dell'art. 1495 c.c., e non supportate da idonea prova.
La società opposta ha contestato integralmente le doglianze, eccependo la regolarità delle consegne, l'assenza di formali denunce e la tardività delle contestazioni ex art. 1495 c.c.
Difatti, si rammenta che, ai sensi dell'art. 1495 c.c., “Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo diverso termine pattuito. L'azione si prescrive in ogni caso entro un anno dalla consegna, ma se il compratore è convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, può comunque far valere la garanzia, purché abbia denunciato il vizio entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso dell'anno”.
Si precisa che, solo nella fattura accompagnatoria n. 637 del 21.10.2021 è presente un appunto, ossia: “bancali integri ma il peso ha schiacciato quattro cartoni in basso”, mentre nelle altre fatture o ddt, non è presente alcuna contestazione.
In ogni caso, tale riserva da sola non salva dalla decadenza, dal momento che andava fatta una denuncia autonoma e specifica entro 8 giorni, circostanza non provata documentalmente.
pagina 4 di 6 Inoltre, le mail prodotte non dimostrano una contestazione tempestiva e formale ai sensi dell'art. 1495 c.c., ossia entro 8 giorni dalla consegna della merce.
Quanto alla richiesta di riduzione dell'importo, si rileva che non emergono elementi probatori sufficienti a giustificare una riduzione della somma ingiunta, considerato che la merce non risulta essere stata restituita né oggetto di formale contestazione ai sensi dell'art. 1495 c.c.
Infine, la genericità delle allegazioni e l'assenza di prova documentale rendono inammissibile la richiesta di prova testimoniale e di consulenza tecnica.
- Deve, infine, osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia le fatture comprensive dei documenti di trasposto, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
In particolare, l'opponente non ha dimostrato in modo sufficiente l'inadempimento della controparte né ha provato il danno emergente o il lucro cessante, inoltre, le contestazioni sono tardive e non idonee a fondare la revoca del decreto.
Pertanto, le domande di parte opponente vanno integralmente rigettate.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
pagina 5 di 6 - Conferma il decreto ingiuntivo n.1015/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 13.2.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 1516/2023 e notificato il 20.2.2023;
- Condanna parte opponente alla refusione delle spese processuali in favore di parte opposta, che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 31.7.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
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