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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/07/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 376/2024 RG promossa da
Parte_1 con l'avv. Lorenzo Baradel appellante contro
CP_1 con l'avv. Silvano Imbriaci
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 236/2024 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il
7.5.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20 maggio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti, come emergenti dagli atti:
-in data 25.1.2024, veniva notificato all'odierno appellante l'avviso di addebito n.
30720230001379064000 avente ad oggetto contribuzione da pagarsi alla Gestione separata per l'anno
2016, per la somma di € 41.452,64 CP_
-detto avviso costituiva il risultato di un confronto operato tra le banche dati e l' CP_2
nell'ambito della c.d. operazione Poseidone, nei confronti di soggetti che avevano dichiarato
[...]
1 redditi derivanti da arti e professioni nel Quadro RE, omettendo la compilazione del Quadro RR, al fine del calcolo dei contributi aveva dedotto di essere dipendente dal 30.11.2015 di (di cui era socio al 50%) Parte_1 CP_3
e di svolgere soltanto tale unica attività di lavoro;
che i redditi dichiarati nel quadro RE per l'anno
2016 costituivano il mero corrispettivo della cessione alla società TD MS Inc. di diritti di proprietà intellettuale di cui lo stesso era autore e dei relativi brevetti (in corso di registrazione), con CP_ rinuncia ad ogni rivendicazione in sede giudiziaria;
che, per tale ragione, aveva chiesto all' di CP_ annullare la propria richiesta;
che l' aveva invitato la parte a rettificare la dichiarazione nel
Quadro RE, con invio successivo della nuova documentazione e della richiesta di rettifica;
che CP_ l'interessato aveva comunicato all' che non vi era ragione di procedere a detta rettifica, stante l'intervenuta prescrizione dei contributi e considerato che egli era titolare di partita Iva, per cui egli era tenuto, per tutte le attività connesse alla sua arte e professione, all'emissione di fattura, in virtù del principio di attrazione fiscale di cui all'art 50 TUIR: tale obbligo era stato confermato anche da una circolare di (n. 105 E del 2001), essendo diverso il presupposto impositivo Controparte_2 di natura fiscale dalla qualificazione previdenziale
-il Tribunale di Arezzo, adito in opposizione all'avviso di addebito, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese per € 3.300,00, oltre oneri accessori.
Richiamata la disposizione di cui all'art 2, comma 26, della L. n. 335/1995, affermava che la prevalenza dell'attività di lavoro autonomo dell rispetto all'attività di lavoro subordinato in Pt_1
CP_
(di cui era socio al 50% e che aveva rappresentato nella cessione dei diritti di proprietà intellettuale) era desumibile sia dalla titolarità di una autonoma partita Iva (rispetto a quella della società) sia dalla sperequazione tra reddito da lavoro autonomo dichiarato (€ 240.000,00) e reddito da lavoro dipendente (€ 18.599,00). Il ricorrente aveva quindi reso dichiarazioni confessorie in merito all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata;
inoltre, non aveva provato la corrispondenza tra redditi dichiarati nel Quadro RE e corrispettivo della cessione dei diritti di proprietà intellettuale (pari a € 2.900.000).
Ad avviso del Tribunale, non era poi convincente l'affermazione per cui non avrebbe potuto dichiarare tali redditi nell'apposito Quadro RL (redditi diversi) per essere titolare di partita Iva, stante che nel Quadro RL 13 era prevista una apposita sezione dedicata ai “proventi lordi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore e inventore”; mentre non sembrava condivisibile l'orientamento di cui alla circolare 105/2001, peraltro non prodotta in giudizio.
Non era poi provata la riconducibilità dei redditi assoggettati a contribuzione a proventi derivanti da cessione di opere dell'ingegno, dal momento che la relativa documentazione non era sottoscritta da
2 nessuno dei contraenti né riportava timbri societari, circostanza rilevante atteso il valore economico dell'operazione. mpugna la sentenza, ribadendo le conclusioni di cui al primo grado di giudizio in Parte_1 merito all'illegittimità dell'avviso di addebito e alla richiesta di suo annullamento: CP_ 1) il Tribunale aveva violato il principio di riparto degli oneri probatori in quanto era a carico l'onere di provare i presupposti impositivi di cui all'art 2, comma 26, della L. n. 335/1995, onere non CP_ assolto, non avendo l prodotto alcun elemento di prova documentale né chiesto prova orale
2) il Tribunale non aveva operato alcun accertamento sull'esercizio di una attività di lavoro quale professione, sulla sua abitualità e sulla natura autonoma della prestazione (essendo egli lavoratore subordinato); attività che era stata soltanto presunta. I proventi dichiarati costituivano il corrispettivo di una cessione, senza che fosse svolta attività lavorativa. Né era sufficiente il fatto che l' osse Pt_1 titolare di autonoma partita Iva e che vi fosse sperequazione tra il corrispettivo da lavoro autonomo e da lavoro subordinato
3) il Tribunale aveva indicato il comma 29 dell'art 2, L. n. 335/1995 a fondamento dell'an della obbligazione contributiva, quando invece questa si fondava sul comma 26 (mentre il comma 29 riguardava il quantum, ossia la base imponibile da considerare)
4) non era stato esaminato il doc. n. 8 (circolare n. 105/2001) che, diversamente da quanto affermato, era stata prodotta in atti: l'obbligo di tenere una partita Iva era stato confermato da detta circolare che aveva sottolineato come l'art 50 TUIR avesse espresso un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti tipici (amministratore, sindaco, revisore di società) o atipici (altre forme di collaborazione) inerenti all'attività artistica e professionale. L'appellante pertanto aveva dichiarato correttamente l'attività dal punto di vista tributario e nulla gli era mai stato imputato da CP_2
CP_ ; né era tenuto a modificare la stessa dichiarazione come preteso da Solo in assenza di
[...] partita Iva avrebbe potuto dichiarare quei corrispettivi nel Quadro RL (redditi diversi).
L' si è costituito, rilevando come vi fossero dati incontestabili a fronte delle contestazioni di cui CP_1 all'atto di appello, ossia: la titolarità della partita Iva, l'indicazione di un importo per lavoro dipendente inferiore a quello di cui al Quadro RE. A fronte dell'indicazione dei redditi in detto
, era onere probatorio della parte dimostrare gli elementi eccettuativi dell'obbligo di iscrizione Pt_2 alla Gestione separata. Inoltre, era indicativa la sproporzione tra redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente, oltre al fatto che non era stata provata la reale natura dei redditi come cessione di diritti di proprietà intellettuale, come dedotto dal Tribunale.
******
La causa deve essere decisa sulla base della ripartizione tra le parti degli oneri probatori, essendo principio consolidato (Cass. n. 3279/2020) in tema di riscossione di contributi previdenziali, che
3 l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali (in quel caso) la natura subordinata del rapporto di lavoro (nello stesso senso, Cass. n. 10583/2017, Cass. n. 19469/2018). CP_ Nella specie, con lettera del 18.11.2022, l aveva comunicato a che da una verifica Parte_3 compiuta era risultato che, nell'anno 2016, era stato dichiarato un reddito derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, essendo pertanto dovuti alla gestione separata i relativi contributi (così, il testo della comunicazione).
L'odierno appellante sosteneva che tali redditi altro non erano che il corrispettivo per la cessione di diritti di proprietà intellettuale che lo stesso aveva effettuato e che erano stati dichiarati nel Quadro
RE e non nel Quadro RL 13 (“redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali ecc”), in quanto lo stesso era titolare di partita Iva e, per il principio dell'attrazione,
i redditi in questione andavano dichiarati nel Quadro RE (“compensi derivanti dall'attività CP_ professionale o artistica”): in ogni caso, lo stesso non aveva svolto l'attività dedotta dall'
L'art 2, comma 26, della L. n. 335/1995 ha previsto che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione CP_1 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo
36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. “
Per l'iscrizione alla Gestione separata occorre dunque la ricorrenza di determinati presupposti, tra cui l'esercizio professionale abituale di un'attività di lavoro autonomo, ancorché non esclusiva. Mentre CP_ non è contestato che l'appellante fosse lavoratore dipendente, l avrebbe dovuto dimostrare (in ottemperanza dell'onere probatorio sullo stesso gravante in quanto titolare della pretesa contributiva) che l'appellante esercitava un tale tipo di attività e con le modalità previste dalla norma (appunto esercizio professionale, con carattere di abitualità, ancorché non esclusivamente): peraltro, nella specie, l'obbligo contributivo era stato ritenuto sussistente sulla base di una mera comparazione di CP_ dati tra e , nell'ambito dell'operazione c.d. senza che fossero Controparte_2 Per_1 effettuati ulteriori accertamenti e verifiche.
Tale onere non è stato assolto dall' il quale nulla aveva allegato né chiesto di provare in merito Pt_4 al presupposto dell'obbligo contributivo, nel senso sopra precisato, nella memoria di costituzione di
4 primo grado, in cui si affermava soltanto: “Trattandosi di soggetto non libero professionista iscritto
a una delle forme previdenziali previste dal D.Lgs. n. 509/1994 e dal D.Lgs. n. 103/1996 (Casse dei professionisti), né di soggetto iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo (ex , il CP_4 ricorrente ai fini previdenziali vede i suoi redditi qualificati alla stregua di redditi di lavoro autonomo
(da imputarsi al quadro RL, Unico PF), sia pure escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 (cfr. messaggio n. CP_1
14712/2013 e n. 19415/2013). Il fatto che invece i redditi siano stati indicati nel quadro RE, ne ha comportato l'assoggettamento a contribuzione piena”. CP_ In sostanza, poiché nella nota del 18.11.2022, l' aveva comunicato che risultavano redditi dichiarati da lavoro autonomo per l'anno 2016 derivanti dall'esercizio di arti e professioni, per i quali non erano stati pagati contributi, l avrebbe dovuto allegare l'attività a cui lo stesso faceva Pt_4 riferimento.
Per tale motivo, la Corte ritiene non fondata la pretesa creditoria dell' , in accoglimento Pt_4 dell'appello, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Tuttavia, alcune considerazioni si impongono in ordine alla ricostruzione della vicenda come allegata dall'appellante, sussistendo elementi non chiari nella relativa difesa e nei documenti prodotti a fondamento del fatto che i redditi iscritti nel Quadro RE erano da riferirsi alla cessione dei diritti di proprietà intellettuale.
In particolare: il contratto di acquisizione di diritti di proprietà intellettuale è privo di data certa (ai CP_ fini di un suo riferimento temporale), di sottoscrizioni e di timbri;
in tale atto è la società a dichiararsi titolare di tali diritti e non l' (che aveva sempre invece dichiarato di essere lui il Pt_1 cedente e che risultava parte del contratto in proprio e in rappresentanza della società); i redditi dichiarati nel Quadro RE (€ 240.000,00) erano nettamente inferiori al corrispettivo della cessione come risultante da tale atto (pari a € 2.900.000), senza che su tale non corrispondenza di valori fosse mai stata data una spiegazione. Parimenti, non risultava spiegato dall'appellante la ragione della necessità di un'autonoma partita Iva, in presenza di un'attività che, secondo l'appellante, era stata soltanto di lavoro dipendente. Né appariva giustificato il riferimento alla circolare n. 105/2001 che, sull'art 50 TUIR, affermava: “La disposizione in esame ha quindi affermato un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazione a giornali riveste ecc, partecipazione a collegi
e commissioni) che atipici (altre attività di collaborazione) che risultino inerenti all'attività artistica
o professionale esercitata dal contribuente. In sostanza, i compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a
5 quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionali”; circolare che sembrerebbe fare riferimento ad un principio di attrazione comunque riferito ad altre tipologie di attività (rapporti di collaborazione tipici e atipici), estranee alla amteria del contendere che attiene a proventi derivanti dalla cessione di diritti di proprietà intellettuale.
Tali considerazioni - se non sono sufficienti a scalfire il principio dell'onere probatorio che, si CP_ ribadisce sussisteva in capo all' e che lo stesso non aveva assolto - introducono elementi di incertezza nella rappresentazione della vicenda da parte dell'appellante, integrando quelle ragioni gravi ed eccezionali che consentono la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio (art 92 cpc;
sent. Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, annulla l'avviso di addebito opposto;
-compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, 20 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
6
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. 376/2024 RG promossa da
Parte_1 con l'avv. Lorenzo Baradel appellante contro
CP_1 con l'avv. Silvano Imbriaci
appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 236/2024 del Tribunale di Arezzo, pubblicata il
7.5.2024 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20 maggio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Questi i fatti, come emergenti dagli atti:
-in data 25.1.2024, veniva notificato all'odierno appellante l'avviso di addebito n.
30720230001379064000 avente ad oggetto contribuzione da pagarsi alla Gestione separata per l'anno
2016, per la somma di € 41.452,64 CP_
-detto avviso costituiva il risultato di un confronto operato tra le banche dati e l' CP_2
nell'ambito della c.d. operazione Poseidone, nei confronti di soggetti che avevano dichiarato
[...]
1 redditi derivanti da arti e professioni nel Quadro RE, omettendo la compilazione del Quadro RR, al fine del calcolo dei contributi aveva dedotto di essere dipendente dal 30.11.2015 di (di cui era socio al 50%) Parte_1 CP_3
e di svolgere soltanto tale unica attività di lavoro;
che i redditi dichiarati nel quadro RE per l'anno
2016 costituivano il mero corrispettivo della cessione alla società TD MS Inc. di diritti di proprietà intellettuale di cui lo stesso era autore e dei relativi brevetti (in corso di registrazione), con CP_ rinuncia ad ogni rivendicazione in sede giudiziaria;
che, per tale ragione, aveva chiesto all' di CP_ annullare la propria richiesta;
che l' aveva invitato la parte a rettificare la dichiarazione nel
Quadro RE, con invio successivo della nuova documentazione e della richiesta di rettifica;
che CP_ l'interessato aveva comunicato all' che non vi era ragione di procedere a detta rettifica, stante l'intervenuta prescrizione dei contributi e considerato che egli era titolare di partita Iva, per cui egli era tenuto, per tutte le attività connesse alla sua arte e professione, all'emissione di fattura, in virtù del principio di attrazione fiscale di cui all'art 50 TUIR: tale obbligo era stato confermato anche da una circolare di (n. 105 E del 2001), essendo diverso il presupposto impositivo Controparte_2 di natura fiscale dalla qualificazione previdenziale
-il Tribunale di Arezzo, adito in opposizione all'avviso di addebito, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese per € 3.300,00, oltre oneri accessori.
Richiamata la disposizione di cui all'art 2, comma 26, della L. n. 335/1995, affermava che la prevalenza dell'attività di lavoro autonomo dell rispetto all'attività di lavoro subordinato in Pt_1
CP_
(di cui era socio al 50% e che aveva rappresentato nella cessione dei diritti di proprietà intellettuale) era desumibile sia dalla titolarità di una autonoma partita Iva (rispetto a quella della società) sia dalla sperequazione tra reddito da lavoro autonomo dichiarato (€ 240.000,00) e reddito da lavoro dipendente (€ 18.599,00). Il ricorrente aveva quindi reso dichiarazioni confessorie in merito all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata;
inoltre, non aveva provato la corrispondenza tra redditi dichiarati nel Quadro RE e corrispettivo della cessione dei diritti di proprietà intellettuale (pari a € 2.900.000).
Ad avviso del Tribunale, non era poi convincente l'affermazione per cui non avrebbe potuto dichiarare tali redditi nell'apposito Quadro RL (redditi diversi) per essere titolare di partita Iva, stante che nel Quadro RL 13 era prevista una apposita sezione dedicata ai “proventi lordi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore e inventore”; mentre non sembrava condivisibile l'orientamento di cui alla circolare 105/2001, peraltro non prodotta in giudizio.
Non era poi provata la riconducibilità dei redditi assoggettati a contribuzione a proventi derivanti da cessione di opere dell'ingegno, dal momento che la relativa documentazione non era sottoscritta da
2 nessuno dei contraenti né riportava timbri societari, circostanza rilevante atteso il valore economico dell'operazione. mpugna la sentenza, ribadendo le conclusioni di cui al primo grado di giudizio in Parte_1 merito all'illegittimità dell'avviso di addebito e alla richiesta di suo annullamento: CP_ 1) il Tribunale aveva violato il principio di riparto degli oneri probatori in quanto era a carico l'onere di provare i presupposti impositivi di cui all'art 2, comma 26, della L. n. 335/1995, onere non CP_ assolto, non avendo l prodotto alcun elemento di prova documentale né chiesto prova orale
2) il Tribunale non aveva operato alcun accertamento sull'esercizio di una attività di lavoro quale professione, sulla sua abitualità e sulla natura autonoma della prestazione (essendo egli lavoratore subordinato); attività che era stata soltanto presunta. I proventi dichiarati costituivano il corrispettivo di una cessione, senza che fosse svolta attività lavorativa. Né era sufficiente il fatto che l' osse Pt_1 titolare di autonoma partita Iva e che vi fosse sperequazione tra il corrispettivo da lavoro autonomo e da lavoro subordinato
3) il Tribunale aveva indicato il comma 29 dell'art 2, L. n. 335/1995 a fondamento dell'an della obbligazione contributiva, quando invece questa si fondava sul comma 26 (mentre il comma 29 riguardava il quantum, ossia la base imponibile da considerare)
4) non era stato esaminato il doc. n. 8 (circolare n. 105/2001) che, diversamente da quanto affermato, era stata prodotta in atti: l'obbligo di tenere una partita Iva era stato confermato da detta circolare che aveva sottolineato come l'art 50 TUIR avesse espresso un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti tipici (amministratore, sindaco, revisore di società) o atipici (altre forme di collaborazione) inerenti all'attività artistica e professionale. L'appellante pertanto aveva dichiarato correttamente l'attività dal punto di vista tributario e nulla gli era mai stato imputato da CP_2
CP_ ; né era tenuto a modificare la stessa dichiarazione come preteso da Solo in assenza di
[...] partita Iva avrebbe potuto dichiarare quei corrispettivi nel Quadro RL (redditi diversi).
L' si è costituito, rilevando come vi fossero dati incontestabili a fronte delle contestazioni di cui CP_1 all'atto di appello, ossia: la titolarità della partita Iva, l'indicazione di un importo per lavoro dipendente inferiore a quello di cui al Quadro RE. A fronte dell'indicazione dei redditi in detto
, era onere probatorio della parte dimostrare gli elementi eccettuativi dell'obbligo di iscrizione Pt_2 alla Gestione separata. Inoltre, era indicativa la sproporzione tra redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente, oltre al fatto che non era stata provata la reale natura dei redditi come cessione di diritti di proprietà intellettuale, come dedotto dal Tribunale.
******
La causa deve essere decisa sulla base della ripartizione tra le parti degli oneri probatori, essendo principio consolidato (Cass. n. 3279/2020) in tema di riscossione di contributi previdenziali, che
3 l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali (in quel caso) la natura subordinata del rapporto di lavoro (nello stesso senso, Cass. n. 10583/2017, Cass. n. 19469/2018). CP_ Nella specie, con lettera del 18.11.2022, l aveva comunicato a che da una verifica Parte_3 compiuta era risultato che, nell'anno 2016, era stato dichiarato un reddito derivante dall'esercizio abituale di arti e professioni, essendo pertanto dovuti alla gestione separata i relativi contributi (così, il testo della comunicazione).
L'odierno appellante sosteneva che tali redditi altro non erano che il corrispettivo per la cessione di diritti di proprietà intellettuale che lo stesso aveva effettuato e che erano stati dichiarati nel Quadro
RE e non nel Quadro RL 13 (“redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali ecc”), in quanto lo stesso era titolare di partita Iva e, per il principio dell'attrazione,
i redditi in questione andavano dichiarati nel Quadro RE (“compensi derivanti dall'attività CP_ professionale o artistica”): in ogni caso, lo stesso non aveva svolto l'attività dedotta dall'
L'art 2, comma 26, della L. n. 335/1995 ha previsto che “A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione CP_1 dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera
a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo
36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. “
Per l'iscrizione alla Gestione separata occorre dunque la ricorrenza di determinati presupposti, tra cui l'esercizio professionale abituale di un'attività di lavoro autonomo, ancorché non esclusiva. Mentre CP_ non è contestato che l'appellante fosse lavoratore dipendente, l avrebbe dovuto dimostrare (in ottemperanza dell'onere probatorio sullo stesso gravante in quanto titolare della pretesa contributiva) che l'appellante esercitava un tale tipo di attività e con le modalità previste dalla norma (appunto esercizio professionale, con carattere di abitualità, ancorché non esclusivamente): peraltro, nella specie, l'obbligo contributivo era stato ritenuto sussistente sulla base di una mera comparazione di CP_ dati tra e , nell'ambito dell'operazione c.d. senza che fossero Controparte_2 Per_1 effettuati ulteriori accertamenti e verifiche.
Tale onere non è stato assolto dall' il quale nulla aveva allegato né chiesto di provare in merito Pt_4 al presupposto dell'obbligo contributivo, nel senso sopra precisato, nella memoria di costituzione di
4 primo grado, in cui si affermava soltanto: “Trattandosi di soggetto non libero professionista iscritto
a una delle forme previdenziali previste dal D.Lgs. n. 509/1994 e dal D.Lgs. n. 103/1996 (Casse dei professionisti), né di soggetto iscritto al Fondo Pensioni lavoratori dello Spettacolo (ex , il CP_4 ricorrente ai fini previdenziali vede i suoi redditi qualificati alla stregua di redditi di lavoro autonomo
(da imputarsi al quadro RL, Unico PF), sia pure escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 (cfr. messaggio n. CP_1
14712/2013 e n. 19415/2013). Il fatto che invece i redditi siano stati indicati nel quadro RE, ne ha comportato l'assoggettamento a contribuzione piena”. CP_ In sostanza, poiché nella nota del 18.11.2022, l' aveva comunicato che risultavano redditi dichiarati da lavoro autonomo per l'anno 2016 derivanti dall'esercizio di arti e professioni, per i quali non erano stati pagati contributi, l avrebbe dovuto allegare l'attività a cui lo stesso faceva Pt_4 riferimento.
Per tale motivo, la Corte ritiene non fondata la pretesa creditoria dell' , in accoglimento Pt_4 dell'appello, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Tuttavia, alcune considerazioni si impongono in ordine alla ricostruzione della vicenda come allegata dall'appellante, sussistendo elementi non chiari nella relativa difesa e nei documenti prodotti a fondamento del fatto che i redditi iscritti nel Quadro RE erano da riferirsi alla cessione dei diritti di proprietà intellettuale.
In particolare: il contratto di acquisizione di diritti di proprietà intellettuale è privo di data certa (ai CP_ fini di un suo riferimento temporale), di sottoscrizioni e di timbri;
in tale atto è la società a dichiararsi titolare di tali diritti e non l' (che aveva sempre invece dichiarato di essere lui il Pt_1 cedente e che risultava parte del contratto in proprio e in rappresentanza della società); i redditi dichiarati nel Quadro RE (€ 240.000,00) erano nettamente inferiori al corrispettivo della cessione come risultante da tale atto (pari a € 2.900.000), senza che su tale non corrispondenza di valori fosse mai stata data una spiegazione. Parimenti, non risultava spiegato dall'appellante la ragione della necessità di un'autonoma partita Iva, in presenza di un'attività che, secondo l'appellante, era stata soltanto di lavoro dipendente. Né appariva giustificato il riferimento alla circolare n. 105/2001 che, sull'art 50 TUIR, affermava: “La disposizione in esame ha quindi affermato un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazione a giornali riveste ecc, partecipazione a collegi
e commissioni) che atipici (altre attività di collaborazione) che risultino inerenti all'attività artistica
o professionale esercitata dal contribuente. In sostanza, i compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a
5 quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionali”; circolare che sembrerebbe fare riferimento ad un principio di attrazione comunque riferito ad altre tipologie di attività (rapporti di collaborazione tipici e atipici), estranee alla amteria del contendere che attiene a proventi derivanti dalla cessione di diritti di proprietà intellettuale.
Tali considerazioni - se non sono sufficienti a scalfire il principio dell'onere probatorio che, si CP_ ribadisce sussisteva in capo all' e che lo stesso non aveva assolto - introducono elementi di incertezza nella rappresentazione della vicenda da parte dell'appellante, integrando quelle ragioni gravi ed eccezionali che consentono la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio (art 92 cpc;
sent. Corte Cost n. 77/2018).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza, annulla l'avviso di addebito opposto;
-compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Firenze, 20 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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