Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01076/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01007/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2024, proposto da
EL SE RT, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Manelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Porto Cesareo sull’istanza di permesso di costruire prot. n. 10807 del 12.04.2023 e sulla successiva istanza-diffida del 11.04.2024, inoltrata a mezzo pec in pari data, proposta dal Sig. EL SE RT per il rilascio del permesso di costruire con riferimento all’immobile di sua proprietà, sito in Porto Cesareo e censito nel NCEU al fg. 22 p.lla 635 subb. 1 e 2, avente ad oggetto la demolizione e nuova costruzione del fabbricato con destinazione residenziale;
e per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Porto Cesareo a provvedere sull’istanza di permesso di costruire prot. n. 10807 del 12.04.2023 e sulla successiva istanza-diffida del 11.04.2024;
nonché per la nomina di un commissario ad acta che, nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’amministrazione comunale, provveda all’adozione dei provvedimenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 6 giugno 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il dott. Elio Cucchiara e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- con ricorso notificato e depositato in data 6 agosto 2024, il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Porto Cesareo sull’istanza di permesso di costruire prot. n. 10807 del 12 aprile 2023 e, conseguentemente, la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento mediante adozione di un atto espresso e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
- il Comune di Porto Cesareo non si è costituito in giudizio;
2. Considerato che:
- in vista della camera di consiglio del 10 giugno 2025, con memoria depositata in data 6 giugno 2025, parte ricorrente ha rappresentato che, a seguito dell’instaurazione del giudizio, il Comune di Porto Cesareo ha dato corso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire e, pertanto, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, insistendo per il riconoscimento delle spese di lite;
- ad esito della camera di consiglio del 10 giugno 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Ritenuto che:
- conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), deve prendersi atto della dichiarazione di parte ricorrente e, pertanto, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interessi ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
- il Comune di Porto Cesareo, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, deve essere condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, nei confronti del ricorrente (con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario), tenuto conto che l’Amministrazione non ha rispettato i termini di conclusione del procedimento e ha provveduto a darvi corso solo successivamente all’introduzione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Porto Cesareo al pagamento delle spese di lite nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, avv. Gianluigi Manelli, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elio Cucchiara | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO