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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/04/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N.5505/2020
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g.5505/2020
promosso da in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Rosaria Violante ed Adriano Giallauria, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costabile, giusta procura alle Controparte_1
liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
preso atto che l'udienza del 24.4.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n.r.g. 5505/2020
TRA in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Rosaria Violante ed Adriano Giallauria, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costabile, giusta procura alle liti Controparte_1
in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e provvedimenti di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in riassunzione in appello depositato il 10.12.2020 il proponeva Parte_2 appello nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Controparte_1
Inferiore emessa il 22.7.2019, depositata l'11.11.2019, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ A - accogliere in toto l'appello, e, previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado, per l'effetto riformare la sentenza di primo grado, perché infondata in fatto e diritto;
B - condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del ”. Parte_1
Costituitosi in giudizio l'appellato contestava in fatto e in diritto l'impugnazione proposta, eccependo l'improcedibilità della domanda per non aver controparte provveduto ad iscrivere tempestivamente la causa a ruolo nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di appello in riassunzione effettuata il 27.07.2020; evidenziava, nondimeno, che la proposizione di una seconda impugnazione, sebbene astrattamente possibile, avrebbe dovuto rispettare i termini di cui agli art. 325 e 327 c.p.c. inesorabilmente spirati nella fattispecie de qua. Ferma, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del gravame proposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “piaccia all'On.le Tribunale di Nocera
Inferiore in funzione di Corte di Appello adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c.; - in via pregiudiziale, ex art 384 ter, co. I, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ex art. 348 bis, co. I, per insussistenza di ragionevoli possibilità di accoglimento;
- in via pregiudiziale gradata, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello, per mancata sottoscrizione congiunta dell'atto, e/o per difetto di procura, e/o per tardiva proposizione e/o per violazione dell'art. 342 c.p.c.;- nel merito, rigettare il gravame, perché infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza n. 3743/2019, emessa dal Giudice di
Pace di Nocera Inferiore, Dr. Gaudino, nel procedimento recante R.G. n. 4776/2017;- condannare il
ex art 96 co III c.p.c., al pagamento, in favore del sig. di una Parte_1 Controparte_1 somma equitativamente determinata. - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Spese generali, Iva, Cap e quant'altro dovuto per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, a seguito di rinvii di udienza per esigenze di ruolo, veniva riassegnata all'odierno giudicante, subentrata nelle more sul ruolo;
ritenuto maturo per la decisione, il giudizio giungeva all'udienza cartolare differita del 24.4.2025 per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, l'appello è inammissibile per le seguenti ragioni.
Come documentalmente evincibile, dagli atti di causa risulta che la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria l'11.11.2019; l'atto di appello è stato notificato il 27.7.2020, dunque, oltre il termine semestrale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 327 c.p.c., (termine ultimo del 14.7.2020), tenuto conto, altresì, del computo del periodo di sospensione straordinaria previsto dalla normativa emergenziale del coronavirus.
Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che dichiararsi inammissibile l'appello perché tardivamente promosso con il contestuale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro
1.100,00), per tutte le fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della natura documentale della controversia, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Costabile, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante a rifondere le spese di lite, in favore dell'appellato, per la somma di euro
232,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Costabile, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,26.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N.5505/2020
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g.5505/2020
promosso da in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Rosaria Violante ed Adriano Giallauria, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costabile, giusta procura alle Controparte_1
liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
preso atto che l'udienza del 24.4.2025, fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa in grado di appello iscritta al n.r.g. 5505/2020
TRA in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Rosaria Violante ed Adriano Giallauria, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Costabile, giusta procura alle liti Controparte_1
in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e provvedimenti di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in riassunzione in appello depositato il 10.12.2020 il proponeva Parte_2 appello nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Controparte_1
Inferiore emessa il 22.7.2019, depositata l'11.11.2019, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ A - accogliere in toto l'appello, e, previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado, per l'effetto riformare la sentenza di primo grado, perché infondata in fatto e diritto;
B - condannare l'appellato al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del ”. Parte_1
Costituitosi in giudizio l'appellato contestava in fatto e in diritto l'impugnazione proposta, eccependo l'improcedibilità della domanda per non aver controparte provveduto ad iscrivere tempestivamente la causa a ruolo nel termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di appello in riassunzione effettuata il 27.07.2020; evidenziava, nondimeno, che la proposizione di una seconda impugnazione, sebbene astrattamente possibile, avrebbe dovuto rispettare i termini di cui agli art. 325 e 327 c.p.c. inesorabilmente spirati nella fattispecie de qua. Ferma, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del gravame proposto, rassegnava le seguenti conclusioni: “piaccia all'On.le Tribunale di Nocera
Inferiore in funzione di Corte di Appello adito, reietta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - in via pregiudiziale, dichiarare l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348
c.p.c.; - in via pregiudiziale, ex art 384 ter, co. I, prima di procedere alla trattazione e sentite le parti, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello ex art. 348 bis, co. I, per insussistenza di ragionevoli possibilità di accoglimento;
- in via pregiudiziale gradata, dichiarare l'inammissibilità del proposto appello, per mancata sottoscrizione congiunta dell'atto, e/o per difetto di procura, e/o per tardiva proposizione e/o per violazione dell'art. 342 c.p.c.;- nel merito, rigettare il gravame, perché infondato in fatto e diritto, confermando la sentenza n. 3743/2019, emessa dal Giudice di
Pace di Nocera Inferiore, Dr. Gaudino, nel procedimento recante R.G. n. 4776/2017;- condannare il
ex art 96 co III c.p.c., al pagamento, in favore del sig. di una Parte_1 Controparte_1 somma equitativamente determinata. - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Spese generali, Iva, Cap e quant'altro dovuto per legge, del doppio grado di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, a seguito di rinvii di udienza per esigenze di ruolo, veniva riassegnata all'odierno giudicante, subentrata nelle more sul ruolo;
ritenuto maturo per la decisione, il giudizio giungeva all'udienza cartolare differita del 24.4.2025 per la decisione.
Orbene, tanto premesso e richiamato, l'appello è inammissibile per le seguenti ragioni.
Come documentalmente evincibile, dagli atti di causa risulta che la sentenza impugnata è stata depositata in cancelleria l'11.11.2019; l'atto di appello è stato notificato il 27.7.2020, dunque, oltre il termine semestrale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 327 c.p.c., (termine ultimo del 14.7.2020), tenuto conto, altresì, del computo del periodo di sospensione straordinaria previsto dalla normativa emergenziale del coronavirus.
Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che dichiararsi inammissibile l'appello perché tardivamente promosso con il contestuale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro
1.100,00), per tutte le fasi del giudizio, esclusa la fase istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della natura documentale della controversia, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Costabile, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
dichiara l'appello inammissibile;
condanna l'appellante a rifondere le spese di lite, in favore dell'appellato, per la somma di euro
232,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Costabile, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 sussistono, altresì, i presupposti per il versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Nocera Inferiore,26.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire