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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/05/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6733/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco
Fabbri, all'udienza del 29.05.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3462/2018 R.
Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Battista Sembronio, unita- mente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito Barletta, alla via
M.R. Mauro n. 12/C;
-Opponente-
CONTRO
(c.f.: .Iva: Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente del CdA pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Landi, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Somma Vesuviana
(NA) alla Via Cavone n. 4;
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipa- zione alla presente udienza.
1
Svolgimento del processo
- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società
[...] CP_ (per brevità, ) al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_1 illegittimità del decreto n. 1555/18, reso nell'ambito del procedimento n. R.G.
3872/2018 dal Tribunale di Nola, con il quale gli veniva ingiunto, unitamente al- la società e ad e , il pa- Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 gamento, in solido fra di loro, della somma complessiva di Euro 14.884,89 oltre interessi legali, nonché le spese e competenze della procedura monitoria.
- Nello specifico, la pretesa creditoria trae origine dal contratto di factoring sotto- scritto tra la e la società Controparte_2 Controparte_1
in forza del quale la (c.d. Fornitore) avrebbe prov-
[...] Controparte_2 veduto a cedere pro solvendo i crediti presenti e futuri vantati nei confronti di propri clienti e la società (c.d. Factor) ad anticipare, in tutto o in P_ parte, alla cedente un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, se futuri, venuti ad esistenza e fatturati;
a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sulla società e sino alla concorrenza Controparte_2 di € 300.000,00 prestavano, a favore della idonea garanzia i fi- P_ deiussori , e (odierno op- Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 ponente).
- Dunque, a fronte dell'inadempimento della debitrice società, la P_ chiedeva- e otteneva- il decreto ingiuntivo per cui è causa, per l'importo com- plessivo di € 14.884,89 oltre spese della procedura monitoria liquidate in € 540,00 per compenso di cui € 118,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa.
- Avverso il decreto ingiuntivo n. 1555/2018, proponeva opposizione Parte_1
, il quale eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in fa-
[...] vore del Tribunale di Trani, in virtù della presunta qualifica di consumatore rive- stita dai fideiussori ovvero in virtù del c.d. forum contractus ex art. 20 c.p.c.;
l'insussistenza del credito posto a fondamento della pretesa creditori;
la nullità della fideiussione;
chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità del decreto opposto con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del Procuratore ex art. 93 c.p.c.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la società resistendo all'opposizione, della quale ne chiedeva il rigetto;
chie- P_ deva dichiararsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese di lite.
2
- Instauratosi il contradditorio, con provvedimento del 21.03.2019 veniva con- cessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1555/2018.
- A seguito di rinvii per precisazioni conclusioni, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 maggio 2025.
Motivi della decisione
- La spiegata opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che qui si espongono.
- In limine litis, va rilevata la tempestività dell'opposizione proposta nei termini di legge, di cui all'art. 641 c.p.c.
- Invero, il decreto ingiuntivo n. 1555/2018 del 04.06.2018, veniva notificato all'opponente in data 02.08.2018 (cfr., documentazione agli atti, ove si evince che vi è stata una prima notifica in data 11.06.2018, non perfezionatasi, e una se- conda notifica in data 02.08.2018) e, conseguentemente, il termine ultimo per proporre opposizione è da considerarsi il 10.10.2018. Dunque, rilevato che l'opposizione è stata notificata in data 08.10.2018 (cfr., ricevute di accettazio- ne/consegna agli atti), con conseguente iscrizione a ruolo nei successivi dieci giorni (17.10.2018), sono scongiurate decadenze in capo a parte opponente.
- Sempre in via preliminare, va vagliata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale.
- Invero, parte opponente, in maniera del tutto generica rileva il difetto di compe- tenza territoriale del Tribunale di Nola, in favore del diverso foro di Trani, addu- cendo, a sostegno della spiegata eccezione, la presunta qualifica di consumatore rivestita dai fideiussori e, in subordine, richiama il criterio del c.d. forum con- tractus, ex art. 20 c.p.c., sulla base del fatto che il contratto è stato concluso ad
Andria, nonché gli artt. 18 e 19 c.p.c.
- Ciò posto va premesso che l'individuazione del giudice competente non rientra nella disponibilità delle parti, bensì deve seguire le regole stabilite dalla legge. Tuttavia, l'art. 28 c.p.c., specifica che la competenza per territorio può essere de- rogata su accordo delle parti, salvo determinate eccezioni. L'articolo in esame of- fre, poi, un elenco dei vari casi in cui la competenza per territorio è da conside- rarsi inderogabile, precisando che l'inderogabilità sussiste, altresì, ogni qual volta sia disposta espressamente dalla legge.
- Come detto, infatti, ai sensi del citato art. 28 c.p.c., rubricato “Foro stabilito per accordo delle parti”, si stabilisce che la competenza per territorio può essere de- rogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70 c.p.c., per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di
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procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
- Il successivo art. 29 c.p.c. prevede, poi, che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi a uno o più affari determinati e risulta- re da atto scritto e non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
- Sul punto, la Suprema Corte ha più volte affermato che, in tema di foro conven- zionale, la clausola riferita a "qualsiasi controversia" deve essere interpretata quale deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto sia per quelle, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana, in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo dell'azione, congiunto ad altri, e, laddove attribuisca al giudi- ce designato competenza esclusiva, non esige, ai fini dell'ammissibilità dell'ecce- zione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo diretta proprio ad escludere il loro concorso (cfr., Cass. civ., Ord. n. 12810/2024 in motivazione;
ex multis, Cass. n. 8548 del 31/03/2017).
- A tale ultimo riguardo, si pone il problema di stabilire le modalità, ovvero la formula, da utilizzare nell'ambito di un contratto, al fine di fugare ogni dubbio in ordine alla volontà delle parti di attribuire proprio a quel giudice la competenza a conoscere su eventuali controversie che dovessero nascere nell'esecuzione o in- terpretazione delle singole norme contrattuali.
- Invero, la designazione convenzionale di un foro territoriale, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa;
nello specifico, se l'accordo è inserito nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, occorre la specifica approvazione iscritto della relativa clausola ex art. 1341, co.2, c.c. (cfr., Cass. 9583/98; ex multis: Cass. 3261/92; Cass. 664/96).
- Ciò premesso, considerato che nel caso di specie non si verte in una delle ipote- si per le quali è prescritta la competenza territoriale inderogabile e la clausola de- rogativa della competenza è stata regolarmente inserita, per iscritto, sia nel con- tratto di factoring concluso tra e Controparte_2 Controparte_1
(cfr., art. 24 rubricato “Foro convenzionale”: “Per qualunque con-
[...] troversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del con- tratto di e delle conseguenti cessioni di credito, il foro competente sa- CP_5 rà esclusivamente quello di Nola”) sia nella fideiussione rilasciata da Parte_1
in favore di (cfr., art. 11 “Per qualsiasi contesta-
[...] Controparte_2 zione sarà esclusivamente competente il Foro di Nola”), pertanto, non vi è dub- bio che le parti hanno pattuito di devolvere la competenza, in ordine a future con- troversie aventi ad oggetto il contratto di factoring e le annesse garanzie, al Tri- bunale di Nola.
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- Non coglie nel segno la presunta qualifica di consumatore rivestita dai fideius- sori quale criterio per escludere la validità della clausola sula competenza.
- Giova, sul punto, ricordare che l'evoluzione giurisprudenziale, inaugurata dalla
Corte di Giustizia U.E. e poi permeata nella giurisprudenza nazionale, è interve- nuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva
93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori e, in particolare, ha superato l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante.
- Invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, in dialogo con la giurisprudenza sovranazionale, “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggetti- vi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale rispetto al quale non può far gioco a questi fini l'accessorietà dei contenuti, come affermato dalla nomofilachia unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C- 74/15, Tar- cau e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto rite- CP_6 nersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fi- deiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere stretta- mente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)
(Cass. 14/10/2021, n. 28217; 16/01/2020, n. 742, Cass., 24/01/2020, n. 1666,
Cass., 03/12/2020, n. 27618; v. anche Cass. Sez. U. del 27/02/2023, n. 5868); deve quindi darsi rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale non- ché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. 13/12/2018, n. 32225)” (cfr., Cass. ord. 19516/2024, in moti- vazione, nonché Cass. 23533/2024).
- Così ricostruita la cornice giuridica, e tornando al caso di specie, Parte_1 non può essere qualificato quale consumatore, poiché al momento del rila-
[...] scio della fideiussione, era socio della circostanza dallo Controparte_2 stesso ammessa nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., pag. 3 dell'opposizione) e documentalmente risultante anche dalla visura camerale, ove risulta detentore della metà della quota (euro 10.000,00 a fronte di un capitale di euro 20.000,00); dunque, l'opponente era direttamente coinvolto nella compagine sociale e, per- tanto, presumibilmente ha agito nell'interesse della società di cui lo stesso fa par- te, piuttosto che ipotizzare una totale estraneità della garanzia rispetto alle finalità sociali, circostanza che giustificherebbe l'applicazione della tutela consumeristica e che in ogni caso dovrebbe essere provata dal soggetto che invoca tale tutela.
- Tanto premesso, e dichiarata la competenza del Tribunale di Nola, nel merito l'opposizione non può trovare accoglimento.
5
- Va, innanzitutto, rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda pro- posta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dun- que, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanzia- le di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua doman- da e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
- Invero, “il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso so- stanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti vie- ne ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la quali- tà di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in oppo- sizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi” (cfr. tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
- Ciò posto, e in ordine all'eccepita insussistenza del credito originario, questo
Giudice osserva che parte opponente contesta in maniera del tutto generica l'inesistenza/illegittimità del credito per il quale agiva in via monitoria la
[...]
P_
- Nello specifico, già in sede monitoria, la creditrice agiva nei con- P_ fronti dell'odierno opponente in forza della fideiussione rilasciata in favore della società (e depositata agli atti del giudizio), di cui Controparte_2 Parte_1
rivestiva la qualità di socio.
[...]
- Tanto premesso, va innanzitutto esaminata l'eccezione di insussistenza del cre- dito sollevata dall'opponente; occorre, a tal fine, specificare i fatti di causa.
- È pacifico in causa che, in data 10.08.2015, la società Controparte_2 concludeva con la un contratto di factoring, in forza del quale la Ca- P_ bling System S.r.l. (c.d. Fornitore) avrebbe provveduto a cedere pro solvendo i crediti presenti e futuri vantati nei confronti dei propri clienti e la P_
(c.d. Factor) ad anticipare, in tutto e in parte, alla cedente un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, se futuri, venuti ad esistenza e fatturati (cfr., contratto di factoring, depositato agli atti). A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla e sino alla concorrenza di Euro Controparte_2
300.000,00 prestavano, in favore della idonea fideiussione P_ Pt_2
, e (odierno opponente).
[...] Controparte_4 Parte_1
6
- Nell'atto di opposizione l'opponente rileva che il credito ceduto nell'ambito del citato rapporto di factoring è quello avente ad oggetto i rapporti commerciali in- tercorsi con la società Sirti S.p.A., società appaltatrice di alcuni lavori commis- sionati dalla Controparte_2
- Ipotizza l'opponente che il credito principale vantato dalla Banca nei confronti del debitore principale Sirti, possa essere stato eventualmente estinto dallo stesso debitore ceduto (Sirti S.p.A.); a fondamento di tale affermazione pone la circo- stanza secondo cui, successivamente alla risoluzione -pro futuro- del contratto di factoring, la , vantava ancora un credito nei confronti della Sirti CP_2
S.p.A. di circa € 260.000,00. La deduzione, sostanzialmente, si risolve nell'eccezione di adempimento del debito principale che, riverberandosi natural- mente dul rapporto di garanzia, rappresenta un fatto estintivo della pretesa.
- Sul punto, è opportuno osservare che, in virtù dei principi dettati in materia di riparto dell'onere della prova (art. 2697, comma 2, c.c.), la prova di tale fatto estintivo grava sull'opponente.
- Nel caso in esame, posto che il quantum debeatur non è oggetto di specifica contestazione dalle parti costituite e rilevato che parte opponente avrebbe dovuto dimostrare, anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova, il fatto estintivo dell'adempimento dell'obbligazione principale a seguito di pagamento effettuato dal debitore ceduto, ovvero della società Sirti S.p.A., l'eccezione di adempimento si rivela come non dimostrata, come tale non idonea all'accoglimento dell'opposizione.
- Non coglie nel segno anche l'invocata nullità della fideiussione omnibus, per le ragioni che qui seguono.
- Preliminarmente, è necessario analizzare l'istituto e l'operatività della c.d. fi- deiussione omnibus, il cui referente normativo è da individuarsi nell'art. 1938 c.c., secondo cui il fideiussore si impegna a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore, in forza di un contratto di apertura di credito. In parti- colare, la fideiussione omnibus è connotata, per l'appunto, dalla clausola c.d. omnibus, in forza della quale il fideiussore garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni che il debitore ha assunto e assumerà in futuro nei confronti del cre- ditore. Tale istituto, però, ha sollevato negli anni diversi dubbi in ordine alla sua legalità, a causa della posizione di oggettiva difficoltà del garante, il quale molte volte è esposto al pagamento di un debito non determinabile ex ante, in contrasto con il disposto di cui all'art. 1346 - che individua nei requisiti essenziali dell'oggetto del contratto, tra gli altri, quello riconducibile alla determinatezza - nonché applicabile ad ogni operazione derivante dal rapporto originario. Al ri-
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guardo, è intervenuto l'art. 10 della Legge 154 del 1992, che, intervenendo sulle disposizioni codicistiche, ne ha delineato l'ambito di applicazione. Secondo il le- gislatore del 1992, la validità della clausola omnibus è subordinata alla fissazione di un tetto massimo all'importo garantito.
- Ed infatti, “in tema di fideiussione, l'art. 1938 c.c., come modificato dalla legge
17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità della predeterminazione dell'importo massimo garantito, pone un principio generale di garanzia e di or- dine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche”
(cfr., Cass. n. 1520/2010).
- Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che non è affatto nulla per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto la fideiussione presta- ta genericamente a favore di un istituto di credito a garanzia di qualsiasi obbliga- zione presente e futura del debitore garantito. Invero, “non sussiste nullità del contratto fideiussorio, per indeterminabilità dell'oggetto, allorché la fideiussione sia prestata in favore di un istituto di credito per le obbligazioni derivanti da fu- ture operazioni bancarie con un terzo, data la prefigurazione nel contratto di c.d. indici di determinabilità (…) che si realizzano successivamente sulla base di atti sottratti al mero arbitrio del debitore principale e dell'istituto di credito, in quanto soggetti alle specifiche disposizioni, anche di natura pubblicistica, che regolano l'attività bancaria” (cfr., Cass. n. 6897/1993); ancora, “L'estensione della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore nei confronti di una banca non è incompatibile con quanto previsto dall'art. 1346 c.c., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggetto della fideiussione de- terminabile per relationem, sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca (…)” (cfr., Cass. n. 831/1998; ex multis: Cass. n.
6635/1997).
- Tanto detto, nel caso de quo l'opposta ha regolarmente depositato le fideiussio- ni rilasciate in favore della società e per quanto d'interesse Controparte_2 in questa sede, la garanzia rilasciata da individua il tetto mas- Parte_1 simo garantito nell'ammontare di euro 300.000,00, dallo stesso sottoscritta e non contestata (cfr., fideiussione dell'11.08.2015), non ravvisandosi, nella specie, al- cuna violazione del principio di proporzionalità delle garanzie creditorie e degli obblighi di correttezza, buona fede e diligenza professionale nella condotta dell'istituto bancario.
- Non coglie nel segno l'invocata applicabilità a caso de quo dell'art. 1956 c.c., sul presupposto che la non avrebbe verificato diligentemente la sol- P_ vibilità del debitore;
infatti, “il fideiussore che chiede la liberazione della presta- zione di garanzia, invocando l'applicabilità dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2967 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti e a tal fi-
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ne, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbliga- zioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (cfr., Cass. n. 2524/2006; conf. Cass. 8042/2003 e Cass.
23422/2016).
- Nel caso che ci occupa, il Tribunale osserva che non vi è prova, agli atti, che la versasse in condizioni di difficoltà economica anzi, e più Controparte_2 nello specifico, la a fronte dell'inadempimento debitorio, provvede- P_ va a comunicare, sia alla predetta società (cfr., comunicazione per mezzo p.e.c. del 15.11.2017) sia ai singoli fideiussori (cfr., raccomandata a/r del 12.12.2017) la propria volontà di revocare l'affidamento delle linee di credito e la risoluzione del contratto.
- Pertanto, l'opposizione non può essere accolta.
- Infine, ritiene il Tribunale che non può essere accolta la domanda del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. sollecitata dall'opposta nei confronti di parte op- ponente, non essendo ravvisabile mala fede o colpa grave in capo a quest'ultimo.
Varrà in proposito richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di le- gittimità secondo il quale: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccom- bente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerar- si meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a pre- scindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giuri- sprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la pale- se e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. da ultimo Cass.
12 luglio 2023, n. 19948/2023, conf. a SS. UU. n. 9912/2018).
- Quanto al governo delle spese di lite, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri pre- visti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglio- ne di valore compreso tra euro € 5.201 a € 26.000 (così individuato in base al va- lore della domanda).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così prov- vede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1555/2018 emesso dal Tribunale di Nola;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di
[...]
che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professio- Controparte_1 nale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 29/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Andrea Francesco
Fabbri, all'udienza del 29.05.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 3462/2018 R.
Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni Battista Sembronio, unita- mente al quale elettivamente domicilia presso lo studio sito Barletta, alla via
M.R. Mauro n. 12/C;
-Opponente-
CONTRO
(c.f.: .Iva: Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del Presidente del CdA pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Landi, unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale sito in Somma Vesuviana
(NA) alla Via Cavone n. 4;
-Opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate ai fini della partecipa- zione alla presente udienza.
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Svolgimento del processo
- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società
[...] CP_ (per brevità, ) al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_1 illegittimità del decreto n. 1555/18, reso nell'ambito del procedimento n. R.G.
3872/2018 dal Tribunale di Nola, con il quale gli veniva ingiunto, unitamente al- la società e ad e , il pa- Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 gamento, in solido fra di loro, della somma complessiva di Euro 14.884,89 oltre interessi legali, nonché le spese e competenze della procedura monitoria.
- Nello specifico, la pretesa creditoria trae origine dal contratto di factoring sotto- scritto tra la e la società Controparte_2 Controparte_1
in forza del quale la (c.d. Fornitore) avrebbe prov-
[...] Controparte_2 veduto a cedere pro solvendo i crediti presenti e futuri vantati nei confronti di propri clienti e la società (c.d. Factor) ad anticipare, in tutto o in P_ parte, alla cedente un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, se futuri, venuti ad esistenza e fatturati;
a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sulla società e sino alla concorrenza Controparte_2 di € 300.000,00 prestavano, a favore della idonea garanzia i fi- P_ deiussori , e (odierno op- Controparte_3 Controparte_4 Parte_1 ponente).
- Dunque, a fronte dell'inadempimento della debitrice società, la P_ chiedeva- e otteneva- il decreto ingiuntivo per cui è causa, per l'importo com- plessivo di € 14.884,89 oltre spese della procedura monitoria liquidate in € 540,00 per compenso di cui € 118,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali,
Iva e Cpa.
- Avverso il decreto ingiuntivo n. 1555/2018, proponeva opposizione Parte_1
, il quale eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale in fa-
[...] vore del Tribunale di Trani, in virtù della presunta qualifica di consumatore rive- stita dai fideiussori ovvero in virtù del c.d. forum contractus ex art. 20 c.p.c.;
l'insussistenza del credito posto a fondamento della pretesa creditori;
la nullità della fideiussione;
chiedeva, quindi, la declaratoria di nullità del decreto opposto con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del Procuratore ex art. 93 c.p.c.
- Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la società resistendo all'opposizione, della quale ne chiedeva il rigetto;
chie- P_ deva dichiararsi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese di lite.
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- Instauratosi il contradditorio, con provvedimento del 21.03.2019 veniva con- cessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1555/2018.
- A seguito di rinvii per precisazioni conclusioni, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29 maggio 2025.
Motivi della decisione
- La spiegata opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni che qui si espongono.
- In limine litis, va rilevata la tempestività dell'opposizione proposta nei termini di legge, di cui all'art. 641 c.p.c.
- Invero, il decreto ingiuntivo n. 1555/2018 del 04.06.2018, veniva notificato all'opponente in data 02.08.2018 (cfr., documentazione agli atti, ove si evince che vi è stata una prima notifica in data 11.06.2018, non perfezionatasi, e una se- conda notifica in data 02.08.2018) e, conseguentemente, il termine ultimo per proporre opposizione è da considerarsi il 10.10.2018. Dunque, rilevato che l'opposizione è stata notificata in data 08.10.2018 (cfr., ricevute di accettazio- ne/consegna agli atti), con conseguente iscrizione a ruolo nei successivi dieci giorni (17.10.2018), sono scongiurate decadenze in capo a parte opponente.
- Sempre in via preliminare, va vagliata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale.
- Invero, parte opponente, in maniera del tutto generica rileva il difetto di compe- tenza territoriale del Tribunale di Nola, in favore del diverso foro di Trani, addu- cendo, a sostegno della spiegata eccezione, la presunta qualifica di consumatore rivestita dai fideiussori e, in subordine, richiama il criterio del c.d. forum con- tractus, ex art. 20 c.p.c., sulla base del fatto che il contratto è stato concluso ad
Andria, nonché gli artt. 18 e 19 c.p.c.
- Ciò posto va premesso che l'individuazione del giudice competente non rientra nella disponibilità delle parti, bensì deve seguire le regole stabilite dalla legge. Tuttavia, l'art. 28 c.p.c., specifica che la competenza per territorio può essere de- rogata su accordo delle parti, salvo determinate eccezioni. L'articolo in esame of- fre, poi, un elenco dei vari casi in cui la competenza per territorio è da conside- rarsi inderogabile, precisando che l'inderogabilità sussiste, altresì, ogni qual volta sia disposta espressamente dalla legge.
- Come detto, infatti, ai sensi del citato art. 28 c.p.c., rubricato “Foro stabilito per accordo delle parti”, si stabilisce che la competenza per territorio può essere de- rogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70 c.p.c., per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di
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procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge.
- Il successivo art. 29 c.p.c. prevede, poi, che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi a uno o più affari determinati e risulta- re da atto scritto e non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
- Sul punto, la Suprema Corte ha più volte affermato che, in tema di foro conven- zionale, la clausola riferita a "qualsiasi controversia" deve essere interpretata quale deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto sia per quelle, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana, in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo dell'azione, congiunto ad altri, e, laddove attribuisca al giudi- ce designato competenza esclusiva, non esige, ai fini dell'ammissibilità dell'ecce- zione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo diretta proprio ad escludere il loro concorso (cfr., Cass. civ., Ord. n. 12810/2024 in motivazione;
ex multis, Cass. n. 8548 del 31/03/2017).
- A tale ultimo riguardo, si pone il problema di stabilire le modalità, ovvero la formula, da utilizzare nell'ambito di un contratto, al fine di fugare ogni dubbio in ordine alla volontà delle parti di attribuire proprio a quel giudice la competenza a conoscere su eventuali controversie che dovessero nascere nell'esecuzione o in- terpretazione delle singole norme contrattuali.
- Invero, la designazione convenzionale di un foro territoriale, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa;
nello specifico, se l'accordo è inserito nelle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, occorre la specifica approvazione iscritto della relativa clausola ex art. 1341, co.2, c.c. (cfr., Cass. 9583/98; ex multis: Cass. 3261/92; Cass. 664/96).
- Ciò premesso, considerato che nel caso di specie non si verte in una delle ipote- si per le quali è prescritta la competenza territoriale inderogabile e la clausola de- rogativa della competenza è stata regolarmente inserita, per iscritto, sia nel con- tratto di factoring concluso tra e Controparte_2 Controparte_1
(cfr., art. 24 rubricato “Foro convenzionale”: “Per qualunque con-
[...] troversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del con- tratto di e delle conseguenti cessioni di credito, il foro competente sa- CP_5 rà esclusivamente quello di Nola”) sia nella fideiussione rilasciata da Parte_1
in favore di (cfr., art. 11 “Per qualsiasi contesta-
[...] Controparte_2 zione sarà esclusivamente competente il Foro di Nola”), pertanto, non vi è dub- bio che le parti hanno pattuito di devolvere la competenza, in ordine a future con- troversie aventi ad oggetto il contratto di factoring e le annesse garanzie, al Tri- bunale di Nola.
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- Non coglie nel segno la presunta qualifica di consumatore rivestita dai fideius- sori quale criterio per escludere la validità della clausola sula competenza.
- Giova, sul punto, ricordare che l'evoluzione giurisprudenziale, inaugurata dalla
Corte di Giustizia U.E. e poi permeata nella giurisprudenza nazionale, è interve- nuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva
93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori e, in particolare, ha superato l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante.
- Invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, in dialogo con la giurisprudenza sovranazionale, “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggetti- vi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale rispetto al quale non può far gioco a questi fini l'accessorietà dei contenuti, come affermato dalla nomofilachia unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C- 74/15, Tar- cau e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto rite- CP_6 nersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fi- deiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere stretta- mente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio)
(Cass. 14/10/2021, n. 28217; 16/01/2020, n. 742, Cass., 24/01/2020, n. 1666,
Cass., 03/12/2020, n. 27618; v. anche Cass. Sez. U. del 27/02/2023, n. 5868); deve quindi darsi rilievo all'entità della partecipazione al capitale sociale non- ché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore (Cass. 13/12/2018, n. 32225)” (cfr., Cass. ord. 19516/2024, in moti- vazione, nonché Cass. 23533/2024).
- Così ricostruita la cornice giuridica, e tornando al caso di specie, Parte_1 non può essere qualificato quale consumatore, poiché al momento del rila-
[...] scio della fideiussione, era socio della circostanza dallo Controparte_2 stesso ammessa nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., pag. 3 dell'opposizione) e documentalmente risultante anche dalla visura camerale, ove risulta detentore della metà della quota (euro 10.000,00 a fronte di un capitale di euro 20.000,00); dunque, l'opponente era direttamente coinvolto nella compagine sociale e, per- tanto, presumibilmente ha agito nell'interesse della società di cui lo stesso fa par- te, piuttosto che ipotizzare una totale estraneità della garanzia rispetto alle finalità sociali, circostanza che giustificherebbe l'applicazione della tutela consumeristica e che in ogni caso dovrebbe essere provata dal soggetto che invoca tale tutela.
- Tanto premesso, e dichiarata la competenza del Tribunale di Nola, nel merito l'opposizione non può trovare accoglimento.
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- Va, innanzitutto, rammentato che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda pro- posta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così instauratosi, dun- que, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanzia- le di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua doman- da e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda.
- Invero, “il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso so- stanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti vie- ne ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la quali- tà di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in oppo- sizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi” (cfr. tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n. 17371).
- Ciò posto, e in ordine all'eccepita insussistenza del credito originario, questo
Giudice osserva che parte opponente contesta in maniera del tutto generica l'inesistenza/illegittimità del credito per il quale agiva in via monitoria la
[...]
P_
- Nello specifico, già in sede monitoria, la creditrice agiva nei con- P_ fronti dell'odierno opponente in forza della fideiussione rilasciata in favore della società (e depositata agli atti del giudizio), di cui Controparte_2 Parte_1
rivestiva la qualità di socio.
[...]
- Tanto premesso, va innanzitutto esaminata l'eccezione di insussistenza del cre- dito sollevata dall'opponente; occorre, a tal fine, specificare i fatti di causa.
- È pacifico in causa che, in data 10.08.2015, la società Controparte_2 concludeva con la un contratto di factoring, in forza del quale la Ca- P_ bling System S.r.l. (c.d. Fornitore) avrebbe provveduto a cedere pro solvendo i crediti presenti e futuri vantati nei confronti dei propri clienti e la P_
(c.d. Factor) ad anticipare, in tutto e in parte, alla cedente un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti e, se futuri, venuti ad esistenza e fatturati (cfr., contratto di factoring, depositato agli atti). A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni gravanti sulla e sino alla concorrenza di Euro Controparte_2
300.000,00 prestavano, in favore della idonea fideiussione P_ Pt_2
, e (odierno opponente).
[...] Controparte_4 Parte_1
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- Nell'atto di opposizione l'opponente rileva che il credito ceduto nell'ambito del citato rapporto di factoring è quello avente ad oggetto i rapporti commerciali in- tercorsi con la società Sirti S.p.A., società appaltatrice di alcuni lavori commis- sionati dalla Controparte_2
- Ipotizza l'opponente che il credito principale vantato dalla Banca nei confronti del debitore principale Sirti, possa essere stato eventualmente estinto dallo stesso debitore ceduto (Sirti S.p.A.); a fondamento di tale affermazione pone la circo- stanza secondo cui, successivamente alla risoluzione -pro futuro- del contratto di factoring, la , vantava ancora un credito nei confronti della Sirti CP_2
S.p.A. di circa € 260.000,00. La deduzione, sostanzialmente, si risolve nell'eccezione di adempimento del debito principale che, riverberandosi natural- mente dul rapporto di garanzia, rappresenta un fatto estintivo della pretesa.
- Sul punto, è opportuno osservare che, in virtù dei principi dettati in materia di riparto dell'onere della prova (art. 2697, comma 2, c.c.), la prova di tale fatto estintivo grava sull'opponente.
- Nel caso in esame, posto che il quantum debeatur non è oggetto di specifica contestazione dalle parti costituite e rilevato che parte opponente avrebbe dovuto dimostrare, anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova, il fatto estintivo dell'adempimento dell'obbligazione principale a seguito di pagamento effettuato dal debitore ceduto, ovvero della società Sirti S.p.A., l'eccezione di adempimento si rivela come non dimostrata, come tale non idonea all'accoglimento dell'opposizione.
- Non coglie nel segno anche l'invocata nullità della fideiussione omnibus, per le ragioni che qui seguono.
- Preliminarmente, è necessario analizzare l'istituto e l'operatività della c.d. fi- deiussione omnibus, il cui referente normativo è da individuarsi nell'art. 1938 c.c., secondo cui il fideiussore si impegna a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, che il debitore principale ha assunto o assumerà nei confronti del creditore, in forza di un contratto di apertura di credito. In parti- colare, la fideiussione omnibus è connotata, per l'appunto, dalla clausola c.d. omnibus, in forza della quale il fideiussore garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni che il debitore ha assunto e assumerà in futuro nei confronti del cre- ditore. Tale istituto, però, ha sollevato negli anni diversi dubbi in ordine alla sua legalità, a causa della posizione di oggettiva difficoltà del garante, il quale molte volte è esposto al pagamento di un debito non determinabile ex ante, in contrasto con il disposto di cui all'art. 1346 - che individua nei requisiti essenziali dell'oggetto del contratto, tra gli altri, quello riconducibile alla determinatezza - nonché applicabile ad ogni operazione derivante dal rapporto originario. Al ri-
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guardo, è intervenuto l'art. 10 della Legge 154 del 1992, che, intervenendo sulle disposizioni codicistiche, ne ha delineato l'ambito di applicazione. Secondo il le- gislatore del 1992, la validità della clausola omnibus è subordinata alla fissazione di un tetto massimo all'importo garantito.
- Ed infatti, “in tema di fideiussione, l'art. 1938 c.c., come modificato dalla legge
17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità della predeterminazione dell'importo massimo garantito, pone un principio generale di garanzia e di or- dine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche”
(cfr., Cass. n. 1520/2010).
- Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che non è affatto nulla per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto la fideiussione presta- ta genericamente a favore di un istituto di credito a garanzia di qualsiasi obbliga- zione presente e futura del debitore garantito. Invero, “non sussiste nullità del contratto fideiussorio, per indeterminabilità dell'oggetto, allorché la fideiussione sia prestata in favore di un istituto di credito per le obbligazioni derivanti da fu- ture operazioni bancarie con un terzo, data la prefigurazione nel contratto di c.d. indici di determinabilità (…) che si realizzano successivamente sulla base di atti sottratti al mero arbitrio del debitore principale e dell'istituto di credito, in quanto soggetti alle specifiche disposizioni, anche di natura pubblicistica, che regolano l'attività bancaria” (cfr., Cass. n. 6897/1993); ancora, “L'estensione della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore nei confronti di una banca non è incompatibile con quanto previsto dall'art. 1346 c.c., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggetto della fideiussione de- terminabile per relationem, sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca (…)” (cfr., Cass. n. 831/1998; ex multis: Cass. n.
6635/1997).
- Tanto detto, nel caso de quo l'opposta ha regolarmente depositato le fideiussio- ni rilasciate in favore della società e per quanto d'interesse Controparte_2 in questa sede, la garanzia rilasciata da individua il tetto mas- Parte_1 simo garantito nell'ammontare di euro 300.000,00, dallo stesso sottoscritta e non contestata (cfr., fideiussione dell'11.08.2015), non ravvisandosi, nella specie, al- cuna violazione del principio di proporzionalità delle garanzie creditorie e degli obblighi di correttezza, buona fede e diligenza professionale nella condotta dell'istituto bancario.
- Non coglie nel segno l'invocata applicabilità a caso de quo dell'art. 1956 c.c., sul presupposto che la non avrebbe verificato diligentemente la sol- P_ vibilità del debitore;
infatti, “il fideiussore che chiede la liberazione della presta- zione di garanzia, invocando l'applicabilità dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2967 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti e a tal fi-
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ne, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbliga- zioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (cfr., Cass. n. 2524/2006; conf. Cass. 8042/2003 e Cass.
23422/2016).
- Nel caso che ci occupa, il Tribunale osserva che non vi è prova, agli atti, che la versasse in condizioni di difficoltà economica anzi, e più Controparte_2 nello specifico, la a fronte dell'inadempimento debitorio, provvede- P_ va a comunicare, sia alla predetta società (cfr., comunicazione per mezzo p.e.c. del 15.11.2017) sia ai singoli fideiussori (cfr., raccomandata a/r del 12.12.2017) la propria volontà di revocare l'affidamento delle linee di credito e la risoluzione del contratto.
- Pertanto, l'opposizione non può essere accolta.
- Infine, ritiene il Tribunale che non può essere accolta la domanda del danno per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. sollecitata dall'opposta nei confronti di parte op- ponente, non essendo ravvisabile mala fede o colpa grave in capo a quest'ultimo.
Varrà in proposito richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di le- gittimità secondo il quale: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccom- bente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere
l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerar- si meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a pre- scindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giuri- sprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la pale- se e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. da ultimo Cass.
12 luglio 2023, n. 19948/2023, conf. a SS. UU. n. 9912/2018).
- Quanto al governo delle spese di lite, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, in applicazione dei parametri pre- visti dal D.M. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglio- ne di valore compreso tra euro € 5.201 a € 26.000 (così individuato in base al va- lore della domanda).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così prov- vede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
1555/2018 emesso dal Tribunale di Nola;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di
[...]
che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professio- Controparte_1 nale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nola, 29/05/2025
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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