Sentenza 10 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2002, n. 13164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13164 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ART. 407 891. 21-11 DEL POPOLO ITALIANO ASTNE GIUDICE DI PACE) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill Sid1 3 1 64 /0 2 PAGAMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE CONTRIBUTI CONSORTILI Presidente R.G.N. 15076/99 Dott. Mario DELLI PRISCOL Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Cron.30776 Consigliere Dott. TO SALVAGO Rel. Consigliere Rep. Ud. 28/03/2002 Consigliere Dott. Angelo SPIRITO ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MARCONI 57, presso l'avvocato FRANCESCO CAFORIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ADEO OSTILLIO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
GU VA;
- intimato 2002 avversO la sentenza n. 432/98 del Giudice di pace di 722 NARDO', depositata il 29/08/98; 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/03/2002 dal Consigliere Dott. TO SALVAGO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo con le quali si chiede, che la Corte di Cassazione in camera di consiglio, dichiari il ricorso manifestamente fondato in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo Con atto del 19 marzo 1998, TO CI, proprietario di unità immobiliari in zona ricadente nel comprensorio del Consorzio speciale per la bonifica dell'Arneo, ne chiese al Giudice di Pace di Nardò la condanna al rimborso della prima rata dei contributi versati per l'anno 1997,pari a £.129.656, deducendo l'illegittimità dell'imposizione per non avere l'ente convenuto effettuato opere di miglioramento fondia- rio, tali da determinare un beneficio diretto a favore degli immobili di sua proprietà. Il Giudice di pace, con sentenza del 29 agosto 1998, ha rigettato le eccezioni di incompetenza per ma- teria e valore sollevate dal Consorzio che ha condanna- to al rimborso del contributo indebitamente riscosso l'assenza di uno specifico vantaggio qualitativo per 2 per gli immobili dell'attore e la conseguente insussi- stenza del potere impositivo dell'ente. Per la cassazione della sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per due motivi. L'CI non si ' D ( costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo il Consorzio speciale per la bonifica dell'arneo, reitera l'eccezione di incompetenza per materia del giudice di pace deducendo la natura tributaria dei contributi consortili e, conseguentemente, la competenza funzionale del Tribu- nale ai sensi dell'art.9,2° comma cod. proc. civ.,a deci- dere le controversie aventi ad oggetto il potere impo- sitivo del Consorzio. Con il secondo motivo lamenta che lo stesso giudice abbia aprioristicamente affermato l'insussistenza di un vantaggio qualitativo per gli immobili dell'attore, ritenendo inammissibili i mezzi istruttori offerti dall'ente e non considerando che dagli inter- venti dallo stesso analiticamente documentati, era deri- vato un beneficio diretto e specifico, incidente sul va- lore fondiario degli immobili in questione. La prima pregiudiziale censura è fondata. In effetti, un indirizzo assolutamente minoritario giurisprudenza di questa Corte muovendo dalla nella 3 premessa secondo cui dal momento che le cause in mate- ria di imposte e tasse, che a norma dell'art. 9, comma 2, c.p.c., sono devolute alla competenza esclusiva del tribunale, sono quelle che insor- gono tra 1'Amministrazione finanziaria ed il contri- buente e nelle quali il rapporto tributario venga dedotto come oggetto specifico della pretesa ha escluso il carattere tributario dell'obbligazione di pagamento di contributi consortili in favore di consorzio di bonifica. Ma il contrario orientamento, assolutamente preva- lente, è stato di recente recepito dalle Sezioni Unite (sent. 9493/1998),le quali hanno rilevato che una tale limitazione non è prevista dalla legge, la quale è attenta soltanto al contenuto della prestazione pretesa, mentre la qualità dell'ente, cui la legge at- noncoin. tribuisce il potere di esigere la prestazione, incide necessariamente con l'amministrazione finan- ziaria. Qundi, risolvendo il contrasto e riesaminando il problema "funditus" hanno riaffermato la conclusio- ne, già condivisa da alcune non recenti pronunce della Corte Costituzionale, che i contributi di bonifica han- no natura tributaria:e ciò sia per le modalità di CO- stituzione del consorzio di bonifica, sia per la sua le finalità di interesse pubblicostruttura e sia per 4 che dominano lo svolgimento della sua attività istitu- zionale, chiarendo come non si possa fondatamente soste- nere che l'obbligo di contribuenza derivi da un impegno contrattuale associativo, assunto dai proprietari inte- ressati alla bonifica, in quanto tale obbligo deriva dalla legge;
la quale considera essenziale, per il con- seguimento delle finalità inerenti alla bonifica, la partecipazione alle spese da parte dei titolari dei be- ni inclusi nel perimetro del comprensorio. Deriva da ciò che i contributi consortili, esigibili mediante ruoli di contribuenza e con le norme e i pri- vilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, rientrano nell'ambito dell'art.23 Costit., non avendo rilievo, in senso contrario, che la contribuzione sia commisurata ai benefici derivanti ai proprietari, collettivamente o in- dividualmente, dalle opere di bonifica. Questa conclusione, ribadita da successive numerose decisioni conformi (sent.5088/2000; 5094/2000 ecc.) cui il Collegio ritiene di dover aderire, non si pone in contrasto con quanto affermato dalle stesse Sezioni - richia- Unite con la sentenza 15 maggio 1991 n. 5443 mata dalla Corte costituzionale nella sentenza 26 • come indicativa di una quali- febbraio 1998 n. 26- esclusivamente tributaria, dei con- ficazione, non tributi pretesi dagli enti di bonifica per aver SO- 5 stenuto che "l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, fra cui quello della esazione": perché nella sentenza originata da un regolamento di giurisdizione, conclu- sosi con la dichiarazione dell'insussistenza della giu- risdizione della Corte dei Conti, per la non assogget- tabilità dei consorzi di bonifica al giudizio di conto - l'affermazione si pone come un obiter dictum nell'economia della decisione, tant'è che le S.U., lun- gi dall'esporre le ragioni а suo sostegno, si SO- no limitate a richiamare Cass. 30 gennaio 1979 n. 662 e, cioè, proprio quella decisione che è invocata da la giurisprudenza successiva come enunciativa tutta della ricomprensione dei contributi spettanti ai con- sorzi di bonifica nella categoria generale dei tributi. D'altra parte la ricordata decisione della Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.21 comma 2° r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 nella parte in cui, rinviando alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non consentiva all'autorità gurisdizio- nale ordinaria di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi di bonifica: è sta- to, infatti, ravvisato il contrasto con gli art.3 e 24 6 Costit. poiché la norma impugnata, estendendo arbitra- riamente, mediante la tecnica del rinvio normativo, la particolare disciplina di esazione delle imposte diret- te sul reddito oltre lo stretto ambito d'origine, in as- senza di un'identità di “ratio", escludeva irragionevol- mente, nelle controversie sulla riscossione esattoriale dei contributi consortili, il potere cautelare del giu- dice ordinario, che pure aveva giurisdizione sul meri- to:la devoluzione, quindi, all'autorità giudiziaria ordi- naria delle contestazioni riguardanti il potere imposi- tivo dei consorzi di bonifica -indotta dalla mancata previsione, nell'art. 2 del d.lgs. 546 del 1992, delle controversie concernenti i contributi consortili tra gli oggetti della giurisdizione tributaria- dava luogo ad una disciplina incongrua e discriminatoria, sotto il profilo della limitazione degli strumenti di difesa giurisdizionale del debitore assoggettato а procedura di riscossione coattiva. Ma la Corte Costituzionale non ha approfondito ul- teriormente il problema che qui interessa, limitandosi ad enunciare che i contributi consortili non erano con- figurabili,per carattere ontologici,come prestazioni patrimoniali aventi la identica natura dei tributi era- riali, potendosi soltanto riscontrare una loro "assimilazione" alle entrate tributarie, che non giusti- 7 ficava il rinvio integrale al sistema disciplinare del- le imposte dirette. Per cui non si possono trarre da detta pronuncia argomenti a sostegno dell'esclusione, in assoluto, della natura tributaria dei contributi con- sortili, poiché la stessa si limita giustamente a negare la totale identità tra contributi consortili ed imposte confermando la loro "assimilazione" ai dirette, semmai tributi. Va, quindi, confermato che rientrando i contributi consortili nella categoria generale dei tributi, le con- troversie attinenti alla legittimità del potere imposi- tivo del consorzio e ed all'obbligatorietà dei contri- buti, non comprese nella giurisdizione delle commissioni tributarie, sono devolute alla competenza per materia del Tribunale ai sensi dell'art.9 о comma cod. proc. civ.- Deve essere, pertanto accolto il primo motivo di ri- corso, con assorbimento degli altri,e per l'effetto, deve essere cassata la sentenza impugnata, dichiarandosi la competenza del Tribunale di Brindisi. La novità della questione, oggetto sino alla recente composizione del contrasto, di pronunce giurisprudenzia- li non univoche, giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
8 La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competen- za del Tribunale di Brindisi;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 28 marzo 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Mario Briscoli TO/Salvago Mario Delli Prisc Nuzzo E HER RI C DEPOSITATA IN AN S16--21 C !! B Marie GG # CAMS E Di duzza 9