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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/05/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esisto dell'udienza del 14/05/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5826/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CARCHIA MARIA Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. VILLASMUNTA CP_1
DANILA
RESISTENTE
oggetto: Malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/07/2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo il riconoscimento della malattia professionale della sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla, tendinite della cuffia dei rotatori o sovraspinoso, connessa all'attività lavorativa edile dal
CP_ medesimo svolta dal 1979 sino al febbraio 2019, non riconosciuta dall' in relazione alla domanda CP_ amministrativa del 27.5.2019, con condanna dell' previa unificazione alle precedenti malattie professionali già riconosciute, alla corresponsione dell'indennizzo o la rendita corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e con CTU medico legale;
quindi, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di seguito esposto.
2.1. Deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal DGLS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di CP_1
cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è
erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
2.2. Dalla escussione dei testi in corso di giudizio, (amico del ricorrente e Testimone_1 svolgente attività di autista per imprese edili) e (muratore e collega di lavoro del Testimone_2 ricorrente), hanno confermato l'attività lavorativa svolta dal ricorrente – dal lunedì al venerdì, nonché a volte anche il sabato, per otto ore giornaliere - quale muratore edile, le mansioni svolte come descritte in ricorso tra cui il traporto manuale di materiali pesanti come mattoni, sacchi della calce, guaine, uso di materiale per la demolizione di murature (martello pneumatico, scalpelli, flessibili).
2.3. Così provate le modalità di lavoro, si osserva che il nominato consulente, dott. ha Per_1 evidenziato che la tipologia dell'attività lavorativa del ricorrente “ha comportato il reiterarsi di un continuum di sforzi fisici con malposizionamento dell'arto superiore destro richiedendo anche la applicazione di forza per tutto il tempo necessario all'espletamento e al completamento dell'azione svolta, frequentemente in posture incongrue. In tal caso, tenendo presente i ripetuti microtraumi sofferti dall'articolazione della spalla destra dovrebbe essere ammesso un rapporto perlomeno concausale tra attività lavorativa svolta dal Sig. e la patologia denunciata che, pertanto, sarebbe Parte_1 da ascrivere a malattia professionale”.
IL CTU ha dato atto che “la Risonanza Magnetica della spalla destra effettuata il 3 aprile 2019, descrive la sussistenza di lesione parziale del cercine glenoideo, alterazioni erosive dell'articolazione acromion-claveare, minimo versamento intracapsulare, tendinosi della cuffia dei rotatori” ed ha rilevato lieve ipotonotrofia della muscolatura del cingolo deltoideo destro, movimento di elevazione della spalla consentito fino a 145° (v.n. fino a 180°), movimenti complessi ridotti di circa 1/3”.
Ha, quindi, accertato la patologia della “Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla destra: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)”.
Applicando analogicamente il codice 227 delle Tabelle DM 12.7.2000, tenendo presente le modeste alterazioni funzionali riscontrate al controllo clinico-obiettivo, ha ritenuto equo il riconoscimento di un coefficiente di danno biologico pari al 5 (cinque) %, con decorrenza dalla data della domanda (27 maggio 2019).
CP_ In relazione all'unificazione della suddetta percentuale con quelle già riconosciute dall' del 6 % per la patologia della colonna vertebrale lombare (22 agosto 2019 per il caso n. 516705080), del 3% per la meniscopatia mediale del ginocchio destro (24 settembre 2021 per il caso n. 518055987), applicando la formula cosiddetta “Salomonica”, derivante dalla semisomma tra la sommatoria pura dei vari coefficienti ed un calcolo proporzionale riduttivo “a scalare”, Il CTU ha attribuito una percentuale di danno biologico pari all'11 % con decorrenza dal 22 agosto 2019 e successivamente una percentuale di danno biologico pari al 13 % con decorrenza dal 24 settembre 2021.
2.4. Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici,
sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici anche nella parte relativa alla risposta alle osservazioni svolte in quanto particolarmente meticolosa e fondata su specifici riscontri clinici ed obiettivi, sicché possono senz'altro essere condivise.
Deve pertanto riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente ed affermarsi il suo diritto a percepire l'indennizzo nei termini accertati dal CTU, in misura eventuale differenziale rispetto a quanto già liquidato per le percentuali già riconosciute.
3. Le spese di lite seguono sono compensate tenuto conto, per un verso dell'accertata percentuale del
5% per la patologia oggetto di causa e della decorrenza spostata derivante dalla unificazione della percentuale nei termini accertati dal CTU. Le spese di CTU sono a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' con ricorso depositato il 18/07/2022, nella causa iscritta al n. 5826/2022 CP_1
R.G.A.C. così provvede: -accerta la natura professionale della malattia ed accertato altresì che la stessa ha determinato in capo a parte ricorrente una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 5% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con percentuale, per effetto dell'unificazione, dell'11% dal 22.8.2019 e del 13% dal 24.9.2021, condanna l' resistente alla liquidazione dell'indennizzo dalle predette CP_2
date, in misura eventuale differenziale rispetto a quanto già liquidato per le percentuali riconosciute,
oltre agli interessi legali maturati sino al soddisfo;
CP_
-spese di lite compensate e spese di CTU liquidate in atti a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esisto dell'udienza del 14/05/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs.
149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5826/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. CARCHIA MARIA Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. VILLASMUNTA CP_1
DANILA
RESISTENTE
oggetto: Malattia professionale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/07/2022, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo il riconoscimento della malattia professionale della sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla, tendinite della cuffia dei rotatori o sovraspinoso, connessa all'attività lavorativa edile dal
CP_ medesimo svolta dal 1979 sino al febbraio 2019, non riconosciuta dall' in relazione alla domanda CP_ amministrativa del 27.5.2019, con condanna dell' previa unificazione alle precedenti malattie professionali già riconosciute, alla corresponsione dell'indennizzo o la rendita corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. La causa è stata istruita con produzione documentale e con CTU medico legale;
quindi, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, la domanda è fondata per quanto di seguito esposto.
2.1. Deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal DGLS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di CP_1
cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è
erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
2.2. Dalla escussione dei testi in corso di giudizio, (amico del ricorrente e Testimone_1 svolgente attività di autista per imprese edili) e (muratore e collega di lavoro del Testimone_2 ricorrente), hanno confermato l'attività lavorativa svolta dal ricorrente – dal lunedì al venerdì, nonché a volte anche il sabato, per otto ore giornaliere - quale muratore edile, le mansioni svolte come descritte in ricorso tra cui il traporto manuale di materiali pesanti come mattoni, sacchi della calce, guaine, uso di materiale per la demolizione di murature (martello pneumatico, scalpelli, flessibili).
2.3. Così provate le modalità di lavoro, si osserva che il nominato consulente, dott. ha Per_1 evidenziato che la tipologia dell'attività lavorativa del ricorrente “ha comportato il reiterarsi di un continuum di sforzi fisici con malposizionamento dell'arto superiore destro richiedendo anche la applicazione di forza per tutto il tempo necessario all'espletamento e al completamento dell'azione svolta, frequentemente in posture incongrue. In tal caso, tenendo presente i ripetuti microtraumi sofferti dall'articolazione della spalla destra dovrebbe essere ammesso un rapporto perlomeno concausale tra attività lavorativa svolta dal Sig. e la patologia denunciata che, pertanto, sarebbe Parte_1 da ascrivere a malattia professionale”.
IL CTU ha dato atto che “la Risonanza Magnetica della spalla destra effettuata il 3 aprile 2019, descrive la sussistenza di lesione parziale del cercine glenoideo, alterazioni erosive dell'articolazione acromion-claveare, minimo versamento intracapsulare, tendinosi della cuffia dei rotatori” ed ha rilevato lieve ipotonotrofia della muscolatura del cingolo deltoideo destro, movimento di elevazione della spalla consentito fino a 145° (v.n. fino a 180°), movimenti complessi ridotti di circa 1/3”.
Ha, quindi, accertato la patologia della “Sindrome da sovraccarico biomeccanico della spalla destra: tendinite del sovraspinoso (o tendinite cuffia rotatori)”.
Applicando analogicamente il codice 227 delle Tabelle DM 12.7.2000, tenendo presente le modeste alterazioni funzionali riscontrate al controllo clinico-obiettivo, ha ritenuto equo il riconoscimento di un coefficiente di danno biologico pari al 5 (cinque) %, con decorrenza dalla data della domanda (27 maggio 2019).
CP_ In relazione all'unificazione della suddetta percentuale con quelle già riconosciute dall' del 6 % per la patologia della colonna vertebrale lombare (22 agosto 2019 per il caso n. 516705080), del 3% per la meniscopatia mediale del ginocchio destro (24 settembre 2021 per il caso n. 518055987), applicando la formula cosiddetta “Salomonica”, derivante dalla semisomma tra la sommatoria pura dei vari coefficienti ed un calcolo proporzionale riduttivo “a scalare”, Il CTU ha attribuito una percentuale di danno biologico pari all'11 % con decorrenza dal 22 agosto 2019 e successivamente una percentuale di danno biologico pari al 13 % con decorrenza dal 24 settembre 2021.
2.4. Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici,
sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici anche nella parte relativa alla risposta alle osservazioni svolte in quanto particolarmente meticolosa e fondata su specifici riscontri clinici ed obiettivi, sicché possono senz'altro essere condivise.
Deve pertanto riconoscersi la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente ed affermarsi il suo diritto a percepire l'indennizzo nei termini accertati dal CTU, in misura eventuale differenziale rispetto a quanto già liquidato per le percentuali già riconosciute.
3. Le spese di lite seguono sono compensate tenuto conto, per un verso dell'accertata percentuale del
5% per la patologia oggetto di causa e della decorrenza spostata derivante dalla unificazione della percentuale nei termini accertati dal CTU. Le spese di CTU sono a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' con ricorso depositato il 18/07/2022, nella causa iscritta al n. 5826/2022 CP_1
R.G.A.C. così provvede: -accerta la natura professionale della malattia ed accertato altresì che la stessa ha determinato in capo a parte ricorrente una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 5% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, con percentuale, per effetto dell'unificazione, dell'11% dal 22.8.2019 e del 13% dal 24.9.2021, condanna l' resistente alla liquidazione dell'indennizzo dalle predette CP_2
date, in misura eventuale differenziale rispetto a quanto già liquidato per le percentuali riconosciute,
oltre agli interessi legali maturati sino al soddisfo;
CP_
-spese di lite compensate e spese di CTU liquidate in atti a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 14/05/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro