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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 14/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 2218/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.” e vertente
TRA
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Antonio Mastrolia, come da procura versata in atti;
ricorrente
E
( ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Pasqualina Forsellino e Raffaele Sirica, come da procura versata in atti;
resistente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino ( ) in virtù di C.F._2
procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep. 80974; resistente
E
( ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rapp. P.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.
Giuseppe Cantisano. resistente FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 26/02/2024 proponeva Parte_1
ricorso avverso atto n° 07120189030601959000 recante intimazione al pagamento, fra le altre, delle cartelle di pagamento nn° 07120080257450276000,
07120090040381888000 (enti impositori molteplici, fra cui e CP_2 [...]
di e 07120090070214672000. Controparte_4 CP_3
Il ricorrente, fra i motivi di doglianza in merito alla formazione e alla notifica del titolo, deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, invocando la giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di
Cassazione in merito alla prescrizione quinquennale delle cartelle ed CP_2 CP_5
Chiedeva, quindi, che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro) accertasse e dichiarasse 1) la prescrizione del diritto di agenzia delle entrate di procedere esecutivamente nei confronti dell'intimato per il dettaglio relativo ai crediti di natura contributiva contenuti nell'avviso di intimazione di pagamento n° 0712018903060195900; 2) la inesistenza dei titoli indicati in detta intimazione per difetto di notifica e/o prova delle notifica delle cartelle esattoriali contenute nell'avviso di intimazione de quo;
3) nullità per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi degli aggi pretesi dall'agente della riscossione nell'intimazione de quo relativamente alle cartelle sottese. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l , l' e Controparte_6 CP_2 Controparte_3
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Il ricorso merita accoglimento.
In primo luogo, è da disattendere l'eccezione tardività dell'opposizione sollevata dall' atteso che l'odierna azione è stata introdotta nei termini di legge CP_7
Pag. 2 di 4 stante che la notifica dell'intimazione si è perfezionata il 20/11/2018 e l'introduzione della domanda il 07/12/2018.
2.2 In merito alla eccepita prescrizione, l' ha provato la Controparte_1
notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento, tutte però notificate al più tardi nel giugno del 2009. Per orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi nel corso degli anni (ma comunque già presente in epoca di introduzione del giudizio), la prescrizione delle cartelle esattoriali aventi oggetto crediti previdenziali/contributivi ed si prescrivono in 5 anni CP_2 CP_8
(Cass. 7409/2020). Attesa la notifica nel novembre del 2018 dell'intimazione di pagamento, e non risultando ulteriori atti interruttivi della prescrizione per i titoli dedotti nel quinquennio successivo alle singole date di notifica delle cartelle impugnate, gli stessi sono da considerarsi prescritti e pertanto inesigibili.
2.3 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che la doppia costituzione dell' non può essere considerato Controparte_1
comportamento processuale rilevante ai fini dell'art. 96 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' dell'
[...] Controparte_6 [...]
(costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_9
) e della Controparte_10 Controparte_11
così provvede:
[...] Controparte_12
1) accoglie la domanda e dichiara prescritti i crediti riportati nelle cartelle
07120189030601959000 recante intimazione al pagamento, fra le altre, delle cartelle di pagamento nn° 07120080257450276000, 07120090070214672000; e
07120090040381888000, quest'ultima cartella limitatamente ai crediti aventi
Pag. 3 di 4 come ente impositori e CP_2 Controparte_11 [...]
Controparte_12
2) la nullità parziale dell'intimazione di pagamento n° 07120189030601959000 limitatamente ai titoli sopra esposti;
3) pone le spese di lite a carico dell' , che si Controparte_6 liquidano nella complessiva somma di € 1.000,00 oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione all'avv. Antonio Mastrolia dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 14/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 2218/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.
L689/1981, lavoro/prev.” e vertente
TRA
, ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Antonio Mastrolia, come da procura versata in atti;
ricorrente
E
( ) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv.to Pasqualina Forsellino e Raffaele Sirica, come da procura versata in atti;
resistente
E
( ), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Daniela Guarino ( ) in virtù di C.F._2
procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep. 80974; resistente
E
( ), in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rapp. P.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.
Giuseppe Cantisano. resistente FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato in data 26/02/2024 proponeva Parte_1
ricorso avverso atto n° 07120189030601959000 recante intimazione al pagamento, fra le altre, delle cartelle di pagamento nn° 07120080257450276000,
07120090040381888000 (enti impositori molteplici, fra cui e CP_2 [...]
di e 07120090070214672000. Controparte_4 CP_3
Il ricorrente, fra i motivi di doglianza in merito alla formazione e alla notifica del titolo, deduceva/lamentava che si trattava di cartelle mai notificate ed in ogni caso di crediti prescritti, invocando la giurisprudenza delle SS.UU. della Corte di
Cassazione in merito alla prescrizione quinquennale delle cartelle ed CP_2 CP_5
Chiedeva, quindi, che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro) accertasse e dichiarasse 1) la prescrizione del diritto di agenzia delle entrate di procedere esecutivamente nei confronti dell'intimato per il dettaglio relativo ai crediti di natura contributiva contenuti nell'avviso di intimazione di pagamento n° 0712018903060195900; 2) la inesistenza dei titoli indicati in detta intimazione per difetto di notifica e/o prova delle notifica delle cartelle esattoriali contenute nell'avviso di intimazione de quo;
3) nullità per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi degli aggi pretesi dall'agente della riscossione nell'intimazione de quo relativamente alle cartelle sottese. Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l , l' e Controparte_6 CP_2 Controparte_3
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Il ricorso merita accoglimento.
In primo luogo, è da disattendere l'eccezione tardività dell'opposizione sollevata dall' atteso che l'odierna azione è stata introdotta nei termini di legge CP_7
Pag. 2 di 4 stante che la notifica dell'intimazione si è perfezionata il 20/11/2018 e l'introduzione della domanda il 07/12/2018.
2.2 In merito alla eccepita prescrizione, l' ha provato la Controparte_1
notifica delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento, tutte però notificate al più tardi nel giugno del 2009. Per orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi nel corso degli anni (ma comunque già presente in epoca di introduzione del giudizio), la prescrizione delle cartelle esattoriali aventi oggetto crediti previdenziali/contributivi ed si prescrivono in 5 anni CP_2 CP_8
(Cass. 7409/2020). Attesa la notifica nel novembre del 2018 dell'intimazione di pagamento, e non risultando ulteriori atti interruttivi della prescrizione per i titoli dedotti nel quinquennio successivo alle singole date di notifica delle cartelle impugnate, gli stessi sono da considerarsi prescritti e pertanto inesigibili.
2.3 Resta assorbita ogni ulteriore questione.
3.1 Le spese seguono la soccombenza, con la precisazione che la doppia costituzione dell' non può essere considerato Controparte_1
comportamento processuale rilevante ai fini dell'art. 96 c.p.c.,
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' dell'
[...] Controparte_6 [...]
(costituitosi anche in nome e per conto della Controparte_9
) e della Controparte_10 Controparte_11
così provvede:
[...] Controparte_12
1) accoglie la domanda e dichiara prescritti i crediti riportati nelle cartelle
07120189030601959000 recante intimazione al pagamento, fra le altre, delle cartelle di pagamento nn° 07120080257450276000, 07120090070214672000; e
07120090040381888000, quest'ultima cartella limitatamente ai crediti aventi
Pag. 3 di 4 come ente impositori e CP_2 Controparte_11 [...]
Controparte_12
2) la nullità parziale dell'intimazione di pagamento n° 07120189030601959000 limitatamente ai titoli sopra esposti;
3) pone le spese di lite a carico dell' , che si Controparte_6 liquidano nella complessiva somma di € 1.000,00 oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione all'avv. Antonio Mastrolia dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Vallo della Lucania, 14/01/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4