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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/12/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RA OM
in esito all'udienza del 23 dicembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 3595/2025 R.G. e al n. 5660/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. FR LI, giusta procura rilasciata in foglio separato congiunta in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità civile;
collocamento obbligatorio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 3.7.2025 Parte_1
esponeva di aver presentato in data 17.5.2024 domanda alla competente Commissione
[...]
Medica al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 75% al fine di
1 ottenere i benefici economici relativi all'assegno di invalidità civile, o, in subordine, dell'iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
che, a seguito della visita medico collegiale, veniva riconosciuto invalido nella misura pari al 36%, con definizione del 25.6.2024; di aver presentato, in data
29.10.2024, istanza di ATP, incoato presso questo Tribunale al n. R.G. 5660/2024, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire del beneficio richiesto ma che, disposta c.t.u. medico legale, era stato riconosciuto invalido nella misura pari al 64%, sicché in data 5.6.2025, era stata depositata dichiarazione di dissenso. Contestava la relazione peritale, rilevando che il c.t.u. nominato in sede di atp non aveva valutato correttamente che le gravi e inemendabili patologie da cui egli era affetto erano tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta. Rilevava, l'errore diagnostico valutativo e metodologico del c.t.u. atteso che aveva sottovalutato la patologia dell'apparato uditivo (ipoacusia a destra con ipoacusia lieve a sinistra) con un'incidenza pari al 25%. Rilevava, altresì, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente per avere omesso di valutare le patologie a carico dell'apparato osseo-tendineo, come attestate dal referto ortopedico del 18.11.2024 riconducibile al cod. tabellare n. 7205 con una percentuale compresa tra il 21 e il 40% a cui si doveva aggiungere l'obesità con complicanze artrosiche (cod. tabellare n. 7105) valutabile in misura pari al 40%. Sottolineava, infine che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali, e non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del d.lgs. n. 509/88, si arrivava a una percentuale del 75%.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, accertare che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, status di invalido civile nella misura del 75% (assegno di invalidità civile) o, in subordine, confermare la misura del 50% al fine dell'iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio e, per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 6.11.2025 si costituiva in giudizio l' , eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per carenza di motivi di contestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. 2 3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il richiamo del c.t.u. Depositata la relazione integrativa di consulenza tecnica,
l'udienza del 23.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare innanzitutto l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' , e comunque rilevabile d'ufficio. CP_1
Essa è destituita di fondamento. Valga osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale e assistenziale qual
è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale. Ove invece le contestazioni manchino del tutto ovvero siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nel caso che occupa, è di tutta evidenza che nell'atto introduttivo del presente giudizio di merito sono state avanzate contestazioni precise all'accertamento medico-legale effettuato dal c.t.u. nel corso del procedimento per a.t.p.
5.- Così disattesa l'eccezione preliminare e passando all'esame del merito, si rileva che il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha dapprima accertato che il ricorrente è affetto da
“ipoacusia medio grave a destra con ipoacusia lieve a sinistra ( 24% ) obesità (con indice di massa corporea 35.83 cod. 7105 31 – 40 % )” e, successivamente, nel rispondere alle osservazioni formulate da parte ricorrente nella fase sommaria, ha corretto le proprie considerazioni medico legali rilevando è affetto da “ipoacusia medio grave a destra con
3 ipoacusia lieve a sinistra ( 24% ), obesità (con indice di massa corporea 35.83 cod. 7105 31 –
40 % ), lombosciatalgia e gonalgia 20%” ed ha concluso rilevando che tali patologie
“determinano una riduzione permanente della capacità lavorativa con percentuale del 64%, con decorrenza 01/11/2024 epoca della visita ortopedica”.
Il c.t.u. richiamato nella presente fase di merito ha osservato che dalla documentazione sanitaria sopravvenuta emerge che “Per quanto riguarda la depressione maggiore con compromissione moderata e la relativa richiesta del 40% di percentuale, sulla base della recente visita specialistica possiamo valutare una sindrome endoreattiva lieve cod. 2204 (10%). La valutazione e suffragata soprattutto dalla terapia prescritta;
la psichiatra ha prescritto un
Fitoterapico da banco ( SS ) indicato nei sintomi lievi di ansia, nervosismo, irritabilità
e, non ha prescritto farmaci di sintesi come le benzodiazipine”.
Il consulente ha, inoltre, osservato che “L'Obesità con IMC cod. 35.83 31-40% valutata nella ctu, ad oggi non può più essere considerata in quanto nel racconto anamnestico della visita psichiatrica si afferma che il periziato ha perso 35 kg, quindi adesso pesa 85 kg. In base al calcolo dell'indice di massa corporea risulta in sovrappeso (IMC 25.83)”.
Il c.t.u. ha, infine, concluso rilevando che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia medio-grave a destra con ipoacusia lieve a sinistra 24%...Lombosciatalgia cronica per analogia cod. 7010
(31 - 40 % )...Gonalgia con limitazione funzionale per analogia cod.7205 (21 -
30%)...Sindrome Depressiva endoreattiva lieve cod. 2204 10%” e che tali patologie
“determinano una invalidità del 67% con decorrenza 01/10/2025 epoca della visita psichiatrica. La precedente percentuale del 50% si può far decorrere dalla data della visita con la Commissione del 25/06/2024”. CP_1
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
6.- Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che
[...]
è invalido civile nella misura del 50% a far data dal 25/6/2024 e del 67% a far Parte_1 data dall'1/10/2025 e, conseguentemente, possiede il requisito sanitario utile all'iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio con le suindicate decorrenze.
7.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, tenuto conto anche della decorrenza dello stato invalidante accertato, giustifica la compensazione di metà delle spese di giudizio. La
4 restante quota si pone a carico dell' e si liquida in favore del ricorrente come da dispositivo CP_1 ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura assistenziale e del valore controversia ed applicando i valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale svolta. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv.
FR LI, sussistendo le dichiarazioni di rito.
8.- Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 29.10.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 3.7.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che è Parte_1 invalido civile nella misura del 50% a decorrere dal 25/6/2024 e del 64% a decorrere dall'1/10/2025 e, per l'effetto, possiede il requisito sanitario utile all'iscrizione alle liste speciali del collocamento obbligatorio con le suindicate decorrenze;
- rigetta per il resto;
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali, che liquida – già ridotte – CP_1 in euro 584,22 per compensi professionali relativi alla fase sommaria ed in euro
1.347,75 per compensi relativi alla fase di merito, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. FR MICALI, compensando la restante quota;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, CP_1 liquidata con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 24 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
RA OM
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