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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3945/2023, estensore dott. Chirieleison, discussa all'udienza collegiale del 29/5/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIFU' ROBERT, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore APPELLANTE CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAVAN STEFANO, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 DAVERIO FABRIZIO e dell'avv. FORIO SALVATORE, elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 13 MILANO, presso i difensori APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia, all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria e avversa domanda, eccezione e deduzione, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al sopra emarginato giudizio di primo grado (RG. 804/2023), che si richiede espressamente di voler acquisire, riformare la sopra indicata sentenza n. 3945/2023 del 22/01/2024, emessa nel precedente grado di giudizio e, per l'effetto, con adozione di tutti i prescritti provvedimenti di rito, in accoglimento del presente ricorso in appello ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto del ricorrente, Sig. , al riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale di Parte_1 Quadro Direttivo, 3° Livello Retributivo (QD3), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 CC. e delle norme della contrattazione collettiva aziendale e nazionale ratio temporis applicabili, a fronte dello svolgimento, via prevalente e continuata, nei modi e tempi dedotti in atti, del ruolo di “Responsabile dell'Area di Gestione Documentale” e di “Referente Unico delle Tecnologie dell'Area Documentale”, a partire dalla sua assunzione del 01/04/2008 e sino a tutto il 30/09/2014. E per l'effetto CONDANNARE la Società Datrice di Lavoro, , in p. del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente del Controparte_2 complessivo importo per differenze retributive di € 239.871,41 (di cui € 63.188,21 per tfr) per tutti i titoli riportati pagina 1 di 11 dai conteggi allegati e notificati in uno al presente ricorso, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, il cui ammontare dovrà essere comunque aggiornato alla data della pronuncia della sentenza di riconoscimento della qualifica superiore (QD3), previo espletamento di apposita CTU contabile, in ogni caso, con condanna altresì alla corretta ricostruzione della carriera del ricorrente ed adeguamento delle poste e accantonamenti in suo favore, tenendo conto della superiore qualifica acquisita. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della Società Datrice di Lavoro, , in p. del l.r.p.t., per il demansionamento e Controparte_2 conseguente dequalificazione professionale del ricorrente, Sig. , in violazione dell'art. 2103 CC. Parte_1 e delle norme della contrattazione collettiva aziendale e nazionale ratio temporis applicabili, per aver adibito il medesimo all'inferiore inquadramento di 3a Area Professionale, 4° Livello Retributivo (A3L4), con mansioni di
“Application Analyst Developer” dal 01/10/2014 al 31/01/2018 e di “ Controparte_3 M”, dal 01/02/2018 e sino a tutt'oggi, a fronte del già maturato diritto del ricorrente alla superiore qualifica di
[...]
Quadro Direttivo, 3° Livello Retributivo (QD3), a partire dal 01/04/2008 e sino al 30/09/2014. E, per l'effetto, CONDANNARE la predetta , in p. del l.r.p.t., a pagare in favore del ricorrente, il complessivo importo di Controparte_4
€ 333.981,78 ovvero a corrispondere la diversa somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 CC., per tutti i pregiudizi di seguito indicati:
“DANNI PATRIMONIALI”
▪ € 242.733,87 a titolo di dequalificazione professionale, calcolata nel 60% della retribuzione dovuta (€ 404.556,45) per la superiore qualifica di Quadro Direttivo, 3° Livello Retributivo, per gli anni di demansionamento (dal 2014 e sino a tutt'oggi), prendendo a paramento i conteggi acclusi in atti e notificati quale parte integrante e sostanziale del presente ricorso (cfr. doc. 17, pag. 370 “Stampa Riepilogo Differenze”);
▪ € 40.455,64 a titolo di pregiudizi per la perdita di “chance” professionali e la lesione all'immagine e reputazione personale e professionale, calcolati nel 10% della retribuzione dovuta (€ 404.556,45) per la superiore qualifica di Quadro Direttivo, 3° Livello Retributivo, per gli anni di demansionamento (dal 2014 e sino a tutt'oggi), che sono stati la causa dei suddetti pregiudizi, prendendo a parametro i conteggi acclusi in atti e notificati quale parte integrante e sostanziale del presente ricorso (cfr. doc. 17, pag. 370 “Stampa Riepilogo Differenze”);
▪ € 939,27 a titolo di rimborso delle spese medico-sanitarie sostenute per visite specialistiche ed assunzione di farmaci riconducibili direttamente e/o indirettamente all'affezione dal disturbo certificato e documentato in atti.
“DANNI NON PATRIMONIALI” a) € 49.853,00 a titolo di danno biologico (IP € 45.085,00 + ITT € 4.768,00) per la lesione all'integrità psico- fisica del ricorrente, comprensiva dei danni morali ed esistenziali, parametrati sulla base delle
“personalizzazioni” di cui alle tabelle del danno biologico (cfr. doc. 29), previo eventuale espletamento di CTU medico-legale, che sin da ora se del caso si chiede essere disposta sul ricorrente;
ovvero, solo in subordine, nella denegata ipotesi:
b) € 23.913,74 a titolo di danno differenziale, qualora si ritenga operante la parziale copertura assicurativa obbligatoria in favore della Società Datrice di lavoro o nella diversa somma ritenuta comunque di equa giustizia.
Con rivalutazione monetaria a mente dell'art. 429, c. 3, cpc di ogni somma per effetto del maggior danno patito
e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme così rivalutate.
Con contestuale condanna alla refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio a mente del DM 147/2022, oltre IVA e CPA e con rimborso forfettario delle Spese Generali (15%).”
Per parte appellata: “voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e reietta ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, e con ogni miglior statuizione: confermare la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro la dott.ssa Rossella
Chirieleison, n. 3945/2023, pubblicata in data 22 gennaio 2024 nella causa R.G. 804/2023 e rigettare l'avversario ricorso in appello e tutte le domande ed istanze proposte dal sig. (per tutti i motivi sopra esposti), Parte_1 pagina 2 di 11 assolvendo da ogni pretesa del sig. , con ogni miglior statuizione in ordine Controparte_2 Parte_1 all'inammissibilità e, in subordine, all'infondatezza del ricorso in appello avversario;
accogliere le conclusioni già assunte da nel giudizio di primo grado, e cioè: Controparte_2 «in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la prescrizione di tutti i diritti azionati dal sig. relativamente a periodi Parte_1 anteriori al 14 dicembre 2014 e conseguentemente dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso relativamente a tali periodi;
nel merito: in via principale: rigettare comunque l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dal sig. , Parte_1 assolvendo da ogni pretesa attrice, con ogni miglior statuizione anche in ordine alla Controparte_2 infondatezza in fatto e/o in diritto delle domande attrici;
in subordine, salvo gravame: rigettare l'avversario ricorso in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e difese di cui ai paragrafi 10 e 33, assolvendo per quanto di ragione, con ogni miglior statuizione;
Controparte_2 in subordinata ipotesi istruttoria: a) rigettare le avversarie istanze di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e di consulenza tecnica d'ufficio contabile, in quanto entrambe inammissibili;
b) rigettare le avversarie istanze istruttorie di prova orale, in quanto inammissibili per genericità e/o irregolare deduzione e/o espressioni valutative e/o inconferenza e/o irrilevanza;
c) ammettere, solo occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, prova per testimoni contraria sui capitoli di prova avversari in ipotesi ammessi e prova per testimoni diretta su tutte le circostanze di fatto di cui alla presente memoria difensiva (da intendersi tutte ad ogni effetto qui di seguito richiamate e ritrascritte, precedute da “vero che”) e sui seguenti capitoli di prova: [omissis] in ogni caso: condannare il sig. al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre accessori, ivi incluso Parte_1 il 15% per rimborso forfettario spese generali».”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 3945/2023, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da con il Pt_1 quale rivendicava: il corretto inquadramento quale Quadro Direttivo 3°liv. retributivo CCNL Credito in luogo di quello formalmente attribuito al momento dell'assunzione il 1/4/2008 (3° Area professionale, 4° liv. retributivo) e le conseguenti differenze retributive;
il risarcimento del danno per il demansionamento subito a partire dal 1/10/2014, quantificato in € 333.981,78, di cui € 242.733,87 a titolo di danno patrimoniale per dequalificazione professionale, € 40.455,64 per perdita di chance, € 939,27 per spese mediche, nonché € 49.853 a titolo di danno biologico. Esponeva che, pur essendo stato assunto con mansioni di sistemista, aveva fin da subito ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Area Gestione Documentale, in condivisione con il suo diretto superiore Palagiano e di Referente Unico Tecnologie dell'Area Documentale, svolgendo una serie di attività riconducibili alla superiore categoria di Quadro. A partire da ottobre 2014, con il pensionamento di , erano iniziati provvedimenti ritorsivi, quali Parte_2 l'assegnazione all'Unità Operativa Application Maintenance con mansioni di Application Analist Developer, inferiori rispetto al Quadro Direttivo, e dal febbraio 2018 assegnato all' Parte_3
, anche in questo caso con mansioni inferiori al Quadro.
[...] Erano poi seguito ulteriori iniziative datoriali di svalutazione della sua figura professionale, quali valutazioni annuali scadenti, adibizione ad attività di segreteria, rifiuto dello smart working, che gli avevano causato anche danni alla salute.
Il primo giudice ha ritenuto che la domanda di riconoscimento della qualifica superiore difettasse delle necessarie allegazioni, in particolare in relazione al perché le attività svolte andavano riferite alla figura di e non a quella attribuita formalmente. Pt_4 pagina 3 di 11 Il lavoratore si è invece limitato a richiamare una serie di incarichi svolti di natura tecnica, anche complessi, e di aver operato con piena autonomia e responsabilità funzionali, non negando di essere stato incardinato in una struttura gerarchica che prevedeva un responsabile diretto ( ) ed ulteriori Parte_2 livelli direttivi sovraordinati. Analogamente la deduzione di aver avuto la responsabilità di coordinamento e controllo di altre risorse, non chiarisce le modalità concrete con cui operava nel rapporto con e quali fossero le risorse Parte_2 coordinate. I correlati capitoli di prova sono stati ritenuti valutativi, irrilevanti o generici e quindi non ammessi. Rimasto inadempiuto l'onere probatorio a carico del ricorrente, la domanda di superiore inquadramento è stata rigettata, così come le ulteriori domande, che tutte presuppongono il riconoscimento del diritto all'inquadramento come Quadro.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Pt_5 Con una prima censura ha lamentato la omessa, falsa, e/o errata valutazione delle deduzioni e allegazioni della domanda di superiore inquadramento, evidenziando come già nel ricorso di primo grado fosse stato effettuato sia il confronto tra le declaratorie e in relazione alle mansioni in concreto svolte evidenziando che erano state indicate sia le attività svolte (descritte e suddivise per tipologia) che le relazioni con la misura dell'apporto intellettuale, con l'autonomia tecnica funzionale e decisionale, con la responsabilità funzionale, con la responsabilità di altre risorse, specificando anche le modalità della prestazione lavorativa (assenza di dipendenza funzionale dal superiore , flessibilità oraria, presenza di Parte_2 livelli gerarchici superiori al di fuori dell'area di pertinenza, emolumenti economici versati sotto forma di premi di produzione). Ampiamente allegato anche il possesso di competenze tecniche di alto livello, in settore di nicchia, tali da avergli consentito la progettazione, valutazione e realizzazione del complesso sistema di gestione e archiviazione documentale ancora oggi in uso in azienda. La sua specializzazione trova conferma anche nella circostanza che tra il 2003 e il 2008 aveva collaborato con la società come consulente esterno. Anche il coordinamento delle risorse umane era stato oggetto di allegazione, avendo riferito di aver assegnato ai sistemisti, sviluppatori, schedulatori le varie attività, rapportandosi anche con i fornitori esterni.
Con una ulteriore doglianza, ha stigmatizzato la sentenza per non esservi traccia del ragionamento sotteso alla motivazione, ma solo meri enunciati assertivi, senza alcun raffronto tra le mansioni in concreto svolte e le declaratorie contrattuali.
Ancora, ha lamentato la mancata ammissione delle prove orali e la omessa pronuncia sulla istanza di deposito di un ulteriore documento, evidenziando come tra i testi indicati vi fosse proprio , che Parte_2 ben avrebbe potuto riferire dei rapporti tra loro e dell'autonomia di Pt_1
Infine, ha riproposto le domande rimaste assorbite, relativa al risarcimento danni da demansionamento.
Ha resistito l'appellata, difendendo la sentenza, evidenziando come, anche a voler date per ammesse le mansioni svolte per come descritte dal lavoratore, non risulterebbe comunque la sussistenza degli elementi di autonomia tipici del Quadro Direttivo. Ha poi riproposto tutte le precedenti eccezioni, inclusa quella di prescrizione delle differenze retributive antecedenti il 2014 e le contestazioni specifiche sui conteggi del lavoratore.
Esperite le prove orali ammesse, all'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
pagina 4 di 11 * * * L'appello non coglie nel segno e deve essere rigettato.
I motivi di gravame, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
E' oramai principio consolidato che la verifica del corretto inquadramento del lavoratore rispetto alle mansioni svolte in concreto e l'eventuale riconoscimento di una qualifica superiore, deve avvenire seguendo un procedimento logico articolato in tre fasi successive, occorrendo accertare, in fatto, le attività effettivamente svolte dal lavoratore, individuare, poi, la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva e verificare, infine, che le prime corrispondano a queste ultime. (Cfr. fra le tante, Cass. 18/7/2011 n. 15739)
Al fine di accertare le mansioni svolte in concreto dal sig. la Corte ha ammesso la prova Pt_1 testimoniale dedotta dalle parti sul punto. Sono stati sentiti il sig. per parte appellante e il sig. per la società. Parte_2 CP_5
Il primo teste ha riferito: “Capitolo 5: il IG è stato da me scelto proprio per condividere le Pt_1 mie funzioni e sostituirmi in caso io fossi impossibilitato (per malattia o ferie, ecc.); quando io ero presente condividevamo alla pari le mansioni. In particolare, il mio ufficio si occupava di redigere dei documenti informatici o cartacei e la loro archiviazione in modo che in qualsiasi momento l'ufficio interessato a quel documento potesse accedervi. Sul capitolo 6: le mansioni che ho riferito attengono sia al Referente unico delle tecnologie che a quello di Responsabile dell'area di gestione documentale. Preciso che ero io in prima battuta a firmare i documenti del mio ufficio e il IG solo in caso Pt_1 mi dovesse sostituire. Io rispondevo al dottor direttore del settore Controparte_6 Controparte_7 che coordinava l'intera struttura informatica, composta da circa settanta dipendenti. Il mio
[...] ufficio si componeva, oltre a me e al IG di consulenti esterni non dipendenti di che Pt_1 CP_2 venivano coordinati nello sviluppo informatico del documento di volta in volta necessario. Sul capitolo 11: confermo che il IG insieme a me eseguiva tutte queste attività che era in Pt_1 grado di svolgere anche da solo in autonomia, compresa la verifica del lavoro degli sviluppatori dei sistemi software. Confermo che svolgeva, in particolare, anche l'attività indicata sotto la rubrica “attività svolte in alternativa al collega ”. Infatti, era come un mio “clone” ed era in grado di relazionarsi con Parte_2 i capi per tutte le questioni indicate. Sul capitolo 12: questi elencati sono i sistemi informatici che utilizzavamo per redigere i documenti. Quindi entrambi ci occupavamo dell'aggiornamento che è un'attività molto impegnativa perché spesso bisogna anche bloccare l'attività dell'azienda per consentire l'aggiornamento dei sistemi. Sul capitolo 13: eravamo io e il IG a occuparci di questa attività. Il IG aveva buone Pt_1 Pt_1 capacità tecniche, che sono necessarie per lo svolgimento di questi compiti. Sul capitolo 14: quando venivamo contattati da altri uffici della società per la realizzazione di un certo documento valutavamo se era fattibile con le risorse tecniche a nostra disposizione, individuando anche l'eventuale soluzione. Preciso che questa attività veniva svolta anche per tutte le altre piattaforme indicate ai capitoli 15, 16, 17, 18. Sul capitolo 19: preciso che il IG non controllava dipendenti della società perché nel nostro Pt_1 ufficio utilizzavamo unicamente dei consulenti esterni e questi effettivamente si interfacciavano anche con il IG da cui ricevevano le indicazioni relative alle attività da svolgere. Ci occupavamo Pt_1 anche di recuperare tutta la documentazione necessaria in caso di richieste dell'ufficio legale o di ispezione degli organi di controllo pubblici.
pagina 5 di 11 Sul capitolo 21: è vero nel senso che ne discutevamo insieme per trovare una soluzione concordata;
se venivano sollevate perplessità o contestazioni da parte del IG ne parlavamo per trovare una Pt_1 soluzione condivisa. Sul capitolo 28: le soluzioni venivano scelte insieme a me, di comune accordo, perché c'era un buon rapporto di collaborazione. Sul capitolo 29: confermo la circostanza sia io che rispondevamo ad entrambi preciso che Pt_1 era sottoposto al direttore . Per_1 CP_8 ADR: preciso che i consulenti esterni erano costantemente presenti in sede. ADR: per quanto mi ricordo gli schedulatori erano solo dipendenti di mentre i sistemisti erano CP_2 anche consulenti esterni. Gli schedulatori si occupano dell'avvio dei processi informatici e i sistemisti operano sul lato dei sistemi operativi e queste due aree operavano per tutti gli uffici della non solo CP_2 per il nostro.
Interrogato sui capitoli di cui alla memoria sul capitolo 12 risponde: sì, è vero. CP_2 Sul capitolo 13: non faceva solo il sistemista, che si occupa dell'analisi tecnica ma si occupava anche di tutte le altre attività di cui ho già riferito, in particolare dell'analisi tecnica e funzionale dei nostri sistemi di gestione documentale.”
Il teste ha riferito: “Tra il 2008 e il 2011 ero responsabile dell'area documentale ed ero un superiore CP_5 del sig. . Dopo il 2011 l'area documentale non è più stata di mia competenza. Parte_2 Sul capitolo 12 di cui alla memoria ho già risposto. CP_2 Sul capitolo 13: si, è vero punto preciso che all'epoca l'area documentale gestita informaticamente era in uno stato embrionale, per cui il IG era un “tuttofare” dell'area Gestione Documentale. In Pt_1 particolare, era un sistemista della parte prodotti, cioè era in grado di utilizzare i prodotti informatici, che servivano per la gestione documentale, compresa la parte di configurazione di questi prodotti. Sul capitolo 14: sì, confermo la circostanza. Preciso che nell'ufficio dell'area Gestionale Documentale gli unici dipendenti di erano e che prima di essere assunto era stato un nostro CP_2 Parte_2 Pt_1 consulente esterno quando ancora stava valutando la necessità di avere una propria area interna CP_2 di gestione documentale. Interrogato sui capitoli di cui al ricorso, sul capitolo 5: dal punto di vista manageriale, il responsabile era il IG , dal punto di vista tecnico, il IG aveva sicuramente più conoscenze Parte_2 Pt_1 del IG e quindi se si aveva necessità di un parere tecnico si chiedeva direttamente al Parte_2
Pt_1 Sul capitolo 6: il responsabile dell'area era solo il IG e quindi era anche il referente delle Parte_2 tecnologie dell'area Documentale. Sul capitolo 11: preciso che il IG si occupava della verifica e quindi del buon esito delle Pt_1 procedure automatiche schedulate, mentre il corretto funzionamento era controllato da altri uffici. Preciso che la verifica giorno per giorno delle attività sui progetti era fatta anche dal IG ma Pt_1 la responsabilità della verifica complessiva era del IG . Quindi se vi erano delle Parte_2 problematiche che non si riusciva a risolvere, l'intervento era del IG . Parte_2 Preciso che l'attività di perfezionamento delle piattaforme deve intendersi come attività sulle piattaforme e non sui sistemi. All'epoca non venivano redatti dei documenti tecnici evolutivi (DTE) per l'analisi di fattibilità di un intervento, ma venivano solo condivise tra i vari soggetti interessati delle specifiche tecniche. Del costo del server se ne occupava l'ufficio acquisti, mentre sulla tipologia e dimensionamento dei server se ne occupava l'ufficio Open. Preciso che l'assegnazione delle attività ai sistemisti e schedulatori avveniva in sede di progetto, mentre il IG segnalava i suoi avanzamenti relativi al suo prodotto. Pt_1
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preciso che oltre a sistemisti e schedulatori vi erano gli sviluppatori che si occupavano di produrre il dato variabile da inserire nel documento e il IG si interfacciava anche con loro sia nelle
Pt_1 specifiche che nelle segnalazioni delle problematiche. L'autorizzazione all'acquisto di software veniva dato dal direttore IT, dopo che i vari responsabili di settore avevano vistato l'acquisto. Quindi ero io a vistare la richiesta di acquisto del reparto di Gestione Documentale e poi a trasmetterla al direttore. Preciso che il IG non dava istruzioni ai sistemisti per l'installazione/aggiornamento del
Pt_1 software, ma sicuramente collaborava con loro per l'installazione/aggiornamento. Preciso che il IG faceva formazione nei confronti degli utenti sull'utilizzo del prodotto,
Pt_1 soprattutto sul passaggio dall'analogico al digitale. Sul capitolo 12: sicuramente il IG dal punto di vista tecnico, era il più competente su queste
Pt_1 piattaforme. Ricordo che vi era anche una società esterna che collaborava con l'ufficio documentale nella gestione di queste piattaforme. Sul capitolo 13: confermo che svolgeva queste attività, anche perché nell'ufficio vi erano solo due dipendenti;
non so se all'epoca esistesse già la figura dell'amministratore di sistema. Mi pare che sia stata introdotta solo con il GDPR. Sui capitoli 14,15, 16,17, 18: ho già risposto. Sul capitolo 19: l'unico dipendente dell'area documentale era il IG Confermo che dal punto
Pt_1 di vista tecnico sicuramente se ne occupava il IG dei rapporti con gli utenti e con gli organi
Pt_1 ispettivi, ma il responsabile era il . Parte_2 Sul capitolo 21: sicuramente le specifiche tecniche di sicurezza venivano discusse con il IG
Pt_1 ma il diritto di veto, inteso come obbligo di rispettare certi parametri di sicurezza era dato dall'ufficio sicurezza. Sul capitolo 28: dal punto di vista tecnico, sicuramente il sig. individuava le varie soluzioni, ma
Pt_1 sull'acquisto decideva sempre il direttore IT. Sul capitolo 29: fino al 2011 rispondeva a che rispondeva a me, che rispondevo a
Pt_1 Parte_2
. Dopo il 2011, io sono stato sostituito da CP_6 Persona_2 ADR: gli schedulatori erano la maggior parte interni, forse c'erano uno o due consulenti esterni;
i sistemisti erano forse in numero paritario interni ed esterni, ma non dipendevano da me, quindi non so essere più preciso. ADR: ribadisco che dal punto di vista tecnico il IG era quello più competente all'interno Pt_1 dell'ufficio, dal punto di vista gerarchico fintanto che io sono stato responsabile per il settore, posso dire che il mio diretto sottoposto dal punto di vista dell'organigramma era . A lui facevo le schede Parte_2 di valutazione, mentre era a a fare le schede di valutazione di Anche l'autorizzazione Parte_2 Pt_1 per le ferie veniva firmata da . Parte_2 ADR: se vi era una problematica di progetto consideravo responsabile il IG;
se c'erano Parte_2 problematiche tecniche mi rivolgevo a Pt_1 ADR: dopo il 2011 l'ufficio alla gestione del documentale fu interamente spostato nell'area sviluppo, il cui responsabile era Ciò venne fatto per una migliore integrazione alla collaborazione tra i Per_1 vari uffici.”
Le declaratorie contrattuali del livello formalmente attribuito e di quello rivendicato sono quelle indicate dal CC aziendale del 2006, poi sostituito dal CCNL settore credito a partire dal 2010, che di seguito si riportano:
CC Aziendale 2006
III area professionale:
“Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o pagina 7 di 11 commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'Azienda, ma possono anche concorrere a supportare processi decisionali superiori”
Il contratto in questione precisava che:
“nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente area e le responsabilità connesse alla crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali) di ridotte dimensioni” Per quanto in particolare concerne il 4° livello retributivo, venivano indicati, tra i “profili” il Capo filiale, Assistente responsabile di gestione area, Assistente responsabile di sviluppo area, Responsabile di settore.
Quadri direttivi (il contratto collettivo nazionale aziendale di lavoro di 23 gennaio 2006 non CP_2 distingueva tale categoria rispetto alla categoria impiegatizia, ma li prevedeva all'interno della IV area professionale):
“Sono quadri direttivi i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili”.
La normativa in questione precisava:
“nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
- gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria); i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Sono altresì inquadrati nella presente area i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere attività comportanti responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente e/o alla 3a area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali) di significative dimensioni”.
CCNL Settore Credito (applicato dal 2010)
III Area professionale
“Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. pagina 8 di 11 Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'Azienda, ma possono anche concorrere a supportare processi decisionali superiori”
“nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla predetta area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni”.
Per quanto in particolare concerne il 4° livello retributivo, vengono indicati, tra i “profili” i “preposti dall'impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare” e “lavoratrici/lavoratori che vengano stabilmente incaricati dall'impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati”
Quadro direttivo:
“Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili”
“nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
- gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);
- i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- i preposti a succursale, comunque denominate, che – in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa – svolgono con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima. Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
… il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti”
Dal raffronto delle declaratorie, può affermarsi che l'elemento distintivo tra i due inquadramenti va individuato nella “responsabilità funzionale”, richiesta per il liv. Quadro, ma non per la Area III che fa riferimento unicamente alla “autonomia funzionale”. Responsabilità che, per aversi l'inquadramento in tale qualifica, può anche affiancarsi alla “elevata preparazione professionale” e/o alla “particolare specializzazione”, ma dalla sussistenza della quale non si può prescindere. pagina 9 di 11 Dal confronto delle due declaratorie risulta evidente che i due concetti non sono coincidenti e che il possesso di un grado elevato di autonomia non implica necessariamente la responsabilità funzionale delle mansioni svolte, come invece sembra sostenere il lavoratore (cfr. pag. 31 ricorso di primo grado)
Ritiene il Collegio che alla luce di quanto riferito dai testi, che hanno rilasciato dichiarazioni sostanzialmente coerenti e coincidenti, la indubbia capacità tecnica e l'autonomia funzionale posseduta dal sig. non fossero accompagnate dalla necessaria elevata responsabilità funzionale richiesta Pt_1 dalla declaratoria per il riconoscimento del livello di Quadro.
, suo diretto superiore, ha riferito che era stato assunto per condividere le sue funzioni e Parte_2 Pt_1 sostituirlo in caso di assenza per ferie o malattia, il che implica che nella normalità del rapporto di lavoro la sostituzione era del tutto marginale e per brevi periodi, né il teste ha riferito di sostituzioni prolungate;
ancora, era a firmare i documenti, a rispondere al direttore IT, non controllava Parte_2 Pt_1 dipendenti, non aveva potere di veto (infatti, il teste ha riferito che se non era d'accordo su una certa soluzione ne parlavano e si trovava una soluzione condivisa). Il teste ha confermato la grande capacità tecnica del dipendente e che la verifica dell'attività di CP_5 progettazione giornaliera era svolta anche da ma la responsabilità della verifica complessiva era Pt_1 di . Parte_2
Il patrimonio di conoscenze tecniche nello specifico settore della gestione documentale aveva reso il sig. un punto di riferimento per la risoluzione delle problematiche tecniche, ma le scelte strategiche di Pt_1 implementazione e sviluppo dell'area di gestione documentale restavano in capo ai suoi superiori. Entrambi i testi hanno escluso che egli avesse potere di veto sulle scelte operative, potere di veto che, se fosse risultato sussistente, poteva rappresentare un indice di una responsabilità funzionale, posto che se si è responsabili si deve anche poter impedire scelte operative di cui si può essere chiamati a rispondere.
Nessuno dei due testi, invece, ha riferito che la mancata soluzione di una problematica o la mancata realizzazione del documento informatico avrebbe comportato una responsabilità del lavoratore di cui doveva rispondere ai suoi superiori. E' chiaro che la creazione ex novo della gestione documentale in via informatica implica anche scelte di carattere squisitamente tecnico e che il sig. possedesse le competenze per poter individuare la Pt_1 migliore delle soluzioni tecniche possibili, agendo, tuttavia, nell'ambito delle direttive date dalla Società tramite i diretti superiori, che infatti vistavano le richieste di acquisto delle attrezzature (quali i server), e nel rispetto dei requisiti normativi.
Tali elementi, complessivamente considerati, rendono corretto l'inquadramento attribuito al sig. Pt_1 che, nello svolgimento delle sue mansioni prendeva decisioni sotto il profilo tecnico, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, circoscritta da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'Azienda, concorrendo anche a supportare processi decisionali superiori, conformemente alla declaratoria della III Area professionale, sopra riportata.
La sentenza appellata, pertanto, alla luce delle superiori dirimenti ed assorbenti considerazioni, va confermata, seppur emendata nella motivazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato pagina 10 di 11 dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3945/2023 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 29/5/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3945/2023, estensore dott. Chirieleison, discussa all'udienza collegiale del 29/5/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIFU' ROBERT, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore APPELLANTE CONTRO
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAVAN STEFANO, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 DAVERIO FABRIZIO e dell'avv. FORIO SALVATORE, elettivamente domiciliata in CORSO EUROPA, 13 MILANO, presso i difensori APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia, all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria e avversa domanda, eccezione e deduzione, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al sopra emarginato giudizio di primo grado (RG. 804/2023), che si richiede espressamente di voler acquisire, riformare la sopra indicata sentenza n. 3945/2023 del 22/01/2024, emessa nel precedente grado di giudizio e, per l'effetto, con adozione di tutti i prescritti provvedimenti di rito, in accoglimento del presente ricorso in appello ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto del ricorrente, Sig. , al riconoscimento del superiore inquadramento contrattuale di Parte_1 Quadro Direttivo, 3° Livello Retributivo (QD3), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2103 CC. e delle norme della contrattazione collettiva aziendale e nazionale ratio temporis applicabili, a fronte dello svolgimento, via prevalente e continuata, nei modi e tempi dedotti in atti, del ruolo di “Responsabile dell'Area di Gestione Documentale” e di “Referente Unico delle Tecnologie dell'Area Documentale”, a partire dalla sua assunzione del 01/04/2008 e sino a tutto il 30/09/2014. E per l'effetto CONDANNARE la Società Datrice di Lavoro, , in p. del l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente del Controparte_2 complessivo importo per differenze retributive di € 239.871,41 (di cui € 63.188,21 per tfr) per tutti i titoli riportati pagina 1 di 11 dai conteggi allegati e notificati in uno al presente ricorso, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, il cui ammontare dovrà essere comunque aggiornato alla data della pronuncia della sentenza di riconoscimento della qualifica superiore (QD3), previo espletamento di apposita CTU contabile, in ogni caso, con condanna altresì alla corretta ricostruzione della carriera del ricorrente ed adeguamento delle poste e accantonamenti in suo favore, tenendo conto della superiore qualifica acquisita. ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità della Società Datrice di Lavoro, , in p. del l.r.p.t., per il demansionamento e Controparte_2 conseguente dequalificazione professionale del ricorrente, Sig. , in violazione dell'art. 2103 CC. Parte_1 e delle norme della contrattazione collettiva aziendale e nazionale ratio temporis applicabili, per aver adibito il medesimo all'inferiore inquadramento di 3a Area Professionale, 4° Livello Retributivo (A3L4), con mansioni di
“Application Analyst Developer” dal 01/10/2014 al 31/01/2018 e di “ Controparte_3 M”, dal 01/02/2018 e sino a tutt'oggi, a fronte del già maturato diritto del ricorrente alla superiore qualifica di
[...]
Quadro Direttivo, 3° Livello Retributivo (QD3), a partire dal 01/04/2008 e sino al 30/09/2014. E, per l'effetto, CONDANNARE la predetta , in p. del l.r.p.t., a pagare in favore del ricorrente, il complessivo importo di Controparte_4
€ 333.981,78 ovvero a corrispondere la diversa somma ritenuta di giustizia, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 CC., per tutti i pregiudizi di seguito indicati:
“DANNI PATRIMONIALI”
▪ € 242.733,87 a titolo di dequalificazione professionale, calcolata nel 60% della retribuzione dovuta (€ 404.556,45) per la superiore qualifica di Quadro Direttivo, 3° Livello Retributivo, per gli anni di demansionamento (dal 2014 e sino a tutt'oggi), prendendo a paramento i conteggi acclusi in atti e notificati quale parte integrante e sostanziale del presente ricorso (cfr. doc. 17, pag. 370 “Stampa Riepilogo Differenze”);
▪ € 40.455,64 a titolo di pregiudizi per la perdita di “chance” professionali e la lesione all'immagine e reputazione personale e professionale, calcolati nel 10% della retribuzione dovuta (€ 404.556,45) per la superiore qualifica di Quadro Direttivo, 3° Livello Retributivo, per gli anni di demansionamento (dal 2014 e sino a tutt'oggi), che sono stati la causa dei suddetti pregiudizi, prendendo a parametro i conteggi acclusi in atti e notificati quale parte integrante e sostanziale del presente ricorso (cfr. doc. 17, pag. 370 “Stampa Riepilogo Differenze”);
▪ € 939,27 a titolo di rimborso delle spese medico-sanitarie sostenute per visite specialistiche ed assunzione di farmaci riconducibili direttamente e/o indirettamente all'affezione dal disturbo certificato e documentato in atti.
“DANNI NON PATRIMONIALI” a) € 49.853,00 a titolo di danno biologico (IP € 45.085,00 + ITT € 4.768,00) per la lesione all'integrità psico- fisica del ricorrente, comprensiva dei danni morali ed esistenziali, parametrati sulla base delle
“personalizzazioni” di cui alle tabelle del danno biologico (cfr. doc. 29), previo eventuale espletamento di CTU medico-legale, che sin da ora se del caso si chiede essere disposta sul ricorrente;
ovvero, solo in subordine, nella denegata ipotesi:
b) € 23.913,74 a titolo di danno differenziale, qualora si ritenga operante la parziale copertura assicurativa obbligatoria in favore della Società Datrice di lavoro o nella diversa somma ritenuta comunque di equa giustizia.
Con rivalutazione monetaria a mente dell'art. 429, c. 3, cpc di ogni somma per effetto del maggior danno patito
e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme così rivalutate.
Con contestuale condanna alla refusione delle spese e dei compensi professionali del doppio grado di giudizio a mente del DM 147/2022, oltre IVA e CPA e con rimborso forfettario delle Spese Generali (15%).”
Per parte appellata: “voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa e reietta ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, previe le declaratorie del caso, e con ogni miglior statuizione: confermare la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Milano, Giudice del Lavoro la dott.ssa Rossella
Chirieleison, n. 3945/2023, pubblicata in data 22 gennaio 2024 nella causa R.G. 804/2023 e rigettare l'avversario ricorso in appello e tutte le domande ed istanze proposte dal sig. (per tutti i motivi sopra esposti), Parte_1 pagina 2 di 11 assolvendo da ogni pretesa del sig. , con ogni miglior statuizione in ordine Controparte_2 Parte_1 all'inammissibilità e, in subordine, all'infondatezza del ricorso in appello avversario;
accogliere le conclusioni già assunte da nel giudizio di primo grado, e cioè: Controparte_2 «in via preliminare e/o pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la prescrizione di tutti i diritti azionati dal sig. relativamente a periodi Parte_1 anteriori al 14 dicembre 2014 e conseguentemente dichiarare inammissibile e comunque rigettare il ricorso relativamente a tali periodi;
nel merito: in via principale: rigettare comunque l'avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dal sig. , Parte_1 assolvendo da ogni pretesa attrice, con ogni miglior statuizione anche in ordine alla Controparte_2 infondatezza in fatto e/o in diritto delle domande attrici;
in subordine, salvo gravame: rigettare l'avversario ricorso in accoglimento delle eccezioni, deduzioni e difese di cui ai paragrafi 10 e 33, assolvendo per quanto di ragione, con ogni miglior statuizione;
Controparte_2 in subordinata ipotesi istruttoria: a) rigettare le avversarie istanze di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale e di consulenza tecnica d'ufficio contabile, in quanto entrambe inammissibili;
b) rigettare le avversarie istanze istruttorie di prova orale, in quanto inammissibili per genericità e/o irregolare deduzione e/o espressioni valutative e/o inconferenza e/o irrilevanza;
c) ammettere, solo occorrendo e senza inversione dell'onere della prova, prova per testimoni contraria sui capitoli di prova avversari in ipotesi ammessi e prova per testimoni diretta su tutte le circostanze di fatto di cui alla presente memoria difensiva (da intendersi tutte ad ogni effetto qui di seguito richiamate e ritrascritte, precedute da “vero che”) e sui seguenti capitoli di prova: [omissis] in ogni caso: condannare il sig. al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre accessori, ivi incluso Parte_1 il 15% per rimborso forfettario spese generali».”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 3945/2023, il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso proposto da con il Pt_1 quale rivendicava: il corretto inquadramento quale Quadro Direttivo 3°liv. retributivo CCNL Credito in luogo di quello formalmente attribuito al momento dell'assunzione il 1/4/2008 (3° Area professionale, 4° liv. retributivo) e le conseguenti differenze retributive;
il risarcimento del danno per il demansionamento subito a partire dal 1/10/2014, quantificato in € 333.981,78, di cui € 242.733,87 a titolo di danno patrimoniale per dequalificazione professionale, € 40.455,64 per perdita di chance, € 939,27 per spese mediche, nonché € 49.853 a titolo di danno biologico. Esponeva che, pur essendo stato assunto con mansioni di sistemista, aveva fin da subito ricoperto il ruolo di Responsabile dell'Area Gestione Documentale, in condivisione con il suo diretto superiore Palagiano e di Referente Unico Tecnologie dell'Area Documentale, svolgendo una serie di attività riconducibili alla superiore categoria di Quadro. A partire da ottobre 2014, con il pensionamento di , erano iniziati provvedimenti ritorsivi, quali Parte_2 l'assegnazione all'Unità Operativa Application Maintenance con mansioni di Application Analist Developer, inferiori rispetto al Quadro Direttivo, e dal febbraio 2018 assegnato all' Parte_3
, anche in questo caso con mansioni inferiori al Quadro.
[...] Erano poi seguito ulteriori iniziative datoriali di svalutazione della sua figura professionale, quali valutazioni annuali scadenti, adibizione ad attività di segreteria, rifiuto dello smart working, che gli avevano causato anche danni alla salute.
Il primo giudice ha ritenuto che la domanda di riconoscimento della qualifica superiore difettasse delle necessarie allegazioni, in particolare in relazione al perché le attività svolte andavano riferite alla figura di e non a quella attribuita formalmente. Pt_4 pagina 3 di 11 Il lavoratore si è invece limitato a richiamare una serie di incarichi svolti di natura tecnica, anche complessi, e di aver operato con piena autonomia e responsabilità funzionali, non negando di essere stato incardinato in una struttura gerarchica che prevedeva un responsabile diretto ( ) ed ulteriori Parte_2 livelli direttivi sovraordinati. Analogamente la deduzione di aver avuto la responsabilità di coordinamento e controllo di altre risorse, non chiarisce le modalità concrete con cui operava nel rapporto con e quali fossero le risorse Parte_2 coordinate. I correlati capitoli di prova sono stati ritenuti valutativi, irrilevanti o generici e quindi non ammessi. Rimasto inadempiuto l'onere probatorio a carico del ricorrente, la domanda di superiore inquadramento è stata rigettata, così come le ulteriori domande, che tutte presuppongono il riconoscimento del diritto all'inquadramento come Quadro.
Ha proposto appello con plurimi motivi. Pt_5 Con una prima censura ha lamentato la omessa, falsa, e/o errata valutazione delle deduzioni e allegazioni della domanda di superiore inquadramento, evidenziando come già nel ricorso di primo grado fosse stato effettuato sia il confronto tra le declaratorie e in relazione alle mansioni in concreto svolte evidenziando che erano state indicate sia le attività svolte (descritte e suddivise per tipologia) che le relazioni con la misura dell'apporto intellettuale, con l'autonomia tecnica funzionale e decisionale, con la responsabilità funzionale, con la responsabilità di altre risorse, specificando anche le modalità della prestazione lavorativa (assenza di dipendenza funzionale dal superiore , flessibilità oraria, presenza di Parte_2 livelli gerarchici superiori al di fuori dell'area di pertinenza, emolumenti economici versati sotto forma di premi di produzione). Ampiamente allegato anche il possesso di competenze tecniche di alto livello, in settore di nicchia, tali da avergli consentito la progettazione, valutazione e realizzazione del complesso sistema di gestione e archiviazione documentale ancora oggi in uso in azienda. La sua specializzazione trova conferma anche nella circostanza che tra il 2003 e il 2008 aveva collaborato con la società come consulente esterno. Anche il coordinamento delle risorse umane era stato oggetto di allegazione, avendo riferito di aver assegnato ai sistemisti, sviluppatori, schedulatori le varie attività, rapportandosi anche con i fornitori esterni.
Con una ulteriore doglianza, ha stigmatizzato la sentenza per non esservi traccia del ragionamento sotteso alla motivazione, ma solo meri enunciati assertivi, senza alcun raffronto tra le mansioni in concreto svolte e le declaratorie contrattuali.
Ancora, ha lamentato la mancata ammissione delle prove orali e la omessa pronuncia sulla istanza di deposito di un ulteriore documento, evidenziando come tra i testi indicati vi fosse proprio , che Parte_2 ben avrebbe potuto riferire dei rapporti tra loro e dell'autonomia di Pt_1
Infine, ha riproposto le domande rimaste assorbite, relativa al risarcimento danni da demansionamento.
Ha resistito l'appellata, difendendo la sentenza, evidenziando come, anche a voler date per ammesse le mansioni svolte per come descritte dal lavoratore, non risulterebbe comunque la sussistenza degli elementi di autonomia tipici del Quadro Direttivo. Ha poi riproposto tutte le precedenti eccezioni, inclusa quella di prescrizione delle differenze retributive antecedenti il 2014 e le contestazioni specifiche sui conteggi del lavoratore.
Esperite le prove orali ammesse, all'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
pagina 4 di 11 * * * L'appello non coglie nel segno e deve essere rigettato.
I motivi di gravame, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
E' oramai principio consolidato che la verifica del corretto inquadramento del lavoratore rispetto alle mansioni svolte in concreto e l'eventuale riconoscimento di una qualifica superiore, deve avvenire seguendo un procedimento logico articolato in tre fasi successive, occorrendo accertare, in fatto, le attività effettivamente svolte dal lavoratore, individuare, poi, la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva e verificare, infine, che le prime corrispondano a queste ultime. (Cfr. fra le tante, Cass. 18/7/2011 n. 15739)
Al fine di accertare le mansioni svolte in concreto dal sig. la Corte ha ammesso la prova Pt_1 testimoniale dedotta dalle parti sul punto. Sono stati sentiti il sig. per parte appellante e il sig. per la società. Parte_2 CP_5
Il primo teste ha riferito: “Capitolo 5: il IG è stato da me scelto proprio per condividere le Pt_1 mie funzioni e sostituirmi in caso io fossi impossibilitato (per malattia o ferie, ecc.); quando io ero presente condividevamo alla pari le mansioni. In particolare, il mio ufficio si occupava di redigere dei documenti informatici o cartacei e la loro archiviazione in modo che in qualsiasi momento l'ufficio interessato a quel documento potesse accedervi. Sul capitolo 6: le mansioni che ho riferito attengono sia al Referente unico delle tecnologie che a quello di Responsabile dell'area di gestione documentale. Preciso che ero io in prima battuta a firmare i documenti del mio ufficio e il IG solo in caso Pt_1 mi dovesse sostituire. Io rispondevo al dottor direttore del settore Controparte_6 Controparte_7 che coordinava l'intera struttura informatica, composta da circa settanta dipendenti. Il mio
[...] ufficio si componeva, oltre a me e al IG di consulenti esterni non dipendenti di che Pt_1 CP_2 venivano coordinati nello sviluppo informatico del documento di volta in volta necessario. Sul capitolo 11: confermo che il IG insieme a me eseguiva tutte queste attività che era in Pt_1 grado di svolgere anche da solo in autonomia, compresa la verifica del lavoro degli sviluppatori dei sistemi software. Confermo che svolgeva, in particolare, anche l'attività indicata sotto la rubrica “attività svolte in alternativa al collega ”. Infatti, era come un mio “clone” ed era in grado di relazionarsi con Parte_2 i capi per tutte le questioni indicate. Sul capitolo 12: questi elencati sono i sistemi informatici che utilizzavamo per redigere i documenti. Quindi entrambi ci occupavamo dell'aggiornamento che è un'attività molto impegnativa perché spesso bisogna anche bloccare l'attività dell'azienda per consentire l'aggiornamento dei sistemi. Sul capitolo 13: eravamo io e il IG a occuparci di questa attività. Il IG aveva buone Pt_1 Pt_1 capacità tecniche, che sono necessarie per lo svolgimento di questi compiti. Sul capitolo 14: quando venivamo contattati da altri uffici della società per la realizzazione di un certo documento valutavamo se era fattibile con le risorse tecniche a nostra disposizione, individuando anche l'eventuale soluzione. Preciso che questa attività veniva svolta anche per tutte le altre piattaforme indicate ai capitoli 15, 16, 17, 18. Sul capitolo 19: preciso che il IG non controllava dipendenti della società perché nel nostro Pt_1 ufficio utilizzavamo unicamente dei consulenti esterni e questi effettivamente si interfacciavano anche con il IG da cui ricevevano le indicazioni relative alle attività da svolgere. Ci occupavamo Pt_1 anche di recuperare tutta la documentazione necessaria in caso di richieste dell'ufficio legale o di ispezione degli organi di controllo pubblici.
pagina 5 di 11 Sul capitolo 21: è vero nel senso che ne discutevamo insieme per trovare una soluzione concordata;
se venivano sollevate perplessità o contestazioni da parte del IG ne parlavamo per trovare una Pt_1 soluzione condivisa. Sul capitolo 28: le soluzioni venivano scelte insieme a me, di comune accordo, perché c'era un buon rapporto di collaborazione. Sul capitolo 29: confermo la circostanza sia io che rispondevamo ad entrambi preciso che Pt_1 era sottoposto al direttore . Per_1 CP_8 ADR: preciso che i consulenti esterni erano costantemente presenti in sede. ADR: per quanto mi ricordo gli schedulatori erano solo dipendenti di mentre i sistemisti erano CP_2 anche consulenti esterni. Gli schedulatori si occupano dell'avvio dei processi informatici e i sistemisti operano sul lato dei sistemi operativi e queste due aree operavano per tutti gli uffici della non solo CP_2 per il nostro.
Interrogato sui capitoli di cui alla memoria sul capitolo 12 risponde: sì, è vero. CP_2 Sul capitolo 13: non faceva solo il sistemista, che si occupa dell'analisi tecnica ma si occupava anche di tutte le altre attività di cui ho già riferito, in particolare dell'analisi tecnica e funzionale dei nostri sistemi di gestione documentale.”
Il teste ha riferito: “Tra il 2008 e il 2011 ero responsabile dell'area documentale ed ero un superiore CP_5 del sig. . Dopo il 2011 l'area documentale non è più stata di mia competenza. Parte_2 Sul capitolo 12 di cui alla memoria ho già risposto. CP_2 Sul capitolo 13: si, è vero punto preciso che all'epoca l'area documentale gestita informaticamente era in uno stato embrionale, per cui il IG era un “tuttofare” dell'area Gestione Documentale. In Pt_1 particolare, era un sistemista della parte prodotti, cioè era in grado di utilizzare i prodotti informatici, che servivano per la gestione documentale, compresa la parte di configurazione di questi prodotti. Sul capitolo 14: sì, confermo la circostanza. Preciso che nell'ufficio dell'area Gestionale Documentale gli unici dipendenti di erano e che prima di essere assunto era stato un nostro CP_2 Parte_2 Pt_1 consulente esterno quando ancora stava valutando la necessità di avere una propria area interna CP_2 di gestione documentale. Interrogato sui capitoli di cui al ricorso, sul capitolo 5: dal punto di vista manageriale, il responsabile era il IG , dal punto di vista tecnico, il IG aveva sicuramente più conoscenze Parte_2 Pt_1 del IG e quindi se si aveva necessità di un parere tecnico si chiedeva direttamente al Parte_2
Pt_1 Sul capitolo 6: il responsabile dell'area era solo il IG e quindi era anche il referente delle Parte_2 tecnologie dell'area Documentale. Sul capitolo 11: preciso che il IG si occupava della verifica e quindi del buon esito delle Pt_1 procedure automatiche schedulate, mentre il corretto funzionamento era controllato da altri uffici. Preciso che la verifica giorno per giorno delle attività sui progetti era fatta anche dal IG ma Pt_1 la responsabilità della verifica complessiva era del IG . Quindi se vi erano delle Parte_2 problematiche che non si riusciva a risolvere, l'intervento era del IG . Parte_2 Preciso che l'attività di perfezionamento delle piattaforme deve intendersi come attività sulle piattaforme e non sui sistemi. All'epoca non venivano redatti dei documenti tecnici evolutivi (DTE) per l'analisi di fattibilità di un intervento, ma venivano solo condivise tra i vari soggetti interessati delle specifiche tecniche. Del costo del server se ne occupava l'ufficio acquisti, mentre sulla tipologia e dimensionamento dei server se ne occupava l'ufficio Open. Preciso che l'assegnazione delle attività ai sistemisti e schedulatori avveniva in sede di progetto, mentre il IG segnalava i suoi avanzamenti relativi al suo prodotto. Pt_1
pagina 6 di 11 Testi
preciso che oltre a sistemisti e schedulatori vi erano gli sviluppatori che si occupavano di produrre il dato variabile da inserire nel documento e il IG si interfacciava anche con loro sia nelle
Pt_1 specifiche che nelle segnalazioni delle problematiche. L'autorizzazione all'acquisto di software veniva dato dal direttore IT, dopo che i vari responsabili di settore avevano vistato l'acquisto. Quindi ero io a vistare la richiesta di acquisto del reparto di Gestione Documentale e poi a trasmetterla al direttore. Preciso che il IG non dava istruzioni ai sistemisti per l'installazione/aggiornamento del
Pt_1 software, ma sicuramente collaborava con loro per l'installazione/aggiornamento. Preciso che il IG faceva formazione nei confronti degli utenti sull'utilizzo del prodotto,
Pt_1 soprattutto sul passaggio dall'analogico al digitale. Sul capitolo 12: sicuramente il IG dal punto di vista tecnico, era il più competente su queste
Pt_1 piattaforme. Ricordo che vi era anche una società esterna che collaborava con l'ufficio documentale nella gestione di queste piattaforme. Sul capitolo 13: confermo che svolgeva queste attività, anche perché nell'ufficio vi erano solo due dipendenti;
non so se all'epoca esistesse già la figura dell'amministratore di sistema. Mi pare che sia stata introdotta solo con il GDPR. Sui capitoli 14,15, 16,17, 18: ho già risposto. Sul capitolo 19: l'unico dipendente dell'area documentale era il IG Confermo che dal punto
Pt_1 di vista tecnico sicuramente se ne occupava il IG dei rapporti con gli utenti e con gli organi
Pt_1 ispettivi, ma il responsabile era il . Parte_2 Sul capitolo 21: sicuramente le specifiche tecniche di sicurezza venivano discusse con il IG
Pt_1 ma il diritto di veto, inteso come obbligo di rispettare certi parametri di sicurezza era dato dall'ufficio sicurezza. Sul capitolo 28: dal punto di vista tecnico, sicuramente il sig. individuava le varie soluzioni, ma
Pt_1 sull'acquisto decideva sempre il direttore IT. Sul capitolo 29: fino al 2011 rispondeva a che rispondeva a me, che rispondevo a
Pt_1 Parte_2
. Dopo il 2011, io sono stato sostituito da CP_6 Persona_2 ADR: gli schedulatori erano la maggior parte interni, forse c'erano uno o due consulenti esterni;
i sistemisti erano forse in numero paritario interni ed esterni, ma non dipendevano da me, quindi non so essere più preciso. ADR: ribadisco che dal punto di vista tecnico il IG era quello più competente all'interno Pt_1 dell'ufficio, dal punto di vista gerarchico fintanto che io sono stato responsabile per il settore, posso dire che il mio diretto sottoposto dal punto di vista dell'organigramma era . A lui facevo le schede Parte_2 di valutazione, mentre era a a fare le schede di valutazione di Anche l'autorizzazione Parte_2 Pt_1 per le ferie veniva firmata da . Parte_2 ADR: se vi era una problematica di progetto consideravo responsabile il IG;
se c'erano Parte_2 problematiche tecniche mi rivolgevo a Pt_1 ADR: dopo il 2011 l'ufficio alla gestione del documentale fu interamente spostato nell'area sviluppo, il cui responsabile era Ciò venne fatto per una migliore integrazione alla collaborazione tra i Per_1 vari uffici.”
Le declaratorie contrattuali del livello formalmente attribuito e di quello rivendicato sono quelle indicate dal CC aziendale del 2006, poi sostituito dal CCNL settore credito a partire dal 2010, che di seguito si riportano:
CC Aziendale 2006
III area professionale:
“Appartengono a questa area i lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o pagina 7 di 11 commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'Azienda, ma possono anche concorrere a supportare processi decisionali superiori”
Il contratto in questione precisava che:
“nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente area e le responsabilità connesse alla crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali) di ridotte dimensioni” Per quanto in particolare concerne il 4° livello retributivo, venivano indicati, tra i “profili” il Capo filiale, Assistente responsabile di gestione area, Assistente responsabile di sviluppo area, Responsabile di settore.
Quadri direttivi (il contratto collettivo nazionale aziendale di lavoro di 23 gennaio 2006 non CP_2 distingueva tale categoria rispetto alla categoria impiegatizia, ma li prevedeva all'interno della IV area professionale):
“Sono quadri direttivi i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili”.
La normativa in questione precisava:
“nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
- gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria); i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Sono altresì inquadrati nella presente area i lavoratori stabilmente incaricati di svolgere attività comportanti responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori appartenenti alla presente e/o alla 3a area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali) di significative dimensioni”.
CCNL Settore Credito (applicato dal 2010)
III Area professionale
“Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione. pagina 8 di 11 Le relative decisioni, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'Azienda, ma possono anche concorrere a supportare processi decisionali superiori”
“nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati le lavoratrici/lavoratori stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla predetta area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni”.
Per quanto in particolare concerne il 4° livello retributivo, vengono indicati, tra i “profili” i “preposti dall'impresa ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui siano stabilmente addetti almeno otto elementi oltre il titolare” e “lavoratrici/lavoratori che vengano stabilmente incaricati dall'impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati”
Quadro direttivo:
“Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'azienda di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori. Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'azienda, da espletarsi con carattere di autonomia e discrezionalità, in via generale, nell'ambito definito dalle deleghe di poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili”
“nell'ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
- gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell'ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, marketing, ingegneria finanziaria, auditing, tesoreria);
- i responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela o i responsabili di linee di prodotto e/o di attività di promozione e di consulenza finanziaria con rilevante autonomia di poteri conferiti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- i preposti a succursale, comunque denominate, che – in una complessiva valutazione dell'assetto organizzativo dell'impresa – svolgono con significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale, avuto anche riguardo alla tipologia della clientela, compiti di rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi nell'ambito dei poteri conferiti dall'impresa stessa, per quanto concerne le condizioni e l'erogazione dei crediti, la gestione dei prodotti e dei servizi, coordinando le risorse umane e tecniche affidate e rispondendo dei risultati dell'unità operativa in rapporto agli obiettivi definiti dall'impresa medesima. Fermo quanto sopra viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo, il 1° livello retributivo per i preposti a succursale da 5 a 6 addetti compreso il preposto;
… il 3° livello retributivo da 8 a 9 addetti”
Dal raffronto delle declaratorie, può affermarsi che l'elemento distintivo tra i due inquadramenti va individuato nella “responsabilità funzionale”, richiesta per il liv. Quadro, ma non per la Area III che fa riferimento unicamente alla “autonomia funzionale”. Responsabilità che, per aversi l'inquadramento in tale qualifica, può anche affiancarsi alla “elevata preparazione professionale” e/o alla “particolare specializzazione”, ma dalla sussistenza della quale non si può prescindere. pagina 9 di 11 Dal confronto delle due declaratorie risulta evidente che i due concetti non sono coincidenti e che il possesso di un grado elevato di autonomia non implica necessariamente la responsabilità funzionale delle mansioni svolte, come invece sembra sostenere il lavoratore (cfr. pag. 31 ricorso di primo grado)
Ritiene il Collegio che alla luce di quanto riferito dai testi, che hanno rilasciato dichiarazioni sostanzialmente coerenti e coincidenti, la indubbia capacità tecnica e l'autonomia funzionale posseduta dal sig. non fossero accompagnate dalla necessaria elevata responsabilità funzionale richiesta Pt_1 dalla declaratoria per il riconoscimento del livello di Quadro.
, suo diretto superiore, ha riferito che era stato assunto per condividere le sue funzioni e Parte_2 Pt_1 sostituirlo in caso di assenza per ferie o malattia, il che implica che nella normalità del rapporto di lavoro la sostituzione era del tutto marginale e per brevi periodi, né il teste ha riferito di sostituzioni prolungate;
ancora, era a firmare i documenti, a rispondere al direttore IT, non controllava Parte_2 Pt_1 dipendenti, non aveva potere di veto (infatti, il teste ha riferito che se non era d'accordo su una certa soluzione ne parlavano e si trovava una soluzione condivisa). Il teste ha confermato la grande capacità tecnica del dipendente e che la verifica dell'attività di CP_5 progettazione giornaliera era svolta anche da ma la responsabilità della verifica complessiva era Pt_1 di . Parte_2
Il patrimonio di conoscenze tecniche nello specifico settore della gestione documentale aveva reso il sig. un punto di riferimento per la risoluzione delle problematiche tecniche, ma le scelte strategiche di Pt_1 implementazione e sviluppo dell'area di gestione documentale restavano in capo ai suoi superiori. Entrambi i testi hanno escluso che egli avesse potere di veto sulle scelte operative, potere di veto che, se fosse risultato sussistente, poteva rappresentare un indice di una responsabilità funzionale, posto che se si è responsabili si deve anche poter impedire scelte operative di cui si può essere chiamati a rispondere.
Nessuno dei due testi, invece, ha riferito che la mancata soluzione di una problematica o la mancata realizzazione del documento informatico avrebbe comportato una responsabilità del lavoratore di cui doveva rispondere ai suoi superiori. E' chiaro che la creazione ex novo della gestione documentale in via informatica implica anche scelte di carattere squisitamente tecnico e che il sig. possedesse le competenze per poter individuare la Pt_1 migliore delle soluzioni tecniche possibili, agendo, tuttavia, nell'ambito delle direttive date dalla Società tramite i diretti superiori, che infatti vistavano le richieste di acquisto delle attrezzature (quali i server), e nel rispetto dei requisiti normativi.
Tali elementi, complessivamente considerati, rendono corretto l'inquadramento attribuito al sig. Pt_1 che, nello svolgimento delle sue mansioni prendeva decisioni sotto il profilo tecnico, nell'ambito di una delimitata autonomia funzionale, circoscritta da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure definite dall'Azienda, concorrendo anche a supportare processi decisionali superiori, conformemente alla declaratoria della III Area professionale, sopra riportata.
La sentenza appellata, pertanto, alla luce delle superiori dirimenti ed assorbenti considerazioni, va confermata, seppur emendata nella motivazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato pagina 10 di 11 dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 3945/2023 del Tribunale di Milano.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500 oltre a spese generali e accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 29/5/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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