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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 18 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022), ha pronunciato in data 10 gennaio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3698, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. MANCUSO BARTOLO,
- ricorrente -
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con gli avv.ti ROSATELLI MARIA PATRIZIA e ROSETTA ANTONIO,
- convenuta -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/07/2022 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta Pt_1 [...]
[...] 6 e – premessi i fatti costitutivi delle proprie Controparte_2 domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 12 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al corretto inquadramento contrattuale nel livello BS del CCNL “Comparto Sanità Pubblica”, con la qualifica di Operatore Socio-
Sanitario o al diverso livello ritenuto di giustizia e/o la corrispondenza delle mansioni svolte al livello BS del CCNL “Comparto Sanità Pubblica” o al diverso livello ritenuto di giustizia e alla qualifica di OSS;
2) Condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 6.420,55 o alla diversa somma di giustizia titolo di differenze retributive, per i titoli di cui alla premessa;
3) Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Nel dettaglio, la parte ricorrente – premesso (a) di avere prestato attività lavorativa in favore della parte convenuta, dapprima in forza di vari contratti a tempo determinato (complessivamente dal 30/04/2004 al 29/03/2007) e poi in forza di contratto a tempo indeterminato (dal 30/04/2007), (b) di avere ricevuto la qualifica di ausiliario specializzato e l'inquadramento al livello A previsto dal CCNL applicato dalla parte convenuta (CCNL comparto Sanità pubblica), (c) di avere svolto di fatto, fin dal 13/04/2006, mansioni superiori riconducibili alla qualifica di operatore socio-sanitario (O.S.S.) e al livello di inquadramento B-Super previsto dal CCNL cit. – lamenta il mancato pagamento, per opera della parte convenuta, delle maggiori retribuzioni dirette e differite (nel dettaglio, paga ordinaria, 13° mensilità e relativi ratei) spettanti in ragione delle mansioni superiori svolte e in relazione al quinquennio anteriore alla lettera di diffida e messa in mora del 25/01/2022 (vale a dire in riferimento al periodo decorrente dal 1/02/2017 al 31/03/2022), quantificate in euro 6.420,55.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
2 La parte convenuta ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione
(parziale) dei diritti di credito vantati ex adverso.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'assunzione di prove testimoniali.
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti costituite.
* * *
Il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso.
In punto di diritto occorre ricordare, preliminarmente, che l'art. 2103 c.c.
– nella versione originaria (anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n.
81/2015) – prevedeva che “(1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi,
e comunque non superiore a tre mesi. […]. (2) Ogni patto contrario è nullo”.
Il nuovo art. 2103 c.c. – nella versione vigente (successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 81/2015) – stabilisce ora che “(1) Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. (2) In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. (3) Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove
3 mansioni. (4) Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. (5) Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. (6) Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. (7) Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e
l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. (8) […] (9) Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”.
L'art. 52, co. 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. dispone, in materia di pubblico impiego c.d. “contrattualizzato” (o “privatizzato”), che “
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”: pertanto, nel settore in questione, lo svolgimento di mansioni superiori produce effetti soltanto fini economici (cioè ai fini della nascita del diritto al pagamento di differenze retributive) e non
4 anche ai fini giuridici (cioè, in particolare, ai fini dell'inquadramento e degli altri istituti connessi).
Inoltre l'art. 52, co. 2-5, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede – in materia di incarichi vacanti – che “
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”.
Ancora in punto di diritto occorre ricordare che, secondo il diritto vivente, “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda;
l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di
5 legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr, ex plurimis, Cass.
12744/2003; 3069/2005; 17896/2007; 26233/2008). Analogo procedimento deve dunque essere seguito anche allorché si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte ad una determinata posizione funzionale” (Cass. civ., sez. lav., n. 7123/2014; in senso analogo cfr.
Cass. n. 26234/2008, Cass. n. 17896/2007; Cass. n. 7569/1987, Cass. n.
7563/1987).
La giurisprudenza ha pure precisato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto)” (Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2003, n. 8025) e che “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni
(attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cassazione civile, sez. lav., n. 8025/2003).
6 Le regole appena illustrate hanno valenza di principi generali, che si applicano sia in materia di accertamento di mansioni superiori, sia in materia di demansionamento, sia in materia di accertamento della esatta qualificazione del rapporto di lavoro, di cui è chiesta la riqualificazione in termini di lavoro subordinato, rispetto alla normativa contrattuale collettiva che disciplina le varie tipologie di lavoratori subordinati del settore di riferimento.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che, in caso di assegnazione del lavoratore a mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e, nel lavoro privato, il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza deve essere qualitativa e/o quantitativa (Cassazione civile sez. lav., 10/03/2004, n. 4946): in altri termini, “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cassazione civile sez. lav., 08/02/2021, n. 2969).
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dedotto di avere svolto di fatto, nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso con la parte convenuta, attività volte a soddisfare i bisogni primari della persona (caratteristiche della qualifica di O.S.S.) in misura prevalente rispetto a quelle di pulizia degli spazi comuni e delle stanze di degenza (tipiche della qualifica di ausiliario specializzato): nel dettaglio, la parte ricorrente ha dedotto di essersi occupata, tra l'altro, dell'assistenza alle esigenze psicofisiche quotidiane dei pazienti e dell'ausilio all'igiene degli stessi (e, dunque, della somministrazione dei pasti ai pazienti autosufficienti e non autosufficienti, del trasporto di questi alle visite
7 diagnostiche e specialistiche, del rifacimento dei loro letti, della pulizia delle stanze di degenza e delle attrezzature, del riordino del materiale dopo i pasti, del trasporto di materiale biologico sanitario e di campioni per gli esami diagnostici, dell'ausilio ai pazienti nella vestizione, nell'espletamento delle loro funzioni fisiologiche, nella deambulazione e nell'assunzione di farmaci, della esecuzione di piccole medicazioni).
La parte convenuta ha specificamente contestato le suddette affermazioni della parte ricorrente, evidenziando, da un lato, che molte delle attività dedotte da essa rientrano tra quelle proprie degli ausiliari specializzati (e non tra quelle proprie degli O.S.S.) e sostenendo, dall'altro, che la parte ricorrente – nel periodo al quale fanno riferimento le domande attoree (cioè dal 1/02/2017 al 31/03/2022) – si sarebbe comunque limitata a svolgere, quantomeno in misura prevalente, le attività proprie degli ausiliari specializzati
(vale a dire la consegna di prelievi ematici routinari e/o urgenti presso i rispettivi centri di competenza, il ritiro di articoli dal magazzino, la pulizia e il riordino degli ambienti ospedalieri e delle stanze di degenza dei pazienti, anche prima e dopo i pasti, lo spostamento dei pazienti, la sorveglianza e il mantenimento dell'ordine, la custodia e la conservazione di beni).
Il CCNL del Comparto sanità prevede, in relazione alla Categoria A, che
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell'ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività” (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente, recante CCNL del
7.04.1999): rientra in tale Categoria la qualifica di ausiliario specializzato, riguardante il lavoratore che “svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio,
l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al
8 funzionamento dell'unità operativa. L'ausiliario specializzato operante nei servizi tecnico- economali può essere adibito alla conduzione di autoveicoli strumentali alla propria attività e alla loro piccola manutenzione. L'ausiliario specializzato operante nei servizi socio- assistenziali provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate”
(all. 1 al fascicolo di parte ricorrente, recante CCNL del 7.04.1999).
Il CCNL del Comparto sanità prevede, in relazione alla Categoria B, che
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima” (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente, recante CCNL del 7.04.1999).
Rientrano nel profilo professionale del livello economico B-Super “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione” (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente, recante CCNL del 7.04.1999): in tale profilo è ricompreso quello di operatore socio-sanitario (O.S.S.), riguardante il lavoratore che “svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socioassistenziali e sociosanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione – ciascuna secondo le proprie competenze – degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore sociosanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo” (all. 2 al fascicolo di parte ricorrente, recante CCNL integrativo del 20.09.2001).
Comparando le due categorie e/o qualifiche professionali suindicate emerge che:
9 (1.a) l'ausiliario specializzato (categoria A) svolge attività manuali semplici e richiedenti capacità manuali generiche o normali (rientrano tra tali attività, ad esempio, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni, lo spostamento e il trasporto di materiali e apparecchi, l'accompagnamento o lo spostamento dei degenti, lo svolgimento di operazioni elementari di supporto al personale dell'unità operativa, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature, la conduzione di autoveicoli e la piccola manutenzione degli stessi);
(1.b) l'operatore socio-sanitario (categoria B-Super) svolge attività manuali di tipo tecnico-specialistico, in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario, che comportano il coordinamento di altri lavoratori e che richiedono conoscenze teorico-pratiche qualificate o specialistiche, ancorché di livello base, oppure attività manuali di tipo tecnico-specialistico, nel medesimo ambito, che, pur non comportando il coordinamento di altri lavoratori, richiedono conoscenze teorico-pratiche qualificate o specialistiche di livello particolare (rientrano tra tali attività, ad esempio, l'assistenza diretta alle persone, il supporto alla gestione del loro ambiente di vita, l'intervento igienico sanitario nei confronti di persone, il supporto gestionale, organizzativo e formativo);
(2.a) l'ausiliario specializzato svolge le attività di sua competenza con autonomia meramente esecutiva e dunque nel rispetto delle istruzioni e dei regolamenti datoriali (ivi compresi i protocolli organizzativi delle unità operative di assegnazione);
(2.b) l'operatore socio-sanitario svolge le attività di sua competenza con maggiore autonomia, cioè nel rispetto di prescrizioni di massima del datore di lavoro (e non in base a istruzioni specifiche e regole dettagliate), ricevendo indicazioni dagli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, nel rispetto delle reciproche attribuzioni, al fine di coordinare l'attività dei vari soggetti coinvolti secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
10 Le differenze tra le due categorie e/o qualifiche professionali suddette riguardano quindi sia l'oggetto dell'attività lavorativa svolta sia le competenze professionali possedute dal lavoratore sia il grado di autonomia di cui quest'ultimo dispone nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Dall'istruttoria testimoniale è emerso che la parte ricorrente – sia nel periodo dal 1/02/2017 al 30/11/2018 (nel quale ha lavorato presso il reparto psichiatria della sede operativa “Ospedale San Giuseppe” in Albano Laziale) sia nel periodo dal 1/12/2018 al 31/03/2022 (nel quale ha lavorato presso il reparto psichiatria della sede operativa “Nuovo Ospedale Castelli) – ha svolto, in misura quantitativamente prevalente, attività di consegna di prelievi ematici ai rispettivi centri di competenza (cioè al laboratorio di analisi e al reparto
DH), attività collegate alla somministrazione dei pasti (quali il posizionamento di tovaglie e posate sui tavoli, nonché il successivo riordino della stanza di degenza), attività di controllo del rifornimento di materiali per le cure igieniche e di ritiro di articoli del magazzino, attività di rifacimento dei letti dei pazienti: inoltre la parte ricorrente, nel medesimo periodo, accompagnava talvolta i pazienti non autosufficienti a mensa o in altri luoghi dell'ospedale e, all'occorrenza, prestava supporto agli infermieri e/o agli operatori socio- sanitari nell'attività di cura dell'igiene personale dei pazienti non autosufficienti, compresa l'effettuazione della doccia (vd. testimonianza di
[...]
, di , di e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 di ). Tes_4
Dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale risulta quindi che le mansioni svolte in modo quantitativamente prevalente dalla parte ricorrente erano quelle rientranti nella qualifica professionale e nel livello di inquadramento di appartenenza: le ulteriori mansioni svolte dalla stessa, afferenti alla cura, all'assistenza e all'ausilio all'igiene ed alle esigenze psicofisiche dei pazienti, sono quantitativamente minoritarie e, in ogni caso, non appaiono neppure qualitativamente prevalenti, rispetto alle prime, giacché sono state
11 disimpegnate soltanto in caso di necessità e, soprattutto, pressoché soltanto in presenza di infermieri o di operatori socio-sanitari e a supporto di essi.
Pertanto la domanda di accertamento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla qualifica di operatore socio-sanitario e al livello di inquadramento B-Super di cui al CCNL cit. deve essere rigettata, con conseguente assorbimento della domanda di accertamento del diritto al pagamento delle correlate differenze retributive e di condanna della parte convenuta alla dazione delle relative somme.
La domanda attorea – presentata dalla parte ricorrente soltanto nelle note autorizzate depositate in data 18.11.2024 – di accertamento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori comunque riconducibili a una qualifica diversa e intermedia (cioè ricompresa tra quella formalmente riconosciuta dal datore di lavoro e quella invocata in via principale nel ricorso) è inammissibile, in quanto formulata in modo meramente generico, indeterminato ed esplorativo: difatti la parte ricorrente non ha né compiutamente articolato le ragioni a sostegno della domanda in parola né ha indicato espressamente quale sarebbe la qualifica intermedia ricomprendente le mansioni di fatto disimpegnate, per come emerse dalle risultanze dell'istruttoria testimoniale.
Dal rigetto della domanda presentata ina via principale dalla parte ricorrente e dalla declaratoria di inammissibilità della ulteriore domanda da ultimo esaminata deriva l'assorbimento dell'eccezione di prescrizione proposta dalla parte convenuta.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e/o dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte ricorrente.
Tali spese sono liquidate – tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente,
12 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 emanato dal Ministero della Giustizia, da ultimo modificato dal D.M. n.
147/2022, e delle tabelle allegate al D.M. ult. cit. – nella misura di euro
1.200,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso e/o ne dichiara l'inammissibilità;
- respinge ogni altra domanda o eccezione;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, che liquida in euro 1.200,00, oltre accessori di legge, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 10 gennaio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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