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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2025 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 73 /2025, promosso da:
con sede legale in Scandicci alla via Benozzo Gozzoli 5 Controparte_1
Partita IVA P.IVA_1
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 4.03.2025 l'impresa ha chiesto Controparte_1
l'apertura della propria liquidazione giudiziale stante la condizione di insolvenza della società conseguente al generale stato di crisi che ha colpito il settore della pelletteria in Italia.
La società ha, peraltro, dedotto che, in data 29 Ottobre 2024, ha deliberato lo scioglimento e l'avvio della liquidazione a causa della diminuzione degli ordini e della conseguente difficoltà a far fronte alle proprie posizioni debitorie.
La ha depositato la situazione contabile al 31.12.2024 dalla quale emerge che Controparte_1
ha maturato una perdita di esercizio pari ad Euro 566.475,17, oltre ai bilanci per gli anni 2022 e 2023 da cui si desume lo stato di inattività della società a far data dalla chiusura dell'anno di esercizio 2024.
pagina 1 di 5 La società ha evidenziato che è stata avviata una procedura esecutiva mobiliare presso terzi dinanzi al
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Firenze (RGE 3534/2024) dal creditore Parte_1
. Uno dei terzi pignorati è la società Pelletteria Abbondandolo Gino, la quale ha reso
[...]
dichiarazione positiva riconoscendosi debitrice verso Parte_2
Allo scopo di evitare l'assegnazione delle somme, l'istante ha richiesto, in relazione a detto procedimento e ad ogni altra eventuale procedura esecutiva, le misure protettive del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 54 Codice della Crisi di Impresa.
La società non ha rinunciato espressamente a comparire.
Viste dunque le ragioni di urgenza rappresentate dalla società e rilevato che non appare necessaria la convocazione della stessa per l'analisi del suo stato attuale, già emergente dagli atti prodotti, il giudice relatore designato ha rimesso la decisione al Collegio.
*******
Preliminarmente va evidenziato che non appare necessario applicare nel caso di specie le misure protettive atteso che l'apertura della liquidazione giudiziale rende improcedibile qualunque procedura esecutiva in corso, salve le eccezioni di legge, che nel caso di specie non ricorrono.
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
L'art 39 CCII statuisce che”
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore” .
Il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario il deposito completo risulta imprescindibile per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverse dalla liquidazione giudiziale, ai fini dell'apertura le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce,
pagina 2 di 5 la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
Preliminarmente questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett.c) CCII tenuto conto della sede legale dell'impresa.
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “la produzione di borse in pelle e tessuto, sia in proprio che per conto terzi, nonché piccoli articoli di pelletteria”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che l'impresa ha un indebitamento decisamente superiore a tale soglia.
La documentazione prodotta dalla stessa impresa ricorrente e le dichiarazioni confessorie evidenziano, peraltro, chiaramente il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art 2 lettera d) CCII oltre che lo stato d'insolvenza.
Appare, infatti, evidente dalle emergenze processuali che l'imprenditore si trova nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè di essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
L'assenza di crediti, di risorse, e di liquidità impedisce all'impresa di soddisfare le obbligazioni contratte e di restare sul mercato (Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società/ Controparte_1
con sede legale in Scandicci alla via Benozzo Gozzoli 5 Partita IVA
[...] P.IVA_1
e per l'effetto, nomina
pagina 3 di 5 la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina la dott.ssa curatrice, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10-7-2025 ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pagina 4 di 5 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 12-3-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Marta Pascale CP_2
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 73 /2025, promosso da:
con sede legale in Scandicci alla via Benozzo Gozzoli 5 Controparte_1
Partita IVA P.IVA_1
DEBITORE IN PROPRIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 4.03.2025 l'impresa ha chiesto Controparte_1
l'apertura della propria liquidazione giudiziale stante la condizione di insolvenza della società conseguente al generale stato di crisi che ha colpito il settore della pelletteria in Italia.
La società ha, peraltro, dedotto che, in data 29 Ottobre 2024, ha deliberato lo scioglimento e l'avvio della liquidazione a causa della diminuzione degli ordini e della conseguente difficoltà a far fronte alle proprie posizioni debitorie.
La ha depositato la situazione contabile al 31.12.2024 dalla quale emerge che Controparte_1
ha maturato una perdita di esercizio pari ad Euro 566.475,17, oltre ai bilanci per gli anni 2022 e 2023 da cui si desume lo stato di inattività della società a far data dalla chiusura dell'anno di esercizio 2024.
pagina 1 di 5 La società ha evidenziato che è stata avviata una procedura esecutiva mobiliare presso terzi dinanzi al
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Firenze (RGE 3534/2024) dal creditore Parte_1
. Uno dei terzi pignorati è la società Pelletteria Abbondandolo Gino, la quale ha reso
[...]
dichiarazione positiva riconoscendosi debitrice verso Parte_2
Allo scopo di evitare l'assegnazione delle somme, l'istante ha richiesto, in relazione a detto procedimento e ad ogni altra eventuale procedura esecutiva, le misure protettive del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 54 Codice della Crisi di Impresa.
La società non ha rinunciato espressamente a comparire.
Viste dunque le ragioni di urgenza rappresentate dalla società e rilevato che non appare necessaria la convocazione della stessa per l'analisi del suo stato attuale, già emergente dagli atti prodotti, il giudice relatore designato ha rimesso la decisione al Collegio.
*******
Preliminarmente va evidenziato che non appare necessario applicare nel caso di specie le misure protettive atteso che l'apertura della liquidazione giudiziale rende improcedibile qualunque procedura esecutiva in corso, salve le eccezioni di legge, che nel caso di specie non ricorrono.
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
L'art 39 CCII statuisce che”
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore” .
Il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 CCII e tuttavia, mentre nel procedimento unitario il deposito completo risulta imprescindibile per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverse dalla liquidazione giudiziale, ai fini dell'apertura le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce,
pagina 2 di 5 la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore.
Preliminarmente questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.27 co.2 e 3 lett.c) CCII tenuto conto della sede legale dell'impresa.
In forza dell'art. 121, CCI, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano all'imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI
(i limiti dimensionali già previsti dall'art. 1, comma 2, L.F.) e che si trovi in stato di insolvenza a norma dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCI.
Nel caso di specie, da visura camerale risulta che la società svolge attività di “la produzione di borse in pelle e tessuto, sia in proprio che per conto terzi, nonché piccoli articoli di pelletteria”, pertanto, stante anche l'iscrizione nella sezione ordinaria, non può dubitarsi circa la sua natura di impresa commerciale.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che l'impresa ha un indebitamento decisamente superiore a tale soglia.
La documentazione prodotta dalla stessa impresa ricorrente e le dichiarazioni confessorie evidenziano, peraltro, chiaramente il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art 2 lettera d) CCII oltre che lo stato d'insolvenza.
Appare, infatti, evidente dalle emergenze processuali che l'imprenditore si trova nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè di essere nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso.
L'assenza di crediti, di risorse, e di liquidità impedisce all'impresa di soddisfare le obbligazioni contratte e di restare sul mercato (Cass. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società/ Controparte_1
con sede legale in Scandicci alla via Benozzo Gozzoli 5 Partita IVA
[...] P.IVA_1
e per l'effetto, nomina
pagina 3 di 5 la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina la dott.ssa curatrice, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Persona_1
risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10-7-2025 ore 11.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
pagina 4 di 5 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 12-3-2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Dott.ssa Rosa Selvarolo dott.ssa Maria Novella Legnaioli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Marta Pascale CP_2
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